Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2000 (vai al sommario) |
REGIONE VALLE D'AOSTA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2000 |
Approvazione dello statuto e del regolamento didattico dell'Universita' della Valle d'Aosta - Universite' de la Vallee d'Aoste. |
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in particolare l'art. 17, comma 120;
Vista la deliberazione del comitato promotore dell'universita' in data 4 maggio 2000;
Viste le note del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1636 e prot. n. 248O, in data 14 settembre 2000;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3134 in data 18 settembre 2000;
Decreta:
Sono emanati lo statuto e il regolamento didattico dell'Universita' della Valle d'Aosta - Universite' de la Valle'e d'Aoste, allegati al presente decreto (rispettivamente allegato A e allegato B).
Il presente decreto e' trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Aosta, 21 settembre 2000
Il presidente: VIERIN |
| ALLEGATO A
UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITE' DE LA VALLE'E D'AOSTE STATUTO DI ATENEO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I ISTITUZIONE DELL'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA PRINCIPI DIRETTIVI
Art. 1 - Istituzione dell'Universita' non statale legalmente riconosciuta della Valle d'Aosta
1. E istituita, in Aosta, l'Universita' della Valle d'Aosta - Universite' de la Valle'e d'Aoste. L'Universita' della Valle d'Aosta, di seguito denominata Universita', e' abilitata al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale ai sensi delle norme nazionali e comunitarie vigenti.
2. L'Universita' opera nell'ambito delle norme di cui all'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che espressamente riguardano le universita' non statali nonche' dei principi generali della legislazione in materia universitaria, in quanto compatibili.
Art. 2 - Principi generali
1. L'Universita' sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attivita' di ricerca e di insegnamento.
2. Concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio.
3. Nell'ambito della sua vocazione internazionale, promuove la cooperazione culturale e scientifica nazionale e internazionale; favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie, facilita la mobilita' dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici.
Art. 3 - Liberta' di ricerca e di insegnamento
1. L'Universita', nel perseguimento dei propri fini istituzionali assicura liberta' di ricerca e di insegnamento.
2. L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede primaria, e' compito qualificante di ogni professore e ricercatore. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento ai singoli docenti e garantisce, altresi', autonomia alle strutture didattiche, nei limiti previsti dal presente statuto.
3. ogni valutazione sull'attivita' di ricerca e di insegnamento e' esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti.
4. Il Comitato dei garanti presenta periodicamente al Consiglio dell'Universita' e al Senato accademico, riuniti in apposita seduta congiunta, una relazione sullo stato dell'attivita' didattica e di ricerca e sulla qualita' dei risultati raggiunti.
Art. 4 - Diritto allo studio e servizi agli studenti
1. L'Universita' organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario e si impegna a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo.
2. Il regolamento didattico di Ateneo definisce le diverse tipologie di studenti sulla base di standard qualitativi e quantitativi di impegno dedicato all'Universita' e allo studio universitario. Gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio e la disciplina della partecipazione agli organi collegiali sono tenuti ad operarvi adeguato riferimento, anche con riguardo all'effettiva osservanza dei principi di cui al successivo art. 5.
3. L'Universita' promuove le attivita' culturali e ricreative degli studenti attraverso apposite forme organizzative e rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati, nonche' con le associazioni, operanti in tali ambiti.
4. L'Universita' collabora alla promozione delle attivita' sportive tramite apposite convenzioni con enti locali e nazionali preposti all'attuazione dello sport in ambito universitario.
Art 5 - Principi comuni di comportamento
1. Il personale docente e tecnico-amministrativo e gli studenti riconoscono come comuni i seguenti principi e criteri di comportamento: a) osservanza del presente statuto e impegno personale ad operare per la sua attuazione; b) rispetto reciproco come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e dalla consapevolezza della funzione che essa assolve nella societa'; c) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni destinati dall'Ateneo all'attivita' didattica e di ricerca ed ai servizi generali, preservandone la funzionalita' e il decoro.
2. I docenti, inoltre, riconoscono i valori:
a) della cooperazione in materia di attivita' scientifica, nei limiti consentiti dai caratteri della ricerca; b) dell'adempimento dei doveri accademici e della collaborazione nell'attivita' didattica.
3. Gli studenti si impegnano alla frequenza degli insegnamenti e alla diligenza nello studio, alla collaborazione con le altre componenti universitarie e all'impegno fattivo negli organi ove sia richiesta la loro presenza. A tali fini il Consiglio degli studenti puo' adottare la carta dei diritti e dei doveri degli studenti di cui all'art. 19.
4. Il personale tecnico-amministrativo concorre alla piu' efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Universita' e alla piu' efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima.
Art. 6 - Principi relativi all'attivita' accademica
1. L'Universita' adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione.
2. Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'economicita', dell'efficienza e dell'efficacia dell'attivita' svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalita' della loro utilizzazione e i risultati ottenuti, nonche' il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.
3. I risultati del controllo di gestione debbono formare oggetto di apposita valutazione nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Universita', anche ai fini della ripartizione delle risorse.
4. L'attivita' dell'Universita' si ispira ai principi della responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni, del controllo della regolarita' degli atti posti in essere e della verifica dei risultati raggiunti.
Art. 7 - Principi relativi all'organizzazione
1. L'organizzazione dell'Universita' ha come compito primario quello di assicurare piena funzionalita' all'espletamento dell'attivita' didattica e di ricerca.
2. A tal fine, l'organizzazione e' ispirata ai principi della: a) articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio in funzione della peculiarita' delle situazioni in cui operano; b) delegabilita' delle funzioni spettanti agli organi monocratici e collegiali, salvo quelle ritenute necessarie all'assolvimento della funzione attribuita all'organo stesso dal presente statuto;
c) collaborazione con soggetti esterni per l'assolvimento dei compiti di cui al primo comma, anche tramite la partecipazione agli organismi previsti all'art. 36.
CAPO II
FONTI NORMATIVE
Art. 8 - Statuto e Regolamenti di Ateneo
1. Il presente statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita' secondo i principi dell'art. 33 della costituzione. La sua revisione e' proposta dal Consiglio dell'Universita' o dal Senato accademico ed e' deliberata dai due organi in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
2. I regolamenti di Ateneo sono emanati dal Rettore previa approvazione a maggioranza assoluta dei componenti: - del Consiglio dell'Universita', per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; - del Senato accademico, per quanto riguarda il regolamento didattico di Ateneo.
3. Il Consiglio dell'Universita' puo' adottare, per specifiche materie e sentito il Senato accademico, ulteriori regolamenti di Ateneo dichiarandone espressamente la natura.
Art. 9 - Regolamenti delle strutture
1. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca sono adottati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti, trasmessi per l'approvazione al Senato accademico e emanati con decreto del Rettore.
2. Lo statuto e il regolamento didattico di Ateneo entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli altri regolamenti di Ateneo e i regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Universita', salvo che non sia diversamente stabilito.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA'
Art. 10 - Origanizzazione
1. Sono organi di governo: il Consiglio dell'Universita', il Presidente del Consiglio dell'Universita', il Rettore, il Senato accademico.
2. E' organo consultivo e di proposta degli organi di governo il Consiglio degli studenti.
3. Sono strutture didattiche: l'Area didattica, che puo' articolarsi in corsi di studio di formazione universitaria e di specializzazione post-lauream.
4. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti.
5. Sono strutture di servizio e di amministrazione dell'Universita': la direzione accademica e la direzione amministrativa che possono articolarsi in uffici dislocati presso le singole strutture didattiche e di ricerca.
6. E' organo di controllo il Collegio dei revisori dei conti. Sono organi di valutazione: il Nucleo di valutazione, per l'organizzazione e l'attivita' amministrativa, e il Comitato dei garanti, per le attivita' didattiche e di ricerca.
7. Con apposita delibera del Consiglio dell'Universita', adottata in conformita' al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, potranno essere costituite altre strutture nei casi in cui si dimostri, con specifica motivazione e verifiche periodiche, che le attivita' e le finalita' previste non possono essere attuate dalle strutture esistenti. La costituzione di nuove strutture didattiche e di ricerca e' deliberata su proposta del Senato accademico.
Art. 11 - Fonti di finanziamento
1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da finanziamenti e contributi dello Stato e della Regione della Valle d'Aosta, dall'eventuale partecipazione a progetti dell'U.E., nonche' dai beni, contributi, sovvenzioni e fondi devoluti da soggetti pubblici o privati a qualunque titolo.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari e da redditi conseguenti a prestazioni.
TITOLO II
ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'
Art. 12 - Consiglio dell'universita' - Competenze
1. Il Consiglio dell'Universita' sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita'.
2. In particolare, esercita le seguenti competenze: a) determina gli indirizzi generali di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali; b) approva il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, limitatamente ai profili concernenti le risorse finanziarie e coerentemente con gli indirizzi generali di sviluppo, c) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, sulla base del piano pluriennale di sviluppo, il programma annuale di attivita' per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti; d) predispone, in conformita' ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Universita' e approva i relativi interventi attuativi;
e) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Universita';
f) approva le convenzioni per la collaborazione scientifica e gli accordi finalizzati alla realizzazione del piano della rete didattica di cui all'art. 24, comma 1, e delega un Comitato ristretto per la loro attuazione;
g) nomina, con decreto del Presidente, il Rettore, su una rosa di tre nominativi proposta dal Senato accademico, e composta da professori ordinari dell'Universita' e da almeno uno scelto al di fuori dell'Universita' della Valle d'Aosta tra personalita' di alto valore culturale e scientifico riconosciuto a livello internazionale;
h) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
i) approva e delibera le modificazioni all'organico di Ateneo del personale docente e tecnico-amministrativo;
j) disciplina l'organizzazione dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e il trattamento giuridico-economico del personale ad essi addetto, deliberandone le nomine e le assunzioni;
k) nomina i professori di ruolo e i professori a contratto con il procedimento previsto all'art. 37, comma 2;
l) conferisce, previa approvazione del Senato accademico e verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie, l'affidamento degli insegnamenti e i contratti di collaborazione alle attivita' didattiche e di ricerca di cui all'art. 38;
m) nomina il direttore dei servizi amministrativi e il direttore dei servizi accademici;
n) delibera, su proposta del Senato accademico, l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca previa verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 10, comma 7;
o) delibera, sentito il Senato accademico, sulla ripartizione dei finanziamento per la ricerca;
p) designa, a norma dell'art. 40, il Collegio dei revisori dei conti;
q) designa i membri del Nucleo di valutazione e del Comitato dei garanti cosi' come previsto agli artt. 41 e 42;
r) delibera sulle modalita' e sui limiti di ammissione degli studenti, su proposta del Senato accademico e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;
s) delibera sull'ammontare delle tasse di iscrizione, sui contributi ed eventuali oneri;
t) propone modifiche al presente statuto e le approva secondo il procedimento previsto all'art. 8, comma 1;
u) delibera su ogni altra questione di interesse dell'Universita' non demandata ad altri organi dal presente statuto.
Art. 13 - Consiglio dell'Universita' - Composizione
1. Il Consiglio dell'Universita' e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale o in sua assenza dall'Assessore regionale all'Istruzione e alla Cultura ed e' composto: a) dal Rettore; b) da un dirigente del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; c) dall'Assessore regionale all'Istruzione e alla Cultura; d) dal Sindaco della citta' di Aosta o un suo delegato Assessore a cio' specificamente designato; e) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali o un suo delegato a cio' specificamente designato; f) da un membro nominato dall'Associazione dei sindaci dei comuni della Valle d'Aosta; g) da un membro nominato dalla Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura Walser; h) da tre membri nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta tra persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta competenza gestionale-amministrativa.
