Gazzetta n. 232 del 4 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2000, n. 273
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, concernente la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342;
Visti gli articoli 87 e 92 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000, n. 89/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
"il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Composizione della Commissione). - 1. La Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, e' presieduta dal Sottosegretario di Stato con delega per l'amministrazione civile ed e' composta:
a) dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, che svolge funzioni di vice presidente;
b) dal direttore centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari del Ministero dell'interno;
c) dal direttore centrale delle autonomie del Ministero dell'interno;
d) da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in problematiche organizzative e gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
e) da un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale dell'amministrazione civile. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in tema di problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
f) da un dirigente designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in tema di problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;
g) da un dirigente, esperto nelle materie finanziarie, organizzative e gestionali degli enti locali, designato dal Ministero delle finanze;
h) da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);
i) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);
j) da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (U.N.C.E.M.).
2. Per ciascun componente, ad eccezione del presidente, del vicepresidente e dei direttori centrali, viene designato un supplente".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
delibe-razione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali]".
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art.
19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342:
"Art. 45 (Controlli centrali per gli enti locali con
situazioni strutturalmente deficitarie). - 1. Sono da
considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli
enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita
tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della
gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno
la meta' presentino valori deficitari. Il certificato e'
quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo
esercizio precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ai sensi
dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanare entro settembre e da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio
successivo i parametri obiettivi, determinati con
riferimento ad un calcolo di normalita' dei dati dei
rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonche' le
modalita' per la compilazione della tabella di cui al comma
1.
3. Il controllo centrale sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale degli enti dissestati e degli
enti strutturalmente deficitari, individuati ai sensi del
comma 1, e' esercitato, prioritariamente in relazione alla
verifica sulla compatibilita' finanziaria, dalla
Commissione di ricerca per la finanza locale, di cui
all'art. 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995, e
successive modifiche ed integrazioni, ora denominata
Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali. Sono abrogati gli articoli 328 del testo unico
della legge comunale e provinciale, approvato con regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche, il
comma 7 dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e tutte le altre norme in contrasto con le
disposizioni del presente comma. Con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si provvede a rideterminare la
composizione ed il funzionamento della predetta Commissione
in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti.
4. Gli enti locali in condizioni strutturalmente
deficitarie, come individuati al comma 1, nonche' quelli
che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto
della gestione o non hanno prodotto il certificato sul
rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei
parametri, sono soggetti ai controlli centrali in materia
di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli
verificano mediante un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a
domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
stato coperto con i relativi proventi tariffari e
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per
cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido
sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio
di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore
all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa almeno nella misura
prevista dalla legislazione vigente.
5. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui
al comma 4, lettere a) e b), devono comunque comprendere
gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per
l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti
e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle
attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i
coefficienti indicati nel decreto 31 dicembre 1988 del
Ministro delle finanze, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989, e successive modifiche ed integrazioni. I
coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i
beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei
casi in cui detti servizi sono forniti dagli organismi di
gestione degli enti locali, previsti dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, nei costi complessivi di gestione sono
considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti
proprietari di cui all'art. 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli
organismi di gestione agli enti proprietari entro
l'esercizio successivo a quello della riscossione delle
tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi
complessivi di gestione del servizio di cui al comma 4,
lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti
in materia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le
modalita' per la presentazione ed il controllo della
certificazione di cui al comma 4.
7. [La commissione centrale per la finanza locale
istituita dall'art. 328 del testo unico della legge
comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo
1934, n. 383, assume la denominazione di "Commissione
centrale per gli organici degli enti locali . Alla
composizione della predetta Commissione centrale per gli
organici degli enti locali disciplinata dall'art. 4 della
legge 8 gennaio 1979, n. 3, e' aggiunto, quale
vice-presidente, il direttore generale dell'amministrazione
civile del Ministero dell'interno ed un funzionario dello
stesso Ministero, esperto in materia di dissesto
finanziario degli enti locali].
8. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli
centrali di cui al comma 3:
a) gli enti locali che non presentano il certificato
con l'annessa tabella di cui al comma 1, sino all'avvenuta
presentazione della stessa;
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta
nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della
gestione, sino all'adempimento.
8-bis. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di
dissesto finanziario sono tenuti, per la durata del
risanamento, alla presentazione della certificazione di cui
al comma 4, sono soggetti ai controlli di cui al comma 3 e
sono tenuti per i servizi a domanda individuale al
rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di
copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, lettera
a).
8-ter. Agli enti locali strutturalmente deficitari che,
pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i livelli minimi
di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, e'
applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento
del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale
si e' verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in
un'unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per
gli anni successivi".
- Si riporta il testo degli articoli 87 e 92 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali):
"Art. 87 (Rilevazione della massa passiva). - 1.
L'organo straordinario di liquidazione provvede
all'accertamento della massa passiva mediante la
formazione, entro centottanta giorni dall'insediamento, di
un piano di rilevazione. Il termine e' elevato di ulteriori
centottanta giorni per i comuni con popolazione superiore a
250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le
province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione,
l'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni
dalla data dell'insediamento, da' avviso, mediante
affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa,
dell'avvio della procedura di rilevazione delle passivita'
dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di
liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a
presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni
prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni
con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda
in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a
dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo
importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento
nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono
inclusi:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui
all'art. 37 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno
precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive
estinte ai sensi dell'art. 81, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute
dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del
comma 7.
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo
ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili
dei servizi competenti per materia attestino che la
prestazione e' stata effettivamente resa e che la stessa
rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni
e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili
dei servizi attestano altresi' che non e' avvenuto, nemmeno
parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il
debito non e' caduto in prescrizione alla data della
dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi
provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso
negativo circa la sussistenza del debito.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle
domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di
cui al comma 3 decide l'organo straordinario di
liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti
al momento dell'approvazione del piano di rilevazione,
tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti
dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri
atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento
nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o
parziale del debito od avverso il mancato riconoscimento di
cause di prelazione e' ammesso ricorso in carta libera,
entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al
Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si
pronuncia sui ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine
per la decisione vale quale rigetto del ricorso.
7. L'organo straordinario di liquidazione e'
autorizzato a transigere vertenze giudiziali e
stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle
fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito
risultante dall'atto di transazione nel piano di
rilevazione.
7-bis. In caso di inosservanza del termine di cui al
comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli
adempimenti di competenza, puo' essere disposta la
sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo
straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro
dell'interno, previo parere della commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si
prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla
richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente
della Repubblica l'adozione del provvedimento di
sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con
proprio provvedimento il trattamento economico dei
commissari sostituiti.
Art. 92 (Istruttoria e decisione sull'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato). - 1. L'ipotesi di
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e'
istruita dalla Commissione di ricerca per la finanza
locale, che formula eventuali rilievi o richieste
istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro
sessanta giorni.
2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione
esprime un parere sulla validita' delle misure disposte
dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria
e sulla capacita' delle misure stesse di assicurare
stabilita' alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La
formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1
sospende il decorso del termine.
3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione
di ricerca sottopone l'ipotesi all'approvazione del
Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto,
stabilendo prescrizioni per la corretta e equilibrata
gestione dell'ente.
4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della
Commissione di ricerca il Ministro dell'interno emana un
provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo
all'ente locale di presentare, previa deliberazione
consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del
provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio
idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il
parere favorevole. La mancata approvazione della nuova
ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e' disposto
l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto
dall'art. 91, comma 4".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
13 settembre 1999, n. 420, reca: "Regolamento recante norme
concernenti la composizione e le modalita' di funzionamento
della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali, in attuazione dell'art. 45, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".



 
Art. 2.
1. All'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, dopo le parole: "previamente istruite dalla commissione con l'ausilio della segreteria" sono inserite le seguenti: "facente capo al competente ufficio di riferimento".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del sopracitato
decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999,
n. 420, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 5 (Procedimento del controllo). - 1. I
provvedimenti adottati dagli enti locali nelle materie
richiamate all'art. 1, comma 1, e soggetti al controllo
della Commissione sono trasmessi alla segreteria della
Commissione.
