Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2000 (vai al sommario)
REGIONE VALLE D'AOSTA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2000
Approvazione dello statuto e del regolamento didattico dell'Universita' della Valle d'Aosta - Universite' de la Vallee d'Aoste.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in particolare l'art. 17, comma 120;

Vista la deliberazione del comitato promotore dell'universita' in data 4 maggio 2000;

Viste le note del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1636 e prot. n. 248O, in data 14 settembre 2000;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3134 in data 18 settembre 2000;

Decreta:

Sono emanati lo statuto e il regolamento didattico dell'Universita' della Valle d'Aosta - Universite' de la Valle'e d'Aoste, allegati al presente decreto (rispettivamente allegato A e allegato B).

Il presente decreto e' trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Aosta, 21 settembre 2000

Il presidente: VIERIN
 
ALLEGATO A

UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITE' DE LA VALLE'E D'AOSTE
STATUTO DI ATENEO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ISTITUZIONE DELL'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA
PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 1 - Istituzione dell'Universita' non statale legalmente riconosciuta della Valle d'Aosta

1. E istituita, in Aosta, l'Universita' della Valle d'Aosta -
Universite' de la Valle'e d'Aoste. L'Universita' della Valle
d'Aosta, di seguito denominata Universita', e' abilitata al
rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale ai
sensi delle norme nazionali e comunitarie vigenti.

2. L'Universita' opera nell'ambito delle norme di cui all'art. 33,
ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che espressamente
riguardano le universita' non statali nonche' dei principi
generali della legislazione in materia universitaria, in quanto
compatibili.

Art. 2 - Principi generali

1. L'Universita' sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e
l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle
attivita' di ricerca e di insegnamento.

2. Concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al
perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello
sviluppo socio-economico del territorio.

3. Nell'ambito della sua vocazione internazionale, promuove la
cooperazione culturale e scientifica nazionale e internazionale;
favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie,
facilita la mobilita' dei docenti e degli studenti ed il
riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici.

Art. 3 - Liberta' di ricerca e di insegnamento

1. L'Universita', nel perseguimento dei propri fini istituzionali
assicura liberta' di ricerca e di insegnamento.

2. L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede
primaria, e' compito qualificante di ogni professore e
ricercatore. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento
ai singoli docenti e garantisce, altresi', autonomia alle
strutture didattiche, nei limiti previsti dal presente statuto.

3. ogni valutazione sull'attivita' di ricerca e di insegnamento e'
esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti.

4. Il Comitato dei garanti presenta periodicamente al Consiglio
dell'Universita' e al Senato accademico, riuniti in apposita
seduta congiunta, una relazione sullo stato dell'attivita'
didattica e di ricerca e sulla qualita' dei risultati raggiunti.

Art. 4 - Diritto allo studio e servizi agli studenti

1. L'Universita' organizza i propri servizi in modo da rendere
effettivo e proficuo lo studio universitario e si impegna a
favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli
studenti nell'Ateneo.

2. Il regolamento didattico di Ateneo definisce le diverse tipologie
di studenti sulla base di standard qualitativi e quantitativi di
impegno dedicato all'Universita' e allo studio universitario. Gli
interventi per l'attuazione del diritto allo studio e la
disciplina della partecipazione agli organi collegiali sono tenuti
ad operarvi adeguato riferimento, anche con riguardo all'effettiva
osservanza dei principi di cui al successivo art. 5.

3. L'Universita' promuove le attivita' culturali e ricreative degli
studenti attraverso apposite forme organizzative e
rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati,
nonche' con le associazioni, operanti in tali ambiti.

4. L'Universita' collabora alla promozione delle attivita' sportive
tramite apposite convenzioni con enti locali e nazionali preposti
all'attuazione dello sport in ambito universitario.

Art 5 - Principi comuni di comportamento

1. Il personale docente e tecnico-amministrativo e gli studenti
riconoscono come comuni i seguenti principi e criteri di
comportamento: a) osservanza del presente statuto e impegno personale ad operare per
la sua attuazione; b) rispetto reciproco come richiesto dalla comune appartenenza
all'istituzione universitaria e dalla consapevolezza della
funzione che essa assolve nella societa'; c) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni destinati
dall'Ateneo all'attivita' didattica e di ricerca ed ai servizi
generali, preservandone la funzionalita' e il decoro.

2. I docenti, inoltre, riconoscono i valori:

a) della cooperazione in materia di attivita' scientifica, nei limiti
consentiti dai caratteri della ricerca; b) dell'adempimento dei doveri accademici e della collaborazione
nell'attivita' didattica.

3. Gli studenti si impegnano alla frequenza degli insegnamenti e alla
diligenza nello studio, alla collaborazione con le altre
componenti universitarie e all'impegno fattivo negli organi ove
sia richiesta la loro presenza. A tali fini il Consiglio degli
studenti puo' adottare la carta dei diritti e dei doveri degli
studenti di cui all'art. 19.

4. Il personale tecnico-amministrativo concorre alla piu' efficiente
utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Universita' e
alla piu' efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima.

Art. 6 - Principi relativi all'attivita' accademica

1. L'Universita' adotta il metodo della programmazione e del
controllo di gestione.

2. Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione
dell'economicita', dell'efficienza e dell'efficacia dell'attivita'
svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse
impiegate, le modalita' della loro utilizzazione e i risultati
ottenuti, nonche' il grado di realizzazione degli obiettivi
assegnati.

3. I risultati del controllo di gestione debbono formare oggetto di
apposita valutazione nelle successive determinazioni riservate
agli organi di governo dell'Universita', anche ai fini della
ripartizione delle risorse.

4. L'attivita' dell'Universita' si ispira ai principi della
responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni, del
controllo della regolarita' degli atti posti in essere e della
verifica dei risultati raggiunti.

Art. 7 - Principi relativi all'organizzazione

1. L'organizzazione dell'Universita' ha come compito primario quello
di assicurare piena funzionalita' all'espletamento dell'attivita'
didattica e di ricerca.

2. A tal fine, l'organizzazione e' ispirata ai principi della: a) articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche,
di ricerca e di servizio in funzione della peculiarita' delle
situazioni in cui operano; b) delegabilita' delle funzioni spettanti agli organi monocratici e
collegiali, salvo quelle ritenute necessarie all'assolvimento
della funzione attribuita all'organo stesso dal presente statuto;

c) collaborazione con soggetti esterni per l'assolvimento dei compiti
di cui al primo comma, anche tramite la partecipazione agli
organismi previsti all'art. 36.

CAPO II

FONTI NORMATIVE

Art. 8 - Statuto e Regolamenti di Ateneo

1. Il presente statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia
dell'Universita' secondo i principi dell'art. 33 della
costituzione. La sua revisione e' proposta dal Consiglio
dell'Universita' o dal Senato accademico ed e' deliberata dai due
organi in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti.

2. I regolamenti di Ateneo sono emanati dal Rettore previa
approvazione a maggioranza assoluta dei componenti: - del Consiglio dell'Universita', per quanto attiene al regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; - del Senato accademico, per quanto riguarda il regolamento didattico
di Ateneo.

3. Il Consiglio dell'Universita' puo' adottare, per specifiche
materie e sentito il Senato accademico, ulteriori regolamenti di
Ateneo dichiarandone espressamente la natura.

Art. 9 - Regolamenti delle strutture

1. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca sono
adottati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei
componenti, trasmessi per l'approvazione al Senato accademico e
emanati con decreto del Rettore.

2. Lo statuto e il regolamento didattico di Ateneo entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale. Gli altri regolamenti di Ateneo e i
regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione
sul Bollettino ufficiale dell'Universita', salvo che non sia
diversamente stabilito.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA'

Art. 10 - Origanizzazione

1. Sono organi di governo: il Consiglio dell'Universita', il
Presidente del Consiglio dell'Universita', il Rettore, il Senato
accademico.

2. E' organo consultivo e di proposta degli organi di governo il
Consiglio degli studenti.

3. Sono strutture didattiche: l'Area didattica, che puo' articolarsi
in corsi di studio di formazione universitaria e di
specializzazione post-lauream.

4. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti.

5. Sono strutture di servizio e di amministrazione dell'Universita':
la direzione accademica e la direzione amministrativa che possono
articolarsi in uffici dislocati presso le singole strutture
didattiche e di ricerca.

6. E' organo di controllo il Collegio dei revisori dei conti. Sono
organi di valutazione: il Nucleo di valutazione, per
l'organizzazione e l'attivita' amministrativa, e il Comitato dei
garanti, per le attivita' didattiche e di ricerca.

7. Con apposita delibera del Consiglio dell'Universita', adottata in
conformita' al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, potranno
essere costituite altre strutture nei casi in cui si dimostri, con
specifica motivazione e verifiche periodiche, che le attivita' e
le finalita' previste non possono essere attuate dalle strutture
esistenti. La costituzione di nuove strutture didattiche e di
ricerca e' deliberata su proposta del Senato accademico.

Art. 11 - Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da
finanziamenti e contributi dello Stato e della Regione della Valle
d'Aosta, dall'eventuale partecipazione a progetti dell'U.E.,
nonche' dai beni, contributi, sovvenzioni e fondi devoluti da
soggetti pubblici o privati a qualunque titolo.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi
universitari e da redditi conseguenti a prestazioni.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'

Art. 12 - Consiglio dell'universita' - Competenze

1. Il Consiglio dell'Universita' sovrintende alla gestione
amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale
dell'Universita'.

2. In particolare, esercita le seguenti competenze: a) determina gli indirizzi generali di sviluppo dell'Universita' in
funzione delle finalita' istituzionali; b) approva il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo,
limitatamente ai profili concernenti le risorse finanziarie e
coerentemente con gli indirizzi generali di sviluppo, c) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, sulla base del
piano pluriennale di sviluppo, il programma annuale di attivita'
per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore
utilizzazione delle strutture esistenti; d) predispone, in conformita' ai criteri formulati dal piano
pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio
dell'Universita' e approva i relativi interventi attuativi;

e) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Universita';

f) approva le convenzioni per la collaborazione scientifica e gli
accordi finalizzati alla realizzazione del piano della rete
didattica di cui all'art. 24, comma 1, e delega un Comitato
ristretto per la loro attuazione;

g) nomina, con decreto del Presidente, il Rettore, su una rosa di tre
nominativi proposta dal Senato accademico, e composta da
professori ordinari dell'Universita' e da almeno uno scelto al di
fuori dell'Universita' della Valle d'Aosta tra personalita' di
alto valore culturale e scientifico riconosciuto a livello
internazionale;

h) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita';

i) approva e delibera le modificazioni all'organico di Ateneo del
personale docente e tecnico-amministrativo;

j) disciplina l'organizzazione dei servizi di supporto alla didattica
e alla ricerca e il trattamento giuridico-economico del personale
ad essi addetto, deliberandone le nomine e le assunzioni;

k) nomina i professori di ruolo e i professori a contratto con il
procedimento previsto all'art. 37, comma 2;

l) conferisce, previa approvazione del Senato accademico e verificata
la disponibilita' delle risorse finanziarie, l'affidamento degli
insegnamenti e i contratti di collaborazione alle attivita'
didattiche e di ricerca di cui all'art. 38;

m) nomina il direttore dei servizi amministrativi e il direttore dei
servizi accademici;

n) delibera, su proposta del Senato accademico, l'attivazione delle
strutture didattiche e di ricerca previa verifica del rispetto dei
criteri di cui all'art. 10, comma 7;

o) delibera, sentito il Senato accademico, sulla ripartizione dei
finanziamento per la ricerca;

p) designa, a norma dell'art. 40, il Collegio dei revisori dei conti;

q) designa i membri del Nucleo di valutazione e del Comitato dei
garanti cosi' come previsto agli artt. 41 e 42;

r) delibera sulle modalita' e sui limiti di ammissione degli
studenti, su proposta del Senato accademico e valutata
l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e
logistiche;

s) delibera sull'ammontare delle tasse di iscrizione, sui contributi
ed eventuali oneri;

t) propone modifiche al presente statuto e le approva secondo il
procedimento previsto all'art. 8, comma 1;

u) delibera su ogni altra questione di interesse dell'Universita' non
demandata ad altri organi dal presente statuto.

