IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "testo unico"); Visto l'articolo 6, comma 1, lett. a), del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni delle societa' di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"); Visto l'art. 11, comma 1, lettera a), del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera h); Visto l'articolo 15, comma 5, del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia determina per le SIM: la partecipazio-ne qualificata e le soglie partecipative al superamento delle quali e' dovuta la comunicazione preventiva prevista dal commna 1 del medesimo articolo; i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto spetta o e' attribuito a un sog-getto diverso dal socio o quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto; le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni; Visto l'articolo 19, comma 1, lett. d), del testo unico, il quale prevede che la Banca d'Italia determina in via generale l'importo minimo del capitale versato delle SIM; Visto l'articolo 26, comma 2, del testo unico ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perche' le SIM possano prestare negli altri stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi, nonche' le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare, negli altri Stati comunitari, le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi; Visto l'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consoli-data, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico degli enti creditizi e finanziari nonche' alle modalita' e ai ter-mini della pubblicazione delle situazioni dei conti; Visto il decreto n. 469 dell'11 novembre 1998 con il quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha stabilito i requisiti di onorabilita' che devono essere posseduti dai partecipanti al capitale delle SIM; Sentita la CONSOB;
Emana:
l'unito Regolamento per l'attuazione delle norme sopra richiamate. 1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dal comma 2: a) il Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991, ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e succes-sive modificazioni e integrazioni; b) il Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 29 novembre 1996, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; c) il Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 24 dicembre 1996, ai sensi dell' art. 6, commi 1, lett. d) e 4, del-l'art. 10, comma 6 e dell'art. 25, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; d) il Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 30 settembre 1997, ai sensi degli artt. 2, comma 4 e 25, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 2. Continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del testo unico: a) il Capitolo V del citato Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 24 dicembre 1996; b) il Capitolo I, paragrafo 5 (Comunicazioni alla Banca d'Italia), e il Capitolo 3 del citato Regolamento emanato dal-la Banca d'Italia il 30 settembre 1997. 3. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1o gennaio 2001, fatta eccezione per: a) il Titolo III, Capitolo 3, Sezione X (Trattamento delle opzioni), che entra in vigore a decorrere dal 1o luglio 2001; b) il Titolo IV (Bilancio di esercizio), che entra in vigore a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1999.
Roma, 4 agosto 2000 Il Governatore: FAZIO |