Possono, altresi' far parte del Consiglio rappresentanti di enti e soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del Consiglio, al bilancio dell'Universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati. Tali membri, in numero complessivamente non superiore a tre, sono nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta su unitaria designazione degli enti e soggetti privati che si impegnano alla contribuzione.
2. Alle sedute del Consiglio partecipano, con solo diritto di voto consultivo, il direttore dei servizi amministrativi e il direttore dei servizi accademici.
3. I componenti del Consiglio rimangono in carica tre anni accademici e possono essere confermati per una sola volta. I componenti, identificati in ragione dell'ufficio ricoperto, fanno parte del Consiglio per la durata del loro mandato.
Art. 14 - Consiglio dell'Universita' - Funzionamento
1. Il Consiglio e' convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
2. Consiglio puo' costituire uno o piu' Comitati ristretti, cui demandare l'esame di specifiche materie.
3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio sono stabilite dal regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 15 - Presidente del Consiglio dell'Universita'
1. Il Presidente del Consiglio dell'Universita' convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e dei Comitati ristretti, ove costituiti.
2. In particolare: a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, fatta salva la competenza del Rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica; b) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva; c) ha la rappresentanza legale dell'Universita'.
Art 16- Rettore
1. Il Rettore resta in carica per un quadriennio accademico e puo' essere confermato una sola volta.
2. Il Rettore rappresenta l'Universita' nelle sedi accademiche e della ricerca scientifica.
In particolare: a) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio dell'Universita'; b) cura l'esecuzione delle deliberazione del Senato accademico; c) fa parte di diritto, per la durata del mandato, del Consiglio dell'Universita' e dei Comitati ristretti, ove costituiti; d) presenta, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo; e) nomina il Coordinatore dell'Area didattica, i Presidenti dei Consigli di corso di studio e i Direttori dei Dipartimenti, eletti dai rispettivi Consigli; f) esercita le attribuzioni specificamente attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.
3. In caso di necessita' e indifferibile urgenza puo' assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
Art. 17 - Senato accademico - Competenze
1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e di ricerca.
2. In particolare: a) adotta il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo per le attivita' di ricerca e di offerta didattica; b) predispone ed approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica, sulla base del piano pluriennale di sviluppo; c) adotta il piano della rete didattica di cui all'art. 24, comma 1, e conseguentemente propone al Consiglio dell'Universita' la conclusione degli accordi di collaborazione e delle convenzioni finalizzati alla sua realizzazione; d) approva il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti interni adottati dalle strutture didattiche e di ricerca; e) disciplina le procedure di selezione dei professori a contratto e per l'assegnazione degli assegni e contratti di ricerca e delle collaborazioni didattiche; f) ripartisce tra le singole strutture didattiche e scientifiche le risorse di personale, ivi comprese quelle di cui alla lettera i) del precedente art. 12; g) approva la nomina dei professori di ruolo e dei professori a contratto su proposta dei Consigli di Dipartimento; h) approva, su proposta delle strutture competenti, il conferimento degli incarichi di collaborazione e dei contratti di cui all'art. 38, fatte salve le competenze del Consiglio dell'Universita' in merito alla verifica delle disponibilita' finanziarie; i) delibera sulle modalita' di elezione dei membri del Consiglio degli studenti; j) delibera, ai sensi dell'art. 32, comma 4, sulle condizioni per l'istituzione e la disattivazione dei Dipartimenti; k) designa i membri del Nucleo di valutazione e del Comitato dei garanti, cosi' come previsto agli artt. 41 e 42;
l) delibera, ai sensi dell'art. 42, sulle modalita' di designazione e sulle funzioni del Comitato dei garanti;
m)propone al Consiglio dell'Universita' l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca, in conformita' al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 10, comma 7; n) propone al Consiglio dell'Universita' le modalita' di ammissione degli studenti ai singoli corsi, sentite le strutture didattiche competenti.
Art. 18 - Senato accademico - Composizione e funzionamento
1. Il Senato accademico e' composto: a) dal Rettore; b) dal Coordinatore dell'Area didattica; c) dai Presidenti dei Consigli di corso di studio; d) dai Direttori dei Dipartimenti; e) dai Direttori delle strutture abilitate a rilasciare titoli post-lauream attivate nell'Ateneo; f) da un professore a contratto per ogni Dipartimento attivato, eletto dal Consiglio di Dipartimento; g) da due docenti, uno italiano e uno di altro paese comunitario o straniero, cooptati dal Senato stesso per tutta la durata del suo mandato tra personalita' altamente qualificate ed esperte di cooperazione internazionale nell'ambito della didattica e della ricerca scientifica.
2. Alle sedute del Senato accademico partecipano, con solo diritto di voto consultivo, il direttore dei servizi amministrativi e il direttore dei servizi accademici.
3. Il Senato accademico e' convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
4. I componenti elettivi e cooptati dal Senato accademico rimangono in carica tre anni accademici e possono essere confermati per una sola volta.
5. Le modalita' di funzionamento del Senato accademico sono disciplinate nel regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 19 - Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio degli studenti e' un organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo; ha funzioni propositive ed e' organo consultivo degli organi di governo dell'Ateneo.
2. E' composto da non piu' di dieci membri tra cui gli studenti eletti nel Consiglio dell'Area didattica e nei Consigli di corso di studio. Con delibera del Senato accademico sono definiti il numero e le modalita' di elezione degli altri membri tenuto conto del numero complessivo degli studenti.
3. Il Consiglio degli studenti esprime pareri agli organi competenti sulle seguenti materie: a) piano pluriennale di sviluppo; b) programmi annuali per la didattica; c) regolamento didattico di ateneo; d) determinazioni di contributi e tasse a carico degli studenti; e) interventi di attuazione del diritto allo studio.
4. Puo' esprimere, altresi', il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
5. L'esecuzione delle deliberazioni adottate nelle materie di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 3, puo' essere sospesa una sola volta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, su richiesta motivata del Consiglio degli studenti approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e comunicata tempestivamente agli organi competenti.
6. Alle predette deliberazioni, salvo quelle assunte in via d'urgenza, puo' essere data esecuzione solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al Consiglio degli studenti o, in caso di rinvio da parte di quest'ultimo, se le medesime deliberazioni sono riapprovate dall'organo competente con adeguata motivazione.
7. Il Consiglio degli studenti puo', altresi', adottare una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e proporne al Senato accademico l'approvazione.
TITOLO III ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA
Art. 20 - offerta formativa
1. L'Universita', in conformita' e nei limiti delle scelte operate dai piani di cui alle lettere a) e c), dell'art. 17, provvede: a) ai livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli aventi valore legale previsti dalla disciplina in materia universitaria; b) ai livelli di alta formazione permanente successivi al conseguimento della laurea ed al rilascio dei relativi titoli; c) ai livelli di specializzazione richiesti dalla normativa nazionale o da direttive dell'U.E. per l'esercizio di attivita' professionali.
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli studi ed il rilascio dei titoli universitari affini l'Universita' garantisce idonee modalita' per il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti.
Art. 21 - Ammissione ai corsi
1. L'Universita' assicura agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale.
2. A tali fini, il Consiglio dell'Universita', su proposta del Senato accademico ed entro il mese di luglio di ogni anno, stabilisce un tetto massimo di immatricolazioni ai singoli corsi di studio e ne determina le modalita', compatibilmente con le dotazioni di personale, le attrezzature didattiche, le disponibilita' edilizie e residenziali e le esigenze formative del territorio, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia.
3. Qualora le richieste di immatricolazione presentate superino il tetto massimo deliberato dal Consiglio dell'Universita', le domande in soprannumero sono selezionate in base ai criteri di merito ed ai bisogni sanciti dalle norme costituzionali.
Art. 22 - Orientamento e tutorato
1. L'Universita' attua ogni iniziativa diretta a facilitare l'orientamento alla scelta del corso di studio, la proficua collaborazione tra docenti e studenti per la prosecuzione degli studi e per la scelta della formazione post-universitaria.
2. A tali fini, presso l'Universita', sotto la diretta responsabilita' delle strutture didattiche, e' istituito il tutorato i cui servizi sono disciplinati nel regolamento didattico di Ateneo.
Art. 23 - Programmi di cooperazione scientifica e di formazione
1. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Universita': a) stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati e studenti, anche con interventi di natura economica.
3. L'Universita' puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.
4. L'Universita', in particolare, sviluppa il proprio ruolo nell'Unione europea attraverso la promozione di sistemi per il reclutamento di studenti europei l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee e l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.
Art 24 - Cooperazione sull'offerta formativa
1. Al fine di consentire la prosecuzione degli studi e di facilitare la mobilita' degli studenti, di norma ogni tre anni, le strutture didattiche, ognuna per quanto di propria competenza, procedono alla identificazione di insegnamenti impartiti in altre universita', italiane e straniere, da ritenersi equivalenti a insegnamenti gia' impartiti o da attivare nell'Universita' della Valle d'Aosta. Sulla base di tali indicazioni il Senato accademico, sentito il Comitato dei garanti adotta il piano della rete didattica e propone al Consiglio dell'Universita' la conclusione di accordi di collaborazione con le universita' considerate.
2. Tali accordi possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio presso una o entrambe le universita', il riconoscimento di parti di piani di studio svolti dagli studenti presso le universita' cooperanti, nonche' il riconoscimento dei titoli conseguiti al termine dei corsi integrati.
Art. 25 - Giorni di studio post-lauream
1. In conformita' alla legislazione universitaria e alle disposizioni comunitarie, possono essere istituiti anche sulla base di convenzioni con altri enti ed organismi, corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario di primo e di secondo livello; scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento e di abilitazione.
2. I corsi e le relative strutture sono istituiti con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio dell'Universita' su proposta del Senato accademico.
3. Le modalita' per il funzionamento di tali corsi sono contenute nel regolamento didattico di Ateneo.
Art. 26 - Altre attivita' istituzionali
1. L'Universita', in collaborazione con altre universita', con enti pubblici e privati, puo', mediante convenzione o costituzione di consorzi: a) partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio; b) istituire Scuole anche estive, aperte a studenti universitari europei e di paesi terzi, finalizzate anche all'apprendimento delle lingue straniere; c) istituire strutture per attivita' di comune interesse; d) fornire servizi per l'orientamento professionale; e) promuovere corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico-amministrativo.
TITOLO IV STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
Art. 27 - Strutture didattiche e di ricerca
1. Le strutture didattiche costituiscono l'Area didattica, che potra' articolarsi in piu' corsi di studio di formazione universitaria e di specializzazione post-lauream.
2. Le strutture di ricerca sono i Dipartimenti. Sino alla completa istituzione dei corsi di studio, i Dipartimenti assolvono, altresi' alle funzioni didattiche nelle diverse aree disciplinari.
Art. 28 - Area didattica
1. L'Area didattica e' la struttura unitaria di base, costituita dagli insegnamenti del primo anno attivati presso l'Ateneo e dai corsi di studio costituiti dal complesso degli insegnamenti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla normativa universitaria per le differenti aree disciplinari.