Art. 13 - Consiglio dell'Universita' - Composizione

1. Il Consiglio dell'Universita' e' presieduto dal Presidente della
Giunta regionale o in sua assenza dall'Assessore regionale
all'Istruzione e alla Cultura ed e' composto: a) dal Rettore; b) da un dirigente del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica; c) dall'Assessore regionale all'Istruzione e alla Cultura; d) dal Sindaco della citta' di Aosta o un suo delegato Assessore a
cio' specificamente designato; e) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali o un suo
delegato a cio' specificamente designato; f) da un membro nominato dall'Associazione dei sindaci dei comuni
della Valle d'Aosta; g) da un membro nominato dalla Consulta permanente per la
salvaguardia della lingua e della cultura Walser; h) da tre membri nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta
tra persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta
competenza gestionale-amministrativa.

Possono, altresi' far parte del Consiglio rappresentanti di enti e soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del Consiglio, al bilancio dell'Universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati. Tali membri, in numero complessivamente non superiore a tre, sono nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta su unitaria designazione degli enti e soggetti privati che si impegnano alla contribuzione.

2. Alle sedute del Consiglio partecipano, con solo diritto di voto
consultivo, il direttore dei servizi amministrativi e il direttore
dei servizi accademici.

3. I componenti del Consiglio rimangono in carica tre anni accademici
e possono essere confermati per una sola volta. I componenti,
identificati in ragione dell'ufficio ricoperto, fanno parte del
Consiglio per la durata del loro mandato.

Art. 14 - Consiglio dell'Universita' - Funzionamento

1. Il Consiglio e' convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno
una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia
richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

2. Consiglio puo' costituire uno o piu' Comitati ristretti, cui
demandare l'esame di specifiche materie.

3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio sono stabilite dal
regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei
componenti.

Art. 15 - Presidente del Consiglio dell'Universita'

1. Il Presidente del Consiglio dell'Universita' convoca e presiede le
adunanze del Consiglio stesso e dei Comitati ristretti, ove
costituiti.

2. In particolare: a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, fatta salva
la competenza del Rettore in materia di ricerca scientifica e di
didattica; b) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di
competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per
la ratifica nella prima riunione successiva; c) ha la rappresentanza legale dell'Universita'.

Art 16- Rettore

1. Il Rettore resta in carica per un quadriennio accademico e puo'
essere confermato una sola volta.

2. Il Rettore rappresenta l'Universita' nelle sedi accademiche e
della ricerca scientifica.

In particolare: a) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il
coordinamento con il Consiglio dell'Universita'; b) cura l'esecuzione delle deliberazione del Senato accademico; c) fa parte di diritto, per la durata del mandato, del Consiglio
dell'Universita' e dei Comitati ristretti, ove costituiti; d) presenta, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione
pubblica sullo stato dell'Ateneo; e) nomina il Coordinatore dell'Area didattica, i Presidenti dei
Consigli di corso di studio e i Direttori dei Dipartimenti, eletti
dai rispettivi Consigli; f) esercita le attribuzioni specificamente attribuitegli dallo
statuto e dai regolamenti.

3. In caso di necessita' e indifferibile urgenza puo' assumere i
necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato
accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta
immediatamente successiva.

Art. 17 - Senato accademico - Competenze

1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla
programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di
ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole
strutture didattiche e di ricerca.

2. In particolare: a) adotta il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo per le
attivita' di ricerca e di offerta didattica; b) predispone ed approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico,
il programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica,
sulla base del piano pluriennale di sviluppo; c) adotta il piano della rete didattica di cui all'art. 24, comma 1,
e conseguentemente propone al Consiglio dell'Universita' la
conclusione degli accordi di collaborazione e delle convenzioni
finalizzati alla sua realizzazione; d) approva il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti interni
adottati dalle strutture didattiche e di ricerca; e) disciplina le procedure di selezione dei professori a contratto e
per l'assegnazione degli assegni e contratti di ricerca e delle
collaborazioni didattiche; f) ripartisce tra le singole strutture didattiche e scientifiche le
risorse di personale, ivi comprese quelle di cui alla lettera i)
del precedente art. 12; g) approva la nomina dei professori di ruolo e dei professori a
contratto su proposta dei Consigli di Dipartimento; h) approva, su proposta delle strutture competenti, il conferimento
degli incarichi di collaborazione e dei contratti di cui all'art.
38, fatte salve le competenze del Consiglio dell'Universita' in
merito alla verifica delle disponibilita' finanziarie; i) delibera sulle modalita' di elezione dei membri del Consiglio
degli studenti; j) delibera, ai sensi dell'art. 32, comma 4, sulle condizioni per
l'istituzione e la disattivazione dei Dipartimenti; k) designa i membri del Nucleo di valutazione e del Comitato dei
garanti, cosi' come previsto agli artt. 41 e 42;

l) delibera, ai sensi dell'art. 42, sulle modalita' di designazione e
sulle funzioni del Comitato dei garanti;

m)propone al Consiglio dell'Universita' l'attivazione delle strutture
didattiche e di ricerca, in conformita' al piano pluriennale di
sviluppo dell'Ateneo e nel rispetto dei criteri di cui all'art.
10, comma 7; n) propone al Consiglio dell'Universita' le modalita' di ammissione
degli studenti ai singoli corsi, sentite le strutture didattiche
competenti.

Art. 18 - Senato accademico - Composizione e funzionamento

1. Il Senato accademico e' composto: a) dal Rettore; b) dal Coordinatore dell'Area didattica; c) dai Presidenti dei Consigli di corso di studio; d) dai Direttori dei Dipartimenti; e) dai Direttori delle strutture abilitate a rilasciare titoli
post-lauream attivate nell'Ateneo; f) da un professore a contratto per ogni Dipartimento attivato,
eletto dal Consiglio di Dipartimento; g) da due docenti, uno italiano e uno di altro paese comunitario o
straniero, cooptati dal Senato stesso per tutta la durata del suo
mandato tra personalita' altamente qualificate ed esperte di
cooperazione internazionale nell'ambito della didattica e della
ricerca scientifica.

2. Alle sedute del Senato accademico partecipano, con solo diritto di
voto consultivo, il direttore dei servizi amministrativi e il
direttore dei servizi accademici.

3. Il Senato accademico e' convocato dal Rettore in via ordinaria
almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne
faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

4. I componenti elettivi e cooptati dal Senato accademico rimangono
in carica tre anni accademici e possono essere confermati per una
sola volta.

5. Le modalita' di funzionamento del Senato accademico sono
disciplinate nel regolamento interno approvato a maggioranza
assoluta dei componenti.

Art. 19 - Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti e' un organo di rappresentanza degli
studenti a livello di Ateneo; ha funzioni propositive ed e' organo
consultivo degli organi di governo dell'Ateneo.

2. E' composto da non piu' di dieci membri tra cui gli studenti
eletti nel Consiglio dell'Area didattica e nei Consigli di corso
di studio. Con delibera del Senato accademico sono definiti il
numero e le modalita' di elezione degli altri membri tenuto conto
del numero complessivo degli studenti.

3. Il Consiglio degli studenti esprime pareri agli organi competenti
sulle seguenti materie: a) piano pluriennale di sviluppo; b) programmi annuali per la didattica; c) regolamento didattico di ateneo; d) determinazioni di contributi e tasse a carico degli studenti; e) interventi di attuazione del diritto allo studio.

4. Puo' esprimere, altresi', il proprio parere su ogni altra proposta
riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli
studenti.

5. L'esecuzione delle deliberazioni adottate nelle materie di cui
alle lettere b), c), d) ed e) del comma 3, puo' essere sospesa una
sola volta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
comunicazione, su richiesta motivata del Consiglio degli studenti
approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti e comunicata tempestivamente agli organi competenti.

6. Alle predette deliberazioni, salvo quelle assunte in via
d'urgenza, puo' essere data esecuzione solo dopo quindici giorni
dalla comunicazione al Consiglio degli studenti o, in caso di
rinvio da parte di quest'ultimo, se le medesime deliberazioni sono
riapprovate dall'organo competente con adeguata motivazione.

7. Il Consiglio degli studenti puo', altresi', adottare una Carta dei
diritti e dei doveri degli studenti e proporne al Senato
accademico l'approvazione.

TITOLO III
ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 20 - offerta formativa

1. L'Universita', in conformita' e nei limiti delle scelte operate dai piani di cui alle lettere a) e c), dell'art. 17, provvede: a) ai livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli aventi
valore legale previsti dalla disciplina in materia universitaria; b) ai livelli di alta formazione permanente successivi al
conseguimento della laurea ed al rilascio dei relativi titoli; c) ai livelli di specializzazione richiesti dalla normativa nazionale
o da direttive dell'U.E. per l'esercizio di attivita'
professionali.

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli studi ed il rilascio
dei titoli universitari affini l'Universita' garantisce idonee
modalita' per il riconoscimento totale o parziale degli studi
compiuti.

Art. 21 - Ammissione ai corsi

1. L'Universita' assicura agli studenti le condizioni necessarie al
conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e
professionale.

2. A tali fini, il Consiglio dell'Universita', su proposta del Senato
accademico ed entro il mese di luglio di ogni anno, stabilisce un
tetto massimo di immatricolazioni ai singoli corsi di studio e ne
determina le modalita', compatibilmente con le dotazioni di
personale, le attrezzature didattiche, le disponibilita' edilizie
e residenziali e le esigenze formative del territorio, fatto salvo
il rispetto della normativa vigente in materia.

3. Qualora le richieste di immatricolazione presentate superino il
tetto massimo deliberato dal Consiglio dell'Universita', le
domande in soprannumero sono selezionate in base ai criteri di
merito ed ai bisogni sanciti dalle norme costituzionali.

Art. 22 - Orientamento e tutorato

1. L'Universita' attua ogni iniziativa diretta a facilitare
l'orientamento alla scelta del corso di studio, la proficua
collaborazione tra docenti e studenti per la prosecuzione degli
studi e per la scelta della formazione post-universitaria.

2. A tali fini, presso l'Universita', sotto la diretta
responsabilita' delle strutture didattiche, e' istituito il
tutorato i cui servizi sono disciplinati nel regolamento didattico
di Ateneo.

Art. 23 - Programmi di cooperazione scientifica e di formazione

1. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali
alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione
scientifica e di formazione.

2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale
l'Universita': a) stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e
scientifiche di altri Paesi; b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori,
ricercatori, laureati e studenti, anche con interventi di natura
economica.

3. L'Universita' puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' di
studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in
collaborazione con altri enti ed in particolare con quelli
preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.

4. L'Universita', in particolare, sviluppa il proprio ruolo
nell'Unione europea attraverso la promozione di sistemi per il
reclutamento di studenti europei l'invio di studenti italiani
presso istituzioni europee e l'adesione ai programmi di ricerca
scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.

Art 24 - Cooperazione sull'offerta formativa

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli studi e di facilitare
la mobilita' degli studenti, di norma ogni tre anni, le strutture
didattiche, ognuna per quanto di propria competenza, procedono
alla identificazione di insegnamenti impartiti in altre
universita', italiane e straniere, da ritenersi equivalenti a
insegnamenti gia' impartiti o da attivare nell'Universita' della
Valle d'Aosta. Sulla base di tali indicazioni il Senato
accademico, sentito il Comitato dei garanti adotta il piano della
rete didattica e propone al Consiglio dell'Universita' la
conclusione di accordi di collaborazione con le universita'
considerate.

2. Tali accordi possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di
studio presso una o entrambe le universita', il riconoscimento di
parti di piani di studio svolti dagli studenti presso le
universita' cooperanti, nonche' il riconoscimento dei titoli
conseguiti al termine dei corsi integrati.

Art. 25 - Giorni di studio post-lauream

1. In conformita' alla legislazione universitaria e alle disposizioni
comunitarie, possono essere istituiti anche sulla base di
convenzioni con altri enti ed organismi, corsi di dottorato di
ricerca, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea
o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono
rilasciati i titoli di master universitario di primo e di secondo
livello; scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento e di
abilitazione.

2. I corsi e le relative strutture sono istituiti con decreto
rettorale, previa delibera del Consiglio dell'Universita' su
proposta del Senato accademico.

3. Le modalita' per il funzionamento di tali corsi sono contenute nel
regolamento didattico di Ateneo.

Art. 26 - Altre attivita' istituzionali

1. L'Universita', in collaborazione con altre universita', con enti
pubblici e privati, puo', mediante convenzione o costituzione di
consorzi: a) partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla fornitura
di servizi culturali e formativi sul territorio; b) istituire Scuole anche estive, aperte a studenti universitari
europei e di paesi terzi, finalizzate anche all'apprendimento
delle lingue straniere; c) istituire strutture per attivita' di comune interesse; d) fornire servizi per l'orientamento professionale; e) promuovere corsi di aggiornamento del proprio personale
tecnico-amministrativo.

