Gazzetta n. 230 del 2 ottobre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 4 agosto 2000, n. 269 |
Regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 23 luglio 1992 e relativo ad una prima stesura del presente regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 28 settembre 1998 e relativo ad una seconda stesura del presente regolamento; Sentito il garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 aprile e 26 giugno 2000; Considerato che gli elementi identificativi dei soggetti, che intrattengono rapporti di conto o di deposito con gli intermediari creditizi o finanziari e con le Poste italiane S.p.a., sono contenuti nell'archivio unico informatico previsto dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e che detto archivio e' tenuto da tutti gli intermediari creditizi o finanziari e dalle Poste italiane S.p.a.; Considerato che l'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, da istituirsi sulla base dell'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, allo stato attuale della tecnologia, puo' essere realizzata con maggiore efficienza ed economicita' attraverso la istituzione di un centro operativo in grado di collegarsi in via telematica con i predetti archivi unici; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 45082 del 17 luglio 2000);
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Anagrafe dei rapporti di conto o di deposito 1. L'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' istituita mediante la costituzione di un centro operativo, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, titolare del trattamento dei dati, al quale i soggetti di cui all'articolo 4 possono richiedere, con riferimento a persone fisiche o giuridiche specificamente individuate, l'eventuale esistenza di rapporti di conto o di deposito alle medesime intestati o cointestati o relativamente ai quali esse agiscono in nome e per conto o ne possono disporre nell'ambito dell'archivio unico informatico tenuto dagli intermediari creditizi o finanziari e dalle Poste italiane S.p.a., ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 2. Ai fini del presente regolamento, per "rapporti di conto o di deposito" si intendono i conti, i depositi, nominativi o al portatore, in denaro o in titoli, di qualunque importo, nonche' ogni altro rapporto continuativo rientrante nell'esercizio dell'attivita' istituzionale dell'intermediario relativo all'amministrazione o gestione di attivita' patrimoniale della clientela. Il termine "deposito" non comprende i certificati di deposito e i titoli analoghi; sono esclusi i conti transitori bancari ed i rapporti relativi a cassette di sicurezza e depositi chiusi. 3. Al centro operativo, quale responsabile della organizzazione e della correttezza della gestione, viene preposto il dirigente della competente direzione del Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare, la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale esi in via di sviluppo) e' il seguente: "4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, con il massimo di elementi di riservatezza, la destinazione e le modalita' delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito e dell'amministrazione postale nonche' delle societa' fiduciarie e di ogni altro intermediario finanziario dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa dispone del medesimo, nonche' i criteri per le relative utilizzazioni.". Note alle premesse: - Per il testo del comma 4 dell'art. 20 della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413 si veda in nota al titolo. - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e', rispettivamente, il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". - Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legge 1o dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e', rispettivamente, il seguente: "Art. 1 (Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). - 1. L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' trasformata in ente pubblico economico denominato ente "Poste italiane", con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'art. 3, che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993. 2. Entro il 31 dicembre 1996, l'ente "Poste italiane" e' trasformato in societa' per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprieta' ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e' preventivamente inviato alle commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta.". "Art. 2 (Attivita' dell'ente). - 1. L'ente "Poste italiane" svolge le attivita' e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonche', fino all'adozione dei medesimi, le attivita' e i servizi esercitati dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'art. 11. 2. Entro il 31 marzo 1994 l'ente "Poste italiane" stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1o gennaio 1994, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare: a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalita' che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestivita' delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare: 1) a una contabilita' analitica per centro di costo fornita dall'ente Poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalita' che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato. Tali remunerazioni potranno essere riviste annualmente; a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive; b) le modalita' di movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con le anzidette operazioni.". - Il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, reca: "Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva n. 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi". - Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, reca: "Integrazione dell'attuazione della direttiva n. 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita". - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52". - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, reca: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio". Note all'art. 1: - Per il testo del comma 4 dell'art. 20 della citata legge n. 413/1991 si veda in note alle premesse. - Per il titolo del decreto-legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, si veda in note alle premesse.