2. Sono organi dell'Area didattica il Consiglio dell'Area didattica e il Coordinatore.
3. Per il miglior svolgimento dei compiti assegnati il Consiglio dell'Area didattica puo' deliberare la costituzione di una Giunta, la cui disciplina e' demandata al regolamento del Consiglio dell'Area didattica.
Are. 29 - Consiglio dell'Area didattica
1. Il Consiglio dell'Area didattica sostiene e coordina il complesso dei servizi concernenti l'offerta didattica del primo anno presso l'Ateneo. In particolare: a) provvede all'attivita' di tutorato e di orientamento degli studenti; b) formula, per quanto di propria competenza, proposte al Senato accademico per l'adozione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo e del programma annuale per l'attivita' didattica; c) formula, per quanto di propria competenza, proposte al Senato accademico in relazione all'ammissione ai corsi degli studenti; d) formula al Senato accademico le proposte per gli incarichi di collaborazione didattica relativi agli insegnamenti del primo anno attivati presso l'Ateneo.
2. I1 Consiglio dell'Area didattica e' composto dal Coordinatore, che lo presiede, dai professori di ruolo e a contratto e dai collaboratori all'attivita' didattica degli insegnamenti del primo anno attivati presso l'Ateneo. Ne fanno, altresi' parte due rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalita' previste dal regolamento del Consiglio dell'Area didattica e, con solo voto consultivo, il direttore dei servizi accademici ovvero un suo delegato.
3. Le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori sono deliberate dal Consiglio dell'Area didattica nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
4. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta, un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione, al Senato accademico.
Art. 30 - Coordinatore dell'Area didattica
1. Il Coordinatore dell'Area didattica e' eletto dal Consiglio tra i suoi professori, secondo le modalita' previste dal regolamento del Consiglio dell'Area didattica. E' tenuto a optare per il regime a tempo pieno per tutta la durata del mandato. E' nominato dal Rettore e resta in carica tre anni accademici.
Art. 31 - Consiglio di corso di studio
1. Il Consiglio di corso di studio organizza, programma e coordina le attivita' didattiche del percorso formativo corrispondente. In particolare: a) formula i piani di studio seguiti dagli studenti per il conseguimento dei relativi titoli di studio; esamina e approva gli stessi; b) definisce, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti, i compiti didattici dei professori e dei collaboratori all'attivita' didattica; c) promuove la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie formative; d) propone al Senato accademico le chiamate dei professori di ruolo e la nomina dei professori a contratto; e) propone al Senato accademico le richieste di attivazione di insegnamento previsti dal regolamento didattico e, per quanto gli compete, le altre proposte di modifica del regolamento didattico di Ateneo; f) formula, per guanto di propria competenza, al Senato accademico le richieste per il conferimento degli incarichi di collaborazione e i contratti di cui all'art. 38; g) formula, per quanto di propria competenza, proposte al Senato accademico per l'adozione del piano pluriennale di sviluppo e del programma annuale per l'attivita' scientifica; h) adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione al senato accademico.
2. Il Consiglio di corso di studio e' composto dai professori di ruolo e a contratto e dai collaboratori all'attivita' didattica degli insegnamenti attivati nel corso di studio. Ne fanno, altresi' parte uno studente eletto secondo le modalita' previste nel regolamento del Consiglio di corso di studio e il direttore dei servizi accademici ovvero da un suo delegato.
3. Le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di corso di studio nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
4. Il Consiglio di corso di studio e' presieduto da un Presidente, eletto tra i professori di ruolo e secondo le modalita' previste dal regolamento del Consiglio di corso di studio. Il Presidente resta in carica tre anni accademici.
Art. 32- Dipartimenti
1. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca di uno o piu' settori disciplinari omogenei per finalita' e metodi di ricerca, ferma restando la liberta' di ricerca del singolo docente e il suo diritto di accedere direttamente ai relativi finanziamenti ove non partecipi a programmi di ricerca comuni. Essi inoltre, collaborano all'attivita' didattica mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, al fine della loro migliore utilizzazione. Sono responsabili diretti delle attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca.
2. I1 Dipartimento opera nelle condizioni di autonomia gestionale e finanziaria disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. La verifica, almeno quadriennale, da parte del Senato accademico della situazione dipartimentale e della distribuzione delle risorse ai Dipartimenti deve avvenire anche allo scopo di favorire la piu' ampia collaborazione sul piano scientifico e la massima efficienza su quello economico-organizzativo.
4. I1 Senato accademico, con propria delibera, prevede il numero minimo di docenti per la costituzione dei Dipartimenti, per il loro mantenimento, nonche' per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari.
Art. 33 - Organi del Dipartimento
1. Sono organi necessari del Dipartimento: - il Consiglio di Dipartimento; - il Direttore.
2. In ragione delle dimensioni, ciascun Dipartimento puo' prevedere nel proprio regolamento l'istituzione di una Giunta.
3. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento. In particolare: a) delibera sulle domande di afferenza dei professori dei dottorandi e dei collaboratori all'attivita' di ricerca; b) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca; c) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca; d) approva convenzioni contratti e atti negoziali, secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; e) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento; f) avanza richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie rispettivamente al Senato accademico e al Consiglio dell'Universita', motivate sulla base dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto alla didattica; g) adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione, al Senato accademico.
4. Sino alla costituzione dei Consigli di corso di studio, il Consiglio di Dipartimento esercita, altresi', le funzioni di organizzazione, programmazione e coordinamento delle attivita' didattiche del corso di studi i cui insegnamenti afferiscono al proprio settore scientifico-disciplinare.
5. Il Consiglio di Dipartimento e' composto dal Direttore, che lo presiede; dai professori afferenti; dai dottorandi di ricerca; dal direttore dei servizi accademici ovvero da un suo delegato.
6. Per l'esercizio delle competenze di cui al comma 4 del presente articolo, il Consiglio e' integrato dai collaboratori all'attivita' didattica e da uno studente eletto secondo le modalita' previste nel regolamento del Consiglio di Dipartimento.
7. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
8. Il Direttore di Dipartimento e' un professore ordinario, eletto dal Consiglio secondo le modalita' previste dal regolamento del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore resta in carica tre anni accademici.
TITOLO V
STRUTTURE DI SERVIZIO E DI AMMINISTRAZIONE DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Art. 34 - Direzione e uffici dei servizi amministrativi e accademici
1. La direzione dei servizi amministrativi e la direzione dei servizi accademici sono ordinate alla realizzazione dei compiti unitari dell'Universita' non trasferibili alle unita' decentrate di cui al comma 3 del presente articolo.
2. L'incarico di direttore dei servizi amministrativi e di direttore dei servizi accademici sono conferiti dal Consiglio dell'Universita' che nella stessa deliberazione definisce lo stato giuridico e il trattamento economico. L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato.
3. Per una piu' efficiente, efficace ed economica organizzazione ed erogazione dei servizi di supporto all'attivita' didattica e di ricerca, il Consiglio dell'Universita' puo' istituire presso le singole strutture didattiche e di ricerca, in modo da garantirne il supporto e la funzionalita', unita' amministrative decentrate cui e' affidata la gestione integrata dei compiti amministrativi e contabili.
4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' riconosce alle strutture di cui al presente articolo autonomia che puo' essere piena o parziale.
Art. 35 - Servizi e modalita' di gestione
1. I servizi sono erogati direttamente dall'Universita' o delegati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative.
2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto dell'attivita' didattica e di ricerca o richiesti da esigenze dell'organizzazione amministrativa, ulteriori rispetto a quanto stabilito all'art. 34, comma 3, il Consiglio dell'Universita' puo' deliberare, disciplinandola, la costituzione di appositi centri di servizio.
3. L'Universita' puo' avvalersi dell'opera di studenti per attivita' di supporto al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo. Le modalita' per tali collaborazioni sono definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art 36 - Partecipazione ad organismi privati
1. L'Universita' puo' partecipare a societa' o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Tale partecipazione e' deliberata dal Consiglio dell'Universita' e deve comunque conformarsi ai seguenti principi: a) attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta ad opera del Comitato dei garanti; b) destinazione a finalita' istituzionali di eventuali dividendi spettanti all'Universita'; c) espressa previsione di patti para-sociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; d) limitazione del concorso dell'Universita', nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.
TITOLO VI
PROFESSORI, COLLABORATORI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Art. 37 - Professori
1. L'Universita' si avvale per le proprie attivita' di professori di ruolo e a contratto. I professori a contratto sono impegnati, come i professori di ruolo, a garantire continuita'-stabilita' nell'attuazione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo e dei programmi annuali per la didattica e la ricerca
2. I professori di ruolo sono nominati dal Consiglio dell'Universita' con apposito decreto del Presidente, su proposta dei Consigli di Dipartimento e approvazione da parte del Senato accademico. Nel caso il Consiglio dell'Universita' ritenga di non procedere alla nomina, si da' luogo alla stessa solo se il Senato accademico la approvi a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In caso contrario il Consiglio di Dipartimento procede a nuova proposta.
3. A fronte di riconosciute esigenze di carattere didattico e scientifico, il Consiglio dell'Universita' puo' sollecitare le strutture competenti e il Senato accademico ad avanzare proposte per l'acquisizione di nuovi docenti di ruolo o a contratto. Qualora la sollecitazione, pur reiterata almeno una volta, non abbia esito il Consiglio dell'Universita' puo', con apposita e circostanziata motivazione, disporre direttamente l'assegnazione di un posto di ruolo o a contratto presso la struttura che ne risulti carente, riservando la selezione del titolare al Comitato dei garanti.
4. Ai professori di ruolo dell'Universita' sono assicurati stato giuridico e trattamento economico e di quiescenza determinati dal Consiglio dell'Universita' non inferiore a quello previsto per i professori di ruolo delle Universita' statali.
5. I professori a contratto sono nominati con il procedimento previsto per i professori di ruolo di cui al comma 2 del presente articolo. Con apposita delibera del Senato accademico sono disciplinati: la procedura di selezione, le garanzie di pubblicita' degli atti, la valutazione comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle attivita' didattiche svolte e le modalita' di partecipazione negli organi accademici collegiali. Gli altri aspetti, compreso il trattamento economico, sono disciplinati con delibera del Consiglio dell'Universita'.
6. I contratti, che possono prevedere soluzioni differenziate quanto agli obblighi inerenti alle attivita' accademiche, sono stipulati con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera. Da tali contratti deve comunque risultare: a) la riserva delle funzioni di coordinamento e disciplinari ai docenti titolari delle strutture didattiche e di ricerca o, se del caso, al Senato accademico; b) l'autonomia didattica e di ricerca del docente; c) la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro; d) l'impegno per una compiuta realizzazione dei programmi accademici, didattici e di ricerca; e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita.
7. Tali contratti sono di durata variabile, in relazione all'attuazione del programma pluriennale di sviluppo dell'Ateneo e sono rinnovabili. Non danno diritto in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita' che li stipula; non danno titolo a trattamento assistenziale o previdenziale. L'Universita' provvedera' ad una copertura assicurativa contro gli infortuni.
Art 38 - Contratti di collaborazione didattica e scientifica
1. In caso di comprovate esigenze didattiche, le strutture didattiche competenti possono proporre al Senato accademico il conferimento di incarichi di collaborazione per l'espletamento di attivita' integrative o strumentali. Tali incarichi sono assegnati attraverso procedure di selezione disciplinate con regolamento approvato dal Senato accademico. Essi sono regolati da contratti di diritto privato a termine, che non configurano in alcun modo rapporto di lavoro subordinato.
