Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2000 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 22 giugno 2000 |
Schema di contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro della difesa, e l'Ente nazionale per l'assistenza al volo (E.N.A.V.). (Deliberazione n. 64/2000). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948 n. 616, concernente "Approvazione della Convenzione internazionale per aviazione civile" stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944;
Visto il decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989 n. 160;
Vista la legge 11 luglio 1977 n. 4111, recante "Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981 n. 145, concernente "Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981 n. 484, concernente "Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980 n. 242";
Vista la legge 15 febbraio 1985 n. 25, recante "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale";
Vista la legge 12 giugno 1990 n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;
Vista la legge 15 dicembre 1990 n. 385, recante "Disposizioni in materia di trasporti";
Vista la legge 20 dicembre 1995 n. 575, concernente "Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960 e atti internazionali successivi", ed in particolare l'accordo multilaterale sui canoni di rotta;
Vista la legge 21 dicembre 1996 n. 665, concernente "Trasformazione in Ente pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale" ed in particolare l'art. 9 della stessa legge, punti da 1 a 5;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, concernente "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC";
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 430, che demanda al CIPE la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999 n. 18, concernente "Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'";
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999 n. 66, concernente "Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994";
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1997, concernente "Approvazione del regolamento amministrativo-contabile dell'Ente nazionale di assistenza al volo" ed in particolare gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, recante "Modalita' per la regolarizzazione dei flussi finanziari fra Eurocontrol e lo Stato italiano";
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1997, concernente "Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza al volo" ed in particolare gli articoli 3, 5 e 6 dello stesso;
Vista la propria delibera in data 24 aprile 1996 recante "Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", che prevede il parere del CIPE sugli schemi di contratto di programma;
Viste le proprie delibere in data 8 maggio 1996 e 9 luglio 1998 che hanno istituito e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (N.A.R.S);
Visti i pareri dell'VIII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della IX Commissione permanente della Camera dei deputati, rispettivamente formulati il 28 marzo 2000 e il 5 aprile 2000, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 1996, n. 665;
Vista la nota n. 6190 del 17 maggio scorso con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione ha trasmesso il testo definitivo del contratto di programma integrato sulla base di alcune delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari;
Preso atto che il NARS nella seduta del 21 giugno 2000 ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto di programma formulando al riguardo alcune raccomandazioni;
Considerato che la legge istitutiva prevede la trasformazione in societa' per azioni dell'ENAV entro il luglio 1999 e che tale termine e' stato recentemente differito dal Parlamento al prossimo 31 dicembre 2000 con l'assegnazione della titolarita' delle azioni al Ministro del tesoro (legge 17 maggio 1999, n. 144);
Considerato che la durata del contratto decorre dalla data della sua stipula fino alla data di trasformazione in S.p.a.;
Ritenuto di condividere il parere del NARS licenziato nella precitata seduta;
Udita la relazione del Sottosegretario di Stato ai trasporti ed alla navigazione;
Esprime parere favorevole
in ordine allo schema di contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro della difesa, e l'E.N.A.V., Ente nazionale per l'assistenza al volo, nel testo allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante;
Invita
il Ministro dei trasporti, in linea con le indicazioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari, a promuovere:
- la regolamentazione delle esenzioni tariffarie;
- la previsione di sanzioni per inadempienze contrattuali;
- il rafforzamento dell'obiettivo di perseguimento della totale autonomia finanziaria dell'Ente con conseguente progressiva eliminazione della sovvenzione statale.
Roma, 22 giugno 2000 Il Presidente delegato: Visco |
| Ente Nazionale di Assistenza al Volo
INDICATORI PER IL CONTRATTO DI PROGRAMMA E DI SERVIZIO
Introduzione
Questa appendice fornisce la documentazione sui dati Indicatori da usarsi per la misurazione del progresso, e del grado di raggiungimento, degli obiettivi di sicurezza, qualita' ed economicita' previsti agli artt. 8, 13 e 14 del Contratto di Programma e di Servizio.
Essa e' composta dalle seguenti sezioni: sommario degli indicatori, descrizione testuale di ciascun indicatore.
Gli indicatori sono stati raccolti in 3 (tre) aree:
1. sicurezza (indicatori di incidente, di inconveniente grave e di inconveniente);
2. qualita' (misure di efficienza); e
3. economicita' (indicatori di contesto).
Gli indicatori evidenzieranno tendenze e informazioni sullo stato e sull'andamento delle prestazioni dell'Ente segnalando quelle aree dove e' avvenuto un progresso.
Sommario degli Indicatori
AREA DELLA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI
INDICATORI DI INCIDENTE
Ratei di Incidente a grandi vettori Ratei di Incidente a vettori regionali Ratei di Incidente a taxi aerei Ratei di Incidente ad aeromobili di aviazione generale Ratei di Incidente a rotorcraft Ratei di Incidente per collisione in volo
INDICATORI DI INCONVENIENTE GRAVE
AIRPROX di grandi vettori Ratei di deviazione dei piloti Ratei di Errore Operativo Ratei di Incursione di Pista Deviazione di Veicoli e Pedoni
INDICATORI DI INCONVENIENTE
Ratei di Inconveniente a grandi vettori Ratei di Inconveniente a vettori regionali Ratei di Inconveniente a taxi aerei Ratei di Inconveniente ad aeromobili dell'aviazione generale Ratei di Inconveniente a rotorcraft
AREA DELLA QUALITA'
MISURE DI EFFICIENZA
Affidabilita' dell'impianto/servizio Disponibilita' Operativa dell'impianto/servizio Ratei di Ritardo Ratei di Ritardo causato dal Volume di Traffico
AREA DELL'ECONOMICITA'
Previsione del Prodotto Intorno Lordo (PIL) annuo e Tasso di Crescita Attivita' Totale Previsione del Traffico IFR annuo gestito dai CRAV e Tasso di Crescita Previsione di ore di volo dell'aviazione generale Ore di volo totali
Descrizione degli Indicatori
INCIDENTI
RATEI DI INCIDENTE A GRANDI VETTORI
Descrizione: Per grande vettore si intende quella operazione di volo, programmata o non, effettuata da:
- tutti i turbo-jet;
- aeromobili che hanno una configurazione interna superiore a 30 posti passeggeri esclusi quelli di ciascun membro di equipaggio;
- aeromobili che hanno una capacita' di carico pagante superiore a 7.500 libbre;
- aeromobili in operazione programmata con piu' di 9 ma meno di 31 posti, esclusi quelli di ciascun membro di equipaggio e con una capacita' di carico pagante di 7.500 libbre o meno.
Questo indicatore comparera' il numero di incidenti che coinvolgono tutti i grandi aeromobili con il numero delle ore di volo e delle partenze di tali vettori. E' espresso in incidente per 100.000 ore di volo e per 100.000 partenze.
Poiche' il maggior numero di incidenti occorre durante l'atterraggio e il decollo, il numero di partenze e' considerato la migliore variabile regolarizzante. Si calcolano anche i ratei rispetto alle ore di volo perche' le partenze di tutto le tipologie di utenti potrebbero non essere disponibili.