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| Art. 2. Soggetti presso i quali sono intrattenuti i rapporti di conto o di deposito 1. Le richieste al centro operativo circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, riguardano i rapporti di conto o di deposito intrattenuti presso i seguenti soggetti, operanti nel territorio nazionale, con riferimento ai rapporti di rispettiva titolarita' ivi incardinati: a) banche; b) poste italiane S.p.a.; c) societa' fiduciarie; d) societa' di intermediazione mobiliare e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; e) agenti di cambio; f) societa' autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari; g) societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare e societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); h) societa' Monte titoli S.p.a.; i) intermediari di cui alla lettera m) dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; l) intermediari individuati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
Note all'art. 2: - Il testo del comma 1, lettera m), dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 2 del gia' citato decreto-legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' il seguente: "1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', le complete generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso: a) (omissis); b) (omissis); c) (omissis); d) (omissis); e) (omissis); f) (omissis); g (omissis); h (omissis); i) (omissis); l) (omissis); m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o piu' delle seguenti attivita': concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito." - Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 153/1997 e' il seguente: "Art. 5. 1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attivita' individuate nei decreti di cui al medesimo articolo, in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata e' estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 2. Ai fini delle attivita' individuate ai sensi del comma 1 e' istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attivita' sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorita' da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro. 3. Chiunque esercita le attivita' individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.".
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| Art. 3. Richieste di accesso all'anagrafe 1. Le richieste di cui all'articolo 1, comma 1, debbono essere formulate con la specificazione dei seguenti elementi identificativi della persona sottoposta ad accertamento: nome, cognome, luogo e data di nascita, per le persone fisiche; denominazione e sede legale, per le persone giuridiche; codice fiscale in entrambi i casi, se in possesso del richiedente; nonche', limitatamente alle richieste dirette a consentire l'espletamento delle attivita' fiscali, gli specifici motivi per i quali sono presentate con indicazione delle sommarie ragioni dell'accertamento e delle disposizioni di legge in forza delle quali tale accertamento e le eventuali attivita' istruttorie sono eseguiti. 2. Le richieste di cui al comma 1 sono volte a conoscere se, nell'archivio unico informatico tenuto dai soggetti di cui all'articolo 2, esistono rapporti di conto o di deposito alla medesima persona intestati o cointestati o relativamente ai quali essa agisce in nome o per conto o ne puo' disporre e, in caso positivo, i seguenti ulteriori elementi contenuti nello stesso archivio: a) il codice identificativo dei soggetti di cui all'articolo 2 e dell'eventuale succursale ove i rapporti di conto o di deposito sono intrattenuti; b) gli estremi identificativi dei rapporti di conto o di deposito, la data di accensione ed eventualmente quella di chiusura; c) il codice fiscale del titolare, dei cointestatari ove esistenti e degli eventuali altri soggetti che agiscono in nome o per conto o che ne possono disporre. 3. I dati relativi ai conti o depositi chiusi sono conservati nell'anagrafe per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del conto o del deposito. |
| Art. 4. Soggetti abilitati ad avanzare richiesta d'accesso all'anagrafe 1. La richiesta al centro operativo e la utilizzazione degli elementi informativi acquisiti sono consentite per l'espletamento delle attivita' fiscali previste dalla legge, degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione. 2. Le richieste possono essere avanzate: a) dall'autorita' giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale, ovvero dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; b) dall'Ufficio italiano dei cambi, nell'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi' come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; c) dal Ministro dell'interno, dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, dai questori e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, ovvero quelle di cui all'articolo 118, comma 1, del codice di procedura penale; d) dagli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SECIT), dai funzionari del Dipartimento delle entrate o dagli ufficiali della Guardia di finanza, su autorizzazione, rispettivamente, del direttore del SECIT, del direttore centrale per l'accertamento e la programmazione o dei direttori regionali delle entrate, dei comandanti regionali della Guardia di finanza; e) dal comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 3. Nei casi di grave pregiudizio per la tutela degli interessi attinenti alla sicurezza interna ed internazionale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' disporre che le richieste relative a persone o conti e depositi specificamente individuati con apposito provvedimento trasmesso al centro operativo, siano sottoposte a preventiva autorizzazione. In tali casi il centro operativo informa immediatamente l'autorita' richiedente della necessita' di acquisire detta autorizzazione. Sulla richiesta di autorizzazione il Presidente del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro trenta giorni. 4. Le modalita' di inoltro al centro operativo delle richieste circa la eventuale esistenza di rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' le modalita' delle risposte del centro operativo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento, sentito il comitato di cui all'articolo 7. 5. Le autorita' procedenti forniscono immediata notizia agli interessati delle richieste d'informazione di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di comunicazione e di notificazione previsti dal codice di procedura penale o da altra legge. 6. Gli elementi informativi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, circa la esistenza dei rapporti di conto o di deposito ivi indicati, sono coperti dal segreto di ufficio.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e' il seguente: "Art. 12. - 1. Per assicurare il collegamento delle attivita' investigative relative a delitti di criminalita' organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano. 3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonche', se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati. 4. Quando procede a indagini per delitti di criminalita' organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificita' degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, e' attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti. 5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria. 6. Al secondo comma dell'art. 