Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 8 settembre 2000
Emissione di ulteriori titoli da parte della societa' di cartolarizzazione a fronte dei crediti contributivi ceduti dall'I.N.P.S.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
I MINISTRI DELLE FINANZE E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;
Considerato che l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999 in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 5 novembre 1999, prevede la possibilita' per l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore corrispettivo da corrispondersi in via anticipata da parte della societa' di cartolarizzazione, e da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti contributivi ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'I.N.P.S. alla societa' di cartolarizzazione relativamente ai quali viene corrisposto un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale e in una quota finale, sempreche' cio' sia stato disposto e disciplinato da uno o piu' nuovi decreti interministeriali emessi ai sensi, del comma 2 del citato art. 13 e cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli dalle agenzie di rating;
Ritenuto che sussistono i presupposti per ottenere un ulteriore corrispettivo da corrispondersi in via anticipata, in relazione alla cessione gia' effettuate che ad esso puo' aggiungersi il corrispettivo previsto a fronte di nuove cessioni di crediti previdenziali della medesima tipologia di quelli individuati all'art. 1 del proprio decreto del 5 novembre 1999, maturati nel corso dell'anno 2000 e che vengono disciplinate da appositi decreti;
Visti, in particolare, i commi 2 e 5 del predetto art. 13, che prevedono tra l'altro, che con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati le modalita' di gestione della societa' di cui al comma 5 del medesimo art. 13, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi dello stesso comma 5, i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della societa' per azioni di cui al comma 4 del predetto art. 13;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che esclude dal proprio ambito di applicazione i servizi finanziari relativi alla vendita dei titoli;
Decreta:
Art. 1.
La societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, emette, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste nel contratto di cessione dei crediti stipulato tra la stessa e l'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, ulteriori titoli le cui caratteristiche sono stabilite con uno o piu' successivi decreti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.
 
Art. 2.
I titoli da emettere dalla societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 1 sono collocati da parte di una o piu' banche o istituti finanziari italiani o esteri, anche congiuntamente tra loro, di comprovata esperienza nel collocamento e nella trattazione sul mercato secondario di titoli emessi da societa' di cartolarizzazione italiane o estere, individuati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'I.N.P.S., nella persona del suo presidente.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, seleziona con procedure competitive, l'offerta piu' vantaggiosa con riferimento all'importo delle commissioni e del rimborso spese richiesto per il collocamento, nonche' alla documentata esperienza in operazioni analoghe; l'esito di tale selezione viene comunicato all'I.N.P.S. e alla societa' di cartolarizzazione.
Le banche o istituti finanziari selezionati curano le attivita' propedeutiche all'emissione dei titoli, ivi compresi i contatti con le agenzie di rating, e riferiscono all'I.N.P.S. e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'I.N.P.S. stipula con le banche o istituti finanziari selezionati apposita convenzione che disciplina anche lo svolgimento delle suddette attivita' propedeutiche.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 settembre 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco

Il Ministro delle finanze
Del Turco

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone