Gazzetta n. 215 del 14 settembre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI ROMA TRE
DECRETO RETTORALE 30 agosto 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989, art. 6;
Visto l'art. 10, comma 11 dello statuto dell'Universita' Roma Tre, in materia di nucleo di valutazione;
Visto l'art. 21 del regolamento generale di Ateneo che disciplina il funzionamento e la composizione del nucleo di valutazione;
Vista la legge n. 370/1999, in particolare l'art. 1, comma 2 e comma 3;
Considerata la necessita' di adeguare, anche numericamente, la composizione del nucleo alle disposizioni della legge n. 370/1999, intervenendo sullo statuto e sul regolamento generale di Ateneo, in adempimento della normativa citata;
Considerato che tale modifica statutaria non richiede una delibera del senato accademico integrato poiche' non e' relativa agli organi collegiali di Governo, ma, come stabilito dall'art. 38, comma 1 dello statuto di Ateneo, richiede l'approvazione del senato accademico con la maggioranza degli aventi diritto, previo parere del consiglio di amministrazione;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 25 e 26 gennaio 2000, relative all'esame delle proposte di modifica di statuto e del regolamento generale di Ateneo;
Visti i decreti rettorali numeri 229 e 230 relativi all'applicazione delle succitate delibere;
Considerato che, ai sensi della legge n. 168/1989, si e' provveduto ad acquisire dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica eventuali osservazioni, nell'esercizio del relativo controllo di legittimita' e di merito;
Preso atto che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha ritenuto non conforme alla legge n. 370/1999 la modifica al regolamento generale di Ateneo introdotta con il decreto rettorale del 9 febbraio 2000, n. 229;
Attesa l'opportunita' di accettare il rilievo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, mediante le delibere di approvazione degli organi costituzionali, (consiglio di amministrazione 11 luglio e senato accademico 18 luglio 2000), recependo lo stesso cosi' come proposto, ossia trasferendo il contenuto della modifica del regolamento generale di Ateneo nel testo di statuto, art. 15-bis;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
Art. 1.
E' inserito nello statuto dell'Universita' Roma Tre l'art. 15-bis relativo all'istituzione del nucleo di valutazione di Ateneo, nel quale e' trasferito il contenuto dell'art. 21 del regolamento generale di Ateneo, concernente la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione.
Il testo dell'art. 15-bis risulta dall'allegato A al presente decreto.
 
Art. 2.
E' di conseguenza modificato l'art. 21 del regolamento generale di Ateneo il cui testo e' riportato nell'allegato B al presente decreto.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del testo di statuto.
 
Art. 4.
Contestualmente all'emanazione del presente decreto, si provvede a revisionare ed aggiornare il contenuto statutario e del regolamento generale di Ateneo, cosi' come risultante dai testi allegati C e D.
Roma, 3 agosto 2000
Il rettore: Fabiani
 
Allegato A
STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

Art. 15-bis.
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 5, comma 22 della legge n. 537/1993 come modificato dalla legge n. 370/1999, il nucleo di valutazione di Ateneo. Esso ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa in relazione agli obiettivi fissati nei piani di sviluppo dell'Ateneo. Il nucleo di valutazione, per le finalita' didattiche e scientifiche, determina i parametri di riferimento del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri di valutazione approvati dal senato accademico, avvalendosi anche di dati e di risultati della sperimentazione dei modelli e dei criteri definiti, forniti dalla C.A.P. con il supporto dell'ufficio statistico di Ateneo. Per la verifica dell'azione amministrativa il nucleo di valutazione si avvale del supporto tecnico che dovra' essere messo a disposizione dal direttore amministrativo.
2. Il nucleo di valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, entro il 30 aprile, i risultati della sua attivita', per la parte di competenza, al rettore, al senato accademico, al consiglio d'amministrazione, nonche' ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 della legge n. 203/1991, con una relazione analitica in cui dovranno essere indicati, distintamente per la didattica, la ricerca e l'amministrazione, i criteri e i risultati della valutazione, nonche' eventuali osservazioni e proposte. Ai sensi dell'art. 5, comma 23 della legge n. 537/1993, tale relazione viene altresi' trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, al C.U.N. e alla conferenza permanente dei rettori, per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.
