Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CIRCOLARE 31 luglio 2000, n. 57
Modalita' temporali per l'esercizio della facolta' di controdeduzione in sede di controllo delle attivita' di formazione professionale finanziate dal Fondo di rotazione e dal Fondo sociale europeo.

L'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, ha rilevato come i soggetti destinatari dei finanziamenti del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione esercitino la facolta' di cui in oggetto in maniera alquanto difforme gli uni dagli altri.
Conseguentemente, si e' resa evidente l'opportunita' di intervenire con indicazioni uniformi, finalizzate al superamento della eterogeneita' della prassi antecedente.
Al riguardo, si specifica quanto segue.
Gli organi di controllo, in sede di consegna del verbale della verifica tecnico-contabile ex post, sono tenuti ad indicare il termine perentorio di trenta giorni entro il quale il destinatario dei finanziamenti ha facolta' di formulare le proprie osservazioni e controdeduzioni relative ai risultati della predetta: saranno considerate inammissibili le istanze formulate oltre tale data.
Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, il suddetto termine si intende automaticamente prorogato al successivo primo giorno non festivo.
Le osservazioni debbono essere presentate dal destinatario dei finanziamenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori, protocollo generale, vicolo D'Aste n. 12, 00159 Roma a mano o tramite raccomandata a/r: in questa seconda ipotesi fara' fede, esclusivamente, la data del timbro postale.
Nel caso di presentazione a mano, essa dovra' formularsi in busta aperta e della medesima verra' rilasciata relativa ricevuta.
Qualora, invece, venga utilizzato il servizio postale, si riterranno utilmente pervenute solo le osservazioni e controdeduzioni giunte entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la proposizione delle medesime, ovvero entro sessanta giorni dalla consegna del verbale della verifica ex post: saranno considerate irricevibili le istanze pervenute oltre tale data.
Anche in tal caso, qualora il trentesimo giorno sia festivo, il termine si intende automaticamente prorogato al successivo primo giorno non festivo.
Il destinatario del finanziamento si assume il rischio di eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
L'organo ispettivo, in calce al verbale di controllo ex post, deve informare delle modalita' e delle scadenze sopraindicate il destinatario del contributo, il quale procedera' a specifica sottoscrizione per avvenuta conoscenza.
Le suddette previsioni si applicheranno alle verifiche che saranno eseguite successivamente alla data di pubblicazione di questa circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tuttavia, i destinatari di finanziamenti che non abbiano ancora visto notificare nei loro confronti alcun atto definitivo dell'U.C.O.F.P.L. e che, pur avendo gia' ricevuto la predetta verifica, non abbiano a tutt'oggi formulato osservazioni al riguardo, sono rimessi nei termini di cui sopra a partire, improrogabilmente, dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Il dirigente generale
dell'Ufficio centrale per l'avviamento
e la formazione professionale dei lavoratori
Vittore
 
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