Gazzetta n. 236 del 9 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 settembre 2000
Determinazione dei criteri per la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale.

L'Ispettore generale
capo dell'ispettorato centrale repressione frodi

Visti gli articoli 110 e 111 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernenti norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali e' stata istituita una commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state determinate le modalita' di composizione;
Visto, in particolare, l'art. 112, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, che stabilisce che, in relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei propri lavori, la predetta commissione possa essere articolata in sottocommissioni;
Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 753, relativa al recepimento della direttiva del Consiglio della Comunita' economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale e' stata ridefinita la denominazione da Ministero per le politiche agricole a quella di Ministero delle politiche agricole e forestali;
Ravvisata l'opportunita' di procedere alla determinazione dei criteri per la composizione della commissione in argomento;

Decreta:
Art. 1.
La commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, citato nelle premesse, e' composta da:
il dirigente generale del Ministero delle politiche agricole e forestali che espleta pro-tempore le funzioni di ispettore generale capo dell'ispettorato centrale repressione frodi, ovvero un suo delegato, con funzioni di presidente;
tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni di segre-tario;
un rappresentante del Ministero delle finanze, ovvero un suo delegato;
un rappresentante del Ministero della sanita', ovvero un suo delegato;
un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, ovvero un suo delegato;
un esperto per ciascun settore merceologico, appartenente ai seguenti istituti specializzati:
Istituto sperimentale per l'enologia di Asti;
Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;
Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano;
Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma;
Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;
Istituto sperimentale per l'orticoltura di Pontecagnano (Salerno);
Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma;
Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma;
Istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi;
Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Roma.
 
Art. 2.
La commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e' articolata nelle seguenti sottocommissioni:
1. Mosti, vini ed aceti. Sostanze tartariche e materie tanniche.
2. Oli e grassi.
3. Conserve alimentari e sciroppi.
4. Alimenti per gli animali.
5. Cereali.
6. Sementi.
7. Fertilizzanti.
8. Fitofarmaci.
9. Latte e formaggi.
10. Miele.
 
Art. 3.
Le sottocommissioni di cui all'articolo precedente sono composte da rappresentanti delle medesime amministrazioni componenti la commissione, con l'integrazione di esperti particolarmente competenti nelle singole materie, in numero non superiore a cinque.
 
Art. 4.
I componenti della commissione restano in carica per la durata di anni tre.
 
Art. 5.
Le spese relative al trattamento economico di missione del personale non appartenente al Ministero delle politiche agricole e forestali, nonche' quelle eventualmente derivanti dallo svolgimento dei lavori delle sottocommissioni (ring tests, spese invio campioni, etc.), graveranno sui competenti capitoli di bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi.
 
Art. 6.
Il presente decreto, che sostituisce quelli precedentemente emanati, e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 20 settembre 2000
L'ispettore generale capo: Lo Piparo
 
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