Gazzetta n. 232 del 4 ottobre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 28 settembre 2000 |
Disposizioni urgenti per l'evento sismico verificatosi il giorno 21 agosto 2000 nel territorio di alcuni comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, nonche' ulteriori misure urgenti per la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Umbria e Marche. (Ordinanza n. 3084). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n 225 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999 e 1o settembre 2000, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza; Viste le note delle amministrazioni interessate che segnalano l'esigenza di realizzare interventi di emergenza al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita; Visti gli esiti delle riunioni tenutesi con i rappresentanti delle regioni; Acquisita l'intesa della giunta delle regioni Piemonte, Umbria e Marche; Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi; Dispone Art. 1. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza e' concesso alla giunta della regione Piemonte un contributo di lire 20 miliardi che e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile). 2. La giunta della regione Piemonte d'intesa con il Servizio sismico nazionale elabora i criteri piu' idonei per la riparazione in condizioni di sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma che il 21 agosto 2000 ha colpito il territorio delle province di Alessandria, Asti e Cuneo. |
| Art. 2. 1. La giunta della regione Piemonte provvede alla individuazione dei territori dei comuni interessati e, nei limiti delle somme assegnate e sentiti gli enti locali interessati adotta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiate, individuando, altresi', gli enti attuatori. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e dagli enti locali e, comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. 2. Il piano comprende anche le opere necessarie a ridurre i rischi e i danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi. 3. Il piano, completo degli importi previsti per ciascuna tipologia di intervento, preliminarmente alla sua attuazione, e' sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e puo' essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura. 4. Gli interventi ricompresi nel piano dovranno essere affidati entro novanta giorni dalla data della presa d'atto di cui al comma 3, e dovranno essere completati entro i successivi dodici mesi. 5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile esercita i poteri sostitutivi. |
| Art. 3. 1. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti relativi agli interventi del piano, ove non sia possibile l'utilizzazione di strutture pubbliche, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 4. 2. La giunta regionale provvede al coordinamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 stabilendo le modalita' di approvazione dei progetti ricorrendo ove necessario alla conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. La giunta regionale puo' comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione regionale e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti i nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle Amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 4. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 2; legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni; legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8; legge regionale 19 novembre 1975, n. 54; legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e successive modificazioni; legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, e successive modificazioni; legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. |
| Art. 4. 1. Per i primi interventi in favore dei soggetti privati proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unita' immobiliari oggetto di ordinanza sindacale per inagibilita' totale o parziale, emesse alla data della presente ordinanza, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilita' di cui all'art. 1, puo' riconoscere un contributo fino ad un massimo di lire 40 milioni per le abitazioni e fino ad un massimo di 60 milioni per le attivita' produttive. 2. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, e' assegnato un contributo mensile fino a L. 600.000, per la durata massima di dodici mesi, applicando i criteri di cui all'allegato A. 3. All'assegnazione del contributo di cui al comma 2 provvede la Giunta della regione Piemonte che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria. 4. Il contributo di cui al comma 2 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi. |
| Art. 5. 1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo, nonche' per quelli disposti in emergenza dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile e per il rimborso delle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati che operano per le finalita' della presente ordinanza, e' stanziata la somma di lire 800 milioni che verra' ripartita a favore dei prefetti di Alessandria ed Asti in relazione alle effettive esigenze. L'onere e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile). |
| Art. 6. 1. Per l'espletamento dei compiti di rilevazione e verifica tecnica delle infrastrutture ed edifici di proprieta' pubblica e privata danneggiati dagli eventi sismici il personale del Servizio sismico nazionale della regione e degli enti locali direttamente impegnato e' autorizzato ad essere inviato in missione nonche' a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, nel limite di 72 ore mensili, effettivamente reso. 2. L'onere riferito all'attivita' del servizio sismico stimato in lire 50 milioni e' posto a carico della disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). Tale somma e' trasferita in conto entrate dello stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali. 3. L'onere riferito all'attivita' della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, stimato in lire 50 milioni, e' posto a carico delle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). Tale somma e' trasferita in conto entrate dello stato per la successiva riassegnazione al bilancio della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte. 4. Per il personale della regione e degli enti locali l'onere e' posto a carico dei rispettivi bilanci. La giunta regionale e' inoltre, autorizzata, fino al termine dell'emergenza, ad avvalersi di otto unita' di personale con contratto a tempo determinato dotato di specifiche professionalita' il cui onere e' posto a carico della disponibilita' di cui alla presente ordinanza. 5. Per le attivita' di supporto tecnico connesse all'attuazione della presente ordinanza ed agli adempimenti direttamente rapportabili all'evento sismico, la giunta regionale e autorizzata ad erogare contributi agli enti locali interessati, a valere sulle disponibilita' di cui al comma 1 dell'art. 1 e nel limite massimo del 4% di tale disponibilita'. |