2. La Commissione, in relazione alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni e integrazioni ed all'art. 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base
degli atti prodotti:
a) esprime il proprio parere entro centoventi giorni
dal ricevimento sul piano di estinzione delle passivita' di
cui all'art. 89, commi 6 e 7, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77; scaduto tale termine il parere si
intende espresso in senso favorevole;
b) esprime il proprio parere entro centoventi giorni
dal ricevimento sull'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato di cui agli articoli 91 e seguenti del
decreto legislativo n. 77 del 1995; scaduto tale termine il
parere si intende espresso in senso favorevole;
c) approva o nega l'approvazione entro novanta giorni
dal ricevimento di provvedimenti in materia di dotazioni
organiche e di assunzione di personale; scaduto tale
termine i provvedimenti si intendono approvati.
3. La Commissione, ove debba essere presentata
l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, esamina
solo contestualmente ad essa i provvedimenti concernenti le
assegnazioni di personale e la pianta organica che siano
stati presentati o che vengano presentati nel corso
dell'esame dell'ipotesi stessa. In tal caso il termine di
novanta giorni di cui al comma 2, lettera c), si applica
solo in quanto compatibile con i tempi del predetto esame
contestuale.
4. La commissione, avvalendosi dell'ufficio di
segreteria, puo', entro trenta giorni dal ricevimento degli
atti, richiedere all'ente elementi istruttori. Dalla data
della richiesta e sino al ricevimento degli elementi
istruttori sono sospesi i termini di cui al comma 2.
5. Il controllo sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni di personale per gli enti dissestati e per gli
enti strutturalmente deficitari si svolge prioritariamente
sulla base della verifica della compatibilita' finanziaria
dei provvedimenti, accertando se gli stessi comportano
maggiori spese per gli enti locali, nel qual caso gli enti
devono dimostrare di disporre di risorse finanziarie che
assicurino strutturalmente la copertura finanziaria dei
nuovi oneri. Qualora l'esame del provvedimento da parte
della commissione evidenzi violazioni di norme
inderogabili, esso viene rinviato all'amministrazione, al
fine di consentirne l'adeguamento alle norme vigenti.
6. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno della
seduta ed assegna i provvedimenti da sottoporre a controllo
ai singoli componenti quali relatori. Le pratiche assegnate
sono previamente istruite dalla commissione con l'ausilio
della segreteria facente capo al competente ufficio di
riferimento, acquisendo gli elementi di valutazione
necessari per l'esame di ciascun provvedimento.
7. Le determinazioni della commissione sono depositate
nella segreteria della commissione a cura dei relatori
entro quindici giorni dalla riunione nella quale sono state
adottate. La segreteria, nei dieci giorni successivi, ne
da' comunicazione anche con mezzi telematici agli enti
interessati. Nel caso di decorso del termine utile per il
controllo la segreteria comunica altresi' agli enti, entro
cinque giorni, i provvedimenti che s'intendono approvati o
i pareri che si intendono espressi in senso favorevole per
decorso del termine.



 
Art. 3.
1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Segreteria della Commissione). - 1. La segreteria svolge i compiti di supporto necessari all'espletamento delle competenze della Commissione. La segreteria, fino al riordino del Ministero dell'interno di cui al capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' incardinata, secondo un metodo di alternanza, in ragione della materia, nella Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, ufficio risanamento enti dissestati, se trattasi di problematiche prettamente finanziarie, ovvero nel Servizio personale enti locali, divisione organizzazione ed uffici enti locali, se trattasi di aspetti organizzativi e gestionali del personale degli enti locali. Detti uffici, quando svolgono attivita' di segreteria della Commissione, sono chiamati ad operare in sinergia, raccordandosi reciprocamente e realizzando il coordinamento richiesto dall'eventuale assunzione di atti istruttori avviati congiuntamente in seno alla Commissione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 1



Nota all'art. 3:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".



 
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