TITOLO IV
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 27 - Strutture didattiche e di ricerca

1. Le strutture didattiche costituiscono l'Area didattica, che potra'
articolarsi in piu' corsi di studio di formazione universitaria e
di specializzazione post-lauream.

2. Le strutture di ricerca sono i Dipartimenti. Sino alla completa
istituzione dei corsi di studio, i Dipartimenti assolvono,
altresi' alle funzioni didattiche nelle diverse aree disciplinari.

Art. 28 - Area didattica

1. L'Area didattica e' la struttura unitaria di base, costituita
dagli insegnamenti del primo anno attivati presso l'Ateneo e dai
corsi di studio costituiti dal complesso degli insegnamenti
finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla
normativa universitaria per le differenti aree disciplinari.

2. Sono organi dell'Area didattica il Consiglio dell'Area didattica e
il Coordinatore.

3. Per il miglior svolgimento dei compiti assegnati il Consiglio
dell'Area didattica puo' deliberare la costituzione di una Giunta,
la cui disciplina e' demandata al regolamento del Consiglio
dell'Area didattica.

Are. 29 - Consiglio dell'Area didattica

1. Il Consiglio dell'Area didattica sostiene e coordina il complesso
dei servizi concernenti l'offerta didattica del primo anno presso
l'Ateneo. In particolare: a) provvede all'attivita' di tutorato e di orientamento degli
studenti; b) formula, per quanto di propria competenza, proposte al Senato
accademico per l'adozione del piano pluriennale di sviluppo
dell'Ateneo e del programma annuale per l'attivita' didattica; c) formula, per quanto di propria competenza, proposte al Senato
accademico in relazione all'ammissione ai corsi degli studenti; d) formula al Senato accademico le proposte per gli incarichi di
collaborazione didattica relativi agli insegnamenti del primo anno
attivati presso l'Ateneo.

2. I1 Consiglio dell'Area didattica e' composto dal Coordinatore, che
lo presiede, dai professori di ruolo e a contratto e dai
collaboratori all'attivita' didattica degli insegnamenti del primo
anno attivati presso l'Ateneo. Ne fanno, altresi' parte due
rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalita'
previste dal regolamento del Consiglio dell'Area didattica e, con
solo voto consultivo, il direttore dei servizi accademici ovvero
un suo delegato.

3. Le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e
seconda fascia e ai ricercatori sono deliberate dal Consiglio
dell'Area didattica nella composizione limitata alla fascia
corrispondente e a quelle superiori.

4. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta, un proprio
regolamento e lo invia, per l'approvazione, al Senato accademico.

Art. 30 - Coordinatore dell'Area didattica

1. Il Coordinatore dell'Area didattica e' eletto dal Consiglio tra i
suoi professori, secondo le modalita' previste dal regolamento del
Consiglio dell'Area didattica. E' tenuto a optare per il regime a
tempo pieno per tutta la durata del mandato. E' nominato dal
Rettore e resta in carica tre anni accademici.

Art. 31 - Consiglio di corso di studio

1. Il Consiglio di corso di studio organizza, programma e coordina le
attivita' didattiche del percorso formativo corrispondente. In
particolare: a) formula i piani di studio seguiti dagli studenti per il
conseguimento dei relativi titoli di studio; esamina e approva gli
stessi; b) definisce, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei
docenti, i compiti didattici dei professori e dei collaboratori
all'attivita' didattica; c) promuove la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie
formative; d) propone al Senato accademico le chiamate dei professori di ruolo e
la nomina dei professori a contratto; e) propone al Senato accademico le richieste di attivazione di
insegnamento previsti dal regolamento didattico e, per quanto gli
compete, le altre proposte di modifica del regolamento didattico
di Ateneo; f) formula, per guanto di propria competenza, al Senato accademico le
richieste per il conferimento degli incarichi di collaborazione e
i contratti di cui all'art. 38; g) formula, per quanto di propria competenza, proposte al Senato
accademico per l'adozione del piano pluriennale di sviluppo e del
programma annuale per l'attivita' scientifica; h) adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento e lo invia,
per l'approvazione al senato accademico.

2. Il Consiglio di corso di studio e' composto dai professori di
ruolo e a contratto e dai collaboratori all'attivita' didattica
degli insegnamenti attivati nel corso di studio. Ne fanno,
altresi' parte uno studente eletto secondo le modalita' previste
nel regolamento del Consiglio di corso di studio e il direttore
dei servizi accademici ovvero da un suo delegato.

3. Le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e
seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di
corso di studio nella composizione limitata alla fascia
corrispondente e a quelle superiori.

4. Il Consiglio di corso di studio e' presieduto da un Presidente,
eletto tra i professori di ruolo e secondo le modalita' previste
dal regolamento del Consiglio di corso di studio. Il Presidente
resta in carica tre anni accademici.

Art. 32- Dipartimenti

1. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca di
uno o piu' settori disciplinari omogenei per finalita' e metodi di
ricerca, ferma restando la liberta' di ricerca del singolo docente
e il suo diritto di accedere direttamente ai relativi
finanziamenti ove non partecipi a programmi di ricerca comuni.
Essi inoltre, collaborano all'attivita' didattica mettendo a
disposizione le proprie risorse umane e strumentali, al fine della
loro migliore utilizzazione. Sono responsabili diretti delle
attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca.

2. I1 Dipartimento opera nelle condizioni di autonomia gestionale e
finanziaria disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita'.

3. La verifica, almeno quadriennale, da parte del Senato accademico
della situazione dipartimentale e della distribuzione delle
risorse ai Dipartimenti deve avvenire anche allo scopo di favorire
la piu' ampia collaborazione sul piano scientifico e la massima
efficienza su quello economico-organizzativo.

4. I1 Senato accademico, con propria delibera, prevede il numero
minimo di docenti per la costituzione dei Dipartimenti, per il
loro mantenimento, nonche' per la loro motivata disattivazione nel
caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti
minimi necessari.

Art. 33 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi necessari del Dipartimento: - il Consiglio di Dipartimento; - il Direttore.

2. In ragione delle dimensioni, ciascun Dipartimento puo' prevedere
nel proprio regolamento l'istituzione di una Giunta.

3. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di programmazione e di
gestione delle attivita' del Dipartimento. In particolare: a) delibera sulle domande di afferenza dei professori dei dottorandi
e dei collaboratori all'attivita' di ricerca; b) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui
risultati dell'attivita' di ricerca; c) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi
per il conseguimento dei dottorati di ricerca; d) approva convenzioni contratti e atti negoziali, secondo le
condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; e) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e
dei mezzi a disposizione del Dipartimento; f) avanza richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie
rispettivamente al Senato accademico e al Consiglio
dell'Universita', motivate sulla base dell'attivita' di ricerca
svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a
supporto alla didattica; g) adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento e lo invia,
per l'approvazione, al Senato accademico.

4. Sino alla costituzione dei Consigli di corso di studio, il
Consiglio di Dipartimento esercita, altresi', le funzioni di
organizzazione, programmazione e coordinamento delle attivita'
didattiche del corso di studi i cui insegnamenti afferiscono al
proprio settore scientifico-disciplinare.

5. Il Consiglio di Dipartimento e' composto dal Direttore, che lo
presiede; dai professori afferenti; dai dottorandi di ricerca; dal
direttore dei servizi accademici ovvero da un suo delegato.

6. Per l'esercizio delle competenze di cui al comma 4 del presente
articolo, il Consiglio e' integrato dai collaboratori
all'attivita' didattica e da uno studente eletto secondo le
modalita' previste nel regolamento del Consiglio di Dipartimento.

7. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei
professori di prima e seconda fascia sono deliberate dal Consiglio
di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia
corrispondente e a quelle superiori.

8. Il Direttore di Dipartimento e' un professore ordinario, eletto
dal Consiglio secondo le modalita' previste dal regolamento del
Consiglio di Dipartimento. Il Direttore resta in carica tre anni
accademici.

TITOLO V

STRUTTURE DI SERVIZIO E DI AMMINISTRAZIONE
DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 34 - Direzione e uffici dei servizi amministrativi e accademici

1. La direzione dei servizi amministrativi e la direzione dei servizi
accademici sono ordinate alla realizzazione dei compiti unitari
dell'Universita' non trasferibili alle unita' decentrate di cui al
comma 3 del presente articolo.

2. L'incarico di direttore dei servizi amministrativi e di direttore
dei servizi accademici sono conferiti dal Consiglio
dell'Universita' che nella stessa deliberazione definisce lo stato
giuridico e il trattamento economico. L'incarico ha durata
quinquennale e puo' essere rinnovato.

3. Per una piu' efficiente, efficace ed economica organizzazione ed
erogazione dei servizi di supporto all'attivita' didattica e di
ricerca, il Consiglio dell'Universita' puo' istituire presso le
singole strutture didattiche e di ricerca, in modo da garantirne
il supporto e la funzionalita', unita' amministrative decentrate
cui e' affidata la gestione integrata dei compiti amministrativi e
contabili.

4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
riconosce alle strutture di cui al presente articolo autonomia che
puo' essere piena o parziale.

Art. 35 - Servizi e modalita' di gestione

1. I servizi sono erogati direttamente dall'Universita' o delegati
all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di
valutazioni gestionali ed economiche comparative.

2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi
finalizzati al supporto dell'attivita' didattica e di ricerca o
richiesti da esigenze dell'organizzazione amministrativa,
ulteriori rispetto a quanto stabilito all'art. 34, comma 3, il
Consiglio dell'Universita' puo' deliberare, disciplinandola, la
costituzione di appositi centri di servizio.

3. L'Universita' puo' avvalersi dell'opera di studenti per attivita'
di supporto al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo. Le
modalita' per tali collaborazioni sono definite nel regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

Art 36 - Partecipazione ad organismi privati

1. L'Universita' puo' partecipare a societa' o altre forme
associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita'
strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque
utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Tale partecipazione e' deliberata dal Consiglio dell'Universita' e
deve comunque conformarsi ai seguenti principi: a) attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta ad
opera del Comitato dei garanti; b) destinazione a finalita' istituzionali di eventuali dividendi
spettanti all'Universita'; c) espressa previsione di patti para-sociali a salvaguardia
dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; d) limitazione del concorso dell'Universita', nel ripiano di
eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

TITOLO VI

PROFESSORI, COLLABORATORI E PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 37 - Professori

1. L'Universita' si avvale per le proprie attivita' di professori di
ruolo e a contratto. I professori a contratto sono impegnati, come
i professori di ruolo, a garantire continuita'-stabilita'
nell'attuazione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo e
dei programmi annuali per la didattica e la ricerca

2. I professori di ruolo sono nominati dal Consiglio dell'Universita'
con apposito decreto del Presidente, su proposta dei Consigli di
Dipartimento e approvazione da parte del Senato accademico. Nel
caso il Consiglio dell'Universita' ritenga di non procedere alla
nomina, si da' luogo alla stessa solo se il Senato accademico la
approvi a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In caso contrario il
Consiglio di Dipartimento procede a nuova proposta.

3. A fronte di riconosciute esigenze di carattere didattico e
scientifico, il Consiglio dell'Universita' puo' sollecitare le
strutture competenti e il Senato accademico ad avanzare proposte
per l'acquisizione di nuovi docenti di ruolo o a contratto.
Qualora la sollecitazione, pur reiterata almeno una volta, non
abbia esito il Consiglio dell'Universita' puo', con apposita e
circostanziata motivazione, disporre direttamente l'assegnazione
di un posto di ruolo o a contratto presso la struttura che ne
risulti carente, riservando la selezione del titolare al Comitato
dei garanti.

4. Ai professori di ruolo dell'Universita' sono assicurati stato
giuridico e trattamento economico e di quiescenza determinati dal
Consiglio dell'Universita' non inferiore a quello previsto per i
professori di ruolo delle Universita' statali.

5. I professori a contratto sono nominati con il procedimento
previsto per i professori di ruolo di cui al comma 2 del presente
articolo. Con apposita delibera del Senato accademico sono
disciplinati: la procedura di selezione, le garanzie di
pubblicita' degli atti, la valutazione comparativa dei candidati
e, in caso di rinnovo, la valutazione delle attivita' didattiche
svolte e le modalita' di partecipazione negli organi accademici
collegiali. Gli altri aspetti, compreso il trattamento economico,
sono disciplinati con delibera del Consiglio dell'Universita'.

6. I contratti, che possono prevedere soluzioni differenziate quanto
agli obblighi inerenti alle attivita' accademiche, sono stipulati
con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale
e scientifica, anche di cittadinanza straniera. Da tali contratti
deve comunque risultare: a) la riserva delle funzioni di coordinamento e disciplinari ai
docenti titolari delle strutture didattiche e di ricerca o, se del
caso, al Senato accademico; b) l'autonomia didattica e di ricerca del docente; c) la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro; d) l'impegno per una compiuta realizzazione dei programmi accademici,
didattici e di ricerca; e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione
pattuita.