3. Il nucleo di valutazione e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri compreso il presidente, di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
4. I componenti del nucleo sono nominati dal rettore, raccogliendo pareri e indicazioni formulati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in ordine al numero dei componenti e alle competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'organo. Non possono fare parte del nucleo di valutazione, in analogia con quanto prescritto dall'art. 11, comma 10 dello statuto per i componenti della C.A.P., i membri di organismi centrali di Governo, nonche' i direttori dei centri di spesa e i presidenti dei consigli di corso di studio.
5. Il nucleo di valutazione puo' articolarsi in sezioni, anche sulla base di indicazioni che gli organi di Governo possono assumere, determinandone la composizione.
6. Il nucleo di valutazione puo' essere presieduto da un esperto esterno scelto dal rettore nell'ambito di una terna di esperti proposti dalla Conferenza dei rettori europei (C.R.E.). I membri del nucleo restano in carica per un triennio e possono essere confermati solo per un ulteriore triennio. In caso di interruzione anticipata del mandato, si procede alla nomina del componente da sostituire, il quale dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
7. Il rettore, di concerto con il presidente del nucleo e, se nominati, i coordinatori di sezione, stabilisce all'inizio dell'anno accademico il calendario delle riunioni plenarie e delle eventuali riunioni di sezione. Per la validita' delle sedute si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dalla legge e dall'art. 36 dello statuto.
8. Per lo svolgimento dei propri compiti il nucleo di valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell'amministrazione centrale e delle strutture decentrate e puo' richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa che sono tenuti a comunicarle con modalita' e tempi da indicare nella richiesta. Il nucleo di valutazione puo' richiedere al rettore la visione di tutti i documenti disponibili presso la C.A.P.
 
Allegato B
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Art. 21.
Nucleo di valutazione

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 5, comma 22 della legge n. 537/1993 come modificato dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999, il nucleo di valutazione d'Ateneo. La composizione e il funzionamento del nucleo di valutazione sono disciplinati dall'art. 15-bis, dello statuto.
 
Allegato C
ALLEGATO C

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Principi costitutivi 1. L'Universita' degli Studi Roma Tre (di seguito denominata Universita') e' una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura. 2. Sono funzioni primarie dell'Universita': a) l'istruzione e la formazione intellettuale degli studenti che ad essa si iscrivono. b) la predisposizione di adeguate strutture scientifiche ed edilizie per la ricerca e per la didattica; c) la organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la ricerca. 3. L'Universita' e' inoltre sede di ogni specie di formazione di livello superiore, ivi compresi la formazione permanente e ricorrente, l'aggiornamento culturale e professionale. 4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Universita' stabilisce rapporti con enti locali, territoriali, con istituzioni culturali e con strutture produttive pubbliche e private. L'Universita' sviluppa inoltre rapporti con altre istituzioni d'ambito comunitario ed internazionale, operanti nel campo della didattica e della ricerca. 5. Sono membri della comunita' universitaria i professori ed i ricercatori (di seguito indicati come docenti), il personale amministrativo, ausiliario, bibliotecario, tecnico (di seguito indicato come personale tecnico-amministrativo) e gli studenti. Ad essi spetta la gestione dell'Universita' sia direttamente, sia attraverso l'elezione democratica di rappresentanti negli organi di governo. L'Universita' offre a tutti i suoi membri, in relazione ai rispettivi ruoli, eguali opportunita'.
Art. 2. Autonomia universitaria 1. L'Universita' realizza la propria autonomia attraverso propri statuti e regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonche' della normativa vigente sullo stato giuridico del personale. 2. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni membro della comunita' universitaria assume responsabilita' verso gli altri, secondo le proprie funzioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni. 3. L'Universita' ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fidi eventuali profitti derivanti dalle proprie attivita'.
Art. 3. Liberta' di ricerca e di insegnamento 1. L'Universita' garantisce ai singoli docenti liberta' di ricerca ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca; essa assicura a tutti i suoi membri il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il proprio pensiero. 2. L'Universita' garantisce ai docenti uguali opportunita' di accesso ai finanziamenti per la ricerca e all'utilizzazione delle strutture scientifiche. 3. L'Universita' garantisce ai singoli docenti la liberta' di insegnamento e alle singole strutture didattiche l'autonomia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano gli ordinamenti. 4. Nel rispetto delle liberta' di ricerca e di insegnamento e delle autonomie garantite nei commi precedenti, l'Universita' procede a verifiche periodiche delle attivita' svolte in tali ambiti, nonche' della loro congruita' con le finalita' generali della istituzione universitaria e con quelle specifiche poste in sede di programmazione di Ateneo. Le modalita' di attuazione di queste verifiche saranno definite in sede di regolamento.
