Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE |
DELIBERAZIONE 3 agosto 2000 |
Adozione di misure temporanee di salvaguardia per l'individuazione di azioni da attuare in relazione agli eventi siccitosi nel bacino del Brenta-Bacchiglione. (Deliberazione n. 5). |
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IL COMITATO ISTITUZIONALE Premesso che con delibera n. 15 del 23 novembre 1994 il Comitato istituzionale aveva preso atto della situazione di carenza idrica che si era manifestata durante l'estate dello stesso anno ed anche durante l'estate del 1993. Considerato che il problema della carenza idrica nei corpi superficiali e sotterranei rappresenta un elemento di criticita' per il bacino del Brenta che, a causa del depauperanento delle risorse idriche, e' destinato a riprodursi con puntuale periodicita' anche al verificarsi di eventi siccitosi di media entita'; che le ragioni sono da ricercare oltre che nella limitata carenza di precipitazioni nel periodo invernale e estivo, anche nello scarso coordinamento nella gestione delle risorse idriche che esiste tra i vari soggetti (pubblici e privati) ed amministrazioni competenti, e nonche' nella conflittualita' di interessi che si configurano nel sistema dei prelievi (irriguo, idroelettrico, industriale, idropotabile) e nel sistema degli usi (idroelettrico, ricreazionale, di navigazione) della risorsa idrica; che gli studi completati dall'Autorita' di bacino con la collaborazione scientifica del C.N.R. (Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche) hanno individuato le seguenti possibili cause dell'alterazione nell'equilibrio della falda - un tempo normalmente alimentata dal fiume ed ora invece drenata dallo stesso - quali: l'approfondimento dell'alveo del Brenta determinato dallo sbilanciamento tra il trasporto solido e la movimentazione di materiale inerte; i quantitativi d'acqua sottratti al sistema idrico sotterraneo attraverso i rilasci in Brenta delle acque sotterranee provenienti da cave di ghiaia i cui scavi hanno posto in luce la falda freatica; gli ingenti quantitativi d'acqua sottratti al sistema idrico sotterraneo attraverso un consistente numero di pozzi ad erogazione spontanea presenti nella media e bassa pianura; che in tal senso le attivita' che comportino il prelievo di materiale litoide dal medio corso del fiume Brenta vanno interrotte. L'eventuale asportazione di ghiaie - in deroga a quanto sopra esposto - dovra' essere giustificata da comprovati motivi di salvaguardia della pubblica incolumita' e del buon regime delle acque, e dovra' essere accompagnata da progetti esecutivi, che descrivano compiutamente l'evoluzione della morfologia dell'alveo in un periodo sufficientemente ampio, nonche' rappresentino compiutamente - nel tratto considerato - il rapporto tra fiume e falda e dovranno comunque essere redatti ai sensi della legge n. 37 del 5 gennaio 1994; che in merito a quanto sopra esposto, debbano essere adottate opportune misure di salvaguardia in materia di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei afferenti in particolare al medio e basso bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione, nonche' norme di immediata attuazione che permettano di sopperire a situazioni contingenti che si possono configurare in occasioni di situazioni siccitose, con particolare riferimento all'approvviggionamento idrico del nodo idraulico di Padova; Vista la delibera n. 8 del Comitato istituzionale del 2 agosto 1996 con la quale era stata adottata la proposta di riordino delle competenze nel nodo idraulico di Padova, e nella quale erano anche previste le manovre da eseguire dai vari soggetti istituzionali competenti in caso di evento siccitoso; Visto l'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e sue successive modificazioni e integrazioni e in particolare: a) l'art. 17-6-bis della legge che attribuisce all'Autorita' di bacino, la facolta' di adottare, tramite il Comitato istituzionale, in attesa dell'approvazione del piano di bacino idonee misure di salvaguardia; b) l'art. 17-6-ter della legge che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati; Visto il parere favorevole sull'iniziativa espresso dal comitato tecnico nella seduta del 19 luglio 2000; Richiamato per quanto occorre l'art. 43, comma 4, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Richiamato per quanto occorre l'art. 55, comma 1, lettera c), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Richiamato per quanto occorre il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ed in particolare gli articoli 3 (comma 6) 22, 25, 44, 58; Delibera: Art. 1. Obiettivi delle norme di salvaguardia Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati nelle premesse per assicurare un adeguato flusso idrico al nodo idraulico di Padova, anche in situazioni di grave siccita', ed allo scopo di mantenere i livelli delle falde freatiche, nonche' per stabilire in tale ambito aspetti applicativi non ancora compiutamente disciplinati, sono adottate norme di salvaguardia, suddivise in azioni esecutive immediatamente, ed in azioni esecutive da attuare in relazione ai flussi finanziari necessari per gli interventi previsti. |
| Art. 2. Efficacia delle norme temporanee di salvaguardia e termini di validita' Ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, cosi' come modificata dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, le presenti norme di salvaguardia, con le specificazioni di cui all'art. 1, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del corrispondente piano di bacino del Brenta-Bacchiglione e comunque: fino al 31 dicembre 2000 le disposizioni di cui al successivo art. 1 inerenti al nodo idraulico di Padova; per un periodo non superiore a tre anni le disposizioni di cui all'art. 5 con particolare riferimento alle attivita' di asporto dall'alveo di materiali litoidi, alle concessioni di nuovi prelievi di acqua da pozzi aventi portate superiori a 10 l/sec, la messa in opera di idonei dispositivi di misura delle portate prelevate in tutti i punti di prelievo da pozzo, nonche' alla predisposizione di idonei dispositivi di regolazione dei prelievi da pozzo; per un periodo di anni uno, le disposizioni di cui all'art. 5 inerenti all'inibizione, mediante appositi dispositivi idraulici dei rilasci in Brenta di acque sotterranee provenienti da cave di ghiaia. |