2. Per specifici progetti di ricerca, il Consiglio dell'Universita' puo' deliberare il conferimento di assegni annuali e pluriennali per la collaborazione ad attivita' di ricerca ovvero la conclusione di contratti. Possono essere titolari degli assegni o dei contratti dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca. Il piano di sviluppo dell'Ateneo motiva e quantifica tali esigenze. Con apposita delibera del Senato accademico sono disciplinati le idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicita' degli atti. Tutti gli altri aspetti, compreso il trattamento economico, sono disciplinati con delibera del Consiglio dell'Universita'.
Art. 39 - Personale tecnico-amministativo
1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal Consiglio dell'Universita', che provvede, altresi', a deliberarne le nomine e le assunzioni.
2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato in modo da assicurare uno stato giuridico e un trattamento economico e di quiescenza non inferiori rispetto a quelli del personale delle universita' statali.
TITOLO VII
CONTROLLO E VALUTAZIONE
Art. 40 - Controllo - Collegio dei revisori dei conti
1. Al collegio dei revisori dei conti compete il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile dell'Universita'.
2. Il Consiglio dell'Universita' designa, tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti estranei all'Ateneo, i componenti del Collegio che vengono nominati in numero di tre effettivi e di due supplenti con decreto rettorale e durano in carica tre anni. Il collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.
Art. 41 - Valutazione dell'organizzazione e dell'attivita' dell'ateneo
1. L'Universita' attua un'azione sistematica di valutazione dell'efficienza della propria organizzazione, dell'efficacia e dell'economicita' dell'attivita' amministrativa e della qualita' delle attivita' didattiche e di ricerca. A tal fine e' costituito un Nucleo di valutazione composto da tre membri, due designati dal Consiglio dell'Universita' e uno dal Senato accademico.
2. Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse e il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo. Esso determina i parametri di riferimento della valutazione tenendo conto di opportuni indicatori approvati dal Consiglio dell'Universita' e dal Senato accademico, per le parti di loro competenza. Al Nucleo e' assicurata la disponibilita' delle valutazioni espresse dagli studenti in ordine alle prestazioni didattiche, amministrative e di servizi rese dall'Universita'.
4. Le altre modalita' relative al funzionamento del Nucleo di valutazione sono definite da apposito regolamento.
5. Il Nucleo di valutazione predispone e trasmette annualmente una apposita relazione sulle attivita' di cui al presente articolo al Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato per la valutazione del sistema universitario, nel rispetto della normativa vigente in materia. Nella preparazione della relazione il Nucleo di valutazione si avvale, per gli aspetti relativi alle attivita' didattiche, di ricerca e di sostegno al diritto allo studio, del Comitato dei garanti di cui all'art. 42.
Art. 42 - Comitato dei garanti
1. Ferma l'autonomia e la liberta' della ricerca e della didattica e fatta salva la competenza delle strutture didattiche e di ricerca competenti sulla valutazione scientifica e didattica dei singoli docenti, e' costituito un Comitato dei garanti con il compito di fornire al Senato accademico e al Consiglio dell'Universita', sulla base di elementi di confronto nazionale ed internazionale, un parere motivato sulla qualificazione dell'attivita' di ricerca complessivamente svolta nell'Universita' e sull'efficacia delle metodologie utilizzate nell'insegnamento.
2. Il Comitato dei garanti e' composto da tre membri due designati dal Senato accademico e uno dal Consiglio dell'Universita', secondo le modalita' e le procedure stabilite nel regolamento didattico.
3. I1 Comitato, quando sia chiamato ad esprimere valutazioni su questioni attinenti profili disciplinari specialistici estranei alle proprie conoscenze, puo' acquisire il giudizio di altri esperti o richiederne, eccezionalmente, la diretta partecipazione ai propri lavori.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 43 - Disposizioni generali sulle fonti di autonomia
1. Per gli oggetti non espressamente disciplinati dalle fonti di autonomia dell'Universita' si opera riferimento ai principi del presente statuto o, in mancanza, alla vigente disciplina statale in materia universitaria in quanto compatibile con l'autonomia e il carattere non statale dell'Universita'. Le disposizioni comunitarie in materia di istruzione e di ricerca universita' sono direttamente recepite con il voto favorevole del Consiglio dell'Universita' e del Senato accademico.
2. I regolamenti previsti dal presente statuto e le altre fonti di autonomia dell'Universita' sono modificati con il procedimento richiesto per la loro adozione.
3. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Universita', a meno che non sia diversamente disposto.
Art. 44 - Disposizioni generali sugli organismi amministrativi e accademici.
1. In mancanza di espresse disposizioni statutarie che dispongano diversamente, il regime degli organi amministrativi e i relativi regolamenti devono conformarsi ai seguenti principi e disposizioni: a) le designazioni elettive e le nomine possono essere rinnovate per un solo mandato; b) ove non sia diversamente disposto, gli organi elettivi o designati rimangono in carica tre anni; c) la mancata designazione od elezione di una parte dei componenti dell'organo collegiale non impedisce la valida costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo. La presente disposizione si applica a condizione che il numero di membri non designati non sia superiore a 1/3 dei componenti previsti a regime; d) i membri nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per la durata del mandato dell'organo; e) le sedute sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti dedotti gli assenti giustificati e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la meta' piu' uno dei partecipanti.
Art. 45 - Rappresentanze degli studenti negli organi collegiali
1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Universita'.
2. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze degli studenti negli organi in cui tale rappresentanza sia prevista dal presente statuto spetta agli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso.
Art. 46 - Disposizioni transitorie
1. Sino alla costituzione degli organi previsti dallo statuto e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dello statuto stesso, le attribuzioni del Consiglio dell'Universita' e del Senato accademico sono esercitate dall'attuale Consiglio direttivo del Comitato promotore, integrato con un professore universitario di prima fascia.
2. Per la prima attuazione statutaria, le attribuzioni del Consiglio dell'Area didattica e quelle attribuite ad altri organi relativamente alla proposta di nomina dei professori di ruolo e a contratto sono esercitate dal Comitato accademico costituito dai tre professori di prima fascia componenti il Consiglio direttivo del Comitato promotore.
3. Nel caso di attivazione di nuovi corsi di studio, le attribuzioni conferite dal presente statuto alle strutture competenti sono esercitate da un apposito Comitato accademico nominato dal Consiglio dell'Universita' su proposta del Senato accademico. Il Comitato accademico e' composto da cinque membri di cui almeno due professori ordinari. I professori chiamati dal Comitato accademico vengono aggregati al Comitato medesimo. Il Comitato cessa dalle sue funzioni allorche' al corso di studi risultino assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia e, comunque, non oltre tre anni dalla sua nomina.
4. Nella fase transitoria statutaria e comunque non oltre al termine individuato al comma 1, alle esigenze funzionali relative al personale non docente si provvedera', nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi con modalita' individuate dal Consiglio dell'Universita'.
5. L'Universita' rileva le convenzioni in vigore tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e le altre universita' o politecnici per la realizzazione di corsi di studio universitari nella Regione. |
| ALLEGATO B UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITE' DE LA VALLE'E D'AOSTE REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO Titolo I - Norme comuni Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina, in conformita' alla normativa vigente applicabile alle Universita' non statali, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei Corsi di studio per i quali l'Universita' della Valle d'Aosta, di seguito denominata Universita', rilascia i titoli previsti dall'art. 20 dello Statuto.
2. In applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nello Statuto esso detta altresi' le norme generali riguardanti l'organizzazione didattica e le procedure amministrative correlate.
3. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di studio attivabili dall'Universita', deliberati su proposta dei competenti Consigli di corso di studio in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria, sono stabiliti nel Titolo II del presente Regolamento.
4. Le modifiche al Regolamento, su proposta delle strutture didattiche competenti, sono deliberate con le procedure previste dall'art. 8 dello Statuto.
Art. 2 - Definizioni e organi
1. Ai sensi del presente Regolamento si intende: a) per Corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione di master universitario e di dottorato di ricerca, come previsto dal Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei; b) per strutture didattiche, i Corsi di studio in cui si articola l'Area didattica, ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello Statuto; c) per Consigli delle strutture didattiche, i Consigli delle strutture di cui al punto b); d) per responsabili delle strutture didattiche, il Coordinatore dell'Area didattica; il Direttore del Dipartimento in relazione alle competenze assegnate dallo Statuto ai Consigli di dipartimento sino alla costituzione dei Consigli di corso di studio; il Presidente del Consiglio del Corso di studio. e) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di studio, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria; f) per credito formativo universitario, di seguito denominato credito, la definizione adottata nel Sistema europeo di trasferimento dei crediti accademici (ECTS), come specificato nell'art. 5 del Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei; g) per ordinamento didattico di un Corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di studio; h) per studenti coloro che risultano iscritti ai Corsi di studio attivati dall'Universita'.
2 Sono organi con specifiche e differenziate competenze didattiche il Rettore, il Senato accademico, i responsabili delle strutture didattiche sulla base delle funzioni loro attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dai Regolamenti delle strutture didattiche. Sono inoltre istituite, come organi con funzioni consultive rispetto ai consigli e ai responsabili delle strutture didattiche, commissioni paritetiche per la didattica composte da un eguale numero di docenti e studenti.
Art. 3 - Regolamenti delle strutture didattiche
1. Le strutture didattiche disciplinano nei propri regolamenti l'organizzazione didattica dei corsi di studio e dei servizi didattici integrativi che ad esse fanno capo.
2. Tali regolamenti sono adottati con la procedura prevista dall'art. 9 dello Statuto, in conformita' ai relativi ordinamenti didattici e nel rispetto della liberta' di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti. Essi possono prevedere particolari deroghe rispetto alle norme stabilite dal presente Regolamento, in relazione alla specificita' degli ordinamenti didattici di riferimento ed alle peculiari caratteristiche dei corsi di studio.
3. Il regolamento didattico di un Corso di studio determina in particolare: a) l'elenco degli insegnamenti nonche' delle altre attivita' formative attinenti il corso di studi; b) gli obiettivi formativi specifici del corso di studio; c) un sistema di crediti che, conformemente alle prescrizioni dell'U.E. e in relazione all'impegno complessivo richiesto al singolo studente, sia atto a stabilire le modalita' per la determinazione del punteggio relativo ad ogni insegnamento, alla tesi e al conseguimento dei titoli di studio; d) le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; e) i piani di studio ufficiali con l'indicazione, tra l'altro, dei corsi obbligatori, dei corsi opzionali e delle propedeuticita'; f) i curricula offerti agli studenti e le regole concernenti la presentazione dei piani di studio, anche individuali; g) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto; h) le forme di tutorato; i) le modalita' di assolvimento dell'obbligo di frequenza e del suo accertamento, anche con riferimento alle diverse tipologie di studente; j) i criteri e le modalita' di verifica dell'efficacia e della funzionalita' dell'attivita' didattica, tenendo conto delle valutazioni degli studenti frequentanti; k) i casi di obbligatoria partecipazione dei professori agli organi collegiali, con la previsione che la loro partecipazione negli altri casi incide ai soli fini delle maggioranze richieste per le deliberazioni; l) l'istituzione di una Commissione consultiva sui problemi concernenti l'attivita' didattica composta pariteticamente da professori e studenti.
4. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate previo parere delle Commissioni paritetiche di cui al comma precedente, lettera 1), o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca.
