Gazzetta n. 224 del 25 settembre 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 262
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 1, comma 4, che consente l'emanazione di disposizioni integrative e correttive;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante attuazione della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti e successive modifiche e integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, per i beni e le attivita' culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la solidarieta' sociale, per la funzione pubblica e per le pari opportunita';

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I.
2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attivita' di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.
6. L'Allegato I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita'. ".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 94/33 del Consiglio, del 22 giugno 1994,
relativa alla protezione dei giovani sul lavoro e'
pubblicata in GUCE n. L 216 del 20 agosto 1994.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi
comunitari".
- L'art. 1, comma 4 della succitata legge, cosi'
recita:
"4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei princi'pi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi
dell'art. 17".
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, reca:
"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro".
- La legge 17 ottobre 1967, n. 977, reca: "Tutela del
lavoro dei bambini e degli adolescenti".
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345,
vedi note alle premesse.
- Per la legge 17 ottobre 1967, n. 977, vedi note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca:
"Attuazione delle direttive Euratom n. 80/836, n. 84/467,
n. 84/466, n. 89/618, n. 90/641 e n. 92/3 in materia di
radiazioni ionizzanti".



 
Art. 2.
1. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 345 del 1999 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
2. L'idoneita' dei minori indicati al comma 1 all'attivita' lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non puo' essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potesta' genitoriale. Questi ultimi hanno facolta' di richiedere copia della documen-tazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.
9. Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel. In tale caso il controllo sanitario ha periodicita' almeno biennale.
10. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno. ".



Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345,
vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 17 ottobre 1967, n. 977,
vedi note alle premesse.
- Il decreto legislativo n. 626 del 1994, reca:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/655/CEE, 90/269, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro".
- Il titolo I, capo IV del succitato decreto
legislativo, cosi' recita: "Capo IV - Sorveglianza
sanitaria".
- Si trascrive per opportuna conoscenza, anche il testo
dell'art. 16:
"Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria). - 1.
La sorveglianza sanitaria e' effettuata nei casi previsti
dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 e' effettuata dal
medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
sono destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneita' alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al
rischio ritenuti necessari dal medico competente".
- Il decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991,
reca: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della
legge 30 luglio 1990, n. 212".
- I commi 1 e 3 dell'art. 44 del succitato decreto
legislativo cosi' recitano:
"Art. 44 (Controllo sanitario). - 1. I lavoratori la
cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85
dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di
protezione, sono sottoposti a controllo sanitario.
2. (Omissis).
3. La frequenza delle visite successive e' stabilita
dal medico competente. Gli intervalli non possono essere
comunque superiori a due anni per lavoratori la cui
esposizione quotidiana personale non supera 90 dBA e ad un
anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore
a 90 dBA, di cui agli articoli 47 e 48".



 
Art. 3.
1. All'allegato I alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al titolo del punto I la parola: "Lavorazioni" e' sostituita dalla seguente: "Mansioni";
b) la lettera b) del numero 1) concernente gli agenti fisici e' sostituita dalla seguente: "b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.";
c) la lettera c) del numero 3 concernente gli agenti chimici e' sostituita dalla seguente: "c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43) ";
d) al punto II, dopo il titolo: "Processi e lavori" al numero 1 e' premesso il seguente periodo: "Il divieto e' riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attivita' nel suo complesso.";
e) al punto II, il numero 7) e' sostituto dal seguente: "7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.";
f) al punto II, il numero 13) e' soppresso;
g) al punto II, il numero 27) e' sostituito dal seguente: "27. Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.";
h) al punto II, il numero 33) e' sostituito dal seguente: "33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.";
i) al punto II, al numero 34), dopo le parole: "pistole fissachiodi" sono aggiunte in fine le seguenti: "di elevata potenza".