RATEI DI INCIDENTE A Vettore REGIONALE
Descrizione: Per vettore regionale si intende un'operazione di volo passeggeri condotta usando uno dei seguenti aeromobili con un frequenza di almeno 5 cicli a settimana;
- aeromobili, diversi dai turbo-jet, con una configurazione massima di 9 posti passeggeri o meno, esclusi i posti di ciascun membro di equipaggio ed una capacita' di carico pagante di 7.500 libbre o meno;
- aeromobili ad ala rotante.
Questo indicatore comparera' il numero di incidenti che coinvolgono tutti gli aeromobili regionali con il numero delle ore di volo e delle partenze di tali vettori. E' espresso in incidente per 100.000 ore di volo e per 100.000 partenze.
Poiche' il maggior numero di incidenti occorre durante l'atterraggio e il decollo, il numero di partenze e' considerato la migliore variabile regolarizzante. Si calcolano anche i ratei rispetto alle ore di volo perche' le partenze di tutti i tipi di utenti potrebbero non essere disponibili.
RATEI DI INCIDENTE DI TAXI AEREO
Descrizione: Per Taxi Aereo si intende un'Operazione di volo a domanda dietro compenso condotta con:
- aeromobili, compresi i turbo-jet con una configurazione di 30 o meno posti passeggeri, esclusi i posti di ciascun membro di equipaggio, ed una capacita' di carico pagante di 7.500 libbre o meno; aeromobili ad ala rotante;
- aeromobili, diversi dai turbo-jet con una configurazione massima di 9 o meno posti passeggeri, esclusi i posti di ciascun membro di equipaggio e che hanno una capacita' di carico pagante di 7.500 libbre o meno; aeromobili ad ala rotante;
- aeromobili per operazioni cargo con capacita' di carico pagante di 7.500 libbre o meno; aeromobili ad ala rotante.
RATEI DI INCIDENTE DI AVIAZIONE GENERALE
Questo indicatore comparera' il numero di incidenti che coinvolgono tutti gli aeromobili di aviazione generale con il numero delle ore di volo e delle partenze di tali vettori. E' espresso in incidente per 100.000 ore di volo e per 100.000 partenze.
RATEI DI INCIDENTE DI AEROMOBILI AD ALA ROTANTE
Descrizione: Questo indicatore comparera' il numero di incidenti che coinvolgono tutti gli aeromobili ad ala rotante con il numero delle ore di volo e delle partenze di tali vettori. E' espresso in incidente per 100.000 ore di volo e per 100.000 partenze.
RATEI DI COLLISIONE IN VOLO
Descrizione: Questo indicatore comparera' il numero delle collisioni in volo per tutte le tipologie di utenza con il numero delle ore di volo.
INCONVENIENTI GRAVI
Airprox
Descrizione: Questo indicatore presentera' il numero totale degli AIRPROX riportati dagli equipaggi di volo.
AIRPROX DI GRANDE VETTORE
Descrizione: Questo indicatore comparera' il numero delle mancate collisioni con il numero delle ore di volo dei grandi vettori. (Ratei per 100.000 ore di volo.)
RATEI DI DEVIAZIONE DEI PILOTI
Descrizione: Questo indicatore comparera' il numero totale delle deviazioni dei piloti con il numero totale delle ore di volo di sistema. (Ratei per 100.000 ore di volo.)
RATEI DEGLI ERRORI OPERATIVI
Descrizione: Questo indicatore comparera' il numero totale degli errori operativi con il numero totale delle operazioni di impianto. (Ratei per 100.000 attivita' d'impianto.)
RATEI DI INCURSIONE DI PISTA
Descrizione: Questo indicatore comparera' il numero delle incursioni di pista che accadono negli aeroporti con il numero totale delle operazioni aeroportuali. (Ratei per 100.000 operazioni aeroportuali.)
DEVIAZIONI VEICOLI/PEDONI
Descrizione: Questo indicatore rappresentera' il numero di DV/P. Un DV/P e' l'entrata o lo spostamento sull'area di movimento aeroportuale di un veicolo (compresi gli aeromobili condotti da un non pilota) o un pedone che non e' stato autorizzato dal controllo del traffico aereo.
INCONVENIENTI
RATEI DI INCONVENIENTE PER UN GRANDE VETTORE
Descrizione: Per grande vettore si intende quella operazione di volo, programmata o non, effettuata da:
- tutti i turbo-jet;
- aeromobili che hanno una configurazione interna superiore a 30 posti passeggeri esclusi quelli di ciascun membro di equipaggio;
- aeromobili che hanno una capacita' di carico pagante superiore a 7.500 libbre;
- aeromobili in operazione programmata con piu' di 9 ma meno di 31 posti, esclusi quelli di ciascun membro di equipaggio e con una capacita' di carico pagante di 7.500 libbre o meno.
Questo indicatore comparera' il numero di inconvenienti che coinvolgono tutti i grandi aeromobili con il numero delle ore di volo e delle partenze di tali vettori. E' espresso in incidente per 100.000 ore di volo e per 100.000 partenze.
Poiche' il maggior numero di inconvenienti occorre durante l'atterraggio e il decollo, il numero di partenze e' considerato la migliore variabile regolarizzante. Si calcolano anche i ratei rispetto alle ore di volo perche' le partenze di tutti i tipi di utenti potrebbero non essere disponibili.
RATEI DI INCONVENIENTE PER VETTORI REGIONALI
Descrizione: Per vettore regionale si intende un'operazione di volo passeggeri condotta usando uno dei seguenti aeromobili con un frequenza di almeno 5 cieli a settimana;
- aeromobili, diversi dai turbo-jet, con una configurazione massima di 9 posti passeggeri o meno, esclusi i posti di ciascun membro di equipaggio ed una capacita' di carico pagante di 7.500 libbre o meno;
- aeromobili ad ala rotante.
Questo indicatore comparera' il numero di inconvenienti che coinvolgono tutti gli aeromobili regionali con il numero delle ore di volo e delle partenze di tali vettori. E' espresso in incidente per 100.000 ore di volo e per 100.000 partenze.
Poiche' il maggior numero di inconvenienti occorre durante l'atterraggio e il decollo, il numero di partenze e' considerato la migliore variabile regolarizzante. Si calcolano anche i ratei rispetto alle ore di volo perche' le partenze di tutti i tipi di utenti potrebbero non essere disponibili.
RATEI DI INCONVENIENTE DI TAXI AEREO
Descrizione: Per Taxi Aereo si intende un'operazione di volo a domanda dietro compenso condotta con:
- aeromobili, compresi i turbo-jet con una configurazione di 30 o meno posti passeggeri, esclusi i posti di ciascun membro di equipaggio, ed una capacita' di carico pagante di 7.500 libbre o meno; aeromobili ad ala rotante;
- aeromobili, diversi dai turbo-jet con una configurazione massima di 9 o meno posti passeggeri, esclusi i posti di ciascun membro di equipaggio e che hanno una capacita' di carico pagante di 7.500 libbre o meno; aeromobili ad ala rotante;
- aeromobili per operazioni cargo con capacita' di carico pagante di 7.500 libbre o meno; aeromobili ad ala rotante.