| Art. 7. 1. La giunta della regione Piemonte, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali per mezzo della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, predispone un piano di interventi urgenti sugli edifici storico - monumentali ed artistici danneggiati dagli eventi sismici del 21 agosto 2000, nel limite di spesa di 5 miliardi di lire a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza. Gli interventi vengono attuati dalla citata Soprintendenza o, sotto la vigilanza di questa, dagli enti proprietari degli edifici. I soggetti attuatori possono avvalersi del supporto tecnico della regione Piemonte e del Politecnico di Torino in tutte le fasi di realizzazione degli interventi. 2. Per l'attuazione del piano i soggetti attuatori possono avvalersi delle deroghe e delle procedure previste dall'art. 3 della presente ordinanza, i contributi previsti dal decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 sono cumulabili con i finanziamenti previsti nel piano di cui al comma 1. 3. I fondi necessari per l'attuazione del piano vengono trasferiti ai soggetti attuatori degli interventi dalla giunta della regione Piemonte. |
| Art. 8. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori. |
| Art. 9. 1. Le disposizioni di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2668/97 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per le attivita' di recupero urgente dei moduli abitativi mobili dai comuni dalle regioni Umbria e Marche. 2. Il commissario delegato per i beni culturali danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e' autorizzato ad effettuare interventi urgenti in conseguenza di eventuali aggravamenti delle situazioni di danno verificatisi a seguito delle scosse registrate nel mese di giugno 2000. A questo scopo il commissario puo' impiegare le economie maturate sui finanziamenti gia' assegnati. Per le specifiche esigenze segnalate dal sub-commissario per la regione dell'Umbria, e' inoltre assegnata al commissario l'ulteriore somma di lire 500 milioni che e' posta a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3. (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). 3. L'unita' tecnica di coordinamento per Nocera Umbra di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3026/99, termina la propria attivita' a partire dalla data della presente ordinanza. La regione Umbria e il comune di Nocera Umbra attuano il programma elaborato dall'unita' tecnica di coordinamento medesima, con particolare riguardo al trasferimento dei nuclei familiari provvisoriamente alloggiati nei moduli abitativi in abitazioni alternative meno disagiate. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2000 Il Ministro: Bianco |
| Allegato A Contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari Art. 1. 1. Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo schema di richiesta allegato devono essere presentate al comune competente per territorio entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il comune competente per territorio, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, provvede all'erogazione dello stesso entro sette giorni dall'avvenuta attribuzione dei fondi. Art. 2. 1. Il comune trasmette al presidente della regione Piemonte, entro tre giorni dalla data di scadenza prevista dall'art. 1, comma 1, l'elenco dei beneficiari e l'entita' dei contributi da erogare mensilmente. 2. Il presidente della regione Piemonte procede all'attribuzione dei fondi necessari ai comuni nei limiti delle risorse all'uopo destinate. Art. 3. 1. L'acquisizione del contributo costituisce esplicita rinuncia al ricorso ad alloggi provvisori di qualunque tipo, messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti. ---- Al sig. sindaco del comune di ................... Il sottoscritto .... nato a .... il .... residente in .... comune di .... localita' .... via .... n. ..................... codice fiscale .... avendo avuto l'alloggio, di via .... n. ........... di codesto comune, ove dimorava abitualmente e stabilmente, distrutto o dichiarato inagibile con ordinanza sindacale a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 agosto 2000, Chiede di beneficiare del contributo mensile previsto dall'art. ............., dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. ........... del .... ....per provvedere all'autonoma sistemazione del nucleo familiare. A tal fine dichiara Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, sostituito dal comma 3 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni: 1) che alla data del 21 agosto 2000 dimorava in modo abituale e stabile nell'alloggio sito in comune di .... localita' .... via .... n. .........; 2) che tale alloggio e' stato distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile con ordinanza sindacale n. ..... del ....; 3) che il proprio nucleo familiare convivente nell'alloggio suddetto e' cosi' composto: .... .... .... .... .... .... 4) che ha provveduto o intende provvedere all'autonoma sistemazione del predetto nucleo familiare mediante: affitto in altro alloggio situato in comune di .... via .... n. ........... oppure altra sistemazione alloggiativa (indicare quale) .... .... in comune di .... via .... n. ..................; 5) che la suddetta autonoma sistemazione e' avvenuta o avverra' a decorrere dal giorno .... per un periodo di mesi ................ Il sottoscritto dichiara inoltre di rinunciare espressamente alla richiesta e/o utilizzazione di alloggi provvisori messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti in conseguenza dell'assegnazione del contributo richiesto con la presente istanza. ............., li .................... Firma ......................... |
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