Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE |
DELIBERAZIONE 3 agosto 2000 |
Adozione di misure di salvaguardia finalizzate all'utilizzo del serbatoio del Corlo per la laminazione delle piene del fiume Brenta. (Deliberazione n. 6). |
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IL COMITATO ISTITUZIONALE Premesso che nella seduta del 26 ottobre 1999 con delibera n. 2 il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, adotto' limitatamente al periodo 1o novembre - 31 novembre 1999, misure di salvaguardia finalizzate all'utilizzo del serbatoio del Corlo per la laminazione delle piene del fiume Brenta; Considerato: che permanendo i presupposti di rischio idraulico oltre che nella tratta fluviale di pianura a valle di Bassano, anche all'interno del bacino montano (con particolare riferimento all'abitato di Valstagna), risulta necessario - nelle more dell'approvazione del progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del fiume Brenta - adottare appropriati provvedimenti aventi carattere di immediata eseguibilita'; che il piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni di rischio idrogeologico molto elevato, di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267, classifica il comune di Valstagna nella categoria R4, ponendo i conseguenti vincoli territoriali; che per minimizzare in tempi brevi il rischio di inondazione nell'abitato di Valstagna, i provvedimenti sopraccitati consistono nel tenere a disposizione a scopo di laminazione il serbatoio del Corlo nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre con quota di invaso posta a 252 m.s.l.m.; che tale provvedimento richiede che nel periodo immediatamente precedente alla data del 15 settembre si realizzi un eventuale (se necessario) progressivo abbassamento della quota di invaso del serbatoio al fine di porlo per la data sopraccitata alla quota di 252 m.s.l.m.; che per tale uso del serbatoio nel periodo sopraccitato verra', a consuntivo, riconosciuto all'Enel S.p.a. un indennizzo per la mancata produzione idroelettrica, da determinarsi sulla base dell'effettiva produzione e dei mancati utilizzi calcolati con riguardo alle medie degli ultimi cinque anni; l'indennizzo e' stabilito dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della normativa di settore; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Visto l'art. 3, comma 1, punto c), della legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto l'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e sue successive modificazioni e integrazioni e in particolare: il comma 3, che richiama le finalita' del piano di bacino indicate all' art. 3; l'art. 17-6-bis della legge che attribuisce all'Autorita' di bacino la facolta' di adottare, tramite il Comitato istituzionale, in attesa della approvazione del piano di bacino, idonee misure di salvaguardia; l'art. 17-6-ter della legge che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati; Visto l'art. 31, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede, tra l'altro, l'iter per l'approvazione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi urgenti previsti dai piani previsionali e programmatici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990 con il quale e' stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della ela-borazione ed adozione degli schemi previsionali e programmatici, che prevede tra l'altro al punto 5.2 i criteri generali di valutazione delle priorita', e la metodologia generale per l'individuazione degli interventi piu' urgenti da inserire negli schemi di cui all'art. 31 della lettera c); Visto il punto 5.3 dello stesso decreto che determina gli elementi per l'individuazione di situazioni di particolare interesse; Considerato che per il bacino del fiume Brenta non e' ancora stato predisposto il Piano di bacino e pertanto e' tuttora vigente lo schema previsionale e programmatico; Considerato che l'utilizzo del serbatoio del Corlo per la laminazione delle piene e' da ritenersi a tutti gli effetti configurabile nelle fattispecie previste dagli atti di indirizzo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990, con particolare riferimento alla necessita' di provvedere alla soluzione di situazioni di pericolo con probabile rischio a persone o cose, "... sulla base di valutazioni che tengono conto della probabilita' del danno, della vulnerabilita' del contesto territoriale e ambientale e del valore monetario o ambientale dei beni che risultano esposti"; Considerato che, per quanto sopra esposto, l'intervento in argomento puo' ritenersi un'integrazione del piano previsionale e programmatico, per