IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE del territorio per le regioni Campania e Calabria Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari; Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Servizio I - Divisione II - prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture; Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la nota dell'ufficio del territorio di Cosenza n. 146788 del 4 settembre 2000, con la quale e' stata comunicata la causa ed il periodo di chiusura dell'ufficio; Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio e' da attribuirsi alla disinfestazione concordata con l'A.S.L. competente in tutti i locali dell'ufficio, e che ha determinato la chiusura dell'ufficio al pubblico ed al personale dipendente, venerdi' 8 settembre dalle ore 13 alle ore 14 e sabato 9 settembre dalle ore 8 alle ore 14; Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti; Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si e' verificato l'evento eccezionale; Decreta: Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio, e' accertato come segue: 8 settembre 2000, dalle ore 13 alle ore 14; 9 settembre 2000, dalle ore 8 alle ore 14; regione Campania: ufficio del territorio di Cosenza. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 13 settembre 2000 Il direttore compartimentale: Agrusti |