Gazzetta n. 229 del 30 settembre 2000 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 20 settembre 2000
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari. (Provvedimento n. 5/2000).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Visto l'art. 22, comma 3 e comma 3-bis, della medesima legge, rispettivamente modificato e introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorita' e con il consenso scritto degli interessati;
Considerato che il Garante puo' rilasciare l'autorizzazione anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, nei riguardi di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 29 settembre 1999 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 2 ottobre 1999 e avente efficacia fino al 30 settembre 2000;
Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali rilasciate negli anni precedenti, che sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori;
Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di titolari, nonche' di assicurare una migliore funzionalita' dell'ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata;
Ritenuto opportuno che tali nuove autorizzazioni provvisorie siano a tempo determinato, in conformita' a quanto previsto dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di questa Autorita' emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
Ritenuta la necessita' che anche le nuove autorizzazioni prendano in considerazione le finalita' dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonche' il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti e' prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-quater);
Considerata la necessita' di garantire il rispetto di alcuni princi'pi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identita' personale, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa;
Considerato che numerosi trattamenti di dati sensibili sono effettuati da persone fisiche o giuridiche operanti nei rami assicurativo, previdenziale, assistenziale, bancario, finanziario e di intermediazione finanziaria, nel settore turistico e del trasporto di persone, delle ricerche di mercato, dei sondaggi di opinione o della selezione del personale, nonche' della mediazione a fini matrimoniali, e che e' pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore l'ing. Claudio Manganelli;
Autorizza il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, fatta eccezione dei dati idonei a rivelare la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
Capo I
Attivita' bancarie, creditizie,
assicurative, di gestione di fondi,
del settore turistico, del trasporto 1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione:
a) imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria e creditizia o assicurativa ed organismi che le riuniscono, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa;
b) societa' ed altri organismi che gestiscono fondi-pensione o di assistenza, ovvero fondi o casse di previdenza;
c) societa' ed altri organismi di intermediazione finanziaria, in particolare per la gestione o l'intermediazione di fondi comuni di investimento o di valori mobiliari;
d) societa' ed altri organismi che emettono carte di credito o altri mezzi di pagamento, o che ne gestiscono le relative operazioni;
e) imprese che svolgono autonome attivita' strettamente connesse e strumentali a quelle indicate nelle precedenti lettere, e relative alla rilevazione dei rischi, al recupero dei crediti, a lavorazioni massive di documenti, alla trasmissione dati, all'imbustamento o allo smistamento della corrispondenza, nonche' alla gestione di esattorie o tesorerie;
f) imprese che operano nel settore turistico o alberghiero o del trasporto, agenzie di viaggio e operatori turistici. 2) Finalita' del trattamento.
La presente autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali che i soggetti di cui al punto 1) assumono, nel proprio settore di attivita', al fine di fornire specifici beni, prestazioni o servizi richiesti dall'interessato.
L'autorizzazione e' rilasciata anche per adempiere o per esigere l'adempimento ad obblighi previsti, anche in materia fiscale, dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti, o dai contratti collettivi, o prescritti da autorita' od organi di vigilanza o di controllo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti.
Il trattamento avente tali finalita' puo' riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per espletare compiti di organizzazione o di gestione amministrativa di imprese, societa', cooperative o consorzi. 3) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.
Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili attinenti ai soggetti ai quali sono forniti i beni, le prestazioni o i servizi, in misura strettamente pertinente a quanto specificamente richiesto dall'interessato che abbia manifestato il proprio consenso scritto ed informato. Nei medesimi limiti, e' possibile trattare dati relativi a terzi, allorche' non sia altrimenti possibile procedere alla fornitura al beneficiario dei beni, delle prestazioni o dei servizi.
Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi. 4) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati sensibili possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalita' di cui al punto 2), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi fondi e casse di previdenza ed assistenza o societa' controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonche', ove necessario, ai familiari dell'interessato.
I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta dell'interessato (art. 13, comma 1, lettera c), n. 4) legge n. 675/1996), devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.
I dati sensibili non possono essere diffusi.
Capo II
Sondaggi e ricerche 1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione e finalita' del trattamento.
Imprese, societa', istituti ed altri organismi o soggetti privati, ai soli fini del compimento di sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie.
Il sondaggio o la ricerca devono essere effettuati per scopi puntualmente determinati e legittimi, noti all'interessato. 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.
Il trattamento puo' riguardare i dati attinenti ai soggetti che abbiano manifestato il proprio consenso informato e che abbiano risposto a questionari o ad interviste effettuate nell'ambito di sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie.
Il consenso deve essere manifestato in ogni caso per iscritto.
I dati personali di natura sensibile possono essere trattati solo se il trattamento di dati anonimi non permette al sondaggio o alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. 3) Conservazione dei dati.
Il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati, neanche indirettamente, mediante un riferimento ad una qualsiasi altra informazione.
I dati personali, individuali o aggregati, devono essere distrutti o resi anonimi subito dopo la raccolta, e comunque non oltre la fase contestuale alla registrazione dei campioni raccolti. La registrazione deve essere effettuata senza ritardo anche nel caso in cui i campioni siano stati raccolti in numero elevato.
Entro tale ambito temporale, resta ferma la possibilita' per il titolare della raccolta, nonche' per i suoi responsabili o incaricati, di utilizzare i dati personali al fine di verificare presso gli interessati la veridicita' o l'esattezza dei campioni. 4) Comunicazione dei dati.
