Gazzetta n. 225 del 26 settembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 18 settembre 2000 |
Riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata "Vicenza" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Vista la domanda presentata dal Consorzio vini vicentini D.O.C., fatta propria dalla regione Veneto con delibera di giunta del 4 maggio 1999, n. 1520, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Vicenza"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di riconoscimento del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vicenza", formulati dal Comitato stesso nella seduta del 18 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 131 del 7 giugno 2000; Considerata l'istanza pervenuta nei termini stabiliti, del Consorzio vini vicentini D.O.C. con la quale si chiede, viste le risultanze dell'assemblea del Consorzio stesso tenuta in data 14 luglio 2000, di stralciare dalla proposta di disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. "Vicenza", la tipologia Durello da tutti quegli articoli nei quali detta tipologia viene menzionata; Vista la nota della giunta regionale del Veneto n. 6686 del 19 luglio 2000 con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza del Consorzio vini vicentini D.O.C. sopramenzionata; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella seduta del 20 luglio 2000, in merito all'accoglimento della suddetta istanza; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Vicenza", ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Vicenza" ed e' approvato il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2000. |
| Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemia 2000, i vini con la denominazione di origine controllata "Vicenza", sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Vicenza" entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve. |
| Art. 3. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto, risultino sufficentemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 4. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vicenza", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunitario n. 2392/89, paragrafo 2, secondo trattino, alle tipologie che prevedono l'uso del monovitigno per un minimo dell'85%. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'. |
| Art. 5. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Vicenza" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 settembre 2000 Il direttore generale: Ambrosio |
| Allegato ----> Vedere Allegato da pag. 36 a pag. 50 della G.U. <---- |
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