Art. 4. Diritto allo studio 1. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione, l'Universita' organizza la propria attivita' e coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze. 2. L'Universita' promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali. 3. L'Universita' favorisce le attivita' autogestite nei settori della cultura dello sport e del tempo libero. 4. Agli studenti e' riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette.
Art. 5. Sviluppo e programmazione 1. L'Universita' adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo piu' efficiente ed efficace. 2. L'Universita' adotta il metodo della programmazione il cui scopo e' coordinare l'impiego delle risorse in vista del raggiungimento degli obiettivi che l'Ateneo ha posto per la propria attivita'. 3. L'Universita' programma il suo sviluppo recependo e coordinando le informazioni e le esigenze provenienti sia dai propri organi e strutture didattiche, scientifiche e amministrative, sia dall'esterno. La programmazione stabilisce gli obiettivi da conseguire valutando l'evoluzione nella societa' della domanda di istruzione superiore e l'emergenza di nuovi campi di interesse culturale e scientifico.
Art. 6 Organizzazione amministrativa 1. L'Universita' organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della responsabilita' individuale nella attuazione delle decisioni, nei controllo della regolarita' degli atti, nella verifica dei risultati realizzati. 2. Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti ed ai titolari di funzioni dirigenziali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrava. 3. Al personale tecnico-amministrativo e' garantito il rispetto delle competenze e la valorizzazione delle capacita' e qualita' professionali, anche mediante forme di incentivazione.
Art. 7. Responsabilita' e Pubblicita' 1. La partecipazione agli organi collegiali e' per tutti un diritto-dovere. I responsabili eletti o nominati degli organi di governo e delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative, bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il corretto funzionamento assicurandone l'efficienza. 2. L'Universita' assicura a tutti i suoi membri le condizioni per esprimere liberamente li proprio giudizio, favorendo la circolazione delle informazioni al suo interino (con esclusione di quelle aventi riferimenti personali) e la diffusione dei dati relativi alle proprie attivita' istituzionali. 3. Con apposito regolamento sono disciplinate le funzioni del responsabile dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai relativi documenti, in conformita' ai principi della legislazione vigente. 4. Gli atti delle assemblee, dei consigli e degli organi di Ateneo sono pubblici e liberamente consultabili. L'Universita' assicura la pronta pubblicazione delle delibere degli organi accademici centrali e decentrati e da' tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi. 5. l'Universita' provvede periodicamente alla pubblicazione della bibliografia generale di Ateneo, che comprende i contributi scientifici prodotti dal personale dell'Universita' e l'indicazione dei progetti di ricerca in corso.
Art. 8. Finanziamento dell'Universita' 1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' consistono in: a) trasferimenti dallo Stato; b) finanziamenti da enti pubblici e privati: c) tasse e contributi degli studenti; d) lasciti e donazioni; e) contratti e convenzioni; f) proventi da servizi di consulenza, aggiornamento, formazione specialistica; e) da iniziative e servizi culturali offerti al pubblico; g) redditi patrimoniali.
TITOLO II
ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'
Art. 9. Organi centrali di governo 1. Sono organi centrali di governo dell'Universita': il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.
