Gazzetta n. 218 del 18 settembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DIRETTIVA 12 settembre 2000 |
Controllo centralizzato del gioco del "Bingo". |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed in particolare l'art. 1, che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi-pronostici; Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, ed in particolare l'art. 7, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto l'art. 1, comma 2, del proprio decreto 31 gennaio 2000, n. 29, istitutivo del gioco del "Bingo", che stabilisce che la gestione del gioco stesso sia attribuita a concessionari individuati all'esito di apposite gare, da espletare conformemente alla normativa comunitaria; Visto l'art. 1, comma 3, dello stesso decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che disciplina l'affidamento del controllo centralizzato del gioco ad un soggetto estraneo all'amministrazione; Considerato il carattere meramente suppletivo di quest'ultima disposizione quale regolamentazione di una facolta' che non esclude di per se' l'ulteriore facolta', insita nel potere e nelle prerogative istituzionali di una pubblica amministrazione - e, quindi, non declinabile, se non per contingente carenze organica e/o funzionale della stessa amministrazione - di provvedere direttamente con i propri mezzi; Accertata la sussistenza nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di sufficienti strutture centrali e periferiche - quest'ultime capillarmente diffuse su tutto il territorio dello Stato - e considerato altresi' l'ampia e specifica competenza acquisita da detta Amministrazione autonoma nel settore dei giochi, sotto ogni aspetto organizzativo ed operativo; Considerato che - come rappresentato dalla stessa Amministrazione - dallo svolgimento diretto di ogni incombente che il regolamento prevede in capo all'incaricato del controllo centralizzato derivano notevoli risparmi e in termini di tempo, evitandosi il ricorso a procedure concorsuali per l'individuazione dell'incaricato medesimo, e in termini di economia di spesa, con riguardo all'aggio da corrispondere all'affidatario del controllo centralizzato; Ritenuto opportuno, per le considerazioni che precedono, che l'attivita' di controllo del gioco del "Bingo" venga esercitata in via diretta dallo Stato;
Emana la seguente direttiva: Art. 1. L'incarico di controllore centralizzato del gioco del "Bingo" e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. |
| Art. 2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato curera', con la massima sollecitudine, l'elaborazione di tutti i provvedimenti previsti dal regolamento istitutivo del gioco, nonche' la stesura della convenzione-tipo da stipularsi con i gestori delle sale. |
| Art. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale citato nelle premesse e sulla base delle risultanze dell'istruttoria allo Stato effettuata dagli uffici dell'amministrazione, si determinano inizialmente in quattrocentoventi le concessioni da affidarsi per la gestione del gioco del "Bingo". L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ove l'analisi su base territoriale del volume complessivo delle giocate presso i primi punti di raccolta faccia ritenere conveniente un ampliamento della rete di sale da gioco, potra', entro due anni dall'avvio del gioco stesso, affidare fino a trecentottanta altre concessioni a soggetti rientrati nell'originaria graduatoria. |
| Art. 4. Il Dipartimento delle entrate assicurera' la massima e fattiva collaborazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in particolare nelle fasi di avvio del gioco. Roma, 12 settembre 2000 Il Ministro: Del Turco Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2000 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 90 |
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