7. Tali contratti sono di durata variabile, in relazione
all'attuazione del programma pluriennale di sviluppo dell'Ateneo e
sono rinnovabili. Non danno diritto in ordine all'accesso nei
ruoli dell'Universita' che li stipula; non danno titolo a
trattamento assistenziale o previdenziale. L'Universita'
provvedera' ad una copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art 38 - Contratti di collaborazione didattica e scientifica

1. In caso di comprovate esigenze didattiche, le strutture didattiche
competenti possono proporre al Senato accademico il conferimento
di incarichi di collaborazione per l'espletamento di attivita'
integrative o strumentali. Tali incarichi sono assegnati
attraverso procedure di selezione disciplinate con regolamento
approvato dal Senato accademico. Essi sono regolati da contratti
di diritto privato a termine, che non configurano in alcun modo
rapporto di lavoro subordinato.

2. Per specifici progetti di ricerca, il Consiglio dell'Universita'
puo' deliberare il conferimento di assegni annuali e pluriennali
per la collaborazione ad attivita' di ricerca ovvero la
conclusione di contratti. Possono essere titolari degli assegni o
dei contratti dottori di ricerca o laureati in possesso di
curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di
attivita' di ricerca. Il piano di sviluppo dell'Ateneo motiva e
quantifica tali esigenze. Con apposita delibera del Senato
accademico sono disciplinati le idonee procedure di valutazione
comparativa e la pubblicita' degli atti. Tutti gli altri aspetti,
compreso il trattamento economico, sono disciplinati con delibera
del Consiglio dell'Universita'.

Art. 39 - Personale tecnico-amministativo

1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo
complesso e' determinata dal Consiglio dell'Universita', che
provvede, altresi', a deliberarne le nomine e le assunzioni.

2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e'
disciplinato in modo da assicurare uno stato giuridico e un
trattamento economico e di quiescenza non inferiori rispetto a
quelli del personale delle universita' statali.

TITOLO VII

CONTROLLO E VALUTAZIONE

Art. 40 - Controllo - Collegio dei revisori dei conti

1. Al collegio dei revisori dei conti compete il controllo sulla
regolarita' della gestione amministrativa e contabile
dell'Universita'.

2. Il Consiglio dell'Universita' designa, tra gli iscritti all'Albo
dei revisori dei conti estranei all'Ateneo, i componenti del
Collegio che vengono nominati in numero di tre effettivi e di due
supplenti con decreto rettorale e durano in carica tre anni. Il
collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Art. 41 - Valutazione dell'organizzazione e dell'attivita'
dell'ateneo

1. L'Universita' attua un'azione sistematica di valutazione
dell'efficienza della propria organizzazione, dell'efficacia e
dell'economicita' dell'attivita' amministrativa e della qualita'
delle attivita' didattiche e di ricerca. A tal fine e' costituito
un Nucleo di valutazione composto da tre membri, due designati dal
Consiglio dell'Universita' e uno dal Senato accademico.

2. Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante
analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta
gestione delle risorse e il buon andamento dell'azione
amministrativa.

3. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e
risponde esclusivamente agli organi di governo. Esso determina i
parametri di riferimento della valutazione tenendo conto di
opportuni indicatori approvati dal Consiglio dell'Universita' e
dal Senato accademico, per le parti di loro competenza. Al Nucleo
e' assicurata la disponibilita' delle valutazioni espresse dagli
studenti in ordine alle prestazioni didattiche, amministrative e
di servizi rese dall'Universita'.

4. Le altre modalita' relative al funzionamento del Nucleo di
valutazione sono definite da apposito regolamento.

5. Il Nucleo di valutazione predispone e trasmette annualmente una
apposita relazione sulle attivita' di cui al presente articolo al
Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e al Comitato per la valutazione del sistema
universitario, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Nella preparazione della relazione il Nucleo di valutazione si
avvale, per gli aspetti relativi alle attivita' didattiche, di
ricerca e di sostegno al diritto allo studio, del Comitato dei
garanti di cui all'art. 42.

Art. 42 - Comitato dei garanti

1. Ferma l'autonomia e la liberta' della ricerca e della didattica e
fatta salva la competenza delle strutture didattiche e di ricerca
competenti sulla valutazione scientifica e didattica dei singoli
docenti, e' costituito un Comitato dei garanti con il compito di
fornire al Senato accademico e al Consiglio dell'Universita',
sulla base di elementi di confronto nazionale ed internazionale,
un parere motivato sulla qualificazione dell'attivita' di ricerca
complessivamente svolta nell'Universita' e sull'efficacia delle
metodologie utilizzate nell'insegnamento.

2. Il Comitato dei garanti e' composto da tre membri due designati
dal Senato accademico e uno dal Consiglio dell'Universita',
secondo le modalita' e le procedure stabilite nel regolamento
didattico.

3. I1 Comitato, quando sia chiamato ad esprimere valutazioni su
questioni attinenti profili disciplinari specialistici estranei
alle proprie conoscenze, puo' acquisire il giudizio di altri
esperti o richiederne, eccezionalmente, la diretta partecipazione
ai propri lavori.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 - Disposizioni generali sulle fonti di autonomia

1. Per gli oggetti non espressamente disciplinati dalle fonti di
autonomia dell'Universita' si opera riferimento ai principi del
presente statuto o, in mancanza, alla vigente disciplina statale
in materia universitaria in quanto compatibile con l'autonomia e
il carattere non statale dell'Universita'. Le disposizioni
comunitarie in materia di istruzione e di ricerca universita' sono
direttamente recepite con il voto favorevole del Consiglio
dell'Universita' e del Senato accademico.

2. I regolamenti previsti dal presente statuto e le altre fonti di
autonomia dell'Universita' sono modificati con il procedimento
richiesto per la loro adozione.

3. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro
pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Universita', a meno
che non sia diversamente disposto.

Art. 44 - Disposizioni generali sugli organismi
amministrativi e accademici.

1. In mancanza di espresse disposizioni statutarie che dispongano
diversamente, il regime degli organi amministrativi e i relativi
regolamenti devono conformarsi ai seguenti principi e
disposizioni: a) le designazioni elettive e le nomine possono essere rinnovate per
un solo mandato; b) ove non sia diversamente disposto, gli organi elettivi o designati
rimangono in carica tre anni; c) la mancata designazione od elezione di una parte dei componenti
dell'organo collegiale non impedisce la valida costituzione del
collegio la cui composizione, fino al verificarsi della
designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti
al numero di membri effettivamente designati o eletti all'atto
della costituzione dell'organo. La presente disposizione si
applica a condizione che il numero di membri non designati non sia
superiore a 1/3 dei componenti previsti a regime; d) i membri nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare
nel corso del triennio rimangono in carica per la durata del
mandato dell'organo; e) le sedute sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei
componenti dedotti gli assenti giustificati e le deliberazioni
sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la meta'
piu' uno dei partecipanti.

Art. 45 - Rappresentanze degli studenti negli organi collegiali

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti
all'Universita'.

2. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze degli
studenti negli organi in cui tale rappresentanza sia prevista dal
presente statuto spetta agli studenti iscritti non oltre il primo
anno fuori corso.

Art. 46 - Disposizioni transitorie

1. Sino alla costituzione degli organi previsti dallo statuto e
comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dello statuto
stesso, le attribuzioni del Consiglio dell'Universita' e del
Senato accademico sono esercitate dall'attuale Consiglio direttivo
del Comitato promotore, integrato con un professore universitario
di prima fascia.

2. Per la prima attuazione statutaria, le attribuzioni del Consiglio
dell'Area didattica e quelle attribuite ad altri organi
relativamente alla proposta di nomina dei professori di ruolo e a
contratto sono esercitate dal Comitato accademico costituito dai
tre professori di prima fascia componenti il Consiglio direttivo
del Comitato promotore.

3. Nel caso di attivazione di nuovi corsi di studio, le attribuzioni
conferite dal presente statuto alle strutture competenti sono
esercitate da un apposito Comitato accademico nominato dal
Consiglio dell'Universita' su proposta del Senato accademico. Il
Comitato accademico e' composto da cinque membri di cui almeno due
professori ordinari. I professori chiamati dal Comitato accademico
vengono aggregati al Comitato medesimo. Il Comitato cessa dalle
sue funzioni allorche' al corso di studi risultino assegnati
almeno tre professori di ruolo di prima fascia e, comunque, non
oltre tre anni dalla sua nomina.

4. Nella fase transitoria statutaria e comunque non oltre al termine
individuato al comma 1, alle esigenze funzionali relative al
personale non docente si provvedera', nelle more dei relativi
concorsi, mediante conferimento di incarichi con modalita'
individuate dal Consiglio dell'Universita'.

5. L'Universita' rileva le convenzioni in vigore tra la Regione
autonoma Valle d'Aosta e le altre universita' o politecnici per la
realizzazione di corsi di studio universitari nella Regione.
 
ALLEGATO B
UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITE' DE LA VALLE'E D'AOSTE
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
Titolo I - Norme comuni
Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformita' alla normativa
vigente applicabile alle Universita' non statali, gli ordinamenti
didattici e i criteri di funzionamento dei Corsi di studio per i
quali l'Universita' della Valle d'Aosta, di seguito denominata
Universita', rilascia i titoli previsti dall'art. 20 dello
Statuto.

2. In applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nello
Statuto esso detta altresi' le norme generali riguardanti
l'organizzazione didattica e le procedure amministrative
correlate.

3. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di studio
attivabili dall'Universita', deliberati su proposta dei competenti
Consigli di corso di studio in conformita' alla normativa
nazionale e comunitaria, sono stabiliti nel Titolo II del presente
Regolamento.

4. Le modifiche al Regolamento, su proposta delle strutture
didattiche competenti, sono deliberate con le procedure previste
dall'art. 8 dello Statuto.

Art. 2 - Definizioni e organi

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende: a) per Corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea specialistica,
di specializzazione di master universitario e di dottorato di
ricerca, come previsto dal Regolamento in materia di autonomia
didattica degli Atenei; b) per strutture didattiche, i Corsi di studio in cui si articola
l'Area didattica, ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello Statuto; c) per Consigli delle strutture didattiche, i Consigli delle
strutture di cui al punto b); d) per responsabili delle strutture didattiche, il Coordinatore
dell'Area didattica; il Direttore del Dipartimento in relazione
alle competenze assegnate dallo Statuto ai Consigli di
dipartimento sino alla costituzione dei Consigli di corso di
studio; il Presidente del Consiglio del Corso di studio. e) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica e il
diploma di specializzazione rilasciati al termine dei
corrispondenti Corsi di studio, ai sensi della normativa nazionale
e comunitaria; f) per credito formativo universitario, di seguito denominato
credito, la definizione adottata nel Sistema europeo di
trasferimento dei crediti accademici (ECTS), come specificato
nell'art. 5 del Regolamento in materia di autonomia didattica
degli Atenei; g) per ordinamento didattico di un Corso di studio, l'insieme delle
norme che regolano i curricula dei Corsi di studio; h) per studenti coloro che risultano iscritti ai Corsi di studio
attivati dall'Universita'.

2 Sono organi con specifiche e differenziate competenze didattiche il
Rettore, il Senato accademico, i responsabili delle strutture
didattiche sulla base delle funzioni loro attribuite dallo
Statuto, dal presente Regolamento e dai Regolamenti delle
strutture didattiche. Sono inoltre istituite, come organi con
funzioni consultive rispetto ai consigli e ai responsabili delle
strutture didattiche, commissioni paritetiche per la didattica
composte da un eguale numero di docenti e studenti.

Art. 3 - Regolamenti delle strutture didattiche

1. Le strutture didattiche disciplinano nei propri regolamenti
l'organizzazione didattica dei corsi di studio e dei servizi
didattici integrativi che ad esse fanno capo.

2. Tali regolamenti sono adottati con la procedura prevista dall'art.
9 dello Statuto, in conformita' ai relativi ordinamenti didattici
e nel rispetto della liberta' di insegnamento e dei diritti e
doveri dei docenti e degli studenti. Essi possono prevedere
particolari deroghe rispetto alle norme stabilite dal presente
Regolamento, in relazione alla specificita' degli ordinamenti
didattici di riferimento ed alle peculiari caratteristiche dei
corsi di studio.