Art. 10. Rettore 1. Il Rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge ed e' il garante della sua autonomia. 2. In particolare, compete al Rettore: a) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, vigilare sull'esecuzione delle rispettive deliberazioni da parte degli organi e delle strutture preposte dell'Universita'; b) emanare gli statuti e i regolamenti; c) esercitare la vigilanza su tutte le strutture dell'Universita', impartendo direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti autonomi, nonche' per l'efficiente funzionamento delle strutture medesime; d) esercitare l'autorita' disciplinare nei confronti del personale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge; e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori; f) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti nell'Ateneo: g) presentare al Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le relazioni sull'attivita' didattica e di ricerca previste dalle leggi; h) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Universita'; i) assumere, in caso di motivata indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi nell'ambito delle deleghe previste dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e richiederne la ratifica nella seduta dell'organo immediatamente successiva; l) nominare il Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione; m) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza; n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. 3. Il Rettore designa il Prorettore vicario fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Il Prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di cessazione, assenza, impedimento o per delega. 4. Il Rettore puo' delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo. Le deleghe sono conferite con decreto rettorato e devono essere comunicate al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Dipartimenti e agli uffici competenti. 5. Il Rettore e' eletto fra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno, fra coloro che presentino ufficialmente la propria candidatura e indichino chi intendono nominare Prorettore. Il Rettore dura in carica tre anni. L'elettorato attivo per l'elezione spetta: a) ai professori di ruolo e fuori ruolo; b) ai ricercatori; c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo presenti negli organi centrali di governo dell'Universita' e nei Consigli di facolta'; d) ai rappresentanti degli studenti negli organi centrali di governo dell'Universita' e nei Consigli di facolta'. 6. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la votazione, Nella stessa convocazione e' indicata la data per la eventuale presentazione pubblica delle candidature. Il decano provvede alla costituzione di un seggio elettorale a norma di regolamento. La votazione deve svolgersi in epoca compresa tra non piu' di centosessanta giorni e non meno di centoventi giorni prima della scadenza del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione la convocazione del corpo elettorale deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione. 7. Il Rettore e' eletto, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano in ruolo. 8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal decano ed e' nominato Rettore con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 9. Al Rettore puo' essere assegnata una indennita' di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 11. Senato Accademico 1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione, al coordinamento e alla verifica delle attivita' didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Universita', fatte salve le attribuzioni spettanti alle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Senato: a) L'approvazione dei piani pluriennali ed annuali di sviluppo, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e sentito il Consiglio di Amministrazione; b) le modifiche al presente statuto, secondo le procedute previste dall'Art. 38; c)la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, dei centri di ricerca e di servizi, nonche' dei centri interuniversitari, sentito il Consiglio di Amministrazione; d) l'attivazione di nuove facolta', corsi di laurea, diplomi, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento su proposta delle strutture didattiche e scientifiche, sentiti i docenti interessati e il Consiglio di Amministrazione; e) l'approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo, sentite le strutture didattiche; f) l'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo e il regolamento tipo delle strutture didattiche e scientifiche sentito il Consiglio di Amministrazione; g) l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e nel rispetto delle previsioni contenute nei piani di sviluppo; h) le proposte al Consiglio di Amministrazione di ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e della relazione annuale sulla produttivita' della didattica e della ricerca redatta dalla Commissione di Ateneo per la Programmazione della didattica e della ricerca di cui al comma 10; i) le decisioni, per quanto di sua competenza, in merito alle richieste avanzate dagli studenti attraverso le proprie rappresentanze. 