5. Le disposizioni dei regolamenti didattici riguardanti il numero di crediti assegnato ad ogni insegnamento o altra attivita' formativa sono soggette a revisione periodica da parte delle strutture didattiche, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale revisione deve procedere contestualmente e in maniera coordinata con la identificazione degli insegnamenti equivalenti che concorrono a formare il piano della rete didattica di cui all'art. 24, comma 1, dello Statuto.
6. L'organizzazione didattica dei corsi di dottorato di ricerca e' disciplinata dai Consigli dei dipartimenti cui aderiscono rispettivamente i singoli dottorati di ricerca.
7. L'organizzazione didattica delle Scuole di specializzazione e' disciplinata dal Senato accademico.
8. L'articolazione e l'organizzazione didattica dei corsi di studio post-lauream istituti in convenzione con altri enti ed organismi ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto, sono disciplinati, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dalla relativa convenzione e dalle fonti di rinvio da questa eventualmente indicate.
9. In particolare, obiettivo del corso di master universitario e' la formazione avanzata di laureati con elevata preparazione culturale e professionale nel settore oggetto degli studi, anche al fine di assicurarne l'attitudine a promuovere e sviluppare tecniche innovative nell'esercizio della propria attivita' professionale.
10. L'articolazione e l'organizzazione didattica dei corsi di studio post-lauream finalizzati al rilascio del titolo di master universitario sono disciplinati sulla base dell'atto di istituzione di cui all'art. 25 dello Statuto e da apposita delibera annuale proposta dal Comitato di direzione del corso di master e approvata dal Senato accademico.
11. L'atto di istituzione del corso di master determina: a) il tipo di formazione culturale e professionale del corso di master; b} i requisiti e le procedure di ammissione; c) il numero massimo di studenti ammessi; d) la nomina di un Comitato di direzione.
12. La delibera annuale del corso di master determina, tra l'altro:
a) la tipologia dei crediti da acquisire in numero non inferiore a 6O; b) la gamma delle opzioni didattiche; c) i piani di lavoro anche individualizzati, che devono essere informati alla massima flessibilita'; d) le modalita' di mobilita' fra Universita', aziende, altri enti pubblici e privati.
13. L'articolazione e l'organizzazione didattica dei corsi di master attivati nell'ambito dei programmi di cooperazione di cui all'art. 23 dello Statuto sono disciplinati sulla base dell'accordo o della convenzione stipulata tra gli Atenei e le istituzioni culturali e scientifiche partecipanti.
Art. 4 - Attivita', programmazione e servizi per la didattica.
1. Le attivita' didattiche si svolgono in modo da soddisfare compiutamente il diritto all'apprendimento degli studenti, utilizzando a tal fine le forme anche organizzative piu' idonee al raggiungimento di tale risultato, e sono esercitate nel rispetto della liberta' di insegnamento nonche' di quanto disposto dai regolamenti delle strutture didattiche.
2. La programmazione ed il coordinamento delle attivita' didattiche hanno le seguenti finalita': a) garantire allo studente la qualita' della didattica, una formazione culturale altamente qualificata e una preparazione professionale consona alle esigenze poste dalla societa' e dal mondo del lavoro; b) favorire la conseguibilita' dei titoli di studio nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici; c) assicurare la sostenibilita', da parte dello studente a tempo pieno, del carico complessivo dell'attivita' programmata per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro; d) promuovere apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno; e) rimuovere le particolari difficolta' incontrate dagli studenti nella prima fase degli studi universitari e favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro.
3. L'Universita' promuove servizi di sussidio alla didattica e di promozione delle attivita' culturali degli studenti, anche in collaborazione con enti e organizzazioni diverse.
4. I responsabili delle strutture didattiche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono le misure idonee ad assicurare la continuita' e la regolarita' delle attivita' didattiche.
Art. 5 - Valutazione
1. ogni struttura didattica deve periodicamente sottoporre a verifica l'efficacia e la funzionalita' della propria attivita' didattica. Nella verifica si terra' conto delle valutazioni degli studenti. I risultati della verifica concorrono a costituire: a) i criteri di programmazione dell'attivita' didattica per la singola struttura didattica; b) i criteri per l'assegnazione delle risorse per il Consiglio dell'Universita' e per il Senato accademico.
Art. 6 - Attivita' di orientamento
1. La direzione dei servizi accademici assicura adeguato supporto alle attivita' di orientamento di Ateneo rivolte a favorire l'accesso agli studi e ad agevolare l'ingresso dei proprio studenti nel mondo del lavoro.
2. In particolare essa provvede: a) a sostenere logisticamente e pubblicizzare adeguatamente le attivita' di orientamento all'iscrizione, deliberate annualmente dal Consiglio dell'Area didattica; b) a fornire l'adeguato supporto alle iniziative deliberate dai Consigli di Corso di studio finalizzate all'orientamento professionale; c) a stipulare convenzioni con enti esterni per la divulgazione fuori dalla Regione delle attivita' di orientamento di cui al comma 1; d) in collaborazione con la direzione dei servizi amministrativi fornisce consulenza sulla realizzazione di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati finalizzati all'orientamento.
Art. 7 - Tutorato
1. Il tutorato e' volto a guidare gli studenti al miglioramento dell'attivita' di studio e all'informazione per una piu' adeguata funzione del diritto allo studio e dei servizi. Il servizio di tutorato provvede, inoltre, a fornire agli studenti consigli relativi alla scelta degli indirizzi e alla formulazione dei piani di studio.
2. L'organizzazione delle attivita' di tutorato e' affidata alla responsabilita' delle strutture didattiche allo scopo di tener conto delle esigenze specifiche di ogni corso e in modo da rendere proficuo lo studio universitario.
Art. 8 - Accesso ai corsi di studio programmati
1. L'ammissione ai Corsi di studio con iscrizione programmata a livello nazionale e' disciplinata secondo quanto previsto dagli articoli 12, comma 2, lettera r); 17, comma 2, lettera n) e 21 dello Statuto.
2. Il Consiglio dell'Universita' provvede entro il 1 luglio, e comunque in tempo utile, ad indicare le modalita' e il calendario delle prove di valutazione per l'ammissione a tali corsi, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Se le domande di ammissione sono in numero inferiore ai posti disponibili, la prova di valutazione degli studenti viene effettuata ai soli fini di orientamento dei medesimi.
3. Le prove di valutazione per l'accesso si svolgono sotto la responsabilita' della struttura didattica di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e della deliberazione del Consiglio dell'Universita' di cui al comma precedente.
4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'iscrizione sono rese pubbliche con la massima tempestivita'.
5. Il Consiglio della struttura didattica competente delibera - nel rispetto della normativa e degli accordi internazionali vigenti, nonche' degli accordi stipulati dall'Universita' ai sensi dell'art. 24, comma 2, dello Statuto - circa l'ammissione ai Corsi di studio programmati degli studenti in possesso di titolo di studio straniero.
6. In relazione ai Corsi di studio il cui accesso, ai sensi della normativa vigente, puo' essere programmato dalle singole Universita', la struttura didattica competente, in collaborazione con il Consiglio studentesco, adotta strumenti di verifica e di valutazione delle risorse disponibili dai Corsi di studio, allo scopo di verificare la razionalita' e la funzionalita' della limitazione. I risultati di tali verifiche e valutazioni sono trasmessi al Senato accademico e al Consiglio dell'Universita' per le deliberazioni di rispettiva competenza previste dagli articoli 17, comma 2, lettera n) e 12, comma 2, lettera r), dello Statuto.
Art. 9 - Iscrizioni
1. L'iscrizione ai corsi di studio presuppone, di norma, la qualita' di studente iscritto. E' vietata l'iscrizione contemporanea a piu' corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo.
2. L'iscrizione si intende perfezionata all'atto del versamento, ove previsto, delle tasse e dei contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposite disposizioni.
3. I laureati che intendono iscriversi ad una Scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca, avendone i requisiti, e che siano gia' iscritti ad un corso di studio, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a quest'ultimo.
4. Per i corsi di perfezionamento a distanza o di durata inferiore ad un anno, il Rettore, chiesto il parere del Comitato dei garanti, e dopo aver esaminato la durata del corso e le frequenze richieste agli studenti, puo' stabilire, nel caso concreto, se la doppia iscrizione comporti o meno una reale incompatibilita'.
5. I titoli e i criteri di ammissione ai diversi Corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici.
6. L'iscrizione ai corsi di studio degli studenti in corso e fuori corso avviene tra il 1 luglio e il 15 settembre, quando non sia deliberato diversamente dalle strutture didattiche competenti.
7. Purche' il ritardo sia adeguatamente motivato il Rettore puo' accogliere domande di iscrizione di studenti in corso sino al 30 novembre e di studenti fuori corso anche dopo tale data: l'iscrizione non e' ammessa quando riguardi corsi semestrali dei quali sia stato tenuto piu' di un terzo delle lezioni previste.
8. Le modalita', i termini la documentazione da presentare e le tasse da versare per ottenere l'iscrizione ai corsi di studio sono indicati nel Manifesto annuale dell'offerta didattico-formativa, pubblicato prima dell'apertura delle iscrizioni di ogni anno accademico.
Art. 10 - Diritti degli studenti
1. A tutti gli studenti e' garantito il diritto all'informazione mediante pubblicizzazione tempestiva degli orari delle attivita' didattiche e delle deliberazioni delle strutture didattiche. I principali atti degli organi di governo dell'Ateneo e dell'amministrazione sono di norma accessibili, salvo le limitazioni connesse alla tutela della privacy, tramite immissione in apposito sito informativo.
2. E' assicurata ai rappresentanti degli studenti la partecipazione attiva negli organi delle strutture didattiche, secondo guanto previsto dallo Statuto, dal presente Regolamento e dai regolamenti delle strutture didattiche.
Art. 11 - Studenti a tempo pieno
1. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto all'art. 4, all'atto dell'iscrizione gli studenti possono dichiarare se intendono impegnarsi a tempo pieno nelle attivita' universitarie.
2. Il regime di impegno a tempo pieno richiede l'assolvimento per ogni anno di corso della quantita' media di lavoro relativa all'acquisizione di 60 crediti corrispondenti a 1500 ore annue di lavoro di apprendimento.
3. Le singole strutture didattiche definiscono, altresi', in relazione alle particolarita' dei Corsi di studio, gli elementi necessari alla valutazione degli esiti dell'impegno a tempo pieno con particolare riguardo a una soddisfacente valutazione negli esami di profitto, cosi come individuata dalla competente struttura didattica; la dimostrazione di abilita' inerenti la padronanza di strumenti di integrazione dell'attivita' didattica quali la ricerca o la consultazione di materiale bibliografico, normativo, giurisprudenziale o statistico e ogni altro elemento di ausilio all'attivita' didattica e di studio; la conoscenza degli strumenti informatici di supporto dell'attivita' didattica; l'impegno a coadiuvare i docenti nelle attivita' di tutorato.
4. Le strutture didattiche competenti verificano periodicamente la sussistenza degli elementi di cui al comma precedente con riguardo agli studenti che hanno dichiarato l'impegno a tempo pieno.
5. La qualifica di studente a tempo pieno costituisce titolo preferenziale nelle procedure per l'assegnazione di risorse aggiuntive in particolare per la fruizione di opportunita' di formazione e di esperienze, per la partecipazione a stages di studio o lavorativi, per l'utilizzazione di strumenti di limitata disponibilita', per l'assegnazione di borse di studio, per la possibilita' di mobilita' verso altri Atenei italiani e stranieri.