Questo indicatore comparera' il numero degli inconvenienti dei Taxi Aerei con il numero delle ore di volo di Taxi Aereo. (Ratei per 100.000 ore di volo.)
RATEI DI INCONVENIENTE PER AVIAZIONE GENERALE
Descrizione: Questo indicatore comparera' il numero di inconvenienti nei quali sono coinvolti aeromobili di aviazione generale al numero di ore di volo di aviazione generale. (Ratei per 100.000 ore di volo.)
RATEI DI INCONVENIENTE AD AEROMOBILI AD ALA ROTANTE
Descrizione: Questo indicatore comparera' il numero di inconvenienti che coinvolgono tutti gli aeromobili ad ala rotante (compresi elicotteri e giroplani) con il numero totale delle ore di volo di aeromobili ad ala rotante. (Ratei per 100.000 ore di volo.)
EFFICIENZA
AFFIDABILITA' DELL'IMPIANTO/SERVIZIO
Descrizione: Questo indicatore provvedera' la stima aggregata della probabilita' che un tipico impianto o servizio non sia in avaria durante il suo periodo di missione. Si comprenderanno anche le attrezzature di automazione e i serzi usati per l'elaborazione delle informazioni dei dati di volo, degli impianti radar di rotta e di terminale, degli ILS. Non saranno invece compresi gli impianti che non sono vitali per il controllo del traffico aereo (depositi, sistemi di riscaldamento, ecc). (Valori espressi in percentuali)
DISPONIBILITA' OPERATIVA DELL'IMPIANTO/SERVIZIO
Descrizione: Questo indicatore fornira' la stima aggregata della percentuale di tempo nel quale un tipico impianto o servizio e' disponibile. Sara' indicato dal rapporto tra le ore totali di operativita' e il massimo delle ore possibili di operativita'. Si comprenderanno anche le attrezzature di automazione e i serzi usati per l'elaborazione delle informazioni dei dati di volo, degli impianti radar di rotta e di terminale, degli ILS. Non saranno invece compresi gli impianti che non sono vitali per il controllo del traffico aereo (depositi, sistemi di riscaldamento, ecc). (Valori espressi in percentuali)
RATEI DI RITARDO
Descrizione: Questo indicatore comparera' il numero totale dei ritardi con le attivita' totali dell'impianto. (Ratei per 100.000 attivita' di impianto.)
RATEI DI RITARDO DOVUTI AL VOLUME
Descrizione: Questo indicatore compera' il numero dei ritardi dovuti al volume con le attivita' totali di impianto. Tali ritardi accadono quando un aeromobile e' ritardato per piu' di 15 primi a causa del volume di traffico in gestione da parte del sistema di controllo del traffico aereo. (Ratei per 100.000 attivita' d'impianto.)
CONTESTO
PREVISIONE DEL PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL) ANNUO
Descrizione: Primaria variabile di influenza della crescita dell'aviazione civile e del trasporto aereo che ENAV, come la maggior parte di altri analisti di aviazione, usera' nei propri modelli. Il PIL e' una misura dell'output totale di prodotti e servizi dell'economia esclusi i proventi esteri delle imprese italiane.
ATTIVITA' TOTALI D'IMPIANTO
Descrizione: Le attivita' d'impianto comprendono le attivita' di rotta e di terminale. Le attivita' di impianto di rotta sono il numero degli aeromobili IFR gestiti. Le attivita' di terminale sono il numero delle operazioni aeroportuali e delle operazioni strumentali registrate.
PREVISIONE ANNUA DI AEROMOBILI IN IFR GESTITI DAGLI ACC
Descrizione: Il numero di aeromobili IFR gestito da un ACC e' uguale al doppio del numero delle partenze piu' il numero dei sorvoli IFR gestiti dai quattro CRAV dell'Ente. La previsione di aeromobili IFR gestiti si basa principalmente sulle previsioni di ENAV ed EUROCONTROL del livello di attivita' dell'aviazione commerciale e del livello di attivita' correlate agli affari per l'aviazione generale. (E numero di aeromobili gestito sara' presentato in milioni di aeromobili gestiti, i tassi di crescita saranno percentuali.)
PREVISIONE DELLE ORE DI VOLO DEGLI AEROMOBILI DI AVIAZIONE GENERALE
Descrizione: Le ore di volo di aviazione generale sono previste sulla base della composizione della flotta di aviazione generale, la crescita economica, le tendenze dei prezzi, compresi quelli del carburante e del petrolio. L'attivita' degli aeromobili rappresentata da questo indicatore comprende le operazioni definite in altri indicatori di sistema (quali indicatori di incidente e di evento di pericolo) come aviazione generale e taxi aereo. (I dati delle ore di volo sono presentati in milioni di ore di volo.) |
| Ente Nazionale di Assistenza al Volo
CONTRATTO DI PROGRAMMA E DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE E L'ENAV
VISTO
- la Legge 21 dicembre 1996 n. 665 "Trasformazione in Ente pubblico economico dell'Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale" ed in particolare l'articolo 9 della stessa Legge, punti 1, 2, 3, 4, e. 5;
- il D. M. 27 maggio 1997 "Approvazione dello Statuto dell'Ente Nazionale di Assistenza al Volo" ed in particolare gli articoli 3, 5 e 6 dello stesso;
- il D. M. 22 aprile 1997 "Approvazione del regolamento amministrativo-contabile dell'Ente Nazionale di Assistenza al Volo" ed in particolare gli artt. 2 e 3;
- il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- il regolamento per la navigatone aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;
- il Decreto Legislativo 6 marzo 1948 n. 616 "Approvazione della Convenzione Internazionale per l'Aviazione Civile stipulata a Chicago il 7 dicembre l944";
- la Legge 20 dicembre 1995 n. 575 "Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960 e atti internazionali successivi", ed in particolare l'accordo multilaterale sui canoni di rotta;
- le decisioni dei Ministri dei Trasporti dell'ECAC in ordine sia ad EATCHIP (European Air Traffic Control Harmonisation and Integration Programme), e il relativo CIP (Convergence and Implementation Programme) di pertinenza italiana, che in merito alla CFMU (MATSE/1, 1988), alla "Strategia per gli anni 90" (MATSE/2, 1990), al programma APATSI (MATSE/3, 1992), al GNSS (MATSE/4, 1994), alla Nuova strategia istituzionale" e alla 'Nuova strategia europea per gli anni oltre il 2000" (MATSE/5, 1997);
- la Legge 11 luglio 1977 n. 411 "Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta"
- il D.P.R. 24 marzo 1981 n. 145 "Ordinamento dell'Azienda Autonoma di Assistenza al Volo";
- il D.P.R. 27 luglio 1981 n. 484 "Uso dello spazio aereo, in attuazione. della delega prevista dalla Legge 23 maggio 1980 n. 242";
- la Legge 15 febbraio 1985 n. 25 "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale"
- il D.L. 4 marzo 1989 n. 77 "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime" convertito con modificazioni dalla Legge 5 maggio 1989 n. 160;
- la Legge 15 dicembre 1990 n. 385 "Disposizioni in materia di trasporti";
- il D.M. 5 maggio 1997 "Modalita' per la regolarizzazione dei flussi finanziari fra Eurocontrol e lo Stato italiano";
- il D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 "Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'";
- la Legge 12 giugno 1990, n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
- la Deliberazione della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali adottata nella seduta del 23 giugno 1994;