| Art. 3. Campo di applicazione Le norme di cui al presente provvedimento trovano applicazione nel territorio del bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione ricadente nelle province di Vicenza, Padova e Venezia. |
| Art. 4. Azioni da adottare in caso di evento siccitoso medio ed evento siccitoso grave In caso di evento siccitoso di media entita' o di grave entita' (cosi' come definito nell'allegato della presente delibera), i manufatti idraulici facenti capo al nodo idraulico di Padova dovranno esser regolati secondo quanto indicato nell'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento. In caso di grave evento siccitoso, oltre a quanto sopra previsto, il segretario generale dell'Autorita' di bacino e' delegato ad individuare e porre in essere le modalita' che permettano di utilizzare le rogge ed i canali irrigui, per alimentare - anche attraverso lo svaso regolato del sistema dei serbatoi idroelettrici - il nodo idraulico di Padova evitando il tratto disperdente del fiume Brenta (da Bassano a Friola). |
| Art. 5. Le azioni complementari In relazione a quanto riportato in premessa, ed in relazione a quanto precisato all'art. 3, al fine di preservare gli acquiferi sotterranei che dipendono dal regime idrologico del bacino del Brenta-Bacchiglione, nonche' consolidare l'attuale interazione tra fiume e falda, sono temporaneamente vietate lungo l'asta del fiume Brenta, le attivita' che comportino l'asportazione dall'alveo di materiali litoidi, nel tratto compreso tra Bassano e Limena se non dotate di apposito nulla-osta rilasciato dalla segreteria tecnica dell'Autorita' di bacino su parere conforme del comitato tecnico. Per il medesimo scopo dovranno essere immediatamente inibiti, mediante appositi dispositivi idraulici, i rilasci in Brenta di acque sotterranee provenienti da cave di ghiaia i cui scavi eseguiti o in fase di esecuzione hanno posto in luce la falda Greatica. L'eventuale riabilitazione temporanea dei rilasci potra' essere prevista in caso di eventi siccitosi, per favorire la presenza di deflusso superficiale, da attuarsi secondo le modalita' stabilite dal segretario generale dell'Autorita' di bacino. Contestualmente a tale azione dovra' provvedersi al monitoraggio degli effetti sulla falda di tale provvedimento; alla scadenza temporale di cui all'art. 2, il segretario generale riferira' nel merito al Comitato istituzionale per valutare l'eventuale riproposizione delle corrispondenti misure di salvaguardia. Sono inoltre temporaneamente sospesi, nel territorio di cui all'art. 3, tutti i provvedimenti in itinere riguardanti la concessione di nuovi prelievi d'acqua da pozzi aventi portate superiori a 10 l/sec fatti salvi quelli ad uso acquedottistico-potabile, quelli di cui alla legge 17 agosto 1999, n. 290 e decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, e quelli per i quali, allo stato di entrata in vigore del presente provvedimento, sia gia' stato espresso parere favorevole dell'Autorita' di bacino ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, tutti i punti di prelievo da pozzo presenti nel medesimo territorio, dovranno essere dotati di idonei dispositivi di misura delle portate prelevate, nonche' di idonei dispositivi di regolazione che permettano l'interruzione del flusso idrico proveniente dalla falda quando il pozzo non viene utilizzato. Quale ulteriore azione complementare, va attuata la manutenzione dei manufatti idraulici presenti nelle varie tratte canalizzate del nodo idraulico di Padova, secondo il programma e le priorita' riportate nell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento. Va inoltre implementato, secondo il programma e le priorita' riportate nell'allegato, un sistema di monitoraggio che permetta di conoscere le portate presenti nella rete idraulica in tempo reale ed un sistema di telecontrollo che permetta il coordinamento delle manovre dei vari manufatti idraulici. |
| Art. 6. Copertura finanziaria Le eventuali spese derivanti dall'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 potra' trovare idonea copertura finanziaria nell'ambito del riparto dei fondi di competenza dell'Autorita' di bacino di cui alla legge n. 183/1989. |
| Art. 7. Osservanza delle norme All'osservanza delle presenti norme di salvaguardia provvedono il Corpo forestale dello Stato, gli uffici regionali del Genio civile, l'A.R.P.A. del Veneto, i nuclei operativi del Magistrato alle acque, e gli uffici compartimentali di Venezia del Servizio idrografico e mareografico nazionale e del Servizio dighe (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi tecnici nazionali), secondo le rispettive competenze. In caso di mancata attuazione o inosservanza delle presenti norme, si ricorrera' all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e derivazioni di acque pubbliche. |
| Art. 8. Pubblicazione della deliberazione Copia della presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino ufficiale della regione del Veneto. |
| Art. 9. Deposito della deliberazione Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati, e' depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei lavori pubblici (Magistrato alle acque di Venezia), l'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (segreteria tecnica), nonche' presso la regione del Veneto - giunta regionale e presso le sedi delle province - giunta provinciale di Vicenza, Padova e Venezia. Roma, 3 agosto 2000
Il Presidente Ministro dei lavori pubblici Nesi Il segretario generale Rusconi |
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