IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il regolamento (CE) n. 2038/99 del Consiglio del 13 settembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, ed in particolare l'art. 53 che autorizza l'Italia a concedere aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero su tutto il territorio, ed eventualmente, ai produttori di zucchero limitatamente alle regioni del Sud; Visto il decreto legislativo 20 novembre 1981, n. 694, convertito in legge n. 19 del 29 gennaio 1982, concernente il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero e in particolare l'art. 3 che demanda al CIPE il compito di stabilire i limiti e le modalita' di erogazione degli aiuti nazionali, di adattamento previsti dalla normativa comunitaria; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.); Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della Comunita' economica europea e degli aiuti nazionali per il settore bieticolo-saccarifero gia' attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che in tabella C prevede un finanziamento di lire 100 miliardi (51,64 milioni di Euro) a valere sul cap. 1980 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria al settore bieticolo-saccarifero; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, di soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Vista la proposta avanzata con nota n. 1243/61 del 7 giugno 2000 dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con la quale vengono valutate in circa 59,86 miliardi di lire (30,91 milioni di Euro) le risorse finanziarie occorrenti per corrispondere gli aiuti ai bieticoltori per la campagna 1999/2000 e viene proposto di utilizzare l'ulteriore disponibilita' prevista in finanziaria, anche in relazione ai minori aiuti erogati nelle precedenti campagne 1994/1995, 1995/1996 rispetto al regime previsto dall'Unione europea; Considerata la situazione di insufficiente competitivita' del settore bieticolo-saccarifero e l'orientamento comunitario verso un progressivo contenimento degli aiuti; Tenuto conto che nel corso della riunione preparatoria del Comitato si e' ritenuto opportuno avviare una riflessione sull'opportunita' di orientare le risorse eccedenti i livelli massimi di aiuto ad ulteriori iniziative finalizzate allo sviluppo del settore agricolo; Udita la relazione del Ministro delle politiche agricole e forestali sulla quale e' stata acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: Per la campagna 1999/2000 gli aiuti nazionali di adattamento, di cui all'art. 53 del regolamento (CE) n. 2038 del Consiglio, sono concessi nei limiti massimi delle autorizzazioni comunitarie, a valere sullo stanziamento di 100 miliardi di lire (51,64 milioni di Euro) autorizzato in tabella C della legge finanziaria per il 2000 per la concessione di aiuti nazionali nel settore bieticolo-saccarifero. Gli aiuti saranno corrisposti a favore dei produttori di barbabietola con riferimento alla produzione di zucchero ottenuta nelle unita' di trasformazione situate in ciascuna delle tre zone italiane, in rispondenza alle modalita' ed alle condizioni di corresponsione previste dalla regolamentazione comunitaria ed alle indicazioni attuative che saranno trasmesse dal Ministero per le politiche agricole all'AGEA, ente erogatore. La parte dello stanziamento sopra indicato che dovesse eccedere l'importo degli aiuti consentiti per la campagna 1999/2000 potra' essere, sulla base di misure attuative che il Ministro delle politiche agricole e forestali emanera' in linea con le norme comunitarie e tenuto conto delle esigenze di sviluppo del settore, destinata ai bieticoltori con riferimento alle minori somme erogate nelle precedenti campagne 1994/1995, 1995/1996, rispetto a quanto consentito dal citato regolamento (CE) n. 1101 del 1995. Roma, 4 agosto 2000 Il Presidente delegato: Visco Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2000 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 4 |