IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 16 relativo alla istituzione dell'inventario viticolo; Visto il regolamento (CE) n. 1294/96 della Commissione, del 4 luglio 1996, e successive modifiche, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, e successive modifiche, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario; Visto il regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione, del 3 marzo 1987, e successive modifiche, relativo alle modalita' di applicazione per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 39 del 12 febbraio 1992, concernente la "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini"; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 10, che contiene disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4; Visto il proprio decreto del 10 febbraio 1987, con il quale l'A.I.M.A. e' stata incaricata di realizzare e gestire lo schedario viticolo di cui al citato regolamento n. 2392/86; Visto il proprio decreto del 23 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 1999, concernente l'adozione della modulistica per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi; Vista la deliberazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) n. 607 del 30 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1999, concernente l'adozione del nuovo modello di dichiarazione delle superfici vitate, al fine dell'aggiornamento dello schedario viticolo comunitario di cui ai regolamenti (CEE) n. 2392/86 e n. 649/87 e successive modificazioni, onde procedere ad una verifica sistematica delle superfici di origine delle uve e dei prodotti a monte del vino indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e delle aziende interessate agli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 822/87; Visto il proprio decreto del 29 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2000, con il quale l'A.I.M.A. in liquidazione cura la realizzazione e la gestione dell'inventario del potenziale viticolo previsto dal citato regolamento (CE) n. 1493/99; Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole, nella seduta dell'11 novembre 1999, sull'accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'A.I.M.A. in liquidazione sui criteri di organizzazione delle attivita' per la costituzione dell'inventario del potenziale produttivo del settore viticolo, prevedendo altresi' la stipula di convenzioni tra l'A.I.M.A. in liquidazione e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al fine di definire il rispetto dei tempi e le modalita' di esecuzione delle operazioni per la costituzione dell'inventario; Ritenuta la necessita' di individuare i soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate di cui al citato accordo, in conformita' alla definizione della superfice stessa contenuta nel presente decreto sulla base dei criteri forniti dalla Commissione europea, fissando la data entro la quale la dichiarazione deve essere presentata, anche al fine di consentire ai produttori attraverso la presentazione della dichiarazione di poter beneficiare con tempestivita' degli aiuti comunitari previsti dalla normativa comunitaria predetta; Ritenuta la necessita' di disporre l'obbligo della presentazione della dichiarazione di cui trattasi, al fine di consentire un adeguato ed efficace sistema di controllo sia per le misure strutturali che per gli aiuti di mercato; Visto il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 6 luglio 2000; Decreta: Art. 1. 1. Le persone fisiche o giuridiche che coltivano vigneti sono obbligate a presentare, entro il 31 marzo 2001, la dichiarazione delle superfici vitate. 2. La dichiarazione delle superfici vitate e' presentata all'A.I.M.A. su modulistica predisposta e messa a disposizione dalla stessa azienda. Copia della dichiarazione e' inviata contemporaneamente alle regioni o alle province autonome competenti per territorio. Tale dichiarazione puo' essere presentata anche in base a modulistiche e procedure stabilite dalle regioni e dalle province autonome ed approvate dalle convenzioni con l'A.I.M.A. medesima precedentemente all'emanazione del presente decreto. 3. L'A.I.M.A. provvede all'emanazione delle modalita' necessarie per dare applicazione al presente decreto. 4. La presentazione della dichiarazione di cui al comma uno costituisce il presupposto per l'accesso alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/99. I dati desunti dalle dichiarazioni delle superfici vitate costituiscono l'elemento da utilizzare per ogni adempimento previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa al settore vitivinicolo ivi compresi i relativi aiuti. 5. Le modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT sono definiti con successivo provvedimento ministeriale, d'intesa con la conferenza Stato-regioni. 6. Per "superficie vitata" si intende quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare: a) superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi e' l'intera superficie catastale della particella; b) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi e' quella all'interno del sesto d'impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto d'impianto ovvero fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti; c) superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sara' fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2000 Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2000 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 114 |