Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto della Gan Italia Vita societa' per azioni compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Gan Italia Vita S.p.a.), in Roma.

Con provvedimento n. 01677 del 13 settembre 2000, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Gan Italia Vita societa' per azioni compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Gan Italia Vita S.p.a.) con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dell'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 11 (introduzione del potere di convocazione dell'assemblea "anche" ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due membri del collegio sindacale); art. 22 (introduzione dell'obbligo di riferire al collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche e poteri, anche in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle sue controllate, in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi; art. 23 (introduzione della possibilita' di convocare il comitato esecutivo, anche da parte di due sindaci, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione); art. 26 (riformulazione dell'articolo in materia di elezione e compenso del Collegio sindacale: "L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e determina il compenso loro spettante", in luogo della precedente espressione: "L'assemblea ordinaria elegge, secondo le leggi in vigore, il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e determina il compenso da corrispondersi ai sindaci effettivi".
Nuova disciplina in materia di: a) scelta dei membri del collegio sindacale: requisiti e criteri; b) nomina dei membri e del presidente del collegio sindacale: modalita'; c) limitazione al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale.
Soppressione dell'ex comma finale: "Il primo collegio sindacale viene nominato nell'atto costitutivo".
 
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