3. Il regolamento didattico di un Corso di studio determina in
particolare: a) l'elenco degli insegnamenti nonche' delle altre attivita'
formative attinenti il corso di studi; b) gli obiettivi formativi specifici del corso di studio; c) un sistema di crediti che, conformemente alle prescrizioni
dell'U.E. e in relazione all'impegno complessivo richiesto al
singolo studente, sia atto a stabilire le modalita' per la
determinazione del punteggio relativo ad ogni insegnamento, alla
tesi e al conseguimento dei titoli di studio; d) le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra
attivita' formativa; e) i piani di studio ufficiali con l'indicazione, tra l'altro, dei
corsi obbligatori, dei corsi opzionali e delle propedeuticita'; f) i curricula offerti agli studenti e le regole concernenti la
presentazione dei piani di studio, anche individuali; g) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre
verifiche del profitto; h) le forme di tutorato; i) le modalita' di assolvimento dell'obbligo di frequenza e del suo
accertamento, anche con riferimento alle diverse tipologie di
studente; j) i criteri e le modalita' di verifica dell'efficacia e della
funzionalita' dell'attivita' didattica, tenendo conto delle
valutazioni degli studenti frequentanti; k) i casi di obbligatoria partecipazione dei professori agli organi
collegiali, con la previsione che la loro partecipazione negli
altri casi incide ai soli fini delle maggioranze richieste per le
deliberazioni; l) l'istituzione di una Commissione consultiva sui problemi
concernenti l'attivita' didattica composta pariteticamente da
professori e studenti.

4. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio
concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita'
formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono
deliberate previo parere delle Commissioni paritetiche di cui al
comma precedente, lettera 1), o di altre analoghe strutture di
rappresentanza studentesca.

5. Le disposizioni dei regolamenti didattici riguardanti il numero di
crediti assegnato ad ogni insegnamento o altra attivita' formativa
sono soggette a revisione periodica da parte delle strutture
didattiche, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
Tale revisione deve procedere contestualmente e in maniera
coordinata con la identificazione degli insegnamenti equivalenti
che concorrono a formare il piano della rete didattica di cui
all'art. 24, comma 1, dello Statuto.

6. L'organizzazione didattica dei corsi di dottorato di ricerca e'
disciplinata dai Consigli dei dipartimenti cui aderiscono
rispettivamente i singoli dottorati di ricerca.

7. L'organizzazione didattica delle Scuole di specializzazione e'
disciplinata dal Senato accademico.

8. L'articolazione e l'organizzazione didattica dei corsi di studio
post-lauream istituti in convenzione con altri enti ed organismi
ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto, sono disciplinati,
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dalla
relativa convenzione e dalle fonti di rinvio da questa
eventualmente indicate.

9. In particolare, obiettivo del corso di master universitario e' la
formazione avanzata di laureati con elevata preparazione culturale
e professionale nel settore oggetto degli studi, anche al fine di
assicurarne l'attitudine a promuovere e sviluppare tecniche
innovative nell'esercizio della propria attivita' professionale.

10. L'articolazione e l'organizzazione didattica dei corsi di studio
post-lauream finalizzati al rilascio del titolo di master
universitario sono disciplinati sulla base dell'atto di
istituzione di cui all'art. 25 dello Statuto e da apposita
delibera annuale proposta dal Comitato di direzione del corso di
master e approvata dal Senato accademico.

11. L'atto di istituzione del corso di master determina: a) il tipo di formazione culturale e professionale del corso di
master; b} i requisiti e le procedure di ammissione; c) il numero massimo di studenti ammessi; d) la nomina di un Comitato di direzione.

12. La delibera annuale del corso di master determina, tra l'altro:

a) la tipologia dei crediti da acquisire in numero non inferiore a
6O; b) la gamma delle opzioni didattiche; c) i piani di lavoro anche individualizzati, che devono essere
informati alla massima flessibilita'; d) le modalita' di mobilita' fra Universita', aziende, altri enti
pubblici e privati.

13. L'articolazione e l'organizzazione didattica dei corsi di master
attivati nell'ambito dei programmi di cooperazione di cui
all'art. 23 dello Statuto sono disciplinati sulla base
dell'accordo o della convenzione stipulata tra gli Atenei e le
istituzioni culturali e scientifiche partecipanti.

Art. 4 - Attivita', programmazione e servizi per la didattica.

1. Le attivita' didattiche si svolgono in modo da soddisfare
compiutamente il diritto all'apprendimento degli studenti,
utilizzando a tal fine le forme anche organizzative piu' idonee al
raggiungimento di tale risultato, e sono esercitate nel rispetto
della liberta' di insegnamento nonche' di quanto disposto dai
regolamenti delle strutture didattiche.

2. La programmazione ed il coordinamento delle attivita' didattiche
hanno le seguenti finalita': a) garantire allo studente la qualita' della didattica, una
formazione culturale altamente qualificata e una preparazione
professionale consona alle esigenze poste dalla societa' e dal
mondo del lavoro; b) favorire la conseguibilita' dei titoli di studio nei tempi
previsti dagli ordinamenti didattici; c) assicurare la sostenibilita', da parte dello studente a tempo
pieno, del carico complessivo dell'attivita' programmata per
ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro; d) promuovere apposite modalita' organizzative delle attivita'
formative per studenti non impegnati a tempo pieno; e) rimuovere le particolari difficolta' incontrate dagli studenti
nella prima fase degli studi universitari e favorire il loro
ingresso nel mondo del lavoro.

3. L'Universita' promuove servizi di sussidio alla didattica e di
promozione delle attivita' culturali degli studenti, anche in
collaborazione con enti e organizzazioni diverse.

4. I responsabili delle strutture didattiche, nell'ambito delle
rispettive competenze, assumono le misure idonee ad assicurare la
continuita' e la regolarita' delle attivita' didattiche.

Art. 5 - Valutazione

1. ogni struttura didattica deve periodicamente sottoporre a verifica
l'efficacia e la funzionalita' della propria attivita' didattica.
Nella verifica si terra' conto delle valutazioni degli studenti. I
risultati della verifica concorrono a costituire: a) i criteri di programmazione dell'attivita' didattica per la
singola struttura didattica; b) i criteri per l'assegnazione delle risorse per il Consiglio
dell'Universita' e per il Senato accademico.

Art. 6 - Attivita' di orientamento

1. La direzione dei servizi accademici assicura adeguato supporto
alle attivita' di orientamento di Ateneo rivolte a favorire
l'accesso agli studi e ad agevolare l'ingresso dei proprio
studenti nel mondo del lavoro.

2. In particolare essa provvede: a) a sostenere logisticamente e pubblicizzare adeguatamente le
attivita' di orientamento all'iscrizione, deliberate annualmente
dal Consiglio dell'Area didattica; b) a fornire l'adeguato supporto alle iniziative deliberate dai
Consigli di Corso di studio finalizzate all'orientamento
professionale; c) a stipulare convenzioni con enti esterni per la divulgazione fuori
dalla Regione delle attivita' di orientamento di cui al comma 1; d) in collaborazione con la direzione dei servizi amministrativi
fornisce consulenza sulla realizzazione di accordi e convenzioni
con enti pubblici e privati finalizzati all'orientamento.

Art. 7 - Tutorato

1. Il tutorato e' volto a guidare gli studenti al miglioramento
dell'attivita' di studio e all'informazione per una piu' adeguata
funzione del diritto allo studio e dei servizi. Il servizio di
tutorato provvede, inoltre, a fornire agli studenti consigli
relativi alla scelta degli indirizzi e alla formulazione dei piani
di studio.

2. L'organizzazione delle attivita' di tutorato e' affidata alla
responsabilita' delle strutture didattiche allo scopo di tener
conto delle esigenze specifiche di ogni corso e in modo da rendere
proficuo lo studio universitario.

Art. 8 - Accesso ai corsi di studio programmati

1. L'ammissione ai Corsi di studio con iscrizione programmata a
livello nazionale e' disciplinata secondo quanto previsto dagli
articoli 12, comma 2, lettera r); 17, comma 2, lettera n) e 21
dello Statuto.

2. Il Consiglio dell'Universita' provvede entro il 1 luglio, e
comunque in tempo utile, ad indicare le modalita' e il calendario
delle prove di valutazione per l'ammissione a tali corsi,
unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Se le
domande di ammissione sono in numero inferiore ai posti
disponibili, la prova di valutazione degli studenti viene
effettuata ai soli fini di orientamento dei medesimi.

3. Le prove di valutazione per l'accesso si svolgono sotto la
responsabilita' della struttura didattica di riferimento, nel
rispetto della normativa vigente e della deliberazione del
Consiglio dell'Universita' di cui al comma precedente.

4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno
richiedere l'iscrizione sono rese pubbliche con la massima
tempestivita'.

5. Il Consiglio della struttura didattica competente delibera - nel
rispetto della normativa e degli accordi internazionali vigenti,
nonche' degli accordi stipulati dall'Universita' ai sensi
dell'art. 24, comma 2, dello Statuto - circa l'ammissione ai Corsi
di studio programmati degli studenti in possesso di titolo di
studio straniero.

6. In relazione ai Corsi di studio il cui accesso, ai sensi della
normativa vigente, puo' essere programmato dalle singole
Universita', la struttura didattica competente, in collaborazione
con il Consiglio studentesco, adotta strumenti di verifica e di
valutazione delle risorse disponibili dai Corsi di studio, allo
scopo di verificare la razionalita' e la funzionalita' della
limitazione. I risultati di tali verifiche e valutazioni sono
trasmessi al Senato accademico e al Consiglio dell'Universita' per
le deliberazioni di rispettiva competenza previste dagli articoli
17, comma 2, lettera n) e 12, comma 2, lettera r), dello Statuto.

Art. 9 - Iscrizioni

1. L'iscrizione ai corsi di studio presuppone, di norma, la qualita'
di studente iscritto. E' vietata l'iscrizione contemporanea a piu'
corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo.

2. L'iscrizione si intende perfezionata all'atto del versamento, ove
previsto, delle tasse e dei contributi richiesti, fatti salvi i
casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da
apposite disposizioni.

3. I laureati che intendono iscriversi ad una Scuola di
specializzazione o a un dottorato di ricerca, avendone i
requisiti, e che siano gia' iscritti ad un corso di studio, sono
tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera
relativa a quest'ultimo.

4. Per i corsi di perfezionamento a distanza o di durata inferiore ad
un anno, il Rettore, chiesto il parere del Comitato dei garanti, e
dopo aver esaminato la durata del corso e le frequenze richieste
agli studenti, puo' stabilire, nel caso concreto, se la doppia
iscrizione comporti o meno una reale incompatibilita'.

5. I titoli e i criteri di ammissione ai diversi Corsi di studio sono
indicati nei rispettivi ordinamenti didattici.

6. L'iscrizione ai corsi di studio degli studenti in corso e fuori
corso avviene tra il 1 luglio e il 15 settembre, quando non sia
deliberato diversamente dalle strutture didattiche competenti.

7. Purche' il ritardo sia adeguatamente motivato il Rettore puo'
accogliere domande di iscrizione di studenti in corso sino al 30
novembre e di studenti fuori corso anche dopo tale data:
l'iscrizione non e' ammessa quando riguardi corsi semestrali dei
quali sia stato tenuto piu' di un terzo delle lezioni previste.

8. Le modalita', i termini la documentazione da presentare e le tasse
da versare per ottenere l'iscrizione ai corsi di studio sono
indicati nel Manifesto annuale dell'offerta didattico-formativa,
pubblicato prima dell'apertura delle iscrizioni di ogni anno
accademico.

Art. 10 - Diritti degli studenti

1. A tutti gli studenti e' garantito il diritto all'informazione
mediante pubblicizzazione tempestiva degli orari delle attivita'
didattiche e delle deliberazioni delle strutture didattiche. I
principali atti degli organi di governo dell'Ateneo e
dell'amministrazione sono di norma accessibili, salvo le
limitazioni connesse alla tutela della privacy, tramite immissione
in apposito sito informativo.

2. E' assicurata ai rappresentanti degli studenti la partecipazione
attiva negli organi delle strutture didattiche, secondo guanto
previsto dallo Statuto, dal presente Regolamento e dai regolamenti
delle strutture didattiche.

Art. 11 - Studenti a tempo pieno

1. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto all'art. 4, all'atto
dell'iscrizione gli studenti possono dichiarare se intendono
impegnarsi a tempo pieno nelle attivita' universitarie.

2. Il regime di impegno a tempo pieno richiede l'assolvimento per
ogni anno di corso della quantita' media di lavoro relativa
all'acquisizione di 60 crediti corrispondenti a 1500 ore annue di
lavoro di apprendimento.