- i protocolli ENAV-OOSS del 20 marzo e 19 maggio l998 come modificati dall'accordo del 14 aprile 1999;
- il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250 "istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC";
- il D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66 "Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche la codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994";
- il bilancio di previsione 1998 - 2000 deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 23 dicembre 1997 con il n. 350;
- il piano triennale 96/98 predisposto dall'Ente;
- la delibera 18 marzo 1999, n. 26 con la quale si approva l'affidamento al RTI Ernst & Young Corporate Finance s.r.l./Reconta Ernst & Young s.p.a. dell'incarico di assistenza nella definizione di un piano di natura economico-patrimoniale, finanziaria e di ristrutturazione e per la trasformazione dell'Ente in societa' per azioni;
- il concerto dei Ministri del Tesoro e della Difesa,
- il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di Contratto di programma e di servizio;
CONSIDERATO
- che la legge istitutiva prevede la trasformazione in societa' per azioni dell'ENAV entro il luglio 1999 e che tale termine e' stato recentemente differito dal Parlamento al prossimo 31 dicembre 2000 con l'assegnazione della titolarita' delle azioni al Ministro del Tesoro (L. 17 maggio 1999, n. 144);
- che il piano di impresa pluriennale dell'Ente identifichera' programmi di attivita' che permettano di soddisfare la domanda di traffico, prevista sia a livello nazionale che internazionale, con sicurezza, regolarita' ed economicita', in coerenza con il Piano Generale dei Trasporti ed il Piano Nazionale degli Aeroporti e nel rispetto delle linee, accordi ed indirizzi definiti in ambito ICAO, UE, ECAC ed EUROCONTROL;
- che tale piano di impresa sara' articolato in un periodo di tempo compatibile con la programmazione quinquennale di EUROCONTROL ed i conseguenti impegni internazionali, oltre che con la necessita' di operare per consentire l'erogazione dei servizi di assistenza al volo in maniera continua, sicura, efficiente ed economica;
- che gli investimenti e le eventuali modifiche organizzative e funzionali che interverranno nel periodo di vigenza del presente Contratto dovranno tenere nel debito conto le necessita' derivanti dallo svolgimento di attivita' complementari e collaterali capaci di generare proventi in grado di contribuire alla riduzione complessiva del costo dei servizi di assistenza al volo;
- che le tariffe per i servizi di assistenza al volo sono calcolate attraverso coefficienti (CUT - Coefficiente Unitario di Tariffazione per i servizi di assistenza al volo in rotta e CTT - Coefficiente di Tariffazione di Terminale per i servizi di assistenza al volo in terminale) determinati annualmente sulla base di criteri e meccanismi, internazionalmente convenuti e sul piano interno normativamente stabiliti, che vincolano al solo recupero dei costi rispettivi effettivamente sostenuti, contemplando altresi' una diversificata gamma di esenzioni tariffarie e di abbattimenti;
- che tale sistema di calcolo tariffario non consente adeguata flessibilita' nel determinare la politica tariffaria in quanto circa un quarto dei costi complessivi incidenti sui livelli tariffari risulta di natura esterna alle possibilita' di manovra e di contenimento dell'Ente;
- che il meccanismo di ricalcolo tariffario a consuntivo, internazionalmente adottato ed introdotto in Italia con l'adesione ad EUROCONTROL, non consente piu' di impiegare l'eventuale saldo positivo annuo tra costi e ricavi delle tariffe di rotta, determinato da incrementi di traffico superiori al previsto, per compensare parzialmente le minori entrate rispetto all'effettivo fabbisogno, da trasferimenti correnti da parte dello Stato, in conseguenza di politiche restrittive di bilancio;
- che comunque, in sede di trasformazione dell'ENAV in S.p.A., e' necessario verificare la progressiva eliminatone delle sovvenzioni statali, pur se compatibili nel nuovo contesto di liberalizzazione del traffico e trasporto aerei, e che lo Stato intendo progressivamente concentrare i propri trasferimenti sulle effettive esigenze di servizio pubblico sociale e di preminente interesse nazionale per conseguire obiettivi di riduzione della spesa pubblica anche attraverso una razionalizzazione del sistema tariffario, in modo da adeguarne i meccanismi alla effettiva tipologia dei servizi offerti su base territoriale e temporale;
- che le norme prevedono il ricorso allo strumento del Contratto di programma e di servizio quale atto di regolazione dei rapporti tra il Ministero dei Trasporti e della Navigatone e l'ENAV sino al ricordato termine di trasformazione in S.p.A.;
- che il presento contratto di programma e di servizio non e' di ostacolo al processo di trasformazione dell'Ente in s.p.a.;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Conferma delle premesse e degli allegati)
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente Contratto di programma e di servizio.
Art. 2 (Oggetto e validita' temporale)
Il presente Contratto di programma e di servizio ha per oggetto la definizione e la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Ente, in attuazione di quanto in materia previsto dalla legge 21.12.1996, n. 665 e indica i criteri ai quali l'Ente dovra' attenersi nella redazione del piano di trasformazione.
Esso ha durata dalla sottoscrizione e fino alla trasformazione in S.p.A. dell'ENAV.
Art. 3 (Revisioni)
I contenuti del presente Contratto sono soggetti a revisione o integrazione attraverso atti aggiuntivi su richiesta di una delle parti, ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, direttive comunitarie, indirizzi parlamentari o governativi, che influiscano sulle attivita' dell'Ente ed in conseguenza della modifica della organizzazione degli spazi aerei nazionali, o limitrofi, e della destinazione d'uso degli aeroporti.
Art. 4 (Servizi istituzionali agli utenti della navigazione aerea)
L'Ente effettua i servizi istituzionali di assistenza al volo, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, negli spazi aerei e sugli aeroporti, comprese le aree di manovra, riportati nel DPR 27 luglio 1981, n. 484 nei confronti della intera domanda pianificata, o comunque giornalmente espressa, dall'utenza di navigazione aerea, commerciale e generale, sotto condizione di compatibilita' con la capacita' aeroviaria ed aeroportuale, in conformita' con gli obiettivi e le previsioni di crescita del traffico di EUROCONTROL, e con l'inderogabile limite delle esigenze di sicurezza delle operazioni. A tal fine fornisce annualmente le indicazioni concernenti le proprie capacita' in rotta e in terminale e si impegna a fornire al Ministro dei Trasporti e della Navigazione le informazioni necessarie ad individuare le condizioni, i parametri ed i limiti relativi alla capacita' dei propri servizi, in modo da poter consentire ogni utile valutazione e correlazione con le corrispondenti condizioni e parametri inerenti la gestione commerciale degli stessi servizi o di attivita' diverse da quelle destinate agli utenti di navigazione aerea e al traffico aereo.