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti. . 7. Al secondo comma dell'art. 18 della legge 1o aprile1981, n. 121, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. . 8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potesta' attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.". - Il testo dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi' come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 153/1997, e' il seguente: "Art. 3 (Segnalazioni di operazioni). - 1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'art. 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante o un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente e' compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralita' di operazioni non giustificata dall'attivita' svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona. 2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti. 3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative. 4. L'Ufficio italiano dei cambi: a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi; b) puo' avvalersi ove necessario, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art- 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) puo' acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all'art. 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse; d) puo' utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente legge, nonche' delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui all'art. 4; e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorita' medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; f) fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo' demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto. 5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attivita', al legale rappresentante o al suo delegato. I predetti organi investigativi informano altresi' l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. 6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), puo' sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi. 7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformita' del presente articolo e per le finalita' da esso previste, non comportano responsabilita' di alcun tipo. 8. E' fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo. 9. I soggetti di cui all'art. 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello stesso art. 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale. 10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi puo' comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorita' di vigilanza di cui all'articolo 11 della presente legge, nonche' con analoghe autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalita', a condizioni di reciprocita' anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. 11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.". - Il testo del comma 1 dell'art. 118 del codice di procedura penale e' il seguente: "1. Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa".
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| Art. 5. Societa' interbancaria per l'automazione 1. In relazione alle richieste ricevute, il centro operativo acquisisce gli elementi informativi circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, dai soggetti indicati nell'articolo 2. Il centro operativo fornisce le risposte di competenza entro trenta giorni dalla richiesta. 2. Il centro operativo, ai fini dell'acquisizione dei predetti elementi informativi, si avvale del servizio fornito dalla Societa' interbancaria per l'automazione (S.I.A.), responsabile del trattamento dei dati, attraverso la rete telematica dalla medesima gestita. 3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze sono stabilite le modalita' di trasmissione e acquisizione, su base consolidata giornaliera, dei dati tra il centro operativo e la S.I.A. e quelli tra la S.I.A. ed i soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto dei requisiti di segretezza e sicurezza conformi agli standards e alle compatibilita' informatiche e telematiche stabilite dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di attuazione dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, nonche' di attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675. 4. Con apposita convenzione stipulata tra il centro operativo e la S.I.A. ed approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'interno e delle finanze, sono stabilite le procedure tecnico-operative per lo svolgimento del servizio, e la disciplina dei relativi oneri e le modalita' del controllo del centro operativo sulla regolarita' e correttezza del servizio espletato dalla S.I.A.
Note all'art. 5: - Il testo del comma 5 dell'art. 13 del gia' citato decreto-legge n. 625/1979, convertito, modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' il seguente: "5. L'archivio e' formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' gli standards e le compatibilita' informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.". - Per il testo del comma 3 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 143/1991 si veda in note all'art. 4. - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
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| Art. 6. Obblighi di riservatezza 1. Tutti i soggetti che hanno notizia di elementi informativi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, circa la esistenza dei rapporti di conto o di deposito ivi indicati, sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dalla utilizzazione e dalla diffusione degli elementi informativi stessi. 2. Per ogni richiesta circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, il centro operativo deve conservare memoria dell'autorita' richiedente, della data in cui la richiesta e' pervenuta e di quella di trasmissione alla S.I.A., nonche' degli operatori del centro operativo che sono intervenuti nella procedura. Analoga memoria dovra' essere conservata della data in cui la S.I.A. ha fornito la risposta e di quella di trasmissione all'autorita' richiedente, nonche' degli operatori del centro operativo che sono intervenuti nella procedura. 3. Il responsabile del centro operativo segnala alle autorita' competenti per i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonche' alle autorita' preposte alla vigilanza di settore, eventuali irregolarita' rilevate nella tenuta dell'archivio unico informatico da parte dei soggetti indicati nell'articolo 2. 4. Le autorita' indicate al comma 3 informano il responsabile del centro operativo di eventuali anomalie rilevanti per il funzionamento del centro operativo stesso emerse a causa e nell'esercizio delle loro funzioni di controllo. 5. Il personale della S.I.A. addetto ai servizi operativi dell'anagrafe ha l'obbligo di riservatezza in ordine a tutte le richieste pervenute dal centro operativo.