2. Spetta inoltre al Senato Accademico: a) esprimere parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; b) esprimere parere sul bilancio pluriennale e sul bilancio annuale di previsione; c) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione circa i criteri per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e scientifiche; d) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione, sentito il parere delle strutture didattiche; e) dare il parere sulle relazioni ufficiali sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita', che il Rettore presenta al Ministero dell'Universita' della Ricerca Scientifica e Tecnologica; f) approvare i criteri per la valutazione dell'attivita' didattica e di ricerca, su proposta della Commissione per la Programmazione della didattica e della ricerca di cui ai comma 10; g) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio; 3. Il Senato Accademico e' costituito con decreto regionale ed e' composto da: a) il Rettore: b) il Prorettore vicario con voto sostitutivo; c) un rappresentante per ogni facolta', individuato nella persona del Preside; d) una rappresentanza per ogni grande area scientifica-disciplinare dell'Universita'; e) una rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria), con voto deliberativo ristretto ai punti b), c) - limitatamente ai centri di servizio - ed f) del comma 1, ed ai punti a), b), c), e g) del comma 2; f) una rappresentanza degli studenti, con voto deliberativo ristretto alle questioni concernenti la programmazione, l'approvazione dei piani di sviluppo, il coordinamento e la verifica, limitatamente alla attivita' didattica. La presenza di membri del Senato Accademico privi di voto deliberativo non concorre alla formazione del numero legale. 4. Il Direttore Amministrativo partecipa alle sedute del Senato Accademico con voto consultivo, e ne esercita le funzioni di segretario. 5. L'istituzione delle facolta' e' disciplinata dall'Art. 16, comma 2. Il numero delle grandi aree scientifico-disciplinari dell'Universita' e' fissato in quattro. L'elenco delle grandi aree scientifico-disciplinari e' riportato nella tabella A allegata al presente statuto. In tale tabella, le grandi aree stesse vengono individuate mediante l'attribuzione a ciascuna di esse di settori scientifco-disciplinari, in modo che ogni settore risulti attribuito ad una sola grande area. I docenti dell'Universita' afferiscono alla grande area alla quale e' attribuito il settore scientifico-disciplinare di inquadramento. Le modalita' di modifica della tabella A, nonche' le norme per la aderenza dei docenti ad un'area non prevista dal presente statuto, sono oggetto del Regolamento Generale di Ateneo. 6. La rappresentanza di ogni grande area scientifico-disciplinare nel Senato Accademico e' formata da: a) due Direttori di dipartimento; b) tre docenti, non appartenenti tutti alla stessa qualifica. Nel caso in cui il numero dei docenti afferenti ad una grande area scientifico-disciplinare superi i tre ottavi del numero totale dei docenti dell'Universita', la rappresentanza dell'area stessa e' modificata, rispetto a quanto previsto dal primo capoverso, come segue: a) tre Direttori di Dipartimento; b) cinque docenti, non appartenenti tutti alla stessa qualifica. La rappresentanza di ciascuna area viene eletta da un collegio unico costituito da tutti i docenti afferenti all'area stessa. L'elettorato passivo spetta ai docenti afferenti all'area. Il regolamento elettorale deve prevedere che ciascun elettore possa esprimere, per l'elettorato passivo di cui ai punti a) e b), un numero di preferenze in accordo con quanto stabilito dall'Art. 34 comma 2. Il regolamento deve inoltre definire che la rappresentanza di cui al punto a) non possa, di norma, essere individuata nel Direttore dello stesso dipartimento per due mandati consecutivi. 7. La rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria) e' formata da tre appartenenti al personale stesso, uno per ciascuna area. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale suddetto. 8. La rappresentanza degli studenti e formata da cinque studenti. 9. Il Senato Accademico e' rinnovato ogni tre anni. 10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Senato Accademico puo' costituire commissioni. Viene comunque costituita la Commissione di Ateneo per la Programmazione della didattica e della ricerca (CAP). La CAP ha compiti di raccolta ed elaborazione delle informazioni e dei dati utili al Senato Accademico per orientare le attivita' didattiche e di ricerca dell'Universita' con riferimento anche ai flussi demografici, alla domanda di formazione superiore presente sul territorio e ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro. La CAP ha altresi' compiti di elaborazione e sperimentazione di modelli e criteri di valutazione ai fini dell'attivazione del Nucleo d'Ateneo di Valutazione della didattica e della ricerca. La CAP puo' avvalersi di consulenti esterni esperti nei settori considerati. La CAP svolge la propria attivita' istruttoria raccordandosi anche con analoghe strutture periferiche. I membri della CAP sono nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, in modo da assicurare le competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti della CAP. In sede di regolamento saranno precisate le modalita' di formazione della CAP alla quale saranno comunque estranei i membri di organi centrali di governo, nonche' i Direttori dei Centri di Spesa ed i Presidenti dei Consigli di corso di studio. Verranno inoltre stabiliti dal regolamento i supporti e i servizi a disposizione della CAP.