L'Ente fornisce con la propria struttura ed i propri sistemi tecnologici, i servizi di assistenza al volo, garantendone sicurezza e qualita' secondo i piu' elevati livelli europei con criteri di economicita' e di efficienza, come convenuto nel presente Contratto, in tutti gli spazi aerei di pertinenza italiana di cui alla carta in Allegato "A", fatti salvi gli spazi aerei di competenza dell'Aeronautica Militare, come disciplinato dalle leggi richiamate in premessa e conseguenti regolamenti, atti, provvedimenti ed accordi specifici.
In particolare, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi istituzionali comprende:
a) servizi del traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea, nel servizio di informazione di volo, nei servizi consultivo e di allarme;
b) servizio di meteorologia aeroportuale nei siti di competenza;
c) servizio di informazione aeronautica;
d) servizio di telecomunicazioni aeronautiche;
e) servizio di radio-navigazione e radio-diffusione.
Al fine dell'espletamento dei servizi istituzionali sopra indicati l'Ente svolge i seguenti compiti:
- promozione ed attuazione delle iniziative di interesse nazionale, approvate dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione nei settori sistematici della navigazione aerea, del controllo della circolazione aerea e della sicurezza delle operazioni di volo, con riferimento anche ai requisiti, standard e controlli sistemici;
- cura dello studio e della ricerca sui sistemi di assistenza al volo (ATM e CNS), sul potenziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione ai programmi ICAO ed europei nonche' alla realizzazione del piano generale dei trasporti e del piano nazionale degli aeroporti;
- organizzazione della formazione, qualificazione ed addestramento di personale aeronautico specialistico, interno ed esterno, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente impiegato;
- produzione della cartografia;
- organizzazione e gestione del controllo in volo delle procedure operative e delle radiomisure degli apparati di radio-navigazione, nonche' della certificazione degli impianti;
- organizzazione ed erogazione del servizio di controllo dei movimenti sui piazzali e sulle aree di parcheggio aeroportuali (apron control);
- partecipazione alla definizione dei nuovi concetti operativi gate-to-gate ("da cancello di partenza a cancello di arrivo") europei per l'EATMS (European Air Traffic Management System) come previsto dai programmi di EUROCONTROL;
- partecipazione ai programmi europei nel campo della navigazione satellitare Global Navigation Satellite System (GNSS), anche in adesione agli indirizzi espressi in sede ICAO;
- effettuazione dei controlli di funzionalita', nelle more della emanazione, ai sensi dell'art. 6 della legge istitutiva citata in premessa, dei Decreti di identificazione dei beni anche degli AVL, (Aiuti Visivi Luminosi) identificati dal DPCM 28 aprile 1983 e non ancora transitati nella propria disponibilita', con verifiche tecniche di tipo documentale e/o ispettivo, come previsto nell'Atto di Indirizzo Ministeriale in data 14 gennaio 1998.
Art. 5 (Servizi a terzi ed attivita' complementari, accessorie ed integrative)
Sono definiti servizi a terzi ed attivita' complementari, accessorie ed integrative ai sensi e per gli effetti del Presente Contratto, quei servizi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, forniti dall'Ente per finalita' diverso da quelle di cui al precedente art. 4.
L'Ente e' autorizzato, in via sperimentale, a fornire tali servizi, previa informativa al Ministro dei Trasporti e della Navigazione in merito alle positive analisi di redditivita', fatto salvo il diniego esplicito entro 60 giorni dall'informativa.
A tal fine l'Ente procedera' alla divisionalizzazione di detti servizi e alla conseguente separazione contabile della gestione degli stessi.
Art 6 (Localizzazione dei punti di resa dei servizi istituzionali)
Gli attuali punti di erogazione dei servizi istituzionali sono rappresentati da tutte le sedi operative dell'Ente, nonche' da tutte le dotazioni, i sistemi, gli apparati e le attrezzature asservite (98 AVL, per avvicinamenti, 151 radioassistenze, 39 impianti radar, 16 centri rice/trasmittenti, 3 velivoli con allestimenti radiomisure, sede centrale) attribuiti sia da ambienti di rotta che di aeroporto.
Alprimo ambito appartengono i 4 ACC ubicati nei CRAV con le relative dotazioni, al secondo fanno capo 16 APP, 25 TWR, 14 AFIS, 39 ARO-MET ognuno con i vari supporti.
Art 7 (Criteri di istituzione dei servizi istituzionali ed installazione di apparati)
L'istituzione, incremento, decremento dei servizi, e la relativa installazione di sistemi apparati, deve rispondere a criteri di dimensionamento della capacita' dei servizi rispetto alla domanda di traffico; tali criteri saranno proposti dall'Ente entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, mediante l'adozione di un apposito regolamento tecnico, approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Ministro della difesa, che definisce il livello quanti-qualitativo dei servizi da fornire sulla base della domanda nella massima sicurezza delle operazioni.
Ilprocesso di valutazione delle specifiche esigenze sui diversi punti di servizio sara' condotto mediante la realizzazione di uno Studio Aeronautico (Aeronautical Study Process), corredato da un'analisi costo-benefici (BCA, Benefit Cost Analysis), che tenga conto del progressivo processo di integrazione dei sistemi di navigazione aerei europei e dell'innovazione tecnologica; la realizzazione di tale analisi sara' affidata dall'Ente mediante procedura di selezione tra una terna di soggetti, particolarmente qualificati nella materia, indicata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
I predetti criteri e lo schema di regolamento sono approvati dal Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Ministro della difesa.
Ferma restando l'adozione dei criteri tecnico-operativi, di sicurezza, qualita' ed economicita' prevista ai successivi artt. 8, 13 e 14, la strutturazione dei servizi sara', quindi, articolata sul numero previsto delle utenze e sulle capacita' dei sistemi misurate sul numero delle utenze assistibili.
Art. 8 (Criteri tecnico-operativi per l'erogazione dei servizi istituzionali)
I servizi istituzionali di cui al precedente art. 4 e resi nelle FIR (Flight Information Region) di competenza nazionale, negli spazi aerei delegati anche temporaneamente sulla base di accordi internazionali e sugli aeroporti di propria competenza, saranno erogati, al massimo livello di sicurezza, secondo i seguenti criteri tecnico-operativi:
- dimensionamento delle strutture, impianti e sistemi da realizzarsi sulla base delle previsioni di crescita del traffico effettuate da EUROCONTROL;
- aggiornamento delle modalita' e delle procedure per la navigazione d'area introducendo progressivamente, in coordinamento con gli altri Paesi europei e confinanti, sistemi che ottimizzino il rapporto costo-benefici e le percorrenze medie predisponendo i nuovi sistemi integrati per le comunicazioni, la navigazione e la sorveglianza (CNS - Communications, Navigation, Surveillance) dei quali il sistema di navigazione satellitare GNSS e' parte integrante;
- incremento della capacita' dello spazio aereo con riduzione delle separazioni orizzontali e verticali tra aeromobili, nella costante garanzia della sicurezza delle operazioni di volo;
- potenziamento dell'automazione delle attivita' di trattamento dei dati di volo e dei dati radar di seconda generazione, e dello sviluppo dei data-link terra/bordo/terra;
- razionalizzazione del sistema di gestione del traffico aereo prevedendo un consolidamento funzionale del CRAV, dei connessi ACC, ivi compresi i loro settori SCC/AM e, ove possibile, in accordo ai piani di sviluppo dei paesi confinanti;
- avanzamento dell'integrazione nella gestione dell'uso flessibile dello spazio aereo (FUA) coordinando le esigenze del traffico civile con quello militare a supporto delle esigenze di sicurezza nazionale e di quelle della difesa aerea.