3. Le singole strutture didattiche definiscono, altresi', in
relazione alle particolarita' dei Corsi di studio, gli elementi
necessari alla valutazione degli esiti dell'impegno a tempo pieno
con particolare riguardo a una soddisfacente valutazione negli
esami di profitto, cosi come individuata dalla competente
struttura didattica; la dimostrazione di abilita' inerenti la
padronanza di strumenti di integrazione dell'attivita' didattica
quali la ricerca o la consultazione di materiale bibliografico,
normativo, giurisprudenziale o statistico e ogni altro elemento di
ausilio all'attivita' didattica e di studio; la conoscenza degli
strumenti informatici di supporto dell'attivita' didattica;
l'impegno a coadiuvare i docenti nelle attivita' di tutorato.

4. Le strutture didattiche competenti verificano periodicamente la
sussistenza degli elementi di cui al comma precedente con riguardo
agli studenti che hanno dichiarato l'impegno a tempo pieno.

5. La qualifica di studente a tempo pieno costituisce titolo
preferenziale nelle procedure per l'assegnazione di risorse
aggiuntive in particolare per la fruizione di opportunita' di
formazione e di esperienze, per la partecipazione a stages di
studio o lavorativi, per l'utilizzazione di strumenti di limitata
disponibilita', per l'assegnazione di borse di studio, per la
possibilita' di mobilita' verso altri Atenei italiani e stranieri.

Art. 12 - Studenti fuori corso

1. Lo studente iscritto ad un Corso di studio e' qualificato fuori
corso qualora, pur avendo completato gli anni di iscrizione
previsti dall'ordinamento didattico e frequentato, ove richiesto,
gli insegnamenti relativi, non abbia superato tutti gli esami di
profitto e/o quello finale per il conseguimento del titolo di
studio.

2. E' considerato altresi' temporaneamente fuori corso lo studente in
corso nell'anno accademico precedente che non abbia superato gli
esami obbligatori, previsti da norme specifiche dell'ordinamento
didattico, per il passaggio all'anno di corso successivo o che non
abbia rinnovato in tempo utile l'iscrizione. La condizione di
fuori corso dura ai fini della carriera scolastica l'intero anno
accademico ed e' modificabile a partire dal successivo anno
accademico previa regolarizzazione della posizione.

3. Gli iscritti decadono dallo status di studente qualora non
superino alcun esame di profitto per 3 anni accademici
consecutivi. il termine di decadenza non si applica nei confronti
dello studente in debito del solo esame finale di laurea.

Art. 13 - Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti

1. Salvo i casi espressamente previsti dai singoli ordinamenti
didattici, un corso annuale non puo' avere durata complessiva
annua inferiore a 50 ore e un corso semestrale una durata
complessiva inferiore a 25 ore.

2. Se non definito altrimenti dal rispettivo ordinamento di settore,
per modulo didattico si intende una parte compiutamente
organizzata di un corso di insegnamento articolato o integrato o
di contenuto intermedio fra diverse discipline.

3. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali possono essere attivati,
nell'ambito della normativa vigente e con il parere favorevole del
Comitato dei garanti, corsi liberi. Il Consiglio della struttura
didattica competente definisce, con delibera in relazione alla
durata del corso libero, l'equivalenza ad un insegnamento
ufficiale annuale o semestrale nonche' i crediti didattici
relativi.

4. Nel caso di insegnamenti articolati in piu' moduli ognuno di
questi e' affidato -secondo i criteri del comma precedente- ad un
diverso professore che ne ha la responsabilita' didattica e
partecipa alla valutazione finale degli studenti.

Art. 14 - Programmazione didattica annuale

1. Nell'ambito della programmazione didattica annuale i Consigli
delle strutture didattiche, sentiti i titolari di insegnamento,
coordinano i programmi dei singoli insegnamenti. Nella stessa sede
i Consigli possono assegnare agli insegnamenti denominazioni
aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li
differenzino qualora essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

2. Entro i termini stabiliti dal regolamento didattico, comunque non
oltre il 31 maggio, i Consigli delle strutture didattiche assumono
le deliberazioni concernenti la programmazione delle attivita'
didattiche del successivo anno accademico, in conformita' del
programma pluriennale e del programma annuale per l'attivita'
didattica di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b), dello
Statuto.

3. Sono sottoposte all'approvazione del Senato accademico le
deliberazioni riguardanti: a) il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno,
qualora non sia gia' fissato dalla normativa nazionale o
comunitaria; b) gli insegnamenti e i corsi da attivare e le modalita' delle
relative coperture, nonche', motivandone la richiesta, i contratti
di collaborazione didattica di cui all'art. 38 dello Statuto; c) la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e di forme di
insegnamento a distanza; d) le date di inizio e di conclusione delle lezioni per ciascun corso
di studi.

4. Sono inviate per conoscenza al Senato accademico le deliberazioni
concernenti:

a) le afferenze dei docenti ai corsi di studio, assunte con il
consenso di questi ultimi; b) la durata semestrale o annuale degli insegnamenti, l'eventuale
articolazione in moduli, o integrazione con corsi specialistici o
altre iniziative didattiche; c) l'attribuzione, secondo criteri di funzionalita', competenza ed
equilibrata distribuzione dei carichi, delle incombenze didattiche
e organizzative di spettanza dei docenti e dei collaboratori
all'attivita' didattica, nel rispetto delle norme di legge, dello
Statuto e dei regolamenti didattici.

Art.15 - Manifesto annuale dell'offerta didattico-formativa

1. Entro il 15 giugno le strutture didattiche competenti, accogliendo
gli eventuali rilievi formulati dal Senato accademico,
predispongono il proprio Manifesto annuale dell'offerta
didattico-formativa relativa al successivo anno accademico che
dovra' essere pubblicato entro il 1 luglio. Esso indica i piani di
studio ufficiali dei corsi di studio attivati, con i relativi
insegnamenti; le modalita' di accesso ai corsi di studio per i
quali sia stato fissato un limite di accesso; le norme relative
alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di
svolgimento delle lezioni; i termini entro i quali presentare le
eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra
indicazione ritenuta utile.

2. Le strutture didattiche sono tenute a rendere noti entro l'inizio
dell'anno accademico mediante apposite guide o in altra forma
idonea i programmi degli insegnamenti attivati, gli orari di
ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai
fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di
studio, comunicando per tempo ogni eventuale variazione delle
informazioni precedentemente fornite.

Art. 16 - Calendario delle lezioni e degli esami

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni,
seminari e attivita' integrative inizia, di norma, dopo il 15
settembre e termina entro il 30 giugno.

2. Attivita' di orientamento, preparazione e sostegno degli
insegnamenti ufficiali nonche' corsi intensivi e attivita'
speciali possono svolgersi anche nel restante periodo dell'anno
accademico purche' sia cosi' deliberato dalle strutture competenti
e previa approvazione del Senato accademico.

3. L'orario delle lezioni e' stabilito dal Consiglio della struttura
didattica in modo da consentire la migliore fruizione possibile
della didattica da parte degli studenti. L'attuazione delle
delibere del Consiglio della struttura e' affidata al responsabile
della struttura medesima, che puo' adottare in via provvisoria,
nel perseguimento delle finalita' di cui al precedente comma,
quelle variazioni dell'orario che si rendano necessarie.

4. Salvo che sia altrimenti stabilito dai Regolamenti didattici dei
corsi di studio in relazione agli ordinamenti didattici, gli esami
di profitto per i corsi di studio si svolgono sull'arco di due
sessioni: la prima da febbraio a luglio; la seconda da settembre a
gennaio.

5. Il numero annuale degli appelli di esame e la loro distribuzione
entro le sessioni indicate sono stabiliti dal Consiglio della
struttura didattica competente, evitando di norma la
sovrapposizione con i periodi di svolgimento delle lezioni.

6. La struttura didattica puo' articolare i singoli anni di corso in
piu' periodi didattici. Alla fine di ogni periodo didattico deve
essere previsto almeno un appello di esami.

7. Le date di esame non possono essere modificate senza
l'autorizzazione del responsabile della struttura didattica, il
quale in nessun caso potra' consentire l'anticipazione degli
appelli.

8. Per lo svolgimento degli esami di diploma e di laurea il Consiglio
della struttura didattica competente stabilisce almeno tre
sessioni opportunamente distribuite nel corso dell'anno
accademico.

Art. 17 - Valutazione del profitto

1. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione e i
versamenti relativi puo' sostenere, senza alcuna limitazione
numerica e nel rispetto delle eventuali propedeuticita', tutti gli
esami per i quali possieda l'attestazione di frequenza, e che si
riferiscano comunque a corsi conclusi.

2. Gli esami possono essere orali e/o scritti ovvero basati su prove
pratiche, in relazione a quanto previsto dagli ordinamenti
didattici e dalle determinazioni di Consigli delle strutture
didattiche, ferme restando le attribuzioni specifiche dei
professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.

3. Si possono prevedere forme periodiche di accertamento,
eventualmente composte di prove successive, anche scritte e/o
pratiche, da concludersi comunque con un controllo finale.

4. Gli esami si svolgono sotto la responsabilita' di una Commissione
che garantisce adeguate forme di pubblicita'. La Commissione e'
nominata dal responsabile della struttura didattica e costituita
da almeno due membri dei quali uno e' il titolare
dell'insegnamento e l'altro e' un professore ovvero un
ricercatore, appartenente al medesimo settore disciplinare o a
settore affine.

5. In relazione a specifiche esigenze didattiche, della Commissione
possono far parte in qualita' di secondo membro anche cultori
della materia, cui la struttura didattica abbia precedentemente
riconosciuto tale qualita'.

6. I1 voto e', di norma, espresso in trentesimi. Le modalita' degli
esami sono disciplinate, nel rispetto dei singoli ordinamenti, dai
regolamenti della struttura didattica.

Art. 18 - Esami finali per il conseguimento dei titolo di studio

1. Per sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo di
studio, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto
relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi ed
essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi
richiesti.

2. Gli esami sono pubblici. Essi sono volti ad accertare la
preparazione globale raggiunta dal candidato rispetto al corso
degli studi.

3. Le commissioni di esame sono nominate dal responsabile della
struttura didattica e sono costituite, in maggioranza, da
professori dell'Universita' e sono composte da ricercatori o
cultori delle discipline insegnate nel corso di studi.

4. Il numero dei componenti e', di norma, di 11. Le strutture
didattiche nei propri regolamenti possono prevedere una diversa
composizione, purche' vengano mantenute le condizioni di cui al
comma precedente e purche' il numero dei componenti non sia
inferiore a 7. In questi casi, il numero dei professori non puo'
essere minore di quattro.

5. L'esame si intende superato con una votazione minima di 66/110. Il
voto e' sempre espresso in centodecimi e, quando il candidato
raggiunge il massimo dei voti, puo' essere fatta all'unanimita'
menzione della lode.

6. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano, nel
rispetto degli ordinamenti didattici, le modalita' della prova
finale e i criteri orientativi per la valutazione di questa e
dell'intero curriculum degli studi ai fini della determinazione
del voto finale.

Art 19 - Compiti dei professori

1. Il professore ufficiale di un corso e' tenuto a svolgere il corso
annuale o semestrale in tre giorni distinti per ogni settimana del
calendario didattico. Modalita' diverse di prestazione
dell'attivita' didattica sono ammissibili e programmabili dai
Consigli delle strutture didattiche in presenza di particolari
tipologie di forme didattiche, indicate dagli specifici
ordinamenti, o in presenza di particolari e dimostrate esigenze
didattiche.

2. Ogni altro elemento e' definito dal provvedimento o dal contratto
con cui l'Universita', su proposta della struttura competente, ha
operato la chiamata come professore di ruolo o conferito
l'incarico di insegnamento. La partecipazione agli organi
collegiali e' disciplinata secondo le modalita' previste dall'art.
3, comma 3, lettera k), del presente Regolamento.

3. I1 professore e' tenuto a svolgere personalmente le lezioni del
corso a lui affidato. Potra' invitare esperti per lezioni su
argomenti specifici da svolgersi comunque in sua presenza.

4. I1 professore deve altresi' assicurare almeno due ore di
ricevimento settimanale degli studenti.

5. Ciascun professore deve personalmente documentare la propria
attivita' didattica in un apposito registro, secondo le modalita'
stabilite dalle deliberazioni del Consiglio della struttura
didattica. Tale registro, alla fine delle lezioni, munito del
visto del responsabile della struttura didattica, e' depositato
presso la Direzione dei servizi accademici.

6. Il coordinamento tra i programmi didattici e' assicurato dai
Consigli di corso di studio ai sensi dell'art. 31, comma 4,
lettera b), dello Statuto, e dai responsabili delle strutture
didattiche secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del
presente Regolamento.

