Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 27 dicembre 1999
Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la Legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio Liquidazioni e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

VISTO l'art. 12-bis del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, con il quale e' stata soppressa la Cassa mutua provinciale di malattia di Trento;

VISTO l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale le operazioni di liquidazione della suddetta Cassa mutua sono state affidate all'Ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

VISTI gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

ACCERTATO che le operazioni di liquidazione della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

VISTI il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di L. 78.105.040;

ATTESO che per l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista alcuna specifica destinazione;

DECRETA

Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e' chiusa a tutti gli effetti.
 
Art. 2

E' approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un avanzo di L. 78.105.040.
 
Art. 3

L'avanzo finale di liquidazione di L. 78.105.040, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto ente, e' devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21108 (ex 597), di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO
 
CASSA MUTUA PROVINCIA DI TRENTO
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