Art. 9 (Attivita' di coordinamento con l'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC)
Aifini della migliore utilizzazione dei mezzi e dei servizi per l'assistenza al volo e per la circolazione aerea l'Ente si impegna ad uno stretto coordinamento con l'ENAC nelle attivita' di competenza di quest'ultimo, ivi compresa l'attivita' concernente l'assegnazione degli slot da parte di ASSOCLEARANCE.
L'Ente assicura comunque il coordinamento delle proprie iniziative con quelle adottate dall'ENAC mediante la costituzione a livello centrale di un'apposita unita' cui spettera' elaborare posizioni comuni nelle materie di rispettiva competenza anche al fine di garantire il migliore servizio per l'utenza.
Per la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente Contratto, l'Ente, d'accordo con ENAC, conformemente agli indirizzi ministeriali, dovra' adottare, entro 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, una posizione comune per la partecipazione alle attivita' di regolamentazione tecnica dell'aviazione civile e del trasporto aereo svolte in ambito internazionale.
Art. 10 (Attivita' di coordinamento con l'Aeronautica Militare Italiana-AMI)
Aifini della migliore utilizzazione dei mezzi e dei servizi per l'assistenza al volo e per la circolazione aerea, l'Ente si impegna ad uno stretto coordinamento con AMI nelle attivita' di pianificazione e di regolamentazione dell'assistenza al volo e della circolazione aerea per l'aviazione civile anche mediante lo scambio di informazioni preventive circa le rispettive pianificazioni in campo ATM/CNS.
L'Ente assicura il coordinamento delle proprie iniziative con quelle adottate dall'AMI proponendo la costituzione a livello di sede-centrale di un'apposita unita' cui spettera' elaborare posizioni comuni nelle materie di rispettiva competenza anche al fine di garantire il migliore servizio per l'utenza.
Per la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente Contratto, l'Ente, d'intesa con l'AMI, conformemente agli indirizzi ministeriali dovra' adottare un piano comune per la partecipazione alle attivita' di regolamentazione del controllo del traffico aereo svolte in ambito internazionale.
Art. 11 (Coordinamento con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo - ANSV)
Alfine di garantire il recepimento delle raccomandazioni di sicurezza per la prevenzione degli incidenti, degli inconvenienti e degli inconvenienti gravi emesse dall'ANSV ai sensi del D. Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, l'Ente dovra' istituire all'interno della propria organizzazione un'unita' operativa integrata con la stessa Agenzia in modo tale da verificare tramite i competenti uffici le attivita' necessarie a raggiungere gli obiettivi indicati.
Art. 12 (Facilitazioni agli utenti dei servizi istituzionali)
Nelle more della riforma della legislazione relativa alle esenzioni e alle riduzioni tariffarie, con il passaggio al regime di piena applicabilita' delle tariffe ENAV per i voli di Stato o assimilati, l'Ente applica le agevolazioni tariffarie previste dalla normativa vigente.
Gli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione del presente articolo sono compensati con le modalita' previste dal D.L. 4 marzo 1989, n. 77, convertito con Legge 5 maggio 1989, n. 160.
Art. 13 (Obiettivi di sicurezza, qualita' ed economicita' dei servizi istituzionali)
L'Ente si obbliga a mantenere, nella erogazione dei servizi istituzionali, la massima sicurezza ed i piu' elevati livelli di qualita' a costi compatibili. Piu' in particolare nell'erogazione dei servizi, i livelli di sicurezza saranno assicurati dal potenziamento e dall'ottimizzazione della rete esistente descritta nell'Allegato "A" nonche' per quanto riguarda il fattore umano dagli interventi previsti dal successivo articolo 20 del presente Contratto.
Laqualita' dei servizi sara' accresciuta attraverso l'adozione sia di un sistema interno di controllo di qualita' a norme ISO che di un apposito sistema di risk management oltre al ricorso esclusivo a fornitori di mezzi, sistemi e lavori certificati secondo le normative internazionali di settore applicabili.
Vengono di seguito fissati, e l'Ente si obbliga a raggiungerli, i seguenti ulteriori obiettivi di sicurezza, qualita' ed economicita' dei servizi.
Obiettivo di sicurezza al 31 dicembre 2000:
- riduzione del 20% del fattore di rischio accettabile delle operazioni (attualmente riferito ad una possibilita' ogni 10 milioni di operazioni continue).
Obiettivi di qualita' al 31 dicembre 2000:
- riduzione dei ritardi di operazioni di volo del 15% rispetto al totale dei ritardi cumulati nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1998.
- riduzione dei tempi di voli di 2 (due) minuti sulla durata di una tratta media nazionale.
Obiettivo economico al 31 dicembre 2000:
- riduzione, da articolarsi per voci di costo, delle spese complessive di gestione nella misura del 5%, secondo le previsioni riportate in un apposito allegato desunte dal piano annuale di gestione per l'esercizio finanziario 2000.
Le economie derivanti dal conseguimento del predetto obiettivo saranno progressivamente orientate ad una riduzione di pari ragione percentuale delle tariffe per i servizi istituzionali.
Art. 14 (Criteri ambientali)
L'Ente si impegna a progettare e realizzare le infrastrutture di propria competenza secondo criteri di compatibilita' ambientale ed architettonica di concerto con gli enti territoriali sedi delle localizzazioni.
Le valutazioni di compatibilita' ambientale saranno effettuate tenendo conto:
- dello stato dei luoghi senza intervento, ponendo a confronto eventuali scelte alternative, dal punto di vista localizzativo, e delle scelte tecnico-progettuali,
- degli impatti determinati dalle attivita' di cantiere durante la realizzazione dell'opera;
- delle eventuali misure di mitigazione da prevedere nei confronti degli impatti residui.
L'Ente si impegna, nei limiti delle proprie competenze tecniche e con oneri a carico del proprio bilancio, a ridurre del 10% le emissioni elettromagnetiche dei propri sistemi, impianti ed apparati entro il 31 dicembre 2000.
