IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima; Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, cosi' come parzialmente modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo), comma 189; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), ed in particolare l'art. 3, che prevede la stipulazione di un contratto di programma per la definizione dei rapporti tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e l'E.N.A.C.; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda al CIPE la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, 12 novembre 1997, n. 521, concernente il regolamento in materia di concessioni di gestioni aeroportuali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, riguardante la riorganizzazione delle competenze del Ministero dei trasporti e della navigazione; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, recante il regolamento di attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento di concessioni di servizi di sicurezza; Visto lo statuto dell'E.N.A.C. approvato con decreto interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante i principi sulla erogazione dei servizi pubblici e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, recante lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici dai gestori aeroportuali e del settore trasporti; Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Viste le proprie delibere in data 8 maggio 1996 e 9 luglio 1998 che hanno istituito e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (N.A.R.S.); Vista la propria delibera del 22 giugno 2000, recante lo schema di contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione - di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro della difesa - e I'E.N.A.C. Visto lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze; Considerata l'opportunita' di procedere a un organico riordino della materia relativa ai meccanismi di determinazione dei proventi aeroportuali per i servizi resi in esclusiva, sulla base della normativa vigente; Considerata la coerenza del modello regolatorio previsto dal suddetto schema di riordino con gli orientamenti generali del Governo italiano e dell'Unione europea in materia di regolamentazione delle tariffe dei servizi di pubblica utilita' in regime di concessione e, in particolare, con le previsioni di cui alla propria delibera del 24 aprile 1996; Considerata l'opportunita' di prevedere una programmazione pluriennale della dinamica dei proventi aeroportuali, tale da permettere ai gestori aeroportuali e alle compagnie aeree di assumere un congruo orizzonte temporale di evoluzione dei costi e dei ricavi; Considerata l'opportunita', in ragione dell'esigenza di ricondurre a unitarieta' la metodologia di determinazione tariffaria, che il suddetto schema di riordino costituisca indirizzo per le amministrazioni e gli organi competenti, anche ai fini della definizione dei contratti di programma che saranno sottoscritti dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e dai gestori aeroportuali; Preso atto che il NARS nella seduta del 24 luglio 2000 ha espresso parere favorevole sullo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva in quanto generalizza al settore aeroportuale la metodologia del "price cap", formulando al riguardo alcune raccomandazioni; Ritenuto in particolare di condividere quanto evidenziato dal NARS in ordine ad una lettura dell'art. 2, comma 189, della legge n. 662/1996 coerente con una corretta metodologia tariffaria; Esprime parere favorevole in ordine allo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze che, allegato alla presente ne e' parte integrante, e che costituisce documento di indirizzo per le amministrazioni e gli organi competenti; Raccomanda al Ministro dei trasporti e della navigazione e, per quanto di competenza, al Ministro delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.): di tenere conto, nel processo di adeguamento dei diritti aeroportuali alla media europea, che quest'ultima deve essere riferita alle migliori gestioni in ambito europeo, per ogni tipologia di aeroporto, e come tettomassimo per i diritti praticati da un corrispondente aeroporto italiano in presenza di servizi i cui costi efficienti siano parimenti a livello della media europea; di promuovere un'azione di regolazione e di ribilanciamento dei diritti e degli altri corrispettivi, tale che il costo complessivo per le compagnie aeree e per gli utenti finali dei servizi offerti da un aeroporto italiano non superi il costo delle corrispondenti migliori gestioni in ambito europeo; di vigilare affinche' venga realizzata una rigorosa separazione contabile che consenta l'individuazione dei costi effettivi dei singoli servizi offerti dai gestori aeroportuali; di promuovere la piu' ampia concorrenza nell'attivita' dei servizi di assistenza a terra "handling", specialmente nei casi in cui oggi, in Italia, si osservano prezzi superiori a quelli medi europei; di recepire, nei decreti regolatori che saranno predisposti dallo stesso Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro delle finanze, il contenuto dei contratti di programma che, informati alla metodologia indicata, saranno stipulati con i singoli gestori aeroportuali in modo da differenziare opportunamente i diritti tra i vari scali, cosi' come previsto dalla legge n. 662/1996; di fissare, in sede di contratti di programma, un periodo di programmazione della dinamica tariffaria di cinque anni e, considerato il carattere innovativo e sperimentale della metodologia, di prevedere una verifica e un'eventuale revisione della formula dopo i primi tre anni; Invita il Ministro dei trasporti e della navigazione: a considerare l'opportunita' di trasformare le tasse di imbarco passeggeri e di imbarco e sbarco merci in diritti, in modo da poterle assoggettare in modo piu' agevole alla metodologia proposta; a riferire a questo comitato al termine del primo biennio di applicazione della nuova metodologia tariffaria. Roma, 4 agosto 2000 Il Presidente delegato: Visco |