Art. 12. Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Universita', nonche' la gestione del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le competenze spettanti alla Direzione Amministrativa, ai centri di gestione autonoma individuati in base al presente statuto e ai regolamenti di Ateneo. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Consiglio: a) l'approvazione del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il Senato Accademico; b) l'approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione, sentito il Senato Accademico, nonche' l'approvazione delle relative variazioni; c) l'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto finanziario; d) l'assegnazione delle risorse finanziarie al centri di spesa, tenendo conto dei risultati delle analisi dei costi e dei rendimenti dei centri di spesa ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' nonche' delle proposte del Senato Accademico per la ripartizione delle risorse per la didattica e la ricerca; e) l'approvazione del piano edilizio di Ateneo, in conformita' ai criteri formulati dai piani di sviluppo, e l'approvazione dei relativi interventi attuativi; f) gli atti di esercizio delle altre attribuzioni spettanti al Consiglio in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 2. Il Consiglio di Amministrazione e composto: a) dal Rettore; b) dal Prorettore vicario, con voto consultivo e deliberativo solo in assenza del Rettore; c) da dodici rappresentanti dei docenti cosi' ripartiti: quattro professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori, eletti da un collegio unico composto da tutti i docenti dell'Universita'; d) da quattro rappresentanti del personale tecnico amministrativo; e) da quattro a sei rappresentanti degli studenti, a seconda della percentuale dei votanti; f) dal Direttore Amministrativo, con voto consultivo che esercita le funzioni di segretario. 3. Il Consiglio di Amministrazione e' rinnovato ogni tre anni. Le elezioni della componente studentesca si svolgono nel mese di marzo. Per l'elezione della rappresentanza dei docenti ogni elettore esprime una sola preferenza. Le norme ulteriori sono definite dal regolamento elettorale. 4. Su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico possono partecipare, a titolo consultivo, al Consiglio di Amministrazione e per tutta la durata del suo mandato personalita' rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati di particolare interesse per l'Ateneo. 5. Il Consiglio e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, nonche' tutte le volte nelle quali il Rettore lo ritenga opportuno 11 Consiglio deve essere comunque convocato quando ne faccia richiesta un quinto dei suoi componenti.
Art. 13. Direttore Amministrativo e Dirigenza 1. Il Direttore Amministrativo e' nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione. L'incarico di Direttore b attribuito a un dirigente dell'Universita' ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che abbia titolo. L'incarico ha durata triennale e puo' essere rinnovato. Il Direttore e' a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Universita' ed esercita la gestione amministrativa dell'Universita', fatte salve le competenze attribuite ai centri di spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli indirizzi deliberati dagli organi centrali di governo dell'Universita'. A tale scopo il Direttore dispone dei mezzi e del personale dell'amministrazione centrale dell'Universita' e risponde dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati. 2. Al Direttore Amministrativo puo' essere assegnato un emolumento aggiuntivo nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione. 3. I Dirigenti collaborano con il Direttore Amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi. Il conferimento dell'incarico ai Dirigenti, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale, e' disposto con Decreto Rettorale su proposta del Direttore Amministrativo tra i Dirigenti in servizio nell'Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere revocato. I Dirigenti, nell'ambito delle strutture a cui sono preposti, sono responsabili dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati. 4. La nomina di Direttore Amministrativo e l'incarico di Dirigente possono essere revocati con atto motivato del Rettore previa contestazione all'interessato e sentito il Consiglio di Amministrazione.
Art. 14. Collegio dei Direttori 1. I Direttori dei dipartimenti si riuniscono in Collegio allo scopo di: a) coordinare i rapporti dei dipartimenti tra loro e con gli organi dell'amministrazione centrale; b) armonizzare i programmi di sviluppo dei dipartimenti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse.
Art. 15. Consiglio degli Studenti 1. Il Consiglio degli Studenti e' organo autonomo degli studenti dell'Universita'; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Universita'. 2. Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei. 3. Il Consiglio degli Studenti e' fondato dagli studenti eletti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di facolta', da due rappresentanti degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca e da un rappresentante per ciascuna delle rappresentanze degli organi periferici di ricerca e di didattica piu' dieci studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso. La rappresentanza dei dottorandi resta in carica due anni. Il Consiglio degli Studenti elegge nel proprio seno un Presidente. 4. Il Consiglio degli Studenti si da' un proprio regolamento in linea con gli altri regolamenti di Ateneo.