Art. 15 (Criteri contabili ed economici)
L'Ente adotta, a partire dal bilancio di esercizio 1999, un sistema di contabilita' analitica ed industriale su conti separati che consenta di rilevare contabilmente e di rappresentare i risultati economici e finanziari della gestione per ciascuno dei servizi svolti e delle strutture che li forniscono, per la definizione delle tariffe da applicare a ciascuno servizio. Entro la stessa data l'Ente si dotera' di un idoneo sistema di controllo di gestione, per la verifica costante dei risultati economici rispetto agli obiettivi e, a partire dall'esercizio 2000, a predisporre il bilancio di esercizio anche secondo le norme civilistiche.
Allo scopo l'Ente si avvale della collaborazione dell'advisor fino al completamento di detti adempimenti.
I risultati economici della gestione, nell'arco temporale di efficacia del presente Contratto, saranno rappresentati secondo lo schema riportato in Allegato "B", distintamente per i servizi in rotta ed in terminale.
I criteri sopra riportati saranno ulteriormente modificati rispetto ai risultati del processo di trasformazione in S.p.A. dell'Ente e del piano d'impresa.
Art. 16 (Investimenti)
A partire dalla sua trasformazione in S.p.A. le necessita' finanziarie dell'ENAV per gli investimenti dettati dalle esigenze di potenziamento tecnologico ed incremento di capacita' di servizio saranno affrontate con il ricorso all'autofinanziamento.
Nelle more di detta trasformazione, fermo restando i finanziamenti a carico del bilancio dello Stato autorizzati dalla legislazione vigente, l'Ente si impegna ad accelerare il completamento del piano di investimenti in attuazione del presente Contratto, per pervenire ai livelli di sicurezza e di qualita' dei servizi come definiti nei precedenti articoli 8, 13 e 14 e' pari a 1.120,235 mld (Euro 578,553.09) come indicato nell'Allegato "C", fogli da C 5 a C 9. Alla relativa copertura finanziaria si provvede sulla base delle risorse gia' iscritte nel bilancio di previsione dell'Ente relativo al triennio 1999-2001 e individuate nella tabella allegata.
Le eventuali modifiche ai piani, in funzione del variare delle esigenze di erogazione dei servizi e dell'evolversi delle necessita' tecnologiche, saranno determinate dall'Ente con le modalita' previste nello Statuto e nel Regolamento di Amministrazione e Contabilita', ed approvate dall'Amministrazione vigilante.
Art. 17 (Tariffe per i servizi istituzionali)
Il Ministero, allo scopo di contenere gli incrementi delle tariffe dei servizi di assistenza al volo, in coerenza con il presente Contratto si impegna a. stabilire di concerto con il Ministero del Tesoro e il Ministero della Difesa limiti massimi annuali di incremento dei costi attribuibili al calcolo dei coefficienti unitari di tariffazione.
Entro il 30 settembre di ogni anno l'ENAV trasmettera' al Ministero dei Trasporti e della Navigazione le proposte di CUT e CTT da applicarsi nell'anno successivo.
In relazione alla distribuzione dei dati e dei prodotti meteorologici, al di fuori dei servizi istituzionali, l'Ente s'impegna ad agire in armonia con quanto seguito in ambito europeo dai servizi meteorologici dei Paesi interessati.
Art. 18 (Altre attivita')
Fermo restando l'indirizzo strategico di mantenere l'unicita' di gestione dell'assetto operativo dei servizi istituzionali di cui all'art. 4, l'Ente ricerchera' modelli gestionali ottimali, in termini di efficienza e di efficacia, per ciascuna "linea di prodotto" di seguito elencata:
- servizio di informazione di volo AFIS (Aerodrome Flight Information Service) erogato sugli aeroporti "minori";
- servizi di meteorologia aeroportuale nei siti di competenza;
- servizi di radio-misurazione;
- servizi di consulenza e formazione professionale di personale aeronautico;
- servizi di apron control;
- realizzazione e gestione di reti digitali di comunicazione;
- servizi di ricerca e sviluppo delle tecnologie e sistemi ATM/CNS;
- servizi informazioni aeronautiche, quali cartografia e pubblicazioni aeronautiche;
- manutenzione e conduzione tecnica continuata degli impianti di assistenza al volo.
Per tale ultima fattispecie l'Ente resta impegnato a verificare l'ipotesi di pervenire ad una sostanziale autonomia nella conduzione tecnica e manutenzione di tali sistemi.
A tali fini viene delineato un percorso riorganizzativo che, sulla base di adeguate analisi integrate di valutazione costi/benefici, pianificazione strategica di mercato nonche' di ipotesi organizzative volte allo sviluppo delle risorse impiegate, consentira' all'ENAV di individuare lo strumento giuridico/gestionale congruente con la missione affidata.
Art. 19 (Sistema globale di navigazione satellitare GNSS)
Nell'ambito dei servizi istituzionali precedentemente individuati all'art. 4 ed in attuazione dell'art. 10 della legge 665/96, l'Ente partecipa, con le modalita' stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai programmi internazionali per l'introduzione delle tecnologie e delle tecniche CNS/ATM, alla definizione e realizzazione del programma relativo all'utilizzo di satelliti per la navigazione multi-modale denominato GNSS.
L'Ente provvede con il proprio bilancio alle spese per la realizzazione e la gestione della prima generazione del predetto sistema, denominato GNSS 1.
L'Ente partecipera' ai programmi europei di studio, di sperimentazione e di implementazione del sistema GNSS di seconda generazione (GNSS2) ed alle attivita' per la collocazione in Italia della Agenzia europea per la navigazione satellitare multi-modale e della Unita' GNSS di EUROCONTROL. Alle relative spese iscritte nel bilancio pluriennale dell'Ente si provvede integralmente con le risorse finanziarie autorizzate da appositi provvedimenti legislativi. Tali trasferimenti statali non sono recuperabili tramite i meccanismi del CUT e del CTT.
Considerato il carattere internazionale e multi-modale del servizio GNSS1 e del successivo GNSS2, l'Ente puo', in base a specifiche considerazioni, partecipare, unitamente agli altri enti europei omologhi, alla costituzione di organismi nazionali ed internazionali, consorzi e gruppi di interesse economico per la gestione del servizio e per l'implementazione del GNSS2.
Art. 20 (Risorse Umane e Formazione)
Le attivita' di formazione svolte dall'Ente debbono poter rispondere con dinamismo alle esigenze in termini di risorse umane e di organizzazione, parallelamente al cambiamento della veste istituzionale, alla presenza o previsione di nuove tecnologie e ai mutamenti nelle procedure e nei ruoli professionali.
Il Ministero e l'Ente riconoscono che tali esigenze richiedono, tra l'altro, il potenziamento del Centro di formazione di Roma e il completamento del nuovo Centro di formazione di Forli'.
Le implicazioni sulle risorse umane del processo di riorganizzazione dell'Ente, delle esigenze di ammodernamento operativo tecnologico e funzionale della struttura e del nuovo modello gestionale, basati su criteri di decentramento delle competenze e delle responsabilita' sono state definite in un apposito protocollo con le OOSS firmatarie del CCNL del 21 giugno 1997. A tal fine l'Ente e' autorizzato a costituire un apposito Fondo per il finanziamento delle misure destinate alla riorganizzazione del lavoro nonche' all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale.
