Gazzetta n. 225 del 26 settembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 11 settembre 2000 |
Autorizzazione all'azienda ospedaliera "San Giovanni Battista", di Torino, ad includere un sanitario nell'e'quipe autorizzata ad espletare le attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico. |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale
Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 1996 con il quale l'azienda ospedaliera "San Giovanni Battista" di Torino, e' stata autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico; Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera "San Giovanni Battista" di Torino, in data 7 luglio 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'e'quipe gia' autorizzata all'espletamento delle predette attivita', con il sopracitato decreto ministeriale; Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti; Vista l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti; Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanita', che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra; Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, rispettivamente in data 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Piemonte adottera', ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91. Decreta: Art. 1. L'azienda ospedaliera "San Giovanni Battista" di Torino, e' autorizzata ad includere nell'e'quipe responsabile delle attivita' di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 9 agosto 1996, il seguente sanitario: Lupo dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso l'U.O.A. chirurgia generale "C" - Centro trapianto di fegato, dell'azienda ospedaliera "San Giovanni Battista" di Torino. |
| Art. 2. Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Piemonte non adottera' le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91 e, puo' essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio. |
| Art. 3. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera "San Giovanni Battista" di Torino, e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2000 Il dirigente generale: D'Ari |
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