Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2000 (vai al sommario) |
LIBERA UNIVERSITA' «MARIA SS. ASSUNTA» - LUMSA DI ROMA |
DECRETO RETTORALE 26 luglio 2000 |
Istituzione della scuola di specializzazione in storia dell'arte medievale e moderna. |
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IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto della Libera universita' Maria SS. Assunta, emanato con decreto rettorale n. 1533 del 19 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1997; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il regolamento didattico di Ateneo approvato dal C.U.N. il 4 giugno 1999; Considerato che con decreto ministeriale 21 giugno 1999, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 1998/2000, la LUMSA e' autorizzata ad istituire la scuola di specializzazione in "Storia dell'arte medievale e moderna"; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 5 aprile 2000; Viste le delibere degli organi competenti della Libera universita' Maria SS. Assunta in ordine alla istituzione nell'ambito della facolta' di lettere e filosofia della scuola di specializzazione in "Storia dell'arte medievale e moderna"; Decreta: La Libera universita' Maria SS. Assunta, istituisce la scuola di specializzazione in "Storia dell'arte medievale e moderna" con il seguente ordinamento didattico: facolta' di lettere e filosofia; scuola di specializzazione in storia dell'arte medievale e moderna. Art. 1. E' istituita presso la facolta' di lettere e filosofia della Libera universita' Maria SS. Assunta, la scuola di specializzazione in storia dell'arte medievale e moderna per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale. |
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Art. 2. La scuola di specializzazione in storia dell'arte medievale e moderna ha lo scopo di fornire idonea preparazione teorica e tecnico-pratica agli operatori nei settori della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, nonche' a coloro che desiderano dedicarsi all'insegnamento della storia dell'arte medievale e moderna. |
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Art. 3. La scuola ha la durata di 3 anni. I posti a concorso per ciascun anno sono stabiliti dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta'. |
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Art. 4. Sono ammessi al concorso i laureati in lettere, in filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali, in architettura o corsi di laurea equipollenti ai fini dell'ammissione a pubblici concorsi e coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso universita' straniere ritenuto equipollente ai predetti titoli. Gli appartenenti al ruolo del personale scientifico e direttivo dell'amministrazione delle arti sono ammessi alla scuola qualunque sia la laurea da essi posseduta. |
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Art. 5. La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte medievale e moderna con l'indicazione dell'indirizzo seguito. |
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Art. 6. Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione: a) storia dell'arte medievale; b) storia dell'arte moderna. Le discipline di insegnamento sono raggruppate nelle seguenti aree: Area delle metodologie e delle tecniche. 1) fondamenti di informatica (K05A); 2) iconografia e iconologia (L25A medioevale, L25B moderna); 3) storia e tecnica del restauro (L25D); 4) teoria del restauro (L25D); 5) storia dell'architettura (H12X); 6) topografia medievale (L03D); 7) paleografia e diplomatica (M12B); 8) storia della fotografia (L25C); 9) museografia (H10C); 10) storia del collezionismo e museologia (L25D); 11) archivistica (M12A); 12) storia delle tecniche artistiche (L25D); 13) estetica (M07D). Area di interesse generale. 1) archeologia industriale (L25C); 2) agiografia (L07B - L08B - M03C); 3) storia dell'arte contemporanea (L25C); 4) storia delle arti decorative e industriali (L25C); 5) storia della liturgia (M03Y); 6) restauro (H13X). Area storia dell'arte medievale. 1) archeologia e storia dell'arte tardo-antica (L03C); 2) archeologia medievale (L03D); 3) storia dell'arte medievale (L25A); 4) storia dell'arte bizantina (L25A); 5) storia dell'architettura medievale (H12X); 6) storia dell'arte di un' area regionale italiana nel medioevo (L25A); 7) archeologia e storia dell'arte musulmana (L05G); 8) archeologia del vicino Oriente antico (L05F). Area storia dell'arte moderna. 1) storia dell'arte moderna (L25B); 2) storia dell'architettura moderna (H12X); 3) una storia dell'arte regionale italiana in eta' moderna (L25B); 4) istituzioni di storia dell'arte (L25B); 5) letteratura artistica (L25B); 6) storia comparata dell'arte dei Paesi europei (L25B); 7) storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B); 8) storia della critica d'arte (L25B - L25D). Area giuridica. 1) legislazione dei beni culturali (N10X); 2) diritto comparato dei beni culturali e ambientali (N11X) 3) diritto urbanistico (N10X). |
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Art. 7. Nell'arco dei tre anni vengono attivati complessivamente almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola. |
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Art. 8. Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, da esercitazioni, attivita' applicativa, e sopralluoghi legati ai singoli insegnamenti. Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente: cinque discipline dell'area dell'indirizzo prescelto; due discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche; due discipline delle aree di interesse generale o di diverso indirizzo; uno fra le discipline dell'area giuridica. |
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Art. 9. Lo specializzando e' tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali scelti fra le discipline dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio. |
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Art. 10. L'attivita' didattica comprende per i primi due anni 400 ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita' pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, l'attivita' didattica comprende 200 ore. Alle attivita' pratiche, nel corso dei tre anni, dovranno essere dedicate non meno di 250 ore. |
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Art. 11. I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli. La frequenza ai corsi indicati sul piano di studi e' obbligatoria. Per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti devono aver seguito i corsi e superato gli esami stabiliti. L'esame finale consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' operative del candidato. La commissione per l'esame di diploma e' costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo per conseguire un diploma universitario. |
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Art. 12. Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individuate dal consiglio della scuola. |
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Art. 13. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attivita' di formazione degli specializzandi. Tra gli enti pubblici vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale. |
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Art. 14. 1. Sono organi della scuola: il direttore; il consiglio della scuola. 2. Il direttore e' un professore di ruolo o fuori ruolo della facolta' di lettere e filosofia che svolga un corso nella scuola stessa. E' eletto a maggioranza assoluta dai componenti il consiglio della scuola e dura in carica tre anni. 3. Il direttore: a) rappresenta la scuola; b) convoca il consiglio della scuola e lo presiede: c) ha, nell'ambito della scuola, le funzioni proprie del presidente del consiglio di corso di laurea; d) propone al consiglio di facolta' la stipulazione delle convenzioni. 4. Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti della scuola, compresi gli eventuali professori a contratto, e inoltre da una rappresentanza di specializzandi, uno per ogni anno di corso, da eleggere secondo il regolamento elettorale dell'Universita'. 5. I docenti della scuola sono designati dal consiglio di facolta' di lettere e filosofia, approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. 6. Il consiglio della scuola ha competenze analoghe al consiglio di corso di laurea, per quanto riguarda il coordinamento delle attivita' didattiche; fa inoltre proposte al consiglio di facolta' in merito all'attivazione dei corsi, all'affidamento degli insegnamenti e all'eventuale stipulazione di contratti. Roma, 26 luglio 2000 Il rettore Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto |
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