Art 20 - Ammissione ai singoli corsi

1. Gli studenti iscritti presso Universita' di altri paesi non
facenti parte dei programmi o degli accordi di cui agli artt. 23 e
24 dello Statuto, possono seguire per un anno accademico singoli
corsi di insegnamento attivati presso l'Ateneo e sostenere i
relativi esami, ricevendone regolare attestazione. La misura del
contributo da versare e' stabilita dal Consiglio dell'Universita'.
La norma si applica per le iniziative di singoli studenti, previa
verifica e approvazione da parte degli organi competenti.

2. Per i programmi interuniversitari di mobilita di cui agli artt. 23
e 24 dello Statuto, le disposizioni in materia sono dettate, anche
per quanto concerne il contributo, dai relativi accordi o
convenzioni.

Art. 21 - Riconoscimento di periodi di studio
effettuati presso altre universita'

1. Gli studenti dell'Universita' possono svolgere parte dei propri
studi e svolgere parte delle proprie attivita' di ricerca presso
altre Universita', italiane e straniere, sia con iniziative di
mobilita' individuali, sia nell'ambito dei programmi di mobilita'
dell'U.E. e degli accordi di cooperazione di cui agli articoli 23,
comma 2, e 24, comma 2, dello Statuto.

2. E' condizione per il riconoscimento del programma di studi la
deliberazione del Consiglio di corso di studio, che abbia
acquisito il parere favorevole del Comitato dei garanti, formulata
sulla base di idonea documentazione atta a comprovare le
caratteristiche del programma di studi.

3. Le tipologie del riconoscimento sono: a) riconoscimento della frequenza; b) riconoscimento dell'esame; c) riconoscimento del periodo di preparazione della tesi; d) riconoscimento del tirocinio (ove previsto dagli ordinamenti
didattici); e) riconoscimento del periodo di ricerca compiuto per la
predisposizione delle tesi di specializzazione e di dottorato.

4. Le conversioni dei voti secondo il sistema italiano, nel caso in
cui il programma di studi venga effettuato in una Universita'
straniera, sono effettuate sulla base di tabelle proposte dai
singoli Corsi di studio ed approvate dal Senato accademico.

5. Al termine del periodo di studio effettuato presso altra
Universita', sulla base della certificazione esibita, il Consiglio
di Corso di studi delibera di riconoscere le frequenze e gli esami
sostenuti riportandoli, ove possibile, con una denominazione che
sia riferibile alle discipline contenute nei settori
scientifico-disciplinari del Corso di studi. Fermi restando i
vincoli degli ordinamenti didattici vigenti il riconoscimento di
esami sostenuti in altre Universita' puo' determinare una
modificazione del numero degli esami previsti dai piani di studio
individuali in conseguenza dei diversi crediti attribuiti ai
singoli esami.

6. I titoli di studio conseguiti in Universita' straniere possono
essere dichiarati, a tutti gli effetti, equipollenti a quelli
rilasciati dall'Universita'. Qualora non sia dichiarata
l'equipollenza, l'interessato puo' essere ammesso a sostenere
l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa
totale o parziale dagli esami di profitto previsti negli
ordinamenti didattici.

7. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti non sono necessarie
nel caso in cui siano stati stipulati gli accordi di cooperazione
di cui all'articolo 24, comma 2, dello Statuto, con riguardo agli
elementi previsti dalla presente norma che siano determinati negli
accordi medesimi. In tali casi, gli elementi di cui ai commi
precedenti e le modalita' e le forme di riconoscimento sono
indicati all'atto di approvazione dell'accordo e ne costituiscono
parte integrante.

Art. 22 - Passaggi ad altri corsi di studio dell'Universita'

1. Lo studente, in qualunque anno di corso, puo' chiedere il
passaggio ad altro corso di studi attivato presso l'Universita'.
La struttura didattica di arrivo delibera in merito al
riconoscimento degli insegnamenti precedentemente seguiti e degli
esami precedentemente superati.

2. Il passaggio va richiesto dal 1 luglio al 15 settembre. Il Rettore
per gravi e documentati motivi puo' concedere il passaggio dopo
tale data, ma non oltre il 31 dicembre.

3. Per i corsi di studio ad accesso limitato le domande di passaggio
verranno accolte previo superamento della prevista prova di
ammissione.

4. Il passaggio dello studente che non richiede alcuna convalida
degli studi pregressi avverra' senza bisogno di delibera di
accoglimento da parte della struttura didattica competente.

Art 23 - Trasferimenti da e verso le altre Universita'

1. Lo studente puo' presentare domanda per trasferirsi presso altra
Universita' o Istituto universitario dal 1 luglio al 30 settembre
di ogni anno. Il Rettore, per gravi e documentati motivi puo'
concedere il trasferimento oltre tale data, ma non oltre il 31
dicembre.

2. La documentazione degli studenti provenienti da altre Universita'
o Istituti universitari deve pervenire entro il 31 ottobre di ogni
anno. A fronte di giustificati motivi il Rettore, sentita la
struttura didattica competente, puo' accogliere il trasferimento
oltre tale data, ma non oltre il 31 dicembre.

3. Il Consiglio della struttura didattica competente esamina la
carriera scolastica precedentemente svolta e ne determina
l'ulteriore svolgimento. Le deliberazioni delle competenti
strutture didattiche devono essere prese entro 30 giorni
dall'arrivo della comunicazione e tempestivamente comunicate
all'interessato.

Art. 24 - Modalita' di passaggio ai nuovi ordinamenti didattici

1. Lo studente che provenga per trasferimento da altro Corso di studi
o gia' in possesso di titolo di studio anche conseguito all'estero
puo' chiedere l'ammissione ad un Corso di studio riordinato. Dopo
le convalide ad opera del Consiglio di corso di studio, se l'anno
di corso a cui lo studente puo' iscriversi e' successivo a quello
gia' attivato nel nuovo ordinamento, e' concessa allo stesso la
facolta' di scelta tra l'iscrizione al corrispondente anno del
vecchio ordinamento oppure all'anno di corso in quel momento
attivato del nuovo ordinamento.

2. L'Universita' assicura la conclusione dei Corsi di studio e il
rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici
vigenti.

Art. 25 - Norma transitoria

1. Sino alla piena attuazione delle attivita' e delle strutture
previste dal presente Regolamento sono osservati i termini
temporali e le scadenze previste dal presente Regolamento salvo
motivata delibera adottata a maggioranza assoluta dall'organo
competente o dall'organo che temporaneamente ne svolge le
funzioni.

Titolo II - ordinamenti didattici

Art. 26 - Corso di laurea della formazione primaria

1. Titolo di ammissione e titolo di studio rilasciato Per l'ammissione al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria e' richiesto, per gli studenti italiani (per quelli stranieri si veda l'art. 7, Norme particolari), il diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi di insegnamento nella scuola materna ed elementare.

2. Durata e articolazione degli studi Il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria ha la durata di quattro anni. Esso e' costituito da un biennio comune, seguito da un biennio che si articola in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola elementare. La scelta dell'indirizzo e' compiuta, dallo studente, al termine del secondo anno accademico.

3. Ordinamento didattico L'ordinamento didattico del Corso di laurea si articola su quattro aree e precisamente:

Area 1: formazione per la funzione docente. Comprende attivita' didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato A del D.M. del 26.3.'98 e per il cui conseguimento sono previsti corsi di studio nei seguenti campi:

- pedagogico (M09A, M09B, M09D,M09E,M09F); - metodologico-didattico (M09A, M09C, M09E, M09F); - psicologico (M11A, M10A, M10C, M11B, M11C, M10B, M11 D); - socio-antropologico (M05X Q05A, Q05B, Q0SC, Q05G, E03B); - igienico-medico (F22A), - dell'integrazione scolastica per allievi con handicap (M09E, F19B, M11E, M11D, M11A).

A questa area va riservato almeno il 25% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola materna e almeno il 20% nell'indirizzo per la scuola elementare. Per credito formativo si intende la definizione contenuta nella normativa europea ECTS.

Area 2: contenuti dell'insegnamento primario Comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti della scuola materna e della scuola elementare, attivita' didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato A del citato D.M. 26.3.'98 in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacita' operative nei campi: - linguistico-letterario: L09A, L10D, L11A, L12A, M09D, L16A, L16B, L12D;

- matematico-informatico: A01A, A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, K05B, M07B;

- delle scienze fisiche, naturali ed ambientali: B01A, B01B, B01C, B05X, C03X, C11X, D01A, D01B, D02A, D03A, E01A, E02A, E02C, E03A, E04A, M08E, M07B;

- della musica, della comunicazione sonora e dell'animazione teatrale: L26A, L26B, L27A, L27B, L27C;

- delle scienze motorie;

- delle lingue moderne: L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L18C, L19A, L19B;

- storico-geografico-sociale-giuridico: L02B, L01A, M01X, M02A, M03A, M04X M08E, M12A, D02A, P03X, N19X, N09X, N08X, N10X, Q05A, Q05B, M06A, M06B, N10X;

- del disegno: H11X;

A questa area viene riservato almeno il 25% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola materna ed almeno il 35% nell'indirizzo per la scuola elementare.

Area 3: Laboratorio Le attivita' di laboratorio riguardano l'analisi la progettazione e la simulazione di attivita' didattiche di cui alle precedenti aree 1 e 2, con l'intervento di docenti di entrambe le aree. Esse costituiscono un ulteriore momento di sistematizzazione degli apprendimenti teorici, in funzione della trasferibilita', nella scuola materna e nella scuola elementare, dei saperi e del saper operare. Alle attivita' di laboratorio viene riservato non meno del 10% dei crediti formativi.

Area 4: Tirocinio Le attivita' di tirocinio riguardano esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative. Alle attivita' di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e verifica, e' destinato non meno del 20% dei crediti del Corso di laurea. Almeno 100 ore di tirocinio sono finalizzate ad acquisire esperienze nel settore del sostegno.

Area opzionale L'area opzionale, pari ad almeno il 5%, e' costituita da insegnamenti liberamente scelti dallo studente all'interno dei corsi attivati nella sede di Aosta o seguiti presso le sedi degli Istituti universitari convenzionati.

Conoscenza delle lingue Lo studente e' tenuto inoltre a conoscere una lingua diversa dall'italiano e dal francese, scelta nell'area delle lingue moderne, indicate in precedenza. L'accertamento di tale conoscenza avviene attraverso apposita prova.

Prove di valutazione conclusive Le modalita' di accertamento dell'apprendimento al termine delle attivita' didattiche riguardano, globalmente e di regola, una pluralita' di attivita' didattiche. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalita' delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attivita'. L'esame di Laurea consiste nella discussione di una tesi scritta relativa ad attivita' svolte nel tirocinio, nel laboratorio oppure ad altro argomento pertinente al Corso di laurea.

4. Attivita' didattiche

Le attivita' didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore.

I1 regolamento didattico:

a) disciplina le attivita' didattiche prevedendo gli insegnamenti da
impartire eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del
laboratorio, del tirocinio e di altre eventuali modalita'; b) definisce, in termini di crediti, il peso didattico di ognuna
delle attivita' previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti
di un semestre; c) determina eventuali abbreviazioni della durata del Corso di laurea
in relazione a crediti riconosciuti; d) definisce gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno
didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni
attuative del D.M. 21 luglio 1997, n. 245 in materia di frequenza
a tempo pieno e tempo parziale; e) stabilisce la programmazione delle iscrizioni al Corso di laurea,
tenuto conto delle risorse disponibili della funzionalita' delle
strutture attivate, del fabbisogno della scuola materna ed
elementare e di quanto altro collegato alle particolari condizioni
socio-ambientali della Regione. Determina le modalita' di
valutazione per l'iscrizione programmata al Corso.

5. Piani di studio individualizzati

E' garantita, mediante la utilizzazione di crediti acquisiti, la mobilita' di studenti da e per il Corso di laurea. In particolare attraverso piani di studio opportunamente personalizzati: a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi puo'
conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione
in non piu' di due semestri; b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura
didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola materna e/o
elementare, puo' conseguire la laurea in non piu' di quattro
semestri.

6. Attivita' didattiche aggiuntive per l'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap

Sono previste specifiche attivita' didattiche aggiuntive per almeno 400 ore, attinenti all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma puo' costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attivita' didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'area qualificante tali attivita' didattiche prevede insegnamenti nei campi: - pedagogico (M09A, M09E); - metodologico-didattico (M09C, M09E, M09P); - psicologico (M10A, M11A, M11B, M11E); - psichiatrico (F11A, F19B); - medico (F11B, F15B, F22A).

Chi ha gia' conseguito la laurea nel Corso puo' integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi.

