Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 27 settembre 2000
Modifica della denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria naturale" o "Moscato di Pantelleria" e "Moscato passito di Pantelleria" o "Passito di Pantelleria" in "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" e modifica del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 20 aprile 1994, n. 348; con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Moscato di Pantelleria naturale" o "Moscato di Pantelleria" e "Moscato passito di Pantelleria" o "Passito di Pantelleria" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1992 recante modifiche al disciplinare di produzione sopra richiamato;
Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori della provincia di Trapani, dall'unione provinciale agricoltori di Trapani, dalla Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini, sezione regionale Siciliana, dal consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata dell'isola di Pantelleria, dai produttori vinicoli Enopolio di Pantelleria legittimati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa a modificare la denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria naturale" o "Moscato di Pantelleria" e "Moscato passito di Pantelleria" o "Passito di Pantelleria" in "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" nonche' del relativo disciplinare di produzione;
Viste le note della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura n. 8890 dell'11 maggio 1998 e n. 13819 del 3 luglio 1998 attestanti la rappresentativita' della percentuale della produzione di competenza dei vigneti della zona interessata dichiarata dai soggetti istanti;
Vista la nota 1449 del 19 maggio 1999 inviata dalla regione siciliana con la quale viene proposto un elenco sostitutivo dei richiedenti a seguito di controlli aerofotogrammetrico, particellare e tecnico e comunicata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994;
Vista la nota n. 3265 del 20 ottobre 1999 della regione siciliana con la quale, congiuntamente alle organizzazioni professionali e di categoria e i rappresentanti del Consorzio predetto, sono state assunte alcune determinazioni relativamente alle modifiche concernenti il disciplinare di produzione riguardanti in particolare la zona di imbottigliamento ed e' stato ribadito il carattere tradizionale della produzione;
Viste le deliberazioni assunte dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nelle riunioni del 21, 22 ottobre e del 17, 18 novembre 1999;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata sopra citata in quella di "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 288 del 9 dicembre 1999 - serie generale;
Viste le istanze e le controdeduzioni presentate dal consorzio volontario citato, dalla Agricola Bonsulton, da produttori di uve zibibbo, dalle cooperative vitivinicole Cossyra e d'Ancona intese ad ottenere precisazioni ed integrazioni alla proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;
Vista la deliberazione assunta dai comitato nella riunione del 19, 20 luglio 2000 che ha in parte accolto le istanze e le controdeduzioni sopracitate;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica della denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria naturale" o "Moscato di Pantelleria" e "Moscato passito di Pantelleria" o "Passito di Pantelleria" in quella di "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Decreta:
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria naturale" o "Moscato di Pantelleria" e "Moscato passito di Pantelleria" o "Passito di Pantelleria" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successiva modifica, e' modificata in "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono produrre e porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" ed i cui vigneti non sono compresi, in tutto o in parte nell'albo dei vigneti corrispondente alla denominazione di origine controllata che con il presente decreto viene modificata, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.
 
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, e solo per l'annata 2000, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione siciliana la richiesta risulti fondata, anche nel caso in cui non siano stati effettuati, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.
I vini sottoposti ad esami chimico-fisici ed organolettici ai fini della designazione con la denominazione di origine controllata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successiva modifica che trovansi gia' confezionati, in via di confezionamento o allo stato sfuso possono essere immessi in commercio con tale denominazione, fino ad esaurimento delle scorte, previa denuncia all'ufficio repressioni delle frodi competente per territorio entro lo stesso termine indicato all'art. 2.
I vini ottenuti dalla vendemmia 2000 e sottoposti ad esami chimico-fisici ed organolettici, nel rispetto della disciplina fissata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successiva modifica, possono rivendicare la denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria naturale" o "Moscato di Pantelleria" e "Moscato passito di Pantelleria" o "Passito di Pantelleria".
 
Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE
CONTROLLATA "MOSCATO DI PANTELLERIA", "PASSITO DI PANTELLERIA" E
"PANTELLERIA".
Art. 1.
Denominazioni e vini
La denominazione d'origine controllata "Moscato di Pantelleria" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione d'origine controllata "Passito di Pantelleria" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione d'origine controllata "Pantelleria" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce e bianco, anche frizzante.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui al precedente art. 1 devono essere ottenuti esclusivamente con uve del vitigno zibibbo.
