Gazzetta n. 218 del 18 settembre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2000 |
Misure relative alla conclusione degli interventi di protezione temporanea assicurati agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1999. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 5 e 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999, concernente "Misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1999, recante "Proroga delle misure di protezione temporanea da assicurare agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999 e predisposizione di programmi coordinati di rimpatrio"; Considerato che con il decreto sopracitato i permessi di soggiorno rilasciati a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999 venivano prorogati sino al 30 giugno 2000 e che veniva promosso, a decorrere dal 1o luglio 2000, un programma di rimpatrio dei profughi presenti sul territorio nazionale; Considerata la necessita' di definire le modalita' di cessazione delle misure di protezione temporanea stabilite dai sopraindicati decreti anche in relazione a quanto segnalato sia dal Ministero degli affari esteri sia dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, circa l'opportunita' di valutare le singole situazioni personali dei profughi per salvaguardare l'incolumita' di quelli per i quali l'eventuale ritorno ai luoghi di origine potrebbe essere ancora rischioso; Visto il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228; Sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarieta' sociale;
Decreta: Art. 1. Modalita' per la cessazione delle misure di protezione temporanea 1. Il presente decreto disciplina le modalita' per la cessazione delle misure di protezione temporanea in favore dei cittadini stranieri provenienti dall'area balcanica in possesso del permesso di soggiorno di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1999 e 30 dicembre 1999. 2. I cittadini stranieri di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare il territorio nazionale secondo le disposizioni di cui al presente decreto. |
| Art. 2. Programma di rimpatrio 1. I cittadini stranieri di cui all'art. 1 possono aderire, sino al 30 settembre 2000, al programma di rimpatrio assistito promosso dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli affari esteri e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) e realizzato avvalendosi dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Il programma prevede interventi, anche finanziari, che favoriscano il primo reinserimento dei profughi nei territori di provenienza. 2. La validita' del permesso di soggiorno di cui all'art. 1 si intende estesa, senza necessita' di apposito rinnovo, sino all'effettivo rimpatrio dei soggetti interessati purche' iscritti nelle apposite liste di prenotazione predisposte dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni. 3. I cittadini stranieri di cui all'art. 1 che non hanno aderito entro il 30 settembre al programma di rimpatrio assistito di cui al comma 1 sono allontanati dal territorio nazionale adottando, nei loro confronti, i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente. |
| Art. 3. Esclusione dai rimpatri 1. Sono esclusi dal rimpatrio i cittadini stranieri di cui all'art. 1 che siano in possesso dei requisiti per poter ottenere, ai sensi della legislazione vigente e delle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce, un permesso di soggiorno ad altro titolo. 2. Sono, altresi', esclusi dal rimpatrio i titolari del permesso di protezione temporanea di cui all'art. 1 che possano dimostrare gravi motivi che ne impediscano il rientro nelle zone di provenienza. Gli interessati devono presentare, entro il 30 settembre 2000, alla questura competente per territorio, motivata istanza di concessione di un permesso di soggiorno a carattere umanitario previsto dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. L'istanza di cui al comma 2 e' trasmessa alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato che provvede alla valutazione, anche tenendo conto degli elementi di valutazione forniti dal Ministero degli affari esteri e dall'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite. In caso di esito positivo la questura competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno a carattere umanitario. 4. Al fine di continuare a favorire l'afflusso di rimesse economiche nei territori colpiti dalla crisi del 1999, sono, infine, esclusi dal rimpatrio i cittadini stranieri di cui all'art. 1 che siano in grado di dimostrare un adeguato grado d'integrazione attraverso un effettivo e stabile inserimento nel mercato del lavoro nonche' la disponibilita' di un alloggio. La relativa motivata istanza e' presentata, entro il 30 settembre 2000, alla prefettura competente per territorio corredata della documentazione giustificativa. 5. La prefettura provvede ad inoltrare alla questura gli elenchi dei cittadini stranieri per i quali e' stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, salvo che non sussistano motivi ostativi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. 6. La validita' del permesso di soggiorno per protezione temporanea in possesso dei cittadini stranieri di cui all'art. 1 s'intende estesa, senza necessita' di apposito rinnovo, fino alla definizione delle istanze presentate ai sensi dei commi 2 e 4. Resta in ogni caso salva la facolta' di aderire, entro il 30 settembre 2000, al programma di rimpatrio assistito di cui all'art. 2. |
| Art. 4. Proroga temporanea delle misure di accoglienza e assistenza 1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1999, il Ministero dell'interno dispone, ove necessario e sino al 30 settembre 2000, misure di accoglienza e assistenza nei confronti dei cittadini stranieri titolari del permesso di protezione temporanea di cui all'art. 1, che si trovino in condizioni di bisogno. Dopo tale data, le attivita' di assistenza sono limitate esclusivamente agli stranieri che, registrati nelle liste di prenotazione di cui all'art. 2 siano in attesa del rimpatrio o a coloro nei confronti dei quali sia ancora in corso l'istruttoria sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 3, comma 2. |
| Art. 5. Disposizione finanziaria 1. Agli interventi per l'anno 2000 conseguenti all'attuazione del presente decreto, si provvede a carico dell'unita' previsionale di base 5.1.2.5. "Immigrati, profughi e rifugiati", capitolo 2356, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2000, nei limiti delle disponibilita' preordinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del medesimo decreto legislativo. Roma, 1o settembre 2000 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato
Il Ministro degli affari esteri Dini
Il Ministro dell'interno Bianco
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco
Il Ministro per la solidarieta' sociale Turco
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2000 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 230 |
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