Note all'art. 6; - Il Capo I del piu' volte citato decreto-legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, reca norme in tema di trasferimento di valori.
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| Art. 7. Comitato di garanzia 1. Presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' costituito, con decreto del Ministro da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento, un Comitato di garanzia composto da: a) un magistrato amministrativo o contabile designato dall'organo di autogoverno della magistratura di appartenenza, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, con funzioni di presidente; b) un rappresentante effettivo ed uno supplente per ognuna delle seguenti amministrazioni, con qualifica non inferiore a quella di dirigente: 1) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero delle finanze; 4) Ministero della giustizia; 5) Banca d'Italia; 6) Ufficio italiano dei cambi. 2. Il Comitato di garanzia e' attivato, in sede consultiva, dal responsabile del centro operativo per la risoluzione di questioni relative all'attivita' del medesimo centro operativo ed esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente. 3. Il parere del Comitato di garanzia deve essere acquisito a proposito delle modalita' di inoltro delle richieste circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1 e di acquisizione delle relative risposte, di cui all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 5, comma 3, con particolare riferimento ai requisiti di segretezza e di sicurezza, nonche' a proposito dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 5, comma 4. 4. Il Comitato di garanzia esercita in piena indipendenza le funzioni attribuitegli dal presente regolamento; i suoi membri durano in carica cinque anni e il loro mandato e' rinnovabile una sola volta. 5. Il Comitato di garanzia stabilisce le modalita' del proprio funzionamento e decide a maggioranza dei suoi componenti, previa eventuale istruttoria. Nel caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. Le sedute sono valide con la presenza di quattro componenti. 6. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, in sua assenza o impedimento, dal rappresentante del Ministero dell'interno. 7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalla competente direzione del Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 8. L'attivita' dei componenti del Comitato di garanzia e' svolta a titolo gratuito. |
| Art. 8. Richieste escluse 1. Le richieste al centro operativo circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, sono escluse per i rapporti di conto o di deposito intrattenuti con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per quelli intrattenuti dagli uffici delle pubbliche amministrazioni nonche' per quelli che intercorrono tra gli intermediari abilitati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' il seguente: "Art. 4 (Disposizioni applicative). - 1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attivita' istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le societa' di intermediazione mobiliare, le societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le societa' autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le societa' fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la societa' Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2. 2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o piu' delle seguenti attivita': concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito. 3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facolta' di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a: a) modificare i limiti d'importo indicati nell'art. 1 del presente decreto e nell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2, comma 1, del presente decreto; b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'art. 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilita'; c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente capo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicita' dei soggetti di cui ai commi 1 e 2. 4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.".
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| Art. 9. Criteri procedurali e misure di sicurezza 1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, si dotano del programma informatico necessario per l'invio delle richieste di accertamento e la ricezione delle relative risposte per il tramite del centro operativo. 2. Il flusso delle informazioni tra le autorita' richiedenti ed il centro operativo avviene tramite interconnessioni informatiche compatibili. 3. Il flusso delle informazioni tra il centro operativo e la S.I.A. e tra quest'ultima ed i soggetti di cui all'articolo 2 avviene attraverso apposita rete di interconnessione messa a disposizione dalla S.I.A. sulla base della convenzione di cui al precedente articolo 5, comma 4. 4. La protezione e la riservatezza delle informazioni in transito sulla rete di cui al comma 3 e' assicurata mediante misure di sicurezza di carattere logico, fisico ed organizzativo, adottate dalla S.I.A. secondo i seguenti criteri: a) la sicurezza logica o applicativa e' assicurata mediante l'utilizzo della crittografia a chiave pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1997, n. 513, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999; b) la sicurezza fisica e' assicurata da meccanismi anti intrusione che garantiscono la riservatezza per gli utenti, nonche' da tutte le altre misure di sicurezza richieste per la tutela dei dati personali dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, ivi comprese quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318; c) la sicurezza organizzativa e' realizzata dalla S.I.A. in conformita' alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Note all'art. 9: - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1997, n. 513, reca: "Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 reca: "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513". - Per il titolo della legge n. 675/1996 si veda in note all'art. 5. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, reca: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675".
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| Art. 10. Disposizione finale 1. L'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 agosto 2000 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco
Il Ministro dell'interno Bianco
Il Ministro delle finanze Del Turco
Visto il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2000 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 84 |
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