Gazzetta n. 215 del 14 settembre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2000 |
Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il proprio decreto del 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuta l'opportunita' di riformulare piu' correttamente il comma 1 dell'art. 6; Decreta: 1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' sostituto dal seguente: "1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla Presidenza ed i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono di uffici di diretta collaborazione. La composizione di detti uffici, con riferimento ai Ministri e Sottosegretari nominati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata dal presente articolo. All'adozione di una composizione diversa da quest'ultima si provvede, nei limiti delle risorse di bilancio, con decreti del Presidente, su proposta del Ministro o Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo. Detti decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo". Roma, 12 settembre 2000 Il Presidente: Amato Avvertenza: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000. |
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