Gazzetta n. 224 del 25 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 30 giugno 2000
Attivita' di vigilanza fiscale e di controllo svolta dalla Guardia di finanza a tutela del gettito erariale derivante dai tabacchi lavorati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1990, con il quale sono state determinate le modalita' di svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo di cui sopra;
Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni tributarie, ed in particolare l'art. 35 che consente agli ufficiali e agenti della polizia tributaria di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 32 del citato decreto-legge che consente agli uffici finanziari e, previo il necessario coordinamento, alla Guardia di finanza di effettuare interventi presso soggetti che svolgono attivita' di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che svolge le attivita' produttive e commerciali gia' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;
Visto l'art. 9, comma 4 del citato decreto ministeriale che prevede le modalita' di esecuzione dei prelievi di campioni di tabacchi lavorati;
Visto l'art. 10, comma 4 del citato decreto ministeriale che prevede che per l'esercizio della vigilanza fiscale permanente presso i depositi fiscali di tabacchi lavorati gli Ispettorati compartimentali dei Monopoli si avvalgono della collaborazione dei militari della Guardia di finanza;
Visto l'art. 10, comma 5 dello stesso decreto che prevede la facolta' per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di assoggettare alla vigilanza fiscale permanente anche i depositi fiscali commerciali;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 1o giugno 1999, n. 202, recante modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, concernente norme per l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 27, comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente la riassegnazione alle unita' previsionali di base delle Forze di polizia delle somme versate da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi in loro favore;
Ritenuta la necessita' di ridefinire le modalita' di svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo della Guardia di finanza di cui alla citata legge n. 190 del 1989 ed al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, alla luce del mutato quadro istituzionale;
Visti i fogli n. 195976 del 27 giugno 2000 del Comando generale della Guardia di finanza e n. 05/53246 del 28 giugno 2000 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con i quali i predetti organismi hanno espresso il parere di competenza a norma del citato art. 11, comma 2, della legge n. 190 del 1989;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto determina le modalita' di svolgimento dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei tabacchi lavorati affidata alla Guardia di finanza ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 25 maggio 1989, n. 190, nonche' dell'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
2. Restano fermi i poteri di accertamento e di controllo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
 
Art. 2.
Vigilanza permanente presso i depositi fiscali
1. I militari della Guardia di finanza collaborano con il personale degli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato nell'esercizio della vigilanza permanente presso i depositi fiscali abilitati alla fabbricazione dei tabacchi lavorati.
2. La stessa attivita' puo' essere prestata presso i depositi fiscali commerciali assoggettati alla vigilanza fiscale permanente ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
3. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono svolte secondo modalita' stabilite da un disciplinare di servizio redatto dal direttore dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato d'intesa con il comandante provinciale della Guardia di finanza competente per territorio. Il disciplinare prevede:
a) controlli formali ai varchi d'accesso per verificare la regolare tenuta della documentazione richiesta dal decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, a corredo del prodotto in transito;
b) controlli sostanziali, a scandaglio, tenuto conto dell'intensita' dei traffici, per verificare l'esatta corrispondenza tra il prodotto indicato nella documentazione prescritta e quello in transito. I militari del Corpo procedono, inoltre, a tali controlli quando espressamente richiesti dall'incaricato dell'Ispettorato compartimentale responsabile della vigilanza presso il deposito o dai superiori gerarchici del Corpo;
c) servizi di vigilanza saltuaria del perimetro del deposito, in assenza di altre idonee misure di sorveglianza disposte dall'Amministrazione finanziaria anche mediante sistemi di ripresa televisiva e l'impiego di video terminali.
4. Nel periodo di sospensione delle movimentazioni, i militari della Guardia di finanza procedono a suggellare i varchi dei depositi adibiti a transito veicoli.
5. Con provvedimento del comandante generale della Guardia di finanza, di concerto con il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono fissati annualmente il numero massimo di militari del Corpo da impiegare nelle attivita' di cui ai commi 1 e 2 e gli oneri di cui all'art. 11, comma 3, della legge 25 maggio 1989, n. 190.
6. Le somme di cui al comma precedente sono versate in tesoreria, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze - Tabella 3 - centro di responsabilita' 7 - Guardia di finanza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
 
Art. 3.
Accessi, verificazioni e ricerche
1. Nell'adempimento dei compiti di vigilanza e controllo di cui all'art. 1, i militari della Guardia di finanza si avvalgono dei poteri previsti dall'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. I controlli possono estendersi anche a registri, documenti e scritture la cui tenuta non e' obbligatoria e che si trovano nei relativi locali. Gli stessi militari possono, altresi', ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, procedere al prelievo di campioni, nei limiti e con le modalita' di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, per controllare l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie, anche a fini diversi da quelli tributari.
2. Per ogni accesso e' redatto processo verbale in cui risultano le operazioni eseguite, le richieste fatte al responsabile d'imposta o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale e' sottoscritto dal responsabile d'imposta o da chi lo rappresenta, ovvero indica il motivo della mancata sottoscrizione. Il responsabile d'imposta ha diritto di averne copia.
3. I militari operanti possono eseguire o far eseguire copie o estratti dei libri e dei registri; possono apporre, nelle parti che interessano, la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
4. I processi verbali sono trasmessi al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato.
 
Art. 4.
Altri poteri
1. I militari della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto all'art. 3, possono, d'iniziativa o su richiesta degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) invitare, indicandone i motivi, il responsabile d'imposta o chiunque partecipi all'attivita' industriale o commerciale attinente ai tabacchi lavorati a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie, chiarimenti o per esibire documenti relativi all'attivita' esercitata;
b) richiedere a chiunque copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli di cui al presente decreto.
 
Art. 5.
Controlli sulla circolazione e sul trasporto di tabacchi lavorati
1. I militari della Guardia di finanza hanno facolta' di effettuare controlli sulla circolazione dei tabacchi lavorati, anche mediante ricerche eseguite sui mezzi di trasporto. Essi possono, altresi', procedere al prelievo di campioni dei prodotti trasportati nei limiti, riferiti al quantitativo di tabacchi lavorati trasportati oggetto del controllo, e con le modalita' di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67. Di ogni controllo e' redatto apposito processo verbale secondo le modalita' previste ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3.
 
Art. 6. Vigilanza della Guardia di finanza su richiesta del responsabile
d'imposta
1. Il Comando generale della Guardia di finanza, su richiesta dei responsabili d'imposta, al fine di assicurare la sicurezza dello stoccaggio e dei trasporti di tabacchi lavorati e di prevenire gli illeciti, puo' disporre particolari modalita' di esecuzione del servizio di vigilanza presso gli opifici ed i depositi di tali prodotti. Con le stesse modalita' puo' essere, altresi', disposta l'esecuzione di scorte, anche automontate, dei carichi maggiormente significativi e, comunque, non inferiori a 2.000 chilogrammi.
2. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di svincolo irregolare e di ammanchi.
3. Il responsabile d'imposta e' tenuto a rimborsare gli oneri sostenuti per il personale utilizzato nelle attivita' di cui al comma 1.
 
Art. 7.
Norme transitorie ed abrogazioni
1. Il presente provvedimento abroga il decreto ministeriale 30 giugno 1990 ed entra invigore il 1o luglio 2000.
2. Fino al 31 dicembre 2000 la vigilanza dei trasporti eseguiti per via ordinaria continua ad essere disciplinata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 30 giugno 1990.
Roma, 30 giugno 2000
Il Ministro: Del Turco
 
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