7. Norme particolari

Al fine di assicurare la piena parita' nell'uso veicolare della lingua italiana e della lingua francese, nelle diverse attivita' didattiche, un numero di insegnamenti, nella misura massima del 50%, potra' essere affidato a docenti di istituti universitari stranieri, secondo quanto previsto all'art. 5 del DM citato, in relazione alla particolare situazione linguistica e in coerenza con il comma 125, dell'art. 17 della citata 127/97.

Lo svolgimento di una parte del percorso formativo potra' avvenire presso istituti universitari di paesi stranieri.

In merito all'iscrizione al Corso, da parte di studenti non italiani si richiede il titolo di istruzione valido per l'accesso all'universita' del Paese di origine, tenuto conto di guanto previsto al precedente articolo 4.

8. Collaborazione con altri enti

Per le finalita' del Corso di laurea, la Struttura Didattica puo' attivare apposite intese con gli Enti Locali e puo' stipulare convenzioni con l'Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio, gli Istituti musicali, l'Isef o il Corso di laurea in Scienze motorie (qualora esso sia nel frattempo attivato), con altre eventuali strutture scientifiche nonche' con istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e alla realizzazione di attivita' di laboratorio e di tirocinio.

Att. 27 - Scuola di specializzazione per gli insegnanti
delle scuole secondarie (SSIS)

1. Finalita'

a) La Scuola si articola in indirizzi corrispondenti a gruppi di
abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie, essi sono
determinati secondo i criteri generali previsti dalla legge 127/97
e specificati nel DM 26 maggio 1998. b) Gli indirizzi prevedono piani di studio adeguati alla formazione
professionale corrispondente alle classi concorsuali relative
all'insegnamento nelle scuole secondarie secondo l'ordinamento
scolastico vigente. La Scuola, tenuto conto del fabbisogno di
personale docente nelle scuole secondarie della Regione Valle
d'Aosta, indica annualmente mediante il Manifesto degli Studi
quali indirizzi in numero non inferiore a due) sono attivati. c) Per rispondere alle particolari esigenze linguistiche e
socioculturali della comunita' valdostana, la Scuola assicura una
formazione bilingue (italiano e francese) e prevede lo svolgimento
di parte del percorso formativo, presso le sedi universitarie
francofone convenzionate.

2. Comitato di proposta

La Scuola e' retta da un Comitato di proposta, organo della struttura didattica, che svolge le funzioni previste dall'art. 11, commi 1 e 2, della legge 341/90, come richiamate dall'art. 17, comma 95, della legge 127/97.

3. Diploma

L'esame finale per il conseguimento del Diploma di Specializzazione ha valore di esame di Stato relativo a ciascuna delle abilitazioni all'insegnamento fra quelle conseguibili sulla base del diploma di laurea che ha dato accesso alla SSIS.

4. Durata e articolazione degli studi

a) Il corso degli studi ha durata di due anni articolati in 4
semestri, che corrispondono ad un totale di 120 crediti. b) Il corso degli studi prevede 90 crediti destinati all'insegnamento
e ai laboratori didattici (680 ore), e un tirocinio pratico di 320
ore del valore di 30 crediti. c) Gli insegnamenti comprendono moduli didattici relativi alle
Scienze dell'educazione, che possono essere comuni agli
specializzandi di tutti gli indirizzi e moduli didattici relativi
alle didattiche disciplinari volte ad un approfondimento
metodologico o didattico nelle aree disciplinari interessate
corrispondenti alle abilitazioni da conseguire, nonche'
all'insegnamento bilingue delle discipline interessate. d) ogni specializzando deve preparare, per l'esame finale, una
relazione analitica sull'attivita' di tirocinio. e) La frequenza degli specializzandi alle attivita' didattiche e
formative e' obbligatoria.

5. Piani di studio

a) Il Consiglio della Scuola approva un piano di studio individuale
per ogni specializzando, sulla base degli insegnamenti attivati e
pubblicati annualmente nel Manifesto degli Studi, in modo da
tenere conto del curricolo universitario precedente cosi da poter
comprendere eventualmente un maggior numero di semestralita'
qualora lo specializzando presenti dei debiti formativi, oppure
desideri conseguire una pluralita' di abilitazioni. b) Nel caso dell'esistenza di debiti formativi, il piano di studi
dovra' prevedere anche completamenti disciplinari da acquisire
nelle facolta' competenti, quando nel curricolo della laurea di
provenienza vi siano state carenze in qualche disciplina rilevante
ai fini dell'abilitazione da conseguire, tenuto conto anche della
normativa sull'accesso ai concorsi. I completamenti disciplinari
possono essere soddisfatti sia mediante il superamento di prove
integrative, sia mediante la frequenza ed il superamento della
relativa prova finale di insegnamenti corrispondenti a non piu' di
tre corsi annuali. c) Per converso, il piano degli studi puo' venire abbreviato per
coloro che nel precedente curricolo degli studi hanno gia' seguito
corsi utili ai fini degli scopi della Scuola; per coloro che
fossero gia' in possesso di altra abilitazione, questa
abbreviazione puo' giungere fino all'equivalente di un anno.

6. Piani di studio per l'abilitazione alla didattica di sostegno

I piani di studio degli specializzandi che intendano conseguire un'abilitazione valida anche per l'attivita' didattica di sostegno comprendono aggiuntivamente altri moduli didattici, attivita' di laboratorio e di tirocinio, equivalenti ad almeno 20 crediti, da considerare obbligatori ai fini indicati dall'articolo 14, comma 2, della legge 104/92; questi ulteriori crediti prevedono contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area neuropsicologica specifica.

7. Iscrizione alla Scuola

a) Possono iscriversi alla Scuola i cittadini italiani e comunitari
laureati in Italia le cui lauree diano accesso all'insegnamento
nella scuola secondaria; possono iscriversi altresi' i cittadini
comunitari in possesso di titolo universitario straniero che dia
accesso alle attivita' di formazione e di tirocinio degli
insegnanti della scuola secondaria nel Paese che ha rilasciato il
titolo. Con gli stessi criteri possono iscriversi i cittadini
italiani che abbiano conseguito titoli universitari all'estero.

b) Ai sensi del comma 117, dell'articolo 17 della legge 127/97 e del
DM 26 maggio 1998 possono iscriversi alla Scuola anche coloro che
sono in possesso dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle
arti, dai Conservatori di musica, dagli Istituti musicali
pareggiati, dagli Istituti Superiori di Educazione Fisica e dagli
Istituti superiori per le industrie artistiche, per gli indirizzi
comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli
stessi danno accesso in base alla normativa vigente.

8. Programmazione delle iscrizioni

Il numero degli iscritti alla Scuola per ogni classe concorsuale e' stabilito annualmente, sentita la Sovraintendenza agli Studi della Valle d'Aosta e in accordo con quanto stabilito dal DM 245/97 ai sensi delle leggi 341/90 e 127/97.

9. Criteri e prove di ammissione

Il Consiglio della Scuola, tenuto conto dei criteri delle procedure e dei parametri standard fissati a livello nazionale per la determinazione della disponibilita' di posti, definisce le modalita' per le prove di ammissione in relazione alle varie classi concorsuali per l'insegnamento nelle scuole secondarie.

10. Esame finale

L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attivita' svolte nel tirocinio e nei laboratori didattici. Della relativa commissione fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti dei gradi scolastici interessati che abbiano collaborato alle attivita' della SSIS.

11. Intese e accordi con le autorita' scolastiche

a) La Scuola annualmente specifica il contenuto degli accordi che la
SSIS potra' stipulare con la Sovraintendenza agli Studi della
Regione autonoma Valle d'Aosta per la partecipazione degli
istituti secondari alle attivita' formative.

b) La scuola puo' stipulare accordi con la Sovraintendenza agli Studi
della Regione autonoma Valle d'Aosta, con le Accademie di Belle
Arti, i Conservatori di musica, le Scuole di educazione musicale e
gli Istituti Superiori di Educazione Fisica, cosi' che i docenti
di queste istituzioni possano partecipare alle attivita'
didattiche della SSIS in insegnamenti o in laboratori didattici
che prevedono speciali competenze di tipo tecnico o nell'ambito
della didattica bilingue delle discipline.

12. Modello formativo della SSIS

I corsi, i laboratori e i tirocini si articolano in un modello di formazione professionale coerente con le finalita' istituzionali della Scuola, illustrato in allegato.

Allegato: Modello dell'offerta formativa della SSIS.

a) Architettura del programma di formazione degli insegnanti delle
scuole secondarie b) Pianificazione e ripartizione delle ore e dei crediti formativi c) Ripartizione del monte ore sulle formazioni trasversale e
specifica d) organizzazione del tirocinio

a) Architettura del programma di formazione degli insegnanti della
scuola secondaria
----> Vedere Programma a pag. 44 del S.O. <----

B) Pianificazione e ripartizione dei volumi orari e dei crediti formativi

====================================================================
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 TOTALE ==================================================================== Corsi 100 h 50 h 50 h - 200 h
11 crediti 6 crediti 6 crediti 23 crediti -------------------------------------------------------------------- Laboratorio 170 h 180 h 100 h 30 h 480 h
17 crediti 18 crediti 10 crediti 24 crediti 67 crediti -------------------------------------------------------------------- Tirocinio 30 h 70 h 150 h 70 h 320 h
2 crediti 6 crediti 14 crediti 8 crediti 30 crediti -------------------------------------------------------------------- TOTALE 300 h 300 h 300 h 100 h 1000 h
30 crediti 30 crediti 30 crediti 30 crediti 120 crediti --------------------------------------------------------------------

C) Ripartizione del monte ore

===================================================================
Primo Secondo
anno anno =================================================================== Formazione trasversale 330 h labo + 220 h 110 h (area delle scienze corsi 30 h o 20 h 0 o 10 h dell'educazione) 30 h tirocinio ------------------------------------------------------------------- Formazione specifiche 330 h labo + 240 h 110 h
corsi 70 h o 80 h 220 h o 210 h
290 h tirocinio ------------------------------------------------------------------- TOTALE 680 h labo + 460 h 220 h
corsi 100h 220 h
320 h tirocinio -------------------------------------------------------------------

D) organizzazione del tirocinio

Il tirocinio e' concepito da due punti di vista complementari.

Esso e' necessario alla SSIS, in quanto concreta l'abilitazione professionale dei candidati, che si puo' conseguire solo con il loro inserimento nell'operativita' scolastica. Ma e' utile anche alle istituzioni scolastiche perche' permette loro di instaurare un rapporto meno occasionale con l'universita', che favorira':

- la formazione in servizio del personale docente;

- l'autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione riconosciuta dalla legge alla scuole;

- l'autovalutazione professionale dei singoli e delle attivita' di istituto.

L'obiettivo del tirocinio e' introdurre lo studente nella vita e nell'attivita' della scuola, ai fini dell'acquisizione di competenze proprie della professione docente. Tali competenze riguardano gli aspetti collegiali, gestionali programmatori e la pratica di insegnamento. L'inserimento dello studente della SSIS in una scuole si propone quindi come esperienza in un ambiente qualificante, sempre secondo un progetto coerente sia con le finalita' della SSIS sia con la programmazione della scuola in cui avviene il tirocinio. Al fine di raggiungere tale obiettivo, la SSIS, nel quadro delle intese stipulate con la Sovraintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 13 dell'ordinamento Didattico, siglera' opportuni accordi con gli istituti secondari della Regione che intendono collaborare all'attivita' formativa della SSIS. Tale collaborazione si configura come elemento qualificante per le scuole in virtu' della stretta interazione tra il mondo della ricerca e il mondo della scuola operante. La supervisione e il coordinamento delle attivita' di tirocinio sono affidate a docenti di ruolo nelle scuole secondarie della Regione, utilizzati presso la SSIS in regime di semiesonero. La scelta dei docenti supervisori del tirocinio avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, indetto dal Consiglio della Scuola. Per favorire l'inserimento degli specializzandi nei singoli istituti secondari per la realizzazione dei progetti di tirocinio e per assicurare una significativa ricaduta formativa sugli istituti ospitanti, ciascuna scuola secondaria che avra' stipulato un'apposita convenzione con la SSIS Valle d'Aosta indichera' annualmente i docenti disponibili ad accogliere gli specializzandi nelle loro classi. Tali docenti, chiamati tutori, parteciperanno ai progetti di tirocinio relativi alle loro classi e alla loro disciplina di insegnamento e, con il supporto e il coordinamento dei supervisori del tirocinio, saranno il tramite della loro scuola con le universita' per la partecipazione a iniziative di formazione, di sperimentazione o di ricerca didattica proposte dalla SSIS.
 
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