I dati sensibili non possono essere ne' comunicati ne' diffusi.
I campioni del sondaggio o della ricerca possono essere comunicati o diffusi in forma individuale o aggregata, sempreche' non possano essere associati, anche a seguito di trattamento, ad interessati identificati o identificabili.
Capo III
Attivita' di elaborazione di dati 1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione.
Imprese, societa', istituti ed altri organismi o soggetti privati, titolari autonomi di un'attivita' svolta nell'interesse di altri soggetti, e che presuppone l'elaborazione di dati ed altre operazioni di trattamento eseguite in materia di lavoro ovvero a fini contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali. 2) Prescrizioni applicabili.
Il trattamento e' regolato dalle autorizzazioni:
a) n. 1/2000, rilasciata il 20 settembre 2000, concernente il trattamento dei dati sensibili a cura, in particolare, delle parti di un rapporto di lavoro qualora le finalita' perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione;
b) n. 4/2000, rilasciata il 20 settembre 2000, riguardante il trattamento dei dati sensibili ad opera dei liberi professionisti e di altri soggetti equiparati, qualora le finalita' perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione.
Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.
Capo IV
Attivita' di selezione del personale 1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione e finalita' del trattamento.
La presente autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta, alle imprese, alle societa', agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati, titolari autonomi di un'attivita' svolta anche di propria iniziativa nell'interesse di terzi, ai soli fini della ricerca o della selezione di personale. 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.
Il trattamento puo' riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed etnica dei candidati all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta e' giustificata da scopi determinati e legittimi ed e' strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto.
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari o dei conviventi dei candidati e' consentito con il consenso scritto degli interessati e qualora sia finalizzato al riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in particolare ai fini di un'assunzione obbligatoria o del riconoscimento di un titolo derivante da invalidita' o infermita', da eventi bellici o da ragioni di servizio.
Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.
Il trattamento deve riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti a tale finalita', sia in caso di risposta a questionari inviati anche per via telematica, sia nel caso in cui i candidati forniscano dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l'invio di curricula.
Non e' consentito il trattamento dei dati:
a) idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, e la vita sessuale;
b) inerenti a fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;
c) in violazione delle norme in materia di pari opportunita' o volte a prevenire discriminazioni. 3) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed etnica possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalita' di cui ai punti 1) e 2), a soggetti pubblici o privati che siano specificamente menzionati nella dichiarazione di consenso dell'interessato.
I dati sensibili non possono essere diffusi.
Capo V
Mediazione a fini matrimoniali 1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione.
La presente autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta, alle imprese, alle societa', agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati che esercitano, anche attraverso agenzie autorizzate, un'attivita' di mediazione a fini matrimoniali o di instaurazione di un rapporto di convivenza. 2) Finalita' del trattamento.
L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta, ai soli fini dell'esecuzione dei singoli incarichi conferiti in conformita' alle leggi e ai regolamenti. 3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento puo' riguardare i soli dati sensibili attinenti alle persone direttamente interessate al matrimonio o alla convivenza.
Non e' consentito il trattamento di dati relativo a persone minori di eta' in base all'ordinamento del Paese di appartenenza o, comunque, in base alla legge italiana. 4) Categorie di dati oggetto di trattamento.
Il trattamento puo' riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili in relazione allo specifico profilo o alla personalita' descritto o richiesto dalle persone interessate al matrimonio o alla convivenza.
I dati devono essere forniti personalmente dai medesimi interessati.
L'informativa preliminare al consenso scritto deve porre in particolare evidenza le categorie di dati trattati e le modalita' della loro comunicazione a terzi. 5) Comunicazione dei dati.
I dati possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti all'esecuzione degli specifici incarichi ricevuti.
I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta dell'interessato (art. 13, comma 1, lettera c), n. 4), della legge n. 675/1996), devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.
L'eventuale diffusione anche per via telematica di taluni dati sensibili deve essere oggetto di apposita autorizzazione di questa Autorita'. 6) Norme finali.
Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti, in particolare nell'ambito della legge penale e della disciplina di pubblica sicurezza, nonche' in materia di tutela dei minori.
Capo VI
Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti
Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresi', le seguenti prescrizioni: 1) Dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute deve essere effettuato anche nel rispetto dell'autorizzazione n. 2/2000, rilasciata il 20 settembre 2000.
Il trattamento dei dati genetici non e' consentito nei casi previsti dalla presente autorizzazione. 2) Modalita' di trattamento.
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai tramenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalita' degli interessati, nonche' il trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlate alle finalita' indicate nei capi che precedono.
Resta inoltre fermo l'obbligo di informare l'interessato, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della legge n. 675/1996, anche quando i dati sono raccolti presso terzi. 3) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalita' ovvero per adempiere agli obblighi o agli incarichi menzionati nei precedenti capi, verificando anche periodicamente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati.
Restano fermi i diversi termini di conservazione previsti dalle leggi o dai regolamenti.
Resta altresi' fermo quanto previsto nel capo II in materia di sondaggi e di ricerche. 4) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorita', qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prendera' in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformita' alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione. 5) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da norme di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
a) dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135.
Restano altresi' fermi gli obblighi deontologici, nonche' gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale.
Resta ferma, infine, la possibilita' di diffondere dati anonimi anche aggregati. 6) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1o ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001.
La presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2000
Il presidente
Rodota'
Il segretario generale
Buttarelli
Il relatore
Manganelli
 
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