Art. 12 - Studenti fuori corso
1. Lo studente iscritto ad un Corso di studio e' qualificato fuori corso qualora, pur avendo completato gli anni di iscrizione previsti dall'ordinamento didattico e frequentato, ove richiesto, gli insegnamenti relativi, non abbia superato tutti gli esami di profitto e/o quello finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. E' considerato altresi' temporaneamente fuori corso lo studente in corso nell'anno accademico precedente che non abbia superato gli esami obbligatori, previsti da norme specifiche dell'ordinamento didattico, per il passaggio all'anno di corso successivo o che non abbia rinnovato in tempo utile l'iscrizione. La condizione di fuori corso dura ai fini della carriera scolastica l'intero anno accademico ed e' modificabile a partire dal successivo anno accademico previa regolarizzazione della posizione.
3. Gli iscritti decadono dallo status di studente qualora non superino alcun esame di profitto per 3 anni accademici consecutivi. il termine di decadenza non si applica nei confronti dello studente in debito del solo esame finale di laurea.
Art. 13 - Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti
1. Salvo i casi espressamente previsti dai singoli ordinamenti didattici, un corso annuale non puo' avere durata complessiva annua inferiore a 50 ore e un corso semestrale una durata complessiva inferiore a 25 ore.
2. Se non definito altrimenti dal rispettivo ordinamento di settore, per modulo didattico si intende una parte compiutamente organizzata di un corso di insegnamento articolato o integrato o di contenuto intermedio fra diverse discipline.
3. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali possono essere attivati, nell'ambito della normativa vigente e con il parere favorevole del Comitato dei garanti, corsi liberi. Il Consiglio della struttura didattica competente definisce, con delibera in relazione alla durata del corso libero, l'equivalenza ad un insegnamento ufficiale annuale o semestrale nonche' i crediti didattici relativi.
4. Nel caso di insegnamenti articolati in piu' moduli ognuno di questi e' affidato -secondo i criteri del comma precedente- ad un diverso professore che ne ha la responsabilita' didattica e partecipa alla valutazione finale degli studenti.
Art. 14 - Programmazione didattica annuale
1. Nell'ambito della programmazione didattica annuale i Consigli delle strutture didattiche, sentiti i titolari di insegnamento, coordinano i programmi dei singoli insegnamenti. Nella stessa sede i Consigli possono assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino qualora essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
2. Entro i termini stabiliti dal regolamento didattico, comunque non oltre il 31 maggio, i Consigli delle strutture didattiche assumono le deliberazioni concernenti la programmazione delle attivita' didattiche del successivo anno accademico, in conformita' del programma pluriennale e del programma annuale per l'attivita' didattica di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b), dello Statuto.
3. Sono sottoposte all'approvazione del Senato accademico le deliberazioni riguardanti: a) il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno, qualora non sia gia' fissato dalla normativa nazionale o comunitaria; b) gli insegnamenti e i corsi da attivare e le modalita' delle relative coperture, nonche', motivandone la richiesta, i contratti di collaborazione didattica di cui all'art. 38 dello Statuto; c) la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e di forme di insegnamento a distanza; d) le date di inizio e di conclusione delle lezioni per ciascun corso di studi.
4. Sono inviate per conoscenza al Senato accademico le deliberazioni concernenti:
a) le afferenze dei docenti ai corsi di studio, assunte con il consenso di questi ultimi; b) la durata semestrale o annuale degli insegnamenti, l'eventuale articolazione in moduli, o integrazione con corsi specialistici o altre iniziative didattiche; c) l'attribuzione, secondo criteri di funzionalita', competenza ed equilibrata distribuzione dei carichi, delle incombenze didattiche e organizzative di spettanza dei docenti e dei collaboratori all'attivita' didattica, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti didattici.
Art.15 - Manifesto annuale dell'offerta didattico-formativa
1. Entro il 15 giugno le strutture didattiche competenti, accogliendo gli eventuali rilievi formulati dal Senato accademico, predispongono il proprio Manifesto annuale dell'offerta didattico-formativa relativa al successivo anno accademico che dovra' essere pubblicato entro il 1 luglio. Esso indica i piani di studio ufficiali dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti; le modalita' di accesso ai corsi di studio per i quali sia stato fissato un limite di accesso; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle lezioni; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.
2. Le strutture didattiche sono tenute a rendere noti entro l'inizio dell'anno accademico mediante apposite guide o in altra forma idonea i programmi degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, comunicando per tempo ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.
Art. 16 - Calendario delle lezioni e degli esami
1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari e attivita' integrative inizia, di norma, dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno.
2. Attivita' di orientamento, preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali nonche' corsi intensivi e attivita' speciali possono svolgersi anche nel restante periodo dell'anno accademico purche' sia cosi' deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato accademico.
3. L'orario delle lezioni e' stabilito dal Consiglio della struttura didattica in modo da consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti. L'attuazione delle delibere del Consiglio della struttura e' affidata al responsabile della struttura medesima, che puo' adottare in via provvisoria, nel perseguimento delle finalita' di cui al precedente comma, quelle variazioni dell'orario che si rendano necessarie.
4. Salvo che sia altrimenti stabilito dai Regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione agli ordinamenti didattici, gli esami di profitto per i corsi di studio si svolgono sull'arco di due sessioni: la prima da febbraio a luglio; la seconda da settembre a gennaio.
5. Il numero annuale degli appelli di esame e la loro distribuzione entro le sessioni indicate sono stabiliti dal Consiglio della struttura didattica competente, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di svolgimento delle lezioni.
6. La struttura didattica puo' articolare i singoli anni di corso in piu' periodi didattici. Alla fine di ogni periodo didattico deve essere previsto almeno un appello di esami.
7. Le date di esame non possono essere modificate senza l'autorizzazione del responsabile della struttura didattica, il quale in nessun caso potra' consentire l'anticipazione degli appelli.
8. Per lo svolgimento degli esami di diploma e di laurea il Consiglio della struttura didattica competente stabilisce almeno tre sessioni opportunamente distribuite nel corso dell'anno accademico.
Art. 17 - Valutazione del profitto
1. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi puo' sostenere, senza alcuna limitazione numerica e nel rispetto delle eventuali propedeuticita', tutti gli esami per i quali possieda l'attestazione di frequenza, e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.
2. Gli esami possono essere orali e/o scritti ovvero basati su prove pratiche, in relazione a quanto previsto dagli ordinamenti didattici e dalle determinazioni di Consigli delle strutture didattiche, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.
3. Si possono prevedere forme periodiche di accertamento, eventualmente composte di prove successive, anche scritte e/o pratiche, da concludersi comunque con un controllo finale.
4. Gli esami si svolgono sotto la responsabilita' di una Commissione che garantisce adeguate forme di pubblicita'. La Commissione e' nominata dal responsabile della struttura didattica e costituita da almeno due membri dei quali uno e' il titolare dell'insegnamento e l'altro e' un professore ovvero un ricercatore, appartenente al medesimo settore disciplinare o a settore affine.
5. In relazione a specifiche esigenze didattiche, della Commissione possono far parte in qualita' di secondo membro anche cultori della materia, cui la struttura didattica abbia precedentemente riconosciuto tale qualita'.
6. I1 voto e', di norma, espresso in trentesimi. Le modalita' degli esami sono disciplinate, nel rispetto dei singoli ordinamenti, dai regolamenti della struttura didattica.
Art. 18 - Esami finali per il conseguimento dei titolo di studio
1. Per sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti.
2. Gli esami sono pubblici. Essi sono volti ad accertare la preparazione globale raggiunta dal candidato rispetto al corso degli studi.
3. Le commissioni di esame sono nominate dal responsabile della struttura didattica e sono costituite, in maggioranza, da professori dell'Universita' e sono composte da ricercatori o cultori delle discipline insegnate nel corso di studi.
4. Il numero dei componenti e', di norma, di 11. Le strutture didattiche nei propri regolamenti possono prevedere una diversa composizione, purche' vengano mantenute le condizioni di cui al comma precedente e purche' il numero dei componenti non sia inferiore a 7. In questi casi, il numero dei professori non puo' essere minore di quattro.
5. L'esame si intende superato con una votazione minima di 66/110. Il voto e' sempre espresso in centodecimi e, quando il candidato raggiunge il massimo dei voti, puo' essere fatta all'unanimita' menzione della lode.
6. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano, nel rispetto degli ordinamenti didattici, le modalita' della prova finale e i criteri orientativi per la valutazione di questa e dell'intero curriculum degli studi ai fini della determinazione del voto finale.
Art 19 - Compiti dei professori
1. Il professore ufficiale di un corso e' tenuto a svolgere il corso annuale o semestrale in tre giorni distinti per ogni settimana del calendario didattico. Modalita' diverse di prestazione dell'attivita' didattica sono ammissibili e programmabili dai Consigli delle strutture didattiche in presenza di particolari tipologie di forme didattiche, indicate dagli specifici ordinamenti, o in presenza di particolari e dimostrate esigenze didattiche.
2. Ogni altro elemento e' definito dal provvedimento o dal contratto con cui l'Universita', su proposta della struttura competente, ha operato la chiamata come professore di ruolo o conferito l'incarico di insegnamento. La partecipazione agli organi collegiali e' disciplinata secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 3, lettera k), del presente Regolamento.
3. I1 professore e' tenuto a svolgere personalmente le lezioni del corso a lui affidato. Potra' invitare esperti per lezioni su argomenti specifici da svolgersi comunque in sua presenza.
4. I1 professore deve altresi' assicurare almeno due ore di ricevimento settimanale degli studenti.
5. Ciascun professore deve personalmente documentare la propria attivita' didattica in un apposito registro, secondo le modalita' stabilite dalle deliberazioni del Consiglio della struttura didattica. Tale registro, alla fine delle lezioni, munito del visto del responsabile della struttura didattica, e' depositato presso la Direzione dei servizi accademici.
6. Il coordinamento tra i programmi didattici e' assicurato dai Consigli di corso di studio ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera b), dello Statuto, e dai responsabili delle strutture didattiche secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del presente Regolamento.
Art 20 - Ammissione ai singoli corsi
1. Gli studenti iscritti presso Universita' di altri paesi non facenti parte dei programmi o degli accordi di cui agli artt. 23 e 24 dello Statuto, possono seguire per un anno accademico singoli corsi di insegnamento attivati presso l'Ateneo e sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione. La misura del contributo da versare e' stabilita dal Consiglio dell'Universita'. La norma si applica per le iniziative di singoli studenti, previa verifica e approvazione da parte degli organi competenti.
2. Per i programmi interuniversitari di mobilita di cui agli artt. 23 e 24 dello Statuto, le disposizioni in materia sono dettate, anche per quanto concerne il contributo, dai relativi accordi o convenzioni.
Art. 21 - Riconoscimento di periodi di studio effettuati presso altre universita'
1. Gli studenti dell'Universita' possono svolgere parte dei propri studi e svolgere parte delle proprie attivita' di ricerca presso altre Universita', italiane e straniere, sia con iniziative di mobilita' individuali, sia nell'ambito dei programmi di mobilita' dell'U.E. e degli accordi di cooperazione di cui agli articoli 23, comma 2, e 24, comma 2, dello Statuto.
2. E' condizione per il riconoscimento del programma di studi la deliberazione del Consiglio di corso di studio, che abbia acquisito il parere favorevole del Comitato dei garanti, formulata sulla base di idonea documentazione atta a comprovare le caratteristiche del programma di studi.
