Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2000, n. 259 |
Attuazione della direttiva 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la direttiva 1999/10/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: "c-bis) nei casi in cui le indicazioni "edulcorante/i o "con zucchero/i ed edulcorante accompagnano la denominazione di vendita, ai sensi dell'allegato 2, sezione II; c-ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e di sali minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura nutrizionale, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77"; b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: "5. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantita' indicata corrisponde alla quantita' dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantita' e' espressa in percentuale. 5-bis. L'indicazione della percentuale e' sostituita dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantita' dell'ingrediente o la quantita' totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura superi il 100 per cento. 5-ter. La quantita' degli ingredienti volatili e' indicata in funzione del loro peso nel prodotto finito. 5-quater. La quantita' degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione puo' essere indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o della disidratazione. 5-quinquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidatati cui va aggiunta acqua, la quantita' degli ingredienti puo' essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito. 5-sexies. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1999)". - L'art. 1 e l'allegato B della legge 21 dicembre 1999, n. 526, cosi' recitano: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi". "Allegato B 98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquistata la qualifica. 98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli. 98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori. 98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. 98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. 98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi. 98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'art. 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi e l'art. 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. 98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. 98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. 98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli. 98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo. 98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. 98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varieta' modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole. 98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, dalle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - semi di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole. 99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'art. 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari". - La direttiva 1999/10/CE della Commissione dell'8 marzo 1999 che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'art. 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari, e' pubblicata in GUCE n. L. 69 del 16 marzo 1999. - La direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' la relativa pubblicita', e' pubblicata in GUCE n. L. 33 dell'8 febbraio 1979. Si riporta l'art. 7 della suddetta direttiva: "Art. 7. - 1. Se l'etichettatura di un prodotto alimentare pone in rilievo la presenza o il limitato tenore di uno o piu' ingredienti essenziali per le caratteristiche ditale prodotto, o se la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, dev'essere indicata, a seconda dei casi, la quantita' minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale. Tale indicazione figura in prossimita' immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare o nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente in questione. Secondo la procedura prevista dall'art. 17 puo' essere deciso che, per quanto concerne taluni ingredienti, la quantita' di cui al presente paragrafo sia espressa in valore assoluto. 2. Il paragrafo 1 non si applica: a) in caso di etichettatura destinata a caratterizzare un prodotto alimentare conformemente all'art. 5, paragrafo 1, o richiesta in base alle disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, in base alle disposizioni nazionali applicabili a taluni prodotti alimentari; b) nel caso di ingredienti utilizzati esclusivamente in dose minima come aromatizzanti. 3. Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono prevedere per taluni prodotti alimentari, nonche' nel caso previsto dal paragrafo 2, punto a), l'indicazione obbligatoria per determinati ingredienti di una quantita' espressa in valore assoluto o in percentuale nonche', se necessario, l'indicazione di un'eventuale modifica della quantita' di tali ingredienti. La procedura prevista dall'art. 16 si applica alle eventuali disposizioni nazionali". - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari". - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, reca: "Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale". Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si veda in note alle premesse. - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo, 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 8 (Ingrediente caratterizzante evidenziato). - 1. L'indicazione della quantita' di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, e' obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi: a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita; b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica; c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano: a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti: 1) la cui quantita' netta sgocciolata e' indicata ai sensi dell'art. 9, comma 7; 2) la cui quantita' deve gia' figurare nell'etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie; 3) che e' utilizzato in piccole dosi come aromatizzante; 4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non e' tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la variazione di quantita' non e' essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne e' tale da distinguerlo da altri prodotti simili; b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantita' dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l'obbligo dell'indicazione in etichetta; c) nei casi di cui all'art. 5, commi 8 e 9; c-bis) nei casi in cui le indicazioni "edulcorante/i o "con zucchero/i ed edulcorante accompagnano la denominazione di vendita, ai sensi dell'allegato 2, sezione II; c-ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e di sali minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura nutrizionale, ai sensi, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77. 3. La quantita' indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantita' dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto. 4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimita' di essa, oppure nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla categoria di ingredienti in questione. 5. Per i prodotti alimentari di cui al tenore di acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantita' indicata corrisponde alla quantita' dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantita' e' espressa in percentuale. 5-bis. L'indicazione della percentuale e' sostituita dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantita' dell'ingrediente o la quantita' totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura superi il 100 per cento. 5-ter. La quantita' degli ingredienti volatili e' indicata in funzione del prodotto del loro peso nel prodotto finito. 5-quater. La quantita' degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione puo' essere indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o della disidratazione. 5-qunquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta acqua, la quantita' degli ingredienti puo' essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito. 5-sexies. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari".
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| Art. 2. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il termine minimo di conservazione e' la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro quando la data contiene l'indicazione del giorno, o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Veronesi, Ministro della sanita' Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 2: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si veda in note alle premesse. Il testo vigente dell'art. 10 del predetto decreto legislativo come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 10. - 1. Il termine minimo di conservazione e' dato fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro quando la data contiene l'indicazione del giorno, o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. 2. La data di scadenza e' la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura "da consumarsi entro seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. 3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno. 4. La data puo' essere espressa: a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi; b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per piu' di tre mesi ma per meno di diciotto mesi; c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per almeno diciotto mesi. 5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui ai commi 1 e 2 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono completate dalla enunciazione delle condizioni di conservazione con particolare riferimento alla temperatura in funzione della quale il periodo di validita' e' stato determinato. 6. L'indicazione del termine minimo di conservazione e di qualsiasi altra data non e' richiesta per: a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose; b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall'uva nonche' delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva; c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume; d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacita' superiore a 5 litri destinati alle collettivita'; e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione; f) gli aceti; g) il sale da cucina; h) gli zuccheri allo stato solido; i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi; l) le gomme da masticare e prodotti analoghi; m) i gelati monodose. 7. E' vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione".
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