Gazzetta n. 231 del 3 ottobre 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Modificazioni allo statuto del Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste |
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Con provvedimento n. 01688 del 27 settembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale del Lloyd Adriatico S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 10 (modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria: entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano); art. 17 (riformulazione dell'articolo in materia di composizione del collegio sindacale, compenso e durata in carica dei sindaci: "l'assemblea ordinaria nomina il collegio sindacale, formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni e doveri sono stabiliti dalla legge... I sindaci restano in carica per un triennio... L'assemblea determina la retribuzione annuale dei sindaci all'atto della loro nomina..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "il collegio dei sindaci e' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, che fissa il loro compenso. Essi durano in carica per un triennio..). Nuova disciplina in materia di: a) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita'; b) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; c) retribuzione dei sindaci: diritto al rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni; d) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate e, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'); art. 21 (modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno ovvero entro il 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano). |
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