Per il solo tipo bianco, anche frizzante, possono concorrere alla produzione uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, oltre che dal vitigno zibibbo, dai vitigni a bacca bianca delle varieta' raccomandate e autorizzate per la provincia di Trapani in misura non superiore al 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di provenienza delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" comprende esclusivamente i terreni vocati alla qualita' dell'intera isola di Pantelleria, in provincia di Trapani.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2.000 in coltura specializzata.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
La regione Sicilia puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono rispettare i seguenti parametri: =====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| Produzione uva | volumico naturale
Vino | t/ettaro | minimo %vol. ===================================================================== "Moscato di | | Pantelleria" | 10 | 12 --------------------------------------------------------------------- "Passito di | | Pantelleria" | 10 | 12 --------------------------------------------------------------------- "Pantelleria" Moscato | | liquoroso | 10 | 12 --------------------------------------------------------------------- "Pantelleria" Moscato | | spumante | 10 | 10 --------------------------------------------------------------------- "Pantelleria" Moscato | | dorato | 10 | 13 --------------------------------------------------------------------- "Pantelleria" Passito | | liquoroso | 10 | 12 --------------------------------------------------------------------- "Pantelleria" Zibibbo | | dolce | 10 | 10 --------------------------------------------------------------------- "Pantelleria" Bianco e| | Frizzante | 10 | 11
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Alle rispettive rese di cui sopra dovranno essere riportate, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del 20% i limiti suddetti. Qualora venga superato anche tale ultimo limite, tutta la produzione non avra' diritto alla denominazione d'origine controllata.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'appassimento delle uve e l'alcolizzazione dei tipi liquorosi, devono essere effettuate nell'isola di Pantelleria.
Le operazioni di spumantizzazione e frizzantatura devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione autonoma della Sicilia.
L'imbottigliamento dei vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria" deve avvenire all'interno della zona di vinificazione.
In deroga, il Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Sicilia, puo' consentire l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori della zona sopra indicata, purche' gli interessati che ne fanno domanda abbiano stabilimenti situati all'interno del territorio amministrativo della regione autonoma della Sicilia e dimostrino di avere eseguito l'imbottigliamento di tali vini da almeno 3 anni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. L'ammissione a tale deroga e' comunicata agli ispettorati repressione frodi e alle camere di commercio competenti per territorio.
L'imbottigliarnento dei vini "Pantelleria" Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce e bianco, anche frizzante, deve avvenire all'interno del territorio amministrativo della regione autonoma della Sicilia.
Qualora le uve di uno stesso vigneto vengano utilizzate per la produzione di tipi diversi previsti dall'art. 1 devono essere rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente ad una data tipologia sia per le rimanenti uve destinate ad altra tipologia.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali in materia.
In particolare la tipologia Moscato dorato deve osservare le seguenti condizioni di produzione:
essere stato elaborato direttamente dai produttori viticoli a partire dalle loro vendemmie;
provenire da vigneti entrati in produzione da piu' di tre anni alla data del 1o settembre di ogni anno;
derivare da mosti con un contenuto minimo naturale iniziale in zucchero di 250 gr per litro, eventualmente ottenuto con adeguato appassimento delle uve con uno dei metodi ammessi dalla relativa normativa in vigore;
essere ottenuto, senza altro arricchimento, mediante addizione di alcole di origine viticola corrispondente in alcol puro al 5% minimo del volume dei mosti elaborati ed al massimo alla minore delle seguenti proporzioni: 10% del volume dei mosti elaborati o 40% del tenore alcolico volumico totale del prodotto finito rappresentato dalla somma del tenore in alcol svolto con l'equivalente del tenore in alcol potenziale, calcolato sulla base dell'1% volumico di alcol puro per 17,5 gr di zucchero residuo per litro;
avere un titolo alcolometrico complessivo minimo del 21,5% con un minimo del 15,5% svolto ed una ricchezza zuccherina minima di 100 gr per litro;
essere stato aggiunto obbligatoriamente dell'alcole di origine viticola in una o al massimo due volte nella cantina del produttore.
I vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria", devono provenire da uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento al sole. E' consentita la protezione delle uve da eventuali intemperie. Per tali vini e' escluso qualsiasi arricchimento del mosto o del vino, tranne l'eventuale aggiunta, anche dopo il 30 novembre di ogni anno, di uva appassita al sole con una concentrazione massima in zuccheri del 60%.
I tipi Moscato liquoroso e Passito liquoroso devono essere ottenuti da uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, a conveniente appassimento mediante uno o piu' procedimenti, tecniche ed attrezzature permessi dalla normativa in materia.
Per l'ottenimento di tali vini deve essere escluso qualsiasi arricchimento tranne l'aggiunta obbligatoria di alcole di origine viticola da effettuarsi durante o dopo la fermentazione e per il Passito liquoroso l'eventuale aggiunta di uva passa con una concentrazione massima in zuccheri del 60%.