Art. 15 bis. Nucleo di Valutazione di Ateneo 1. E' istituito, ai sensi dell'art, 5, co. 22 della Legge 537/93 come modificato dalla Legge 370/99, il Nucleo di Valutazione di Ateneo. Esso ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa in relazione agli obiettivi fissati nei piani di sviluppo dell'Ateneo. Il Nucleo di Valutazione per le finalita' didattiche e scientifiche, determina i parametri di riferimento del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri di valutazione approvati dal S.A., avvalendosi anche di dati e di risultati della sperimentazione dei modelli e dei criteri definiti, forniti dalla CAP con il supporto dell'Ufficio Statistico di Ateneo. Per la verifica dell'azione amministrativa il Nucleo di Valutazione si avvale del supporto tecnico che dovra' essere messo a disposizione dal Direttore Amministrativo. 2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, entro il 30 aprile, i risultati della sua attivita', per la parte di competenza, al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio d'Amministrazione, nonche' ai Comitati Provinciali della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 17 della Legge n. 203/91, con una relazione analitica in cui dovranno essere indicati, distintamente per la didattica, la ricerca e l'amministrazione, i criteri e i risultati della valutazione, nonche' eventuali osservazioni e proposte. Ai sensi dell'art. 5, co. 23 della Legge n. 537/93, tale relazione viene altresi' trasmessa al MURST, al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, al CUN e alla Conferenza Permanente dei Rettori, per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. 3. Il Nucleo di Valutazione e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri compreso il Presidente, di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. 4. I componenti del Nucleo sono nominati dal Rettore, raccogliendo pareri e indicazioni formulati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in ordine al numero dei componenti e alle competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'organo. Non possono fare parte del Nucleo di Valutazione, in analogia con quanto prescritto dall'art. 11, co. 10 dello Statuto per i componenti della C.A.P., i membri di organismi centrali di governo, nonche' i Direttori dei Centri di Spesa e i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio. 5. Il Nucleo di valutazione puo' articolarsi in sezioni - anche sulla base di indicazioni che gli Organi di Governo possono assumere - determinandone la composizione. 6. Il Nucleo di Valutazione puo' essere presieduto da un esperto esterno scelto dal Rettore nell'ambito di una terna di esperti proposti dalla Conferenza dei Rettori Europei (C.R.E.). I membri del Nucleo restano in carica per un triennio e possono essere confermati solo per un ulteriore triennio. In Caso di interruzione anticipata del mandato, si procede alla nomina del componente da sostituire, il quale dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. 7. Il Rettore, di concerto con il Presidente del Nucleo e - se nominati - i Coordinatori di sezione, stabilisce all'inizio dell'anno accademico il calendario delle riunioni plenarie e delle eventuali riunioni di sezione Per la validita' delle sedute si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dalla legge e dall'art. 36 dello Statuto. 8. Per lo svolgimento dei propri compiti il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e delle strutture decentrate e puo' richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa che sono tenuti a comunicarle con modalita' e tempi da indicare nella richiesta. Il Nucleo di Valutazione puo' richiedere al Rettore la visione di tutti i documenti disponibili presso la C.A.P..
TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITA'
Art. 16. Strutture dell'Universita' 1. L'Universita' si articola in strutture didattiche, scientifiche e di servizio. 2. Le facolta' sono le strutture di appartenenza e di coordinamento didattico dei professori e dei ricercatori. In esse operano corsi di laurea, corsi di diploma anche interfacolta' ed altri corsi di studio. L'elenco delle facolta' istituite e' riportato nella tabella B allegata al presente statuto. Ogni variazione di tale elenco implica una modifica dello statuto. 3. L'attivita' didattica dell'Universita' si esplica anche attraverso l'istituzione di: a) corsi di dottorato di ricerca; b) scuole di specializzazione; c) corsi di perfezionamento di aggiornamento e orientamento; d) ogni altra scuola, corso o iniziativa didattica consentita dalle norme vigenti. 4. Le attivita' scientifiche, di ricerca e di supporto all'attivita' didattica sono organizzate e gestite dai dipartimenti istituiti presso l'Universita', fatte salve le competenze delle strutture dotate di autonomia previste dallo statuto. L'elenco dei dipartimenti istituiti e' riportato nella tabella C allegata al presente statuto. Le variazioni di tale elenco non implicano una modifica dello statuto. 5. Per affinita' di ricerca di rilevante impegno finanziario relative a progetti almeno quinquennali e che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, puo' deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca. 6. Per organizzare e gestire attivita' di servizio afferenti alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione dell'Universita', il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, puo' deliberare la costituzione di centri di servizio di Ateneo.
Art. 17. Facolta' 1. Ogni facolta' comprende una pluralita' di settori scientifico-disciplinari che ritiene utili alla realizzazione ottimale dei propri corsi di studio. 2. Sono organi della facolta': a) il Preside; b) il Consiglio di facolta'. 3. Le facolta' devono provvedere a istituire organismi interni di consultazione tra i quali la Commissione di Programmazione di cui l'Art. 21.
