Gazzetta n. 230 del 2 ottobre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
CIRCOLARE 16 giugno 2000, n. 3 |
Importazioni di prodotti "da agricoltura biologica" da Paesi terzi: art. 11, regolamento CEE n. 2092/91 - art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 220/1995 - Iter procedurale. |
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All'Associazione nazionali importatori esportatori Alla FIAO c/o CCPB Alle IFOAM Italia Alla Federalimentare Alle Confcommercio Al Consiglio nazionale dei consumatori utenti c/o il Ministero dell'industria All'Ispettorato centrale per la repressione frodi agro-alimentari Al Ministero della sanita' Al Ministero dell'industria Al Ministero del commercio con l'estero Al Ministero delle finanze - Direzione centrale dei servizi doganali Al Nucleo antisofisticazioni e sanita' - NAS Al Comando dei carabinieri tutela norme comunitarie e per conoscenza: Alle regioni e pubbliche amministrazioni Alla Commissione U.E. AGRI B 4
Premessa: Al fine della iscrizione nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti "biologici" da Paesi terzi, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 2092/91, per importatori si intendono quegli operatori che acquistano prodotti "biologici" da Paesi terzi e li importano sul territorio nazionale. L'attivita' di importazione di prodotti "da agricoltura biologica" da Paesi terzi puo' configurarsi secondo le seguenti tipologie: a) importazioni da Paesi terzi la cui equivalenza e' stata stabilita con decisione della Commissione U.E. e che figurano nell'elenco di cui al regolamento CEE n. 94/92 e successive modifiche (regolamento CEE n. 2092/91, art. 11, paragrafi 1 - 5); b) importazioni da Paesi terzi la cui equivalenza viene stabilita dallo Stato membro che rilascia una specifica autorizzazione all'importazione (regolamento CEE n. 2092/91, art. 11, parag. 6). 1) Iter istruttorio per le attivita' di importazione - (tipologie di cui ai precedenti punti a) e b). L'iter istruttorio, indicato dalla normativa in oggetto, ha inizio, per entrambi i tipi di importazione sopra indicati a) e b), con l'invio al MIPAF, ed in copia all'organismo di controllo operante sul territorio nazionale, della notifica di attivita' di importazione ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo n. 220/1995 con marca da bollo di L. 20.000. Il modello di notifica da utilizzare e' rappresentato dall'allegato V. 1 del suddetto decreto legislativo n. 220/1995 cosi' come indicato con nota ministeriale n. 9891541 del 5 ottobre 1998 (allegato 1). L'organismo di controllo prescelto, ricevuta la notifica, avviera' l'iter procedurale di verifica delle condizioni di ingresso nel sistema di controllo. A conclusione del predetto iter, e comunque non oltre novanta giorni dalla data di invio della notifica, l'organismo di controllo stesso, provvedera' ad inviare al MIPAF apposita attestazione comprovante l'idoneita', o meno, dell'importatore ad entrare nel sistema di controllo. Nel caso di esito positivo il Ministero provvedera' a comunicare alla ditta interessata, e per conoscenza all'organismo di controllo, da questa prescelto, l'avvenuta registrazione nell'elenco degli importatori di prodotti "da agricoltura biologica" da Paesi terzi. Le operazioni di importazione relative alla tipologia di cui al precedente punto a), possono decorrere dal momento in cui l'importatore ha ricevuto dal MIPAFla predetta comunicazione di iscrizione nell' elenco nazionale degli importatori di prodotti "da agricoltura biologica". 2) Iter istruttorio per le attivita' di importazione - (tipologia di cui al precedente punto b). Per quanto attiene alle importazioni di cui all'art. 11, paragrafo 6 del regolamento CEE n. 2092/91, descritte al punto b), l'operatore, oltre ad aver inviato la notifica di attivita' cosi' come indicato al precedente punto 1, dovra' provvedere ad inviare il modello relativo alla richiesta di importazione di cui all'allegato V. 5 del decreto legislativo n. 220/1995 (allegato 2), al Ministero delle politiche agricole e forestali (in originale debitamente sottoscritto), ed all'organismo di controllo prescelto sul territorio nazionale (in copia) corredandolo della documentazione ivi richiesta ed in particolare: a) attestato di accreditamento alle norme EN 45011 o ISO 65, rilasciato da un ente operante nell'ambito dell'European Accreditation (E.A.) o dell'International Accreditation Forum (I.A.F), esteso al Paese terzo interessato all'importazione, per gli organismi di controllo riconosciuti nei Paesi terzi; b) attestato di accreditamento alle norme EN 45011, rilasciato da un ente operante nell'ambito dell'European Accreditation (E.A.) o dell'International Accreditation Forum (I.A.F), esteso al Paese terzo interessato all'importazione, per gli organismi di controllo riconosciuti dai Paesi membri della Comunita' ed accreditati alle norme EN 45011; c) attestato di autorizzazione ad operare nel Paese terzo, interessato all'importazione, rilasciato dal Paese membro che ha riconosciuto l'organismo di controllo, per gli organismi riconosciuti dai Paesi membri della Comunita' sulla base di normative