Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 settembre 2000
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che nei giorni 9 e 10 settembre 2000 hanno colpito il versante ionico delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. (Ordinanza n. 3081).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della fascia ionica della regione Calabria colpiti dagli eventi calamitosi dei giorni 9 e 10 settembre 2000 ed e' stata demandata al Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile la individuazione dei comuni danneggiati;
Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive e il ripristino delle infrastrutture;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. I prefetti di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria provvedono, per la parte di rispettiva competenza, ad attuare interventi volti a:
assicurare i primi soccorsi e l'assistenza alla popolazione;
provvedere al rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile, al rimborso delle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati nonche' al rimborso degli oneri degli interventi disposti in emergenza dagli enti locali;
corrispondere ai nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, un contributo mensile fino a L. 600.000, per la durata massima di dodici mesi;
erogare contributi fino ad un massimo di lire 40 milioni per favorire il rapido rientro nelle unita' abitative oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale emesse in connessione con gli eventi calamitosi di cui alla premessa;
erogare contributi fino ad un massimo di 60 milioni per favorire la ripresa delle attivita' produttive danneggiate dai medesimi eventi calamitosi.
2. Per la finalita' di cui al comma 1, e' stanziata la somma complessiva di lire 28 miliardi il cui onere e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile).
3. Il Dipartimento della protezione civile emana direttive per assicurare criteri omogenei per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo e ripartisce tra i prefetti interessati lo stanziamento di cui al comma 2 in rapporto alle esigenze.
 
Art. 2.
1. Ai fini di assicurare un servizio di preannuncio e allarme di fenomeni idrogeologici di particolare rilevanza, e' assegnato un finanziamento di lire 1,5 miliardi all'ufficio compartimentale di Catanzaro del Servizio idrogeologico e mareografico nazionale (SIMN).
2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' destinato, quanto a lire 1 miliardo per integrare la rete di telemisura in Calabria e per realizzare un sistema di allertamento, a scala comunale, basato sul superamento di soglie pluviometriche e quanto a lire 500 milioni per assumere personale a contratto a tempo determinato nel limite di dieci unita' per un periodo di dodici mesi.
3. L'ufficio compartimentale di Catanzaro del SIMN costituisce centro funzionale per la Calabria del sistema nazionale di previsione e prevenzione di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 267 del 3 agosto 1998 ed e' integrato per via telematica in detto sistema nazionale.
4. Entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza la regione Calabria, il Dipartimento della protezione civile e l'ufficio compartimentale di Catanzaro del SIMN definiscono un accordo di programma per assicurare continuita' al funzionamento del centro funzionale.
5. Il Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche (GNDCI) assicura la necessaria assistenza scientifica alle attivita' di cui al presente articolo.
6. L'onere di cui al comma 1, e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile).
 
Art. 3.
1. La regione Calabria da' immediata attuazione all'accordo di programma quadro firmato con il Governo il 19 ottobre 1999, che contempla uno stanziamento di 150 miliardi di lire, assicurando al responsabile dell'accordo il supporto degli organismi tecnici competenti.
2. La regione stessa, altresi', sentita l'autorita' di bacino e d'intesa con le province interessate adotta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi infrastrutturali urgenti per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, nonche' per adeguate opere di prevenzione dei rischi utilizzando, come soggetti attuatori dei singoli interventi, nei limiti delle risorse previste dal piano, gli enti locali competenti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea, dalle amministrazioni statali, dalla regione e dagli enti locali, e, comunque, connessi con l'evento calamitoso e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorita' nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile esercita i poteri sostitutivi.
3. Il piano di cui al comma 2 e' articolato in due distinti programmi di interventi finanziati, il primo nei limiti delle risorse attivabili con un limite di impegno quindicennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001 ed il secondo nei limiti delle risorse attivabili con un limite di impegno quindicennale di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Gli interventi previsti dal secondo programma sono subordinati alla esecutivita' dei progetti finanziati con il primo programma, accertata dalla regione Calabria.
4. Il piano, comprensivo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, e' sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e puo' essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.
5. In aggiunta allo stanziamento di lire 150 miliardi, di cui al comma 1, per l'attuazione degli interventi, di cui al comma 2, le province interessate contraggono mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente e trasferiscono le risorse ai soggetti attuatori. A tal fine il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 25 miliardi annui per l'anno 2001 e di lire 40 miliardi annui a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del "Fondo della protezione civile".
 
Art. 4.
1. I soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione degli interventi ricompresi nel piano anche a liberi professionisti avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 5.
2. I soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo ove necessario alla conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui, al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Gli interventi ricompresi nel piano dovranno essere affidati entro novanta giorni dalla data della presa d'atto di cui al comma 2, e dovranno essere comunque completati entro i successivi dodici mesi.
5. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
 
Art. 5.
1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per effetto degli eventi calamitosi oggetto della presente ordinanza, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 novembre 2000, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
2. L'onere relativo, valutato in lire 500 milioni, e' posto a carico delle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile).
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2000
Il Ministro: Bianco
 
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