Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 5 settembre 2000, n. 256 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 10, 20 e 50; Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1o settembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasferimento di funzioni e compiti 1. Sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi dei regi decreti 23 agosto 1890, n. 7088, e 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli uffici metrici provinciali che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1o febbraio 1963. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998. - L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1o febbraio 1963), e' cosi' formulato: "Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione". Note all'art. 1: - Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (Approvazione del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1890, n. 216. - Il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 (Approvazione del regolamento per il servizio metrico), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o giugno 1909, n. 128. - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180.
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| Art. 2. Trasferimento di rapporti e del patrimonio 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma" Friuli-Venezia Giulia succedono ai soppressi uffici metrici provinciali nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi, nonche', salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili. 2. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli uffici. |
| Art. 3. Oneri finanziari 1. Agli oneri derivanti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1999, n. 286, e per ciascun ente nella misura indicata nella tabella B allegata al medesimo decreto.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 (Individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio), nonche' il testo della tabella B allegata al medesimo decreto: "Art. 4 (Risorse finanziarie). - 1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per ciascun ufficio metrico provinciale sono state considerate le somme destinate al loro funzionamento negli anni 1995, 1996 e 1997, nonche' per l'anno 1997 le entrate costituite dalle seguenti voci: a) somme che gli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi versano all'erario per il pagamento dei diritti di asta e marchio, previsti dalla legge 31 gennaio 1968, n. 46; b) somme che i fabbricanti metrici versano all'erario per l'ammissione di modello alla verifica prima; c) somme che gli utenti ed i fabbricanti metrici versano all'erario per la richiesta di verifica a domicilio. 2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le suddette entrate vanno a compensazione delle risorse da trasferire. 3. Le risorse finanziarie da trasferire sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse camere di commercio entro il 31 gennaio di ciascun anno sulla base dell'allegata tabella B. 4. Ai fini dell'attribuzione alle camere di commercio delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento da parte delle stesse funzioni esercitate dagli uffici metrici proviciali, gli avanzamenti di competenza dei capitoli pertinenti dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999 sono ridotti per l'importo complessivo corrispondente ai dodicesimi di L. 14.436.186.483, calcolati in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. In applicazione di detto criterio, le risose da trasferire alle camere di commercio per l'anno medesimo sono valutati, al netto delle entrate di cui al comma 1, in pari dodicesimi di L. 10.448.624.911; 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. Tabella B ----> Vedere tabella alle pagg. 5 - 6 <----
Nota: le uscite (C) sono date dalla media delle spese sostenute nel triennio '95 - '96 - '97 dagli uffici metrici e comprensive degli stipendi del personale. Nota 1: nella colonna IV sono riportate le voci della colonna (C) (D) fatta eccezione per i soli uffici di Alessandria, Arezzo e Vicenza che hanno il valore delle entrate maggiore di quello delle uscite. Nota 3: l'ammontare del totale della colonna V e' stato ridistribuito su ogni ufficio diverso da Alessandria, Arezzo e Vicenza, in base al peso di ciascuno".
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| Art. 4. Personale 1. Il personale dello Stato in servizio presso i soppressi uffici, quale risultante dalla tabella A allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province. 2. All'inquadramento di dette unita', individuate secondo la citata tabella A, si provvede nel rispetto delle posizioni economiche acquisite, delle posizioni giuridiche compatibili con lo stato giuridico del personale degli enti camerali e mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche funzionali, sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999. 3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data. 4. La dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997, viene ridotta in corrispondenza dei posti resi vacanti dalle unita' trasferite.
Nota all'art. 4: - Il testo della tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 (individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici da trasferire alle camere di commercio) e' il seguente:
Tabella A ----> Vedere tabella alle pagg. 6 - 7 <----
- Il testo del comma 5, dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, e' il seguente: "5. La tabella di equiparazione tra il personale statale da trasferire e quello in servizio presso le camere di commercio e' la seguente: Comparto Stato Comparto enti locali -- -- Qualifica e livelli VIII VIII VII VII VI VI V V IV IV III III".
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| Art. 5. Norma finale e di rinvio 1. Il trasferimento degli uffici e della dotazione di cui agli articoli da 1 a 4, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 settembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Miinistri Loiero, Ministro per gli affari regionali Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino |
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