cui l'indennizzo da corrispondere all'Enel S.p.a. per la mancata produzione puo' trovare copertura finanziaria nei fondi che verranno stanziati con la legge 18 maggio 1989, n. 183, e destinati a questa Autorita' di bacino; Visto il parere del comitato tecnico dell'Autorita' di bacino che nella seduta del 21 giugno 2000, si e' espresso favorevolmente nel merito dell'utilizzo del serbatoio del Corlo per la moderazione delle piene del Brenta; Delibera: Art. 1. Norme di salvaguardia Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse a salvaguardia della sicurezza idraulica dei territori montani e vallivi del bacino del Brenta, sono adottate norme di salvaguardia finalizzate all'utilizzazione del bacino idroelettrico del Corlo per la moderazione delle piene del torrente Cismon, da attuare secondo quanto previsto dal successivo art. 2. |
| Art. 2. Modalita' di attuazione delle norme di salvaguardia Nel periodo 15 settembre - 30 novembre del presente anno, il livello dell'acqua nel bacino idroelettrico del Corlo dovra' essere mantenuto a quota non superiore a 252 m s.l.m., salvo il verificarsi durante detto periodo di eventi di piena. Le operazioni di svaso controllato del bacino avranno inizio a partire dal 1o settembre salvo la possibilita' da parte del segretario generale dell'Autorita' di bacino di posticipare di alcuni giorni - non piu' di sette - tale data nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo; le operazioni di svaso dovranno essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie, previste dal vigente foglio condizioni e secondo le modalita' stabilite dalla segreteria tecnica dell'Autorita' di bacino di concerto con il competente Servizio dighe. |
| Art. 3. Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validita' Ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, cosi' come modificata dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, le presenti norme di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino al 30 novembre del corrente anno. |
| Art. 4. Indennizzo per mancato utilizzo del serbatoio idroelettrico Per la diminuita utilizzazione del bacino idroelettrico del Corlo nel periodo 15 settembre - 30 novembre del presente anno, e' riconosciuto a consuntivo all'Enel S.p.a. un indennizzo da determinarsi sulla base dell'effettiva produzione e dei mancati utilizzi calcolati con riguardo alle medie degli ultimi cinque anni. Tale indennizzo e' stabilito dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della normativa di settore. L'importo complessivo corrispondente all'indennizzo, sara' accantonato nelle somme per interventi urgenti previste per questa Autorita' di bacino nel riparto dei fondi della legge 18 maggio 1989, n. 183 - annualita' 2000, secondo le modalita' previste dalla delibera del Comitato istituzionale n. 1 del 16 marzo 2000. |
| Art. 5. Osservanza delle norme Alla vigilanza sul rispetto delle presenti norme di salvaguardia provvedono l'ufficio del Genio civile di Vicenza, il nucleo operativo del Magistrato alle acque di Belluno, e gli uffici compartimentali di Venezia del Servizio idrografico e mareografico nazionale e del Servizio dighe, secondo le rispettive competenze. Su segnalazione degli enti vigilanti e d'intesa con l'Autorita' di bacino, in caso di mancata attuazione o inosservanza delle presenti norme da parte del soggetto titolare della gestione del serbatoio idroelettrico, il prefetto di Belluno d'intesa con il prefetto di Vicenza, adotta i relativi provvedimenti. |
| Art. 6. Pubblicazione della deliberazione Copia della presente deliberazione (senza l'allegato) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nei bollettini ufficiali delle regioni interessate e notificata per la sua immediata esecuzione, tramite il prefetto di Belluno, all'Enel S.p.a., al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo, al nucleo operativo del Magistrato alle acque di Belluno, alla regione del Veneto, alla provincia di Belluno, alla provincia di Vicenza, alla provincia autonoma di Trento ed al comune di Arsie'. |
| Art. 7. Deposito della deliberazione Copia della stessa deliberazione, completa dell'allegato, e' depositata, ai fini della consultazione, presso il Magistrato alle acque di Venezia (quale organo del Ministero dei lavori pubblici), l'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (segreteria tecnica), presso la regione del Veneto (giunta regionale) e presso le sedi delle province di Belluno, Vicenza e Trento. Roma, 3 agosto 2000
Il Presidente Ministro dei lavori pubblici Nesi Il segretario generale Rusconi |
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