Nella vinificazione delle uve sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini derivati le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento e' consentito, per i tipi non espressamente esclusi dal presente disciplinare, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferme restando le rese vino- ettaro di cui a questo stesso disciplinare.
La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, dopo ogni eventuale pratica enologica, salvo l'aggiunta obbligatoria di alcole di origine viticola per i tipi ove e' prevista, devono essere rispettivamente i seguenti: =====================================================================
Vino |Resa uva fresca/vino %|Litri vino/ettaro ===================================================================== "Moscato di Pantelleria" | 60 | 6.000 --------------------------------------------------------------------- "Passito di Pantelleria" | 40 | 4.000 --------------------------------------------------------------------- "Pantelleria" Moscato | | liquoroso | 60 | 6.000 --------------------------------------------------------------------- "Pantelleria" Moscato | | spumante | 70 | 7.000 --------------------------------------------------------------------- "Pantelleria" Moscato dorato| 50 | 5.000 --------------------------------------------------------------------- "Pantelleria" Passito | | liquoroso | 50 | 5.000 --------------------------------------------------------------------- "Pantelleria" Zibibbo dolce | 70 | 7.000 --------------------------------------------------------------------- "Pantelleria" Bianco e | | Frizzante | 70 | 7.000
Qualora la resa uva fresca/vino superi i rispettivi limiti di cui sopra di non oltre il 5%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
Il vino "Passito di Pantelleria" non puo' essere immesso al consumo prima del 1o luglio dell'anno successivo alla vendemmia.
Il tipo "Pantelleria" Passito liquoroso non puo' essere immesso al consumo prima del 1o febbraio dell'anno successivo alla vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
"Moscato di Pantelleria"
colore: giallo tendente all'ambra;
sapore: dolce, aromatico di moscato;
profumo: caratteristico, fragrante di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno l'11% svolto;
acidita' totale minima: 4 g/l;
acidita' volatile massima: 1,4 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.
"Passito di Pantelleria"
colore: giallo dorato, talvolta tendente all'ambra;
sapore: dolce, aromatico, gradevole;
profumo: fragrante, caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20% di cui almeno il 14% svolto;
acidita' totale minima: 4 g/l;
acidita' volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo:32 g/l.
"Pantelleria" Moscato liquoroso
colore: giallo piu' o meno intenso;
sapore: aromatico di moscato;
profumo: caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21% di cui almeno il 15% svolto;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.
"Pantelleria" Moscato spumante
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso;
sapore: dolce, tipico di moscato;
profumo: caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui almeno il 6% svolto;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
"Pantelleria" Moscato dorato
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
sapore: caratteristico di moscato;
profumo: gradevole, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,5% di cui almeno il 15,5% svolto;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.
"Pantelleria" Passito liquoroso
colore: giallo dorato piu' o meno intenso talvolta tendente all'ambra;
sapore: dolce, vellutato;
profumo: intenso, caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 22% di cui almeno il 15% svolto;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.
"Pantelleria" Zibibbo dolce
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
sapore: dolce, caratteristico di moscato;
profumo: gradevole, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% di cui ancora da svolgere non meno di un terzo degli zuccheri riduttori totali;
pressione e CO2: fino a 1,7 bar;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
"Pantelleria" Bianco, anche Frizzante
colore: paglierino piu' o meno intenso;
sapore: armonico, piu' o meno morbido, talvolta frizzante;
profumo: gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti su riportati per l'acidita' e l'estratto secco.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", "classico", "riserva" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Sono consentite altresi' le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unita' amministrative, frazioni, aree, zone, localita' e vigne dalle quali provengono le uve e' consentito soltanto in conformita' alla normativa in materia.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine dei vini "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria", salve le norme generali piu' restrittive.
Le menzioni Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce, bianco e frizzante, vanno riportate in etichetta sotto la denominanzione d'origine controllata.
Nell' etichettatura dei vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria" e' consentito riportare in etichetta - vino ottenuto da uve appassite al sole.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria per i tipi "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" Passito liquoroso.
Art. 8.
Confezionamento
I vini "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria", "Pantelleria" Moscato liquoroso, "Pantelleria" Moscato dorato e "Pantelleria" Passito liquoroso debbono essere immessi al consumo esclusivamente in contenitori di vetro, tappati con sughero o altro materiale consentito, ad esclusione dei tappi metallici, delle seguenti capacita': 0,375, 0,500, 0,750, 1,000 e 1,500 litri.
 
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