Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2000 (vai al sommario)
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante: "Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri". (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 dell'11 settembre 2000)

Nelle "Note all'art. 1:" del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicate nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 6, seconda colonna, e 7, prima colonna, devono intendersi espunti gli ultimi quattro capoversi. Al loro posto deve intendersi inserito il seguente testo: " - Si riporta il testo vigente dell'art. 1284 del codice civile: "Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto (2725); altrimenti sono dovuti nella misura legale (1815). .".
 
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