Gazzetta n. 231 del 3 ottobre 2000 (vai al sommario)
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di San Pietro in Casale (Bologna) ha adottato il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis);
1) di fissare l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille;
2) di differenziare l'aliquota come segue:
al 4,5 per mille per:
a) abitazione principale come disciplinata dalla legge e dall'art. 12 - comma 1, 4 e 5 - del regolamento comunale ICI;
b) immobili gia' dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali sia in atto l'intervento di recupero - agevolazione per un massimo di tre anni a decorrere dall'anno successivo a quello effettivo d'inizio dei lavori (art. 10 - comma 4 - regolamento comunale ICI);
c) immobili posseduti da esercenti (commercianti ed artigiani) nei quali svolgono l'attivita', penalizzati economicamente dalla protratta chiusura al traffico per lavori di oltre sei mesi (agevolazione rapportata al periodo dell'anno in cui si realizza l'interruzione) (art. 10 - comma 4 - regolamento comunale ICI);
d) immobili classificati al gruppo D/1 - D/7 - D/8, interamente posseduti da imprese che aprono l'attivita' nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per sessanta mesi a decorrere dal mese di apertura dell'attivita') (art. 10 - comma 4 - regolamento comunale ICI);
e) terreni agricoli sui quali viene realizzato un intervento di riequilibrio ecologico (agevolazione per anni cinque a decorrere dall'anno di realizzazione dell'intervento) (art. 10 - comma 4 - regolamento comunale ICI);
f) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado (agevolazione da applicarsi per gli effettivi mesi durante i quali si verifica tale situazione);
g) immobili posseduti ed utilizzati da imprese commerciali che aprono l'attivita' nel comune di San Pietro in Casale;
al 4 per mille:
per le abitazioni locate a seguito di convenzione sottoscritta con l'amministrazione comunale (agevolazione per l'intera durata della convenzione);
al 7 per mille:
per le abitazioni non locate e non utilizzate stabilmente, come definite all'art. 12 - comma 2 3 e 6 - del regolamento comunale ICI;
3) di stabilire per l'anno 2000 l'esonero dal pagamento dell'ICI per le ONLUS secondo quanto previsto all'art. 4 del regolamento delle entrate;
4) i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota dovranno presentare per se e per gli altri contitolari apposita istanza, pena l'esclusione, entro i termini previsti per la consegna della dichiarazione di variazione I.C.I. anno 2000;
5) di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 240.000.
 
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