nazionali; d) attestato di conformita' al regime comunitario di produzione e controllo, dell'azienda fornitrice, rilasciato dall'organismo di controllo prescelto nel Paese terzo interessato. Di tale attestato dovra' esserne indicata la validita' temporale; e) dichiarazione rilasciata dall'organismo di controllo operante nel Paese terzo sulla vigilanza operata nei confronti dello stesso da parte di ente, istituzione od organismo abilitato allo scopo; f) relazione illustrativa sull'attivita' di produzione e/o di raccolta spontanea e/o di preparazione dell'azienda fornitrice, controfirmata dall'organismo di controllo che rilascia l'attestato di conformita' di cui al precedente punto b), relativa all'annata agraria in corso, che, in particolare, fornisca, rispettivamente, le seguenti informazioni: f.1) azienda di produzione: localizzazione geografica e strade di accesso; tipologia di conduzione dell'azienda; titolarita' dell'azienda; planimetria dell'azienda con indicazione degli appezzamenti coltivati a "biologico", a "convenzionale" od incolti od occupati da fabbricati; indirizzo produttivo ed ordinamento colturale; descrizione delle tecniche colturali praticate in azienda (fertilizzazione, difesa) e/o delle tecniche di "preparazione" dei prodotti; istituzioni ed organismi pubblici con i quali l'azienda ha rapporti amministrativi; data di ingresso dell'operatore nel sistema di controllo (data della prima visita con esito positivo) e valutazioni effettuate nel caso di riduzione del periodo di conversione che, in ogni caso, non potra' essere inferiore a dodici mesi a partire dalla data di assoggettamento al sistema di controllo. f.2) raccolta spontanea: localizzazione geografica e strade di accesso; titolarita' dell'area; planimetria della zona di raccolta; dichiarazione che le aree interessate non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli indicati nell'allegato II del regolamento CEE n. 2092/91 per un periodo di tre anni precedenti la raccolta; dichiarazione che la raccolta non compromette l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta. f.3) azienda di preparazione: localizzazione geografica e strade di accesso; titolarita' dell'azienda; tipologia di preparazione e loro descrizione; installazioni utilizzate per la trasformazione, il condizionamento ed il magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni. Sulla base delle suddette informazioni, il MIPAF valutera' l'equivalenza alla regolamentazione comunitaria delle norme di produzione, controllo e vigilanza applicate all'azienda di provenienza del prodotto, rilasciando, se del caso, l'autorizzazione all'importazione, che sara' inviata per conoscenza anche all'organismo di controllo della ditta importatrice. L'importazione dovra' essere riferita alla quantita' e tipologia di prodotto che si intende importare sul territorio nazionale nell'arco di un anno a decorrere dalla concessione dell'autorizzazione stessa. Tutta la documentazione trasmessa dovra' essere in originale o in copia conforme all'originale e dovra' essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana. Nel caso di importazioni, di uno stesso prodotto derivante dalla stessa azienda, per le quali e' stata ottenuta una prima autorizzazione, l'importatore, al fine di rinnovare l'autorizzazione stessa, dovra' presentare all'amministrazione soltanto il certificato di conformita' dell'azienda al regolamento CEE n. 2092/91 e la relazione ispettiva relativa all'annata agraria interessata. 3) Ulteriori adempimenti dell'importatore e dell'organismo di controllo operante sul territorio nazionale. Importatore: comunicare al Ministero ed all'organismo di controllo ogni variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella prima notifica presentata; non avvalersi dell'assistenza dell'organismo di controllo prescelto sul territorio nazionale per gli adempimenti amministrativi relativi all'iter istruttorio sopra descritto; presentare, qualora proceda nell'attivita' di preparazione del prodotto importato (attivita' definita dall'art. 4, paragrafo 3 del regolamento CEE n. 2092/91), ulteriore notifica relativa a tale attivita'. Tale notifica deve essere presentata alla regione nel cui territorio il preparatore opera ed all'Organismo di controllo prescelto. Organismo di controllo (operante sul territorio nazionale): comunicare al Ministero ogni eventuale interruzione dell'attivita' di controllo e provvedere, nell'ambito della relazione annuale, a dare comunicazione delle visite ispettive effettuate e di tutti gli adempimenti previsti dal regolamento CEE n. 2092/91 e dal decreto legislativo n. 220/1995 nei confronti degli operatori biologici. 4) Conclusione. La disciplina delle importazioni di prodotti "da agricoltura biologica" in provenienza da Paesi terzi, fa salve le disposizioni emanate a livello comunitario e nazionale per le importazioni dei prodotti agricoli ed agro-industriali. Si resta a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento. Il direttore generale: Ambrosio |
| Allegato ----> vedere allegato da pag. 49 a pag. 65 della G.U. <---- |
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