Note all'art. 3:
- Per la legge 17 ottobre 1967, n. 977, vedi note alle
premesse.
- Il testo vigente dell'allegato I della succitata
legge come modificata dal decreto qui pubblicato, cosi'
recita:

Allegato I

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale,
ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione
sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.
321;
b) rumori con esposizione media giornaliera superiore
a 90 decibel LEP- d.
2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del
titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di
quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui al
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e al decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 92.
3. Agenti chimici:
a) sostanze e preparati classificati tossici (T),
molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o
estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo
16 luglio 1998, n. 285;
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai
sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e
comportanti uno o piu' rischi descritti dalle seguenti
frasi:
1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi
(R39);
2) possibilita' di effetti irreversibili (R40);
3) puo' provocare sensibilizzazione mediante
inalazione (R42);
4) puo' provocare sensibilizzazione per contatto
con la pelle (R43);
5) puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie
(R46);
6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di
esposizione prolungata (R48);
7) puo' ridurre la fertilita' (R60);
8) puo' danneggiare i bambini non ancora nati
(R61);
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e
comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che
non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di
protezione individuale: "puo' provocare sensibiliz-zazione
per contatto con la pelle (R43) ;
1) puo' provocare sensibilizzazione mediante
inalazione (R42);
2) puo' provocare sensibilizzazione per contatto
con la pelle (R43);
d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del
decreto legislativo n. 626 del 1994;
e) piombo e composti;
f) amianto.
II. Processi e lavori:
1) Il divieto e' riferito solo alle specifiche fasi
del processo produttivo e non all'attivita' nel suo
complesso; processi e lavori di cui all'allegato VIII del
decreto legislativo n. 626.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di
dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti
esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o
velenosi nonche' condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di
apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di
impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o
bombole contenenti agenti chimici di cui al punto.
7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento
e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta
tensione come definita dall'art. 268 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
9) Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina
e che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a
500oC come ad esempio quelli per la produzione di ghisa,
ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione,
ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai
laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) (Soppresso).
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e
loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le
operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e
smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei
mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere
e industria estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce,
limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione,
polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti
polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione,
riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi
i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a
trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e
montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti
assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione
comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione
di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a
quanto previsto dall'art. 115 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi
con propulsione meccanica, nonche' lavori di pulizia e di
servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono
in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di
combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle
fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e
dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e
artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della
carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di
protezione individuale.
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole
ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di
pistole fissachiodi di elevata potenza.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico
o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di
utensili taglienti, seghe e macchine per tritare".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
"Nuovo codice della strada".
- L'art. 115 del succitato decreto legislativo cosi'
recita:
"Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la
conduzione di animali). - 1. Chi guida veicoli o conduce
animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici
e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione
animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella,
ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata
fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine agricole o loro complessi che non
superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i
motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h, la
cui guida sia consentita con patente di categoria A,
sempreche' non trasportino altre persone oltre al
conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose: autoveicoli per uso
speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse
da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino
altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici,
autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la
cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa
complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi
o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purche' munito di un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al
punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia
munito del certificato di abilitazione professionale;
motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di
noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonche' i
mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed
autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia
superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri,
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si
trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e'
soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventunomiladuecento a lire
quattrocentottantaquattromilaottocento. Qualora trattasi di
motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire
novecentosessantanovemilaseicento.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di
categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore
a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di
cilindrata non superiore a 125 cc e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantamilaseicento a lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di
veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a
lire duecentoquarantaduemilaquattrocento se si tratta di
veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trentaseimilatrecentosessanta a lire
centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta se si tratta di
animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono,
quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni
trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI".



 
Art. 4.
1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 345 del 1999 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonche' del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c).
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogati:
a) gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 della legge 17 ottobre 1967, n. 977;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 agosto 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Veronesi, Ministro della sanita'
De Mauro, Ministro della pubblica
istruzione
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Dini, Ministro per gli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bellillo, Ministro per le pari
opportunita' Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 4:
- Per la legge 17 ottobre 1997, n. 977, vedi note alle
premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio
1971, n. 36, reca: "Determinazione dei lavori leggeri nei
quali possono essere occupati fanciulli di eta' non
inferiore ai quattordici anni compiuti, ai sensi dell'art.
4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del
lavoro dei fanciulli e degli adolescenti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
1976, n. 432, reca: "Determinazione dei lavori pericolosi,
faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge
17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei
fanciulli e degli adolescenti".



 
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