Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2000 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 agosto 2000, n. 220
Testo del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 183 del 7 agosto 2000), coordinato con la legge di conversione 6 ottobre 2000, n. 275 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Modifiche al codice penale
1. Dopo l'articolo 423 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 423-bis (Incendio boschivo). - Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.".
2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".
3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedentemente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".
4. (Soppresso).
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".
6. All'articolo 425, del codice penale, il numero 5) e' abrogato.
7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 424 del codice
penale, come modificato dal decreto-legge 4 agosto 2000, n.
220, convertito, con modificazioni, dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 424 (Danneggiamento seguito da incendio). -
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo
423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui,
appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se
dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la
reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni
dell'articolo 423, ma la pena e' ridotta da un terzo alla
meta'".
- Si riporta il testo dell'articolo 423 del codice
penale:
"Art. 423 (Incendio). - Chiunque, cagiona un incendio
e' punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso
d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo
per l'incolumita' pubblica".
- Si riporta il testo dell'articolo 425 del codice
penale, come modificato dal decreto-legge 4 agosto 2000, n.
220, convertito, con modificazioni, dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 425 (Circostanze aggravanti). - Nei casi
preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata se
il fatto e' commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su
monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di
abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su
miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti
destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali,
magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o
su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o
combustibili;
5) (abrogato).".
- Si riporta il testo dell'articolo 449 del codice
penale, come modificato dal decreto-legge 4 agosto 2000, n.
220, convertito, con modificazioni, dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 449 (Delitti colposi di danno). - Chiunque, al
di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma
dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un
altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo,
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro
ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave
adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile
a trasporto di persone".



 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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