3. Le tipologie del riconoscimento sono: a) riconoscimento della frequenza; b) riconoscimento dell'esame; c) riconoscimento del periodo di preparazione della tesi; d) riconoscimento del tirocinio (ove previsto dagli ordinamenti didattici); e) riconoscimento del periodo di ricerca compiuto per la predisposizione delle tesi di specializzazione e di dottorato.
4. Le conversioni dei voti secondo il sistema italiano, nel caso in cui il programma di studi venga effettuato in una Universita' straniera, sono effettuate sulla base di tabelle proposte dai singoli Corsi di studio ed approvate dal Senato accademico.
5. Al termine del periodo di studio effettuato presso altra Universita', sulla base della certificazione esibita, il Consiglio di Corso di studi delibera di riconoscere le frequenze e gli esami sostenuti riportandoli, ove possibile, con una denominazione che sia riferibile alle discipline contenute nei settori scientifico-disciplinari del Corso di studi. Fermi restando i vincoli degli ordinamenti didattici vigenti il riconoscimento di esami sostenuti in altre Universita' puo' determinare una modificazione del numero degli esami previsti dai piani di studio individuali in conseguenza dei diversi crediti attribuiti ai singoli esami.
6. I titoli di studio conseguiti in Universita' straniere possono essere dichiarati, a tutti gli effetti, equipollenti a quelli rilasciati dall'Universita'. Qualora non sia dichiarata l'equipollenza, l'interessato puo' essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto previsti negli ordinamenti didattici.
7. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti non sono necessarie nel caso in cui siano stati stipulati gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 24, comma 2, dello Statuto, con riguardo agli elementi previsti dalla presente norma che siano determinati negli accordi medesimi. In tali casi, gli elementi di cui ai commi precedenti e le modalita' e le forme di riconoscimento sono indicati all'atto di approvazione dell'accordo e ne costituiscono parte integrante.
Art. 22 - Passaggi ad altri corsi di studio dell'Universita'
1. Lo studente, in qualunque anno di corso, puo' chiedere il passaggio ad altro corso di studi attivato presso l'Universita'. La struttura didattica di arrivo delibera in merito al riconoscimento degli insegnamenti precedentemente seguiti e degli esami precedentemente superati.
2. Il passaggio va richiesto dal 1 luglio al 15 settembre. Il Rettore per gravi e documentati motivi puo' concedere il passaggio dopo tale data, ma non oltre il 31 dicembre.
3. Per i corsi di studio ad accesso limitato le domande di passaggio verranno accolte previo superamento della prevista prova di ammissione.
4. Il passaggio dello studente che non richiede alcuna convalida degli studi pregressi avverra' senza bisogno di delibera di accoglimento da parte della struttura didattica competente.
Art 23 - Trasferimenti da e verso le altre Universita'
1. Lo studente puo' presentare domanda per trasferirsi presso altra Universita' o Istituto universitario dal 1 luglio al 30 settembre di ogni anno. Il Rettore, per gravi e documentati motivi puo' concedere il trasferimento oltre tale data, ma non oltre il 31 dicembre.
2. La documentazione degli studenti provenienti da altre Universita' o Istituti universitari deve pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno. A fronte di giustificati motivi il Rettore, sentita la struttura didattica competente, puo' accogliere il trasferimento oltre tale data, ma non oltre il 31 dicembre.
3. Il Consiglio della struttura didattica competente esamina la carriera scolastica precedentemente svolta e ne determina l'ulteriore svolgimento. Le deliberazioni delle competenti strutture didattiche devono essere prese entro 30 giorni dall'arrivo della comunicazione e tempestivamente comunicate all'interessato.
Art. 24 - Modalita' di passaggio ai nuovi ordinamenti didattici
1. Lo studente che provenga per trasferimento da altro Corso di studi o gia' in possesso di titolo di studio anche conseguito all'estero puo' chiedere l'ammissione ad un Corso di studio riordinato. Dopo le convalide ad opera del Consiglio di corso di studio, se l'anno di corso a cui lo studente puo' iscriversi e' successivo a quello gia' attivato nel nuovo ordinamento, e' concessa allo stesso la facolta' di scelta tra l'iscrizione al corrispondente anno del vecchio ordinamento oppure all'anno di corso in quel momento attivato del nuovo ordinamento.
2. L'Universita' assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti.
Art. 25 - Norma transitoria
1. Sino alla piena attuazione delle attivita' e delle strutture previste dal presente Regolamento sono osservati i termini temporali e le scadenze previste dal presente Regolamento salvo motivata delibera adottata a maggioranza assoluta dall'organo competente o dall'organo che temporaneamente ne svolge le funzioni.
Titolo II - ordinamenti didattici
Art. 26 - Corso di laurea della formazione primaria
1. Titolo di ammissione e titolo di studio rilasciato Per l'ammissione al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria e' richiesto, per gli studenti italiani (per quelli stranieri si veda l'art. 7, Norme particolari), il diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi di insegnamento nella scuola materna ed elementare.
2. Durata e articolazione degli studi Il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria ha la durata di quattro anni. Esso e' costituito da un biennio comune, seguito da un biennio che si articola in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola elementare. La scelta dell'indirizzo e' compiuta, dallo studente, al termine del secondo anno accademico.
3. Ordinamento didattico L'ordinamento didattico del Corso di laurea si articola su quattro aree e precisamente:
Area 1: formazione per la funzione docente. Comprende attivita' didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato A del D.M. del 26.3.'98 e per il cui conseguimento sono previsti corsi di studio nei seguenti campi:
- pedagogico (M09A, M09B, M09D,M09E,M09F); - metodologico-didattico (M09A, M09C, M09E, M09F); - psicologico (M11A, M10A, M10C, M11B, M11C, M10B, M11 D); - socio-antropologico (M05X Q05A, Q05B, Q0SC, Q05G, E03B); - igienico-medico (F22A), - dell'integrazione scolastica per allievi con handicap (M09E, F19B, M11E, M11D, M11A).
A questa area va riservato almeno il 25% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola materna e almeno il 20% nell'indirizzo per la scuola elementare. Per credito formativo si intende la definizione contenuta nella normativa europea ECTS.
Area 2: contenuti dell'insegnamento primario Comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti della scuola materna e della scuola elementare, attivita' didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato A del citato D.M. 26.3.'98 in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacita' operative nei campi: - linguistico-letterario: L09A, L10D, L11A, L12A, M09D, L16A, L16B, L12D;
- matematico-informatico: A01A, A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, K05B, M07B;
- delle scienze fisiche, naturali ed ambientali: B01A, B01B, B01C, B05X, C03X, C11X, D01A, D01B, D02A, D03A, E01A, E02A, E02C, E03A, E04A, M08E, M07B;
- della musica, della comunicazione sonora e dell'animazione teatrale: L26A, L26B, L27A, L27B, L27C;
- delle scienze motorie;
- delle lingue moderne: L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L18C, L19A, L19B;
- storico-geografico-sociale-giuridico: L02B, L01A, M01X, M02A, M03A, M04X M08E, M12A, D02A, P03X, N19X, N09X, N08X, N10X, Q05A, Q05B, M06A, M06B, N10X;
- del disegno: H11X;
A questa area viene riservato almeno il 25% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola materna ed almeno il 35% nell'indirizzo per la scuola elementare.
Area 3: Laboratorio Le attivita' di laboratorio riguardano l'analisi la progettazione e la simulazione di attivita' didattiche di cui alle precedenti aree 1 e 2, con l'intervento di docenti di entrambe le aree. Esse costituiscono un ulteriore momento di sistematizzazione degli apprendimenti teorici, in funzione della trasferibilita', nella scuola materna e nella scuola elementare, dei saperi e del saper operare. Alle attivita' di laboratorio viene riservato non meno del 10% dei crediti formativi.
Area 4: Tirocinio Le attivita' di tirocinio riguardano esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative. Alle attivita' di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e verifica, e' destinato non meno del 20% dei crediti del Corso di laurea. Almeno 100 ore di tirocinio sono finalizzate ad acquisire esperienze nel settore del sostegno.
Area opzionale L'area opzionale, pari ad almeno il 5%, e' costituita da insegnamenti liberamente scelti dallo studente all'interno dei corsi attivati nella sede di Aosta o seguiti presso le sedi degli Istituti universitari convenzionati.
Conoscenza delle lingue Lo studente e' tenuto inoltre a conoscere una lingua diversa dall'italiano e dal francese, scelta nell'area delle lingue moderne, indicate in precedenza. L'accertamento di tale conoscenza avviene attraverso apposita prova.
Prove di valutazione conclusive Le modalita' di accertamento dell'apprendimento al termine delle attivita' didattiche riguardano, globalmente e di regola, una pluralita' di attivita' didattiche. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalita' delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attivita'. L'esame di Laurea consiste nella discussione di una tesi scritta relativa ad attivita' svolte nel tirocinio, nel laboratorio oppure ad altro argomento pertinente al Corso di laurea.
4. Attivita' didattiche
Le attivita' didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore.
I1 regolamento didattico:
a) disciplina le attivita' didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre eventuali modalita'; b) definisce, in termini di crediti, il peso didattico di ognuna delle attivita' previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti di un semestre; c) determina eventuali abbreviazioni della durata del Corso di laurea in relazione a crediti riconosciuti; d) definisce gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del D.M. 21 luglio 1997, n. 245 in materia di frequenza a tempo pieno e tempo parziale; e) stabilisce la programmazione delle iscrizioni al Corso di laurea, tenuto conto delle risorse disponibili della funzionalita' delle strutture attivate, del fabbisogno della scuola materna ed elementare e di quanto altro collegato alle particolari condizioni socio-ambientali della Regione. Determina le modalita' di valutazione per l'iscrizione programmata al Corso.
5. Piani di studio individualizzati
E' garantita, mediante la utilizzazione di crediti acquisiti, la mobilita' di studenti da e per il Corso di laurea. In particolare attraverso piani di studio opportunamente personalizzati: a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi puo' conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non piu' di due semestri; b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola materna e/o elementare, puo' conseguire la laurea in non piu' di quattro semestri.
6. Attivita' didattiche aggiuntive per l'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap
Sono previste specifiche attivita' didattiche aggiuntive per almeno 400 ore, attinenti all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma puo' costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attivita' didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'area qualificante tali attivita' didattiche prevede insegnamenti nei campi: - pedagogico (M09A, M09E); - metodologico-didattico (M09C, M09E, M09P); - psicologico (M10A, M11A, M11B, M11E); - psichiatrico (F11A, F19B); - medico (F11B, F15B, F22A).
Chi ha gia' conseguito la laurea nel Corso puo' integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi.
7. Norme particolari
Al fine di assicurare la piena parita' nell'uso veicolare della lingua italiana e della lingua francese, nelle diverse attivita' didattiche, un numero di insegnamenti, nella misura massima del 50%, potra' essere affidato a docenti di istituti universitari stranieri, secondo quanto previsto all'art. 5 del DM citato, in relazione alla particolare situazione linguistica e in coerenza con il comma 125, dell'art. 17 della citata 127/97.
Lo svolgimento di una parte del percorso formativo potra' avvenire presso istituti universitari di paesi stranieri.
In merito all'iscrizione al Corso, da parte di studenti non italiani si richiede il titolo di istruzione valido per l'accesso all'universita' del Paese di origine, tenuto conto di guanto previsto al precedente articolo 4.