La copertura finanziaria del Fondo sara' garantita dalle economie conseguenti al processo di riorganizzazione e dagli incrementi di produttivita' e non derivera' da incrementi di CUT e CTT.
L'ENAV si impegna ad eliminare le forme di consulenza esterna i cui incarichi possono essere assunti all'interno della struttura ed a garantire le assunzioni di personale necessario al completamento degli organici con procedure e selezioni trasparenti.
Art. 21 (Relazioni internazionali)
L'ENAV, come disposto all'art. 3 punto 2.a) dello Statuto dell'Ente, tratta le materie di propria competenza in tutte le sedi internazionali in conformita' alle previsioni dalla Legge istitutiva citata in premessa.
La posizione nazionale in materia di assistenza al volo relativa al traffico aereo generale che coinvolge anche la responsabilita' giuridica dell'AMI dovra' essere coordinata con il Ministero della Difesa.
L'Ente nei limiti della Legge 14 giugno 1986, n. 265, partecipera' all'attivita' di EUMETSAT in ottemperanza agli indirizzi finanziari del Governo.
Art. 22 (Vigilanza e obblighi di adeguamento)
Fermo restando ogni altro potere di indirizzo e controllo previsto dalle norme vigenti, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, esercita la vigilanza sul corretto adempimento, da parte dell'Ente, degli obblighi derivanti dal presente Contratto ai sensi dell'art. 9 lettera d) della Legge istitutiva citata in premessa.
A tal fine le parti concordano che per il monitoraggio dell'attuazione degli adempimenti derivanti dal presente Contratto, ed in particolare del piano degli investimenti di cui al precedente art. 16, il Ministro si potra' avvalere di un soggetto terzo i cui costi saranno a totale carico dell'ENAV.
Art. 23 (Obblighi di trasparenza)
L'Ente si impegna a far conoscere agli utenti il livello di servizio che la propria struttura e' in grado di garantire, l'evoluzione tecnologica del settore, l'impegno economico dello Stato e dell'Ente per garantire sicurezza e regolarita' al traffico aereo.
Ferme restando le competenze che verranno svolte dall'ANSV, l'Ente si impegna a rendere pubbliche annualmente le statistiche sulle quantita' di traffico assistito negli spazi aerei nazionali e sugli aeroporti sui quali eroga i servizi di assistenza al volo. Si obbliga inoltre a rendere pubbliche le statistiche relative alla sicurezza delle operazioni di volo ("airprox"), alle "infrazioni alle regole del volo" ed alla qualita' dei propri servizi, rilevando, con criteri statistici, la puntualita' degli aeromobili in partenza dagli aeroporti nazionali con maggior traffico.
Roma, 2000 Il Presidente Il Ministro dell' E.N.A.V. dei Trasporti e della Navigazione |
| ACRONIMI E GLOSSARIO
ACC Area Control Center - Centro di controllo regionale. AFIS Aerodrome Flight Information Service. AIP Aeronautical Information Publication - Pubblicazione informazioni aeronautiche. AIRPROX Parola codice usata per designare una Aircraft Proximity - Uno degli inconvenienti gravi consistente in una mancata collisione che abbia richiesto una manovra di scampo per evitare una collisione o una situazione di pericolo. AIS Aeronautical Information Service - Servizio di informazioni aeronautiche. AISAS AIS Automated System - AMI Aeronautica Militare Italiana. ANSV Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo APATSI Airport ATS Interface - Programma europeo per l'aumento della capacità, di traffico degli aeroporti. APP Approach Control Service/Office - Servizio di Controllo di Avvicinamento o Ufficio di controllo di avvicinamento. ARO-MET ATS Reporting Office - Meteorology - Ufficio informazioni dei servizi del traffico aereo e Meteorologia. ATC Air Traffic Control - Controllo del traffico aereo. ATFM Air Traffic Flow Management - Gestione dei flussi di traffico aereo. Funzione centralizzata da EUROCONTROL a Bruxelles. ATS Air Traffic Services - Servizi del traffico aereo; comprendono: ATC, FIS, AIS, ALS, etc. A.V.L. Aiuti Visivi Luminosi. BCA Benefit Cost Analysis - Analisi costo/benefici. CFMU Central Flow Management Unit - Unità centralizzata per la gestione dei flussi di traffico. CIP Convergence and Implementation Programme - Programma di convergenza ed implementazione. CRAV Centro Regionale di Assistenza al Volo (unità organizzativa di ENAV). CTR Control zone - Zona di controllo di avvicinamento. CTT Coefficiente di Tariffazione di Terminale, per i servizi di assistenza al volo in terminale. CUT Coefficiente Unitario di Tariffazione, per i servizi di assistenza al volo in rotta. DL - DATALINK Collegamento dati. DME Distance measuring equipment - Apparato misuratore di distanza. EATCHIP European Air Traffic Control Harmonisation and Integration Programme - Programma europeo di armonizzazione ed integrazione dei sistemi di assistenza al volo. EATMS European ATM System - Sistema europeo per l'A.T.M. ECAC European Civil Aviation Conference: - Conferenza europea dell'aviazione civile. ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. ENAV Ente Nazionale di Assistenza al Volo. EUROCONTROL Organizzazione internazionale per la sicurezza della navigazione aerea. FIR Flight Information Region - Regione informazioni volo. FIS Flight Information Service - Servizio di informazione di volo. FSS Flight Service Station - Stazione del servizio informazioni di volo. GNSS Global Navigation Satellite System - Sistema globale di navigazione satellitare. ICAO International Civil Aviation Organizzation - Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. IFR Instrument Flight Rules - Regole del volo strumentale. ILS Instrument Landing system - Sistema di atteraggio strumentale. MATSE Ministries of trasport on ATS in Europe - Conferenza ECAC a livello dei Ministri dei Trasporti europei. MED Identificativo regione ICAO per MiddIe East (Medio Oriente) RADAR Radio Detecting And Ranging - Sistema elettronico che fornisce indicazioni di distanza e di azimut rispetto alla stazione. RADAR Sistema nel quale gli impulsi radio trasmessi sono PRIMARIO riflessi da un oggetto e ricevuti per essere trattati e presentati su uno schermo. RADAR Sistema nel quale gli impulsi trasmessi da terra sono SECONDARIO ricevuti da un apparato di bordo (transponder) che attiva una trasmissione di risposta. RM Radiomisure RNAV AreaNav - Navigazione d'area. T/B/T Terra/Bordo/Terra. TMA Terminal Control Area - Area terminale di controllo. TWR Aerodrome Control Tower - Torre di controllo d'aeroporto. UdS Unità di servizio. UE Unione Europea. VOR VHF Omnidirectional radio Range - Radiosentiero omnidirezionale in VHF. |
| ----> vedere ALLEGATO A da pag. 35 a pag. 38 del S.O. <---- |
| ----> vedere ALLEGATO B da pag. 39 a pag. 43 del S.O. <---- |
| ----> vedere ALLEGATO C da pag. 45 a pag. 58 del S.O. <---- |
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