Gazzetta n. 231 del 3 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
DECRETO 5 settembre 2000
Determinazione dei criteri e delle modalita' applicative relativi alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999";
Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale del corpo della Guardia di finanza, previa informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi criteri e modalita' applicative, delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra l'altro, ad incentivare il personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dal comandante generale del corpo della Guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagi;
Ritenuto di dover individuare le suddette attivita' in quelle svolte presso reparti e/o articolazioni, indicati nel presente decreto, aventi particolare proiezione operativa;
Ritenuto di dover incentivare, seppur in misura minore, anche altre attivita' operative e di funzionamento, che hanno comunque contribuito al generale buon andamento della gestione nel 1999;
Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilita' o disagio in quelli validi ai fini della concessione della medaglia militare al merito di lungo comando;
Vista l'informativa al COCER in data 18 aprile 2000, ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto;
Vista la delibera del COCER n. 01/15/8o in data 3 maggio 2000;
Decreta:
Art. 1.
1. Le somme indicate, per l'anno 1999, all'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di pertinenza dello stato di previsione del Ministero delle finanze - tabella 4 - centro di responsabilita' 7 - Guardia di finanza - unita' previsionale di base 7.1.1.1 "Spese generali di funzionamento" - cap. 6130 "Somme destinate all'incentivazione del personale e della retribuzione per il raggiungimento dei risultati", concernenti l'efficienza dei servizi istituzionali e finalizzate ai servizi di cui al comma 2 del citato articolo, sono destinate al personale indicato e nelle misure stabilite dagli articoli seguenti.
 
Art. 2.
1. I militari che, nel 1999, hanno maturato almeno centottantaquattro giorni - escludendo dal computo i giorni di impiego esclusivo come scrivano, autiere con ATPI, addetto mensa, cucina, corriere, vigilanza caserma ed altri incarichi non aventi particolare proiezione operativa - in forza ai seguenti reparti e/o articolazioni:
centro di polizia comunitaria, ad esclusione dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni, delle sezioni comando dipendenti dal servizio repressione contrabbando, dal nucleo speciale repressione frodi comunitarie e gruppi dipendenti;
centro repressione frodi, ad esclusione dell'ufficio comando, ufficio operazioni, sezioni comando dei servizi dipendenti e degli uffici in questi ultimi inquadrati;
centro tutela concorrenza e mercato, ad esclusione dell'ufficio comando, ufficio operazioni, sezioni comando dei servizi dipendenti;
centro tutela radiodiffusione, editoria e mercato mobiliare, ad esclusione dell'ufficio comando, ufficio operazioni, sezioni comando dei servizi dipendenti;
nucleo centrale e regionali di polizia tributaria, ad esclusione dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni, del reparto comando e delle sezioni comando di ogni gruppo di sezioni, G.I.C.O., G.R.F., G.O.A. dipendenti;
nucleo speciale di polizia valutaria, ad esclusione dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni, del reparto comando e delle sezioni comando di ogni gruppo di sezioni dipendente;
nucleo provinciale di polizia tributaria, ad esclusione della squadra comando e dell'autodrappello;
G.I.C.O., ad esclusione della sezione comando;
compagnia, ad esclusione della squadra comando e dell'autodrappello;
tenenza, ad esclusione della squadra comando;
brigata;
distaccamento;
equipaggi delle unita' navali e nuclei sommozzatori;
piloti in stato di pronto intervento aereo ed equipaggi fissi di volo;
sezioni di polizia giudiziaria, purche' classificati almeno "nella media" secondo l'ultima valutazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 1999 - escludendo quelle relative a corsi o situazioni diverse dal normale incarico del militare - partecipano alla distribuzione della somma di cui all'art. 4, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo spettante nel 1999:
==========================================
Livello ! Parametro
----------------------!--------------------
V ! 1
VI ! 1,2
VI-bis ! 1,3
VII ! 1,4
VII-bis ! 1,5
VIII ! 1,6
IX ! 1,8
1. Tutti i militari che, pur non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2, siano stati in forza ad un reparto e/o articolazione per almeno centottantaquattro giorni e purche' classificati almeno "nella media" secondo l'ultima valutazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 1999 - escludendo quelle relative acorsi o situazioni diverse dal normale incarico del militare - partecipano alla distribuzione della somma di cui all'art. 4, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo spettante nel 1999:
==========================================
Livello ! Parametro
----------------------!--------------------
V ! 0,8
VI ! 1
VI-bis ! 1,1
VII ! 1,2
VII-bis ! 1,3
VIII ! 1,4
IX ! 1,6
 
Art. 4.
1. La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto e' pari a L. 27.500.000.000.
 
Art. 5.
1. I militari titolari di incarichi validi ai fini della concessione della medaglia militare al merito di lungo comando partecipano alla distribuzione della somma di L. 7.000.000.000, sulla base dei seguenti parametri:
====================================================
Incarico ! Parametro
-------------------------------------!---------------
Comando di reparti dipendenti da !
zone operative; !
Comandante di gruppo, comandante ! 1,5
di compagnia, comandante di !
nucleo provinciale di polizia !
tributaria, comandante di sta- !
zione navale, comandante di !
sezione aerea, comandante di !
tenenza, comandante di sezione !
operativa navale, comandante !
di brigata, comandante di !
squadriglia navale, comandante !
di distaccamento. !
Altri incarichi di comando. ! 1
2. L'incentivo di cui al comma 1 spetta in proporzione al periodo di comando svolto nel 1999, escluse le situazioni di carattere interinale.
 
Art. 6.
1. Alla ripartizione della somma di cui all'art. 4 non partecipano:
gli ufficiali di complemento;
i militari formalmente distaccati presso organismi ed enti vari e/o impegnati nella frequenza di corsi o di altre attivita' addestrative di formazione, specializzazione, qualificazione ed abilitazione, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 1999;
i finanzieri ausiliari;
gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello.
2. Alla ripartizione della somma di cui all'art. 5 non partecipano:
gli ufficiali di complemento;
gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello.
3. Alla ripartizione delle somme di cui agli articoli 4 e 5 partecipano gli ufficiali che alla data del 1o gennaio 1999 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
4. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 1999 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 1999, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5.
 
Art. 7.
1. L'indennita' di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' corrisposta con le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 ed e' cumulabile con le indennita' di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
 
Art. 8.
1. Le somme di cui all'art. 53, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della legge n. 449/1997, nonche' altre somme residuali a seguito dell'effettiva erogazione saranno portate in aumento alla somma complessiva indicata all'art. 4 del presente decreto. Tale somma e' ridistribuita secondo quanto previsto negli articoli 2, 3 e 6 del presente decreto in misura proporzionale rispetto ai parametri ivi indicati.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze - per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 settembre 2000
Il Ministro: Del Turco
 
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