8. Collaborazione con altri enti
Per le finalita' del Corso di laurea, la Struttura Didattica puo' attivare apposite intese con gli Enti Locali e puo' stipulare convenzioni con l'Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio, gli Istituti musicali, l'Isef o il Corso di laurea in Scienze motorie (qualora esso sia nel frattempo attivato), con altre eventuali strutture scientifiche nonche' con istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e alla realizzazione di attivita' di laboratorio e di tirocinio.
Att. 27 - Scuola di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie (SSIS)
1. Finalita'
a) La Scuola si articola in indirizzi corrispondenti a gruppi di abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie, essi sono determinati secondo i criteri generali previsti dalla legge 127/97 e specificati nel DM 26 maggio 1998. b) Gli indirizzi prevedono piani di studio adeguati alla formazione professionale corrispondente alle classi concorsuali relative all'insegnamento nelle scuole secondarie secondo l'ordinamento scolastico vigente. La Scuola, tenuto conto del fabbisogno di personale docente nelle scuole secondarie della Regione Valle d'Aosta, indica annualmente mediante il Manifesto degli Studi quali indirizzi in numero non inferiore a due) sono attivati. c) Per rispondere alle particolari esigenze linguistiche e socioculturali della comunita' valdostana, la Scuola assicura una formazione bilingue (italiano e francese) e prevede lo svolgimento di parte del percorso formativo, presso le sedi universitarie francofone convenzionate.
2. Comitato di proposta
La Scuola e' retta da un Comitato di proposta, organo della struttura didattica, che svolge le funzioni previste dall'art. 11, commi 1 e 2, della legge 341/90, come richiamate dall'art. 17, comma 95, della legge 127/97.
3. Diploma
L'esame finale per il conseguimento del Diploma di Specializzazione ha valore di esame di Stato relativo a ciascuna delle abilitazioni all'insegnamento fra quelle conseguibili sulla base del diploma di laurea che ha dato accesso alla SSIS.
4. Durata e articolazione degli studi
a) Il corso degli studi ha durata di due anni articolati in 4 semestri, che corrispondono ad un totale di 120 crediti. b) Il corso degli studi prevede 90 crediti destinati all'insegnamento e ai laboratori didattici (680 ore), e un tirocinio pratico di 320 ore del valore di 30 crediti. c) Gli insegnamenti comprendono moduli didattici relativi alle Scienze dell'educazione, che possono essere comuni agli specializzandi di tutti gli indirizzi e moduli didattici relativi alle didattiche disciplinari volte ad un approfondimento metodologico o didattico nelle aree disciplinari interessate corrispondenti alle abilitazioni da conseguire, nonche' all'insegnamento bilingue delle discipline interessate. d) ogni specializzando deve preparare, per l'esame finale, una relazione analitica sull'attivita' di tirocinio. e) La frequenza degli specializzandi alle attivita' didattiche e formative e' obbligatoria.
5. Piani di studio
a) Il Consiglio della Scuola approva un piano di studio individuale per ogni specializzando, sulla base degli insegnamenti attivati e pubblicati annualmente nel Manifesto degli Studi, in modo da tenere conto del curricolo universitario precedente cosi da poter comprendere eventualmente un maggior numero di semestralita' qualora lo specializzando presenti dei debiti formativi, oppure desideri conseguire una pluralita' di abilitazioni. b) Nel caso dell'esistenza di debiti formativi, il piano di studi dovra' prevedere anche completamenti disciplinari da acquisire nelle facolta' competenti, quando nel curricolo della laurea di provenienza vi siano state carenze in qualche disciplina rilevante ai fini dell'abilitazione da conseguire, tenuto conto anche della normativa sull'accesso ai concorsi. I completamenti disciplinari possono essere soddisfatti sia mediante il superamento di prove integrative, sia mediante la frequenza ed il superamento della relativa prova finale di insegnamenti corrispondenti a non piu' di tre corsi annuali. c) Per converso, il piano degli studi puo' venire abbreviato per coloro che nel precedente curricolo degli studi hanno gia' seguito corsi utili ai fini degli scopi della Scuola; per coloro che fossero gia' in possesso di altra abilitazione, questa abbreviazione puo' giungere fino all'equivalente di un anno.
6. Piani di studio per l'abilitazione alla didattica di sostegno
I piani di studio degli specializzandi che intendano conseguire un'abilitazione valida anche per l'attivita' didattica di sostegno comprendono aggiuntivamente altri moduli didattici, attivita' di laboratorio e di tirocinio, equivalenti ad almeno 20 crediti, da considerare obbligatori ai fini indicati dall'articolo 14, comma 2, della legge 104/92; questi ulteriori crediti prevedono contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area neuropsicologica specifica.
7. Iscrizione alla Scuola
a) Possono iscriversi alla Scuola i cittadini italiani e comunitari laureati in Italia le cui lauree diano accesso all'insegnamento nella scuola secondaria; possono iscriversi altresi' i cittadini comunitari in possesso di titolo universitario straniero che dia accesso alle attivita' di formazione e di tirocinio degli insegnanti della scuola secondaria nel Paese che ha rilasciato il titolo. Con gli stessi criteri possono iscriversi i cittadini italiani che abbiano conseguito titoli universitari all'estero.
b) Ai sensi del comma 117, dell'articolo 17 della legge 127/97 e del DM 26 maggio 1998 possono iscriversi alla Scuola anche coloro che sono in possesso dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti, dai Conservatori di musica, dagli Istituti musicali pareggiati, dagli Istituti Superiori di Educazione Fisica e dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente.
8. Programmazione delle iscrizioni
Il numero degli iscritti alla Scuola per ogni classe concorsuale e' stabilito annualmente, sentita la Sovraintendenza agli Studi della Valle d'Aosta e in accordo con quanto stabilito dal DM 245/97 ai sensi delle leggi 341/90 e 127/97.
9. Criteri e prove di ammissione
Il Consiglio della Scuola, tenuto conto dei criteri delle procedure e dei parametri standard fissati a livello nazionale per la determinazione della disponibilita' di posti, definisce le modalita' per le prove di ammissione in relazione alle varie classi concorsuali per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
10. Esame finale
L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attivita' svolte nel tirocinio e nei laboratori didattici. Della relativa commissione fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti dei gradi scolastici interessati che abbiano collaborato alle attivita' della SSIS.
11. Intese e accordi con le autorita' scolastiche
a) La Scuola annualmente specifica il contenuto degli accordi che la SSIS potra' stipulare con la Sovraintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta per la partecipazione degli istituti secondari alle attivita' formative.
b) La scuola puo' stipulare accordi con la Sovraintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta, con le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di musica, le Scuole di educazione musicale e gli Istituti Superiori di Educazione Fisica, cosi' che i docenti di queste istituzioni possano partecipare alle attivita' didattiche della SSIS in insegnamenti o in laboratori didattici che prevedono speciali competenze di tipo tecnico o nell'ambito della didattica bilingue delle discipline.
12. Modello formativo della SSIS
I corsi, i laboratori e i tirocini si articolano in un modello di formazione professionale coerente con le finalita' istituzionali della Scuola, illustrato in allegato.
Allegato: Modello dell'offerta formativa della SSIS.
a) Architettura del programma di formazione degli insegnanti delle scuole secondarie b) Pianificazione e ripartizione delle ore e dei crediti formativi c) Ripartizione del monte ore sulle formazioni trasversale e specifica d) organizzazione del tirocinio
a) Architettura del programma di formazione degli insegnanti della scuola secondaria ----> Vedere Programma a pag. 44 del S.O. <----
B) Pianificazione e ripartizione dei volumi orari e dei crediti formativi
==================================================================== Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 TOTALE ==================================================================== Corsi 100 h 50 h 50 h - 200 h 11 crediti 6 crediti 6 crediti 23 crediti -------------------------------------------------------------------- Laboratorio 170 h 180 h 100 h 30 h 480 h 17 crediti 18 crediti 10 crediti 24 crediti 67 crediti -------------------------------------------------------------------- Tirocinio 30 h 70 h 150 h 70 h 320 h 2 crediti 6 crediti 14 crediti 8 crediti 30 crediti -------------------------------------------------------------------- TOTALE 300 h 300 h 300 h 100 h 1000 h 30 crediti 30 crediti 30 crediti 30 crediti 120 crediti --------------------------------------------------------------------
C) Ripartizione del monte ore
=================================================================== Primo Secondo anno anno =================================================================== Formazione trasversale 330 h labo + 220 h 110 h (area delle scienze corsi 30 h o 20 h 0 o 10 h dell'educazione) 30 h tirocinio ------------------------------------------------------------------- Formazione specifiche 330 h labo + 240 h 110 h corsi 70 h o 80 h 220 h o 210 h 290 h tirocinio ------------------------------------------------------------------- TOTALE 680 h labo + 460 h 220 h corsi 100h 220 h 320 h tirocinio -------------------------------------------------------------------
D) organizzazione del tirocinio
Il tirocinio e' concepito da due punti di vista complementari.
Esso e' necessario alla SSIS, in quanto concreta l'abilitazione professionale dei candidati, che si puo' conseguire solo con il loro inserimento nell'operativita' scolastica. Ma e' utile anche alle istituzioni scolastiche perche' permette loro di instaurare un rapporto meno occasionale con l'universita', che favorira':
- la formazione in servizio del personale docente;
- l'autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione riconosciuta dalla legge alla scuole;
- l'autovalutazione professionale dei singoli e delle attivita' di istituto.
L'obiettivo del tirocinio e' introdurre lo studente nella vita e nell'attivita' della scuola, ai fini dell'acquisizione di competenze proprie della professione docente. Tali competenze riguardano gli aspetti collegiali, gestionali programmatori e la pratica di insegnamento. L'inserimento dello studente della SSIS in una scuole si propone quindi come esperienza in un ambiente qualificante, sempre secondo un progetto coerente sia con le finalita' della SSIS sia con la programmazione della scuola in cui avviene il tirocinio. Al fine di raggiungere tale obiettivo, la SSIS, nel quadro delle intese stipulate con la Sovraintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 13 dell'ordinamento Didattico, siglera' opportuni accordi con gli istituti secondari della Regione che intendono collaborare all'attivita' formativa della SSIS. Tale collaborazione si configura come elemento qualificante per le scuole in virtu' della stretta interazione tra il mondo della ricerca e il mondo della scuola operante. La supervisione e il coordinamento delle attivita' di tirocinio sono affidate a docenti di ruolo nelle scuole secondarie della Regione, utilizzati presso la SSIS in regime di semiesonero. La scelta dei docenti supervisori del tirocinio avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, indetto dal Consiglio della Scuola. Per favorire l'inserimento degli specializzandi nei singoli istituti secondari per la realizzazione dei progetti di tirocinio e per assicurare una significativa ricaduta formativa sugli istituti ospitanti, ciascuna scuola secondaria che avra' stipulato un'apposita convenzione con la SSIS Valle d'Aosta indichera' annualmente i docenti disponibili ad accogliere gli specializzandi nelle loro classi. Tali docenti, chiamati tutori, parteciperanno ai progetti di tirocinio relativi alle loro classi e alla loro disciplina di insegnamento e, con il supporto e il coordinamento dei supervisori del tirocinio, saranno il tramite della loro scuola con le universita' per la partecipazione a iniziative di formazione, di sperimentazione o di ricerca didattica proposte dalla SSIS. |
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