Art. 18. Preside 1. Il Preside rappresenta la facolta' anche nel Senato Accademico. Spetta in particolare al Preside: a) convocare e presiedere il Consiglio di facolta'; b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di facolta'; c) vigilare sul regolare svolgimento delle attivita' didattiche che fanno capo alla facolta'; d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. 2. Il Preside viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno appartenenti alla facolta', ed e' nominato con decreto del Rettore. Il Preside e' eletto dal Consiglio di facolta' a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Ove non si raggiunga il quorum richiesto, a partire dalla quarta votazione l'elezione avviene a maggioranza semplice e, qualora ci siano piu' candidati, si procede mediante ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Se i due candidati nel ballottaggio ottengono lo stesso numero di voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianita'; a parita' di anzianita' di ruolo e' eletto il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. Le modalita' dello svolgimento delle elezioni del Preside sono disciplinate nel regolamento di facolta'. Il Preside dura in carica tre anni. 3. Al Preside puo' essere assegnata una indennita' di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 19. Consiglio di facolta' 1. Il Consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo da 2 a 5 membri secondo criteri da definire nel Regolamento Generale d'Ateneo, da una rappresentanza degli studenti pari a: nove studenti per le facolta' con piu' di cinquemila iscritti, sette studenti per le facolta' con iscritti tra i duemila e i cinquemila, cinque studenti per le facolta' fino a duemila iscritti. 2. Spetta al Consiglio di facolta': a) eleggere il Preside; b) approvare il regolamento di facolta'; c) proporre al Senato Accademico l'attivazione delle strutture didattiche di cui all'Art. 16 comma 3 punti b) c) d), sentiti i corsi di studio e le aree disciplinari interessate; d) deliberare sulle richieste dei docenti di afferire ad un Consiglio di corso di studio, definendo all'inizio di ogni anno accademico e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di facolta' la composizione dei Consigli di corso di studio in cui si articola la facolta' stessa; e) coordinare e indirizzare le attivita' didattiche, in base alle proposte dei Consigli di corso di studio e sentiti i pareri dei dipartimenti, nell'ambito delle rispettive competenze; f) formulare ed approvare per sottoporle al Senato Accademico alle scadenze previste le richieste per il riassetto e lo sviluppo della facolta' in corsi di studio, altre strutture didattiche ed organico, nonche' le richieste di risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo necessarie al funzionamento dei corsi di studio. Tali richieste vengono definite seguendo il piano di programmazione e sviluppo istruito preliminarmente dalla commissione di cui all'Art. 21 sulla base delle proposte dei corsi di studio e operando un coordinamento con i paralleli programmi dei dipartimenti interessati. Esse debbono contenere le motivazioni didattico scientifiche, i criteri di scelta e le priorita', e dovranno indicare le ragioni per cui le richieste di Consigli di corso di studio non sono state approvate; g) deliberare la destinazione e le modalita' di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, anche in base alle proposte dei Consigli di corso di studio e dei dipartimenti interessati; h) deliberare, sentite le proposte pervenute dai dipartimenti interessati, le chiamate dei professori, motivando le scelte tra le eventuali proposte diverse e le deliberazioni difformi dalle proposte; i) deliberare, sentiti i Consigli di corso d una rappresentanza i studio interessati, il conferimento di affidamenti e le supplenze seguendo le procedure fissate dal regolamento di facolta'; l) autorizzare i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, su proposta del dipartimento al quale afferiscono e sentito il parere dei Consigli di corso di studio interessati. 3. Il Consiglio di facolta' e' convocato nella totalita' delle sue componenti. Il diritto di voto e' regolato nel modo seguente: - per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia; - per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo; - per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori. Le procedure per il funzionamento del Consiglio di facolta' sono fissate dal regolamento di facolta'.
Art. 20. Consigli di corso di studio 1. I Consigli di corso di studio provvedono all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle affinita' didattiche per il conseguimento delle lauree e dei diplomi. In particolare, spetta ai Consigli di corso di studio: a) l'esame e l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali; b) l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato; c) formulare al Consiglio di facolta': - proposte concernenti i piani di sviluppo anche con riguardo ai posti di professore e ricercatore; - proposte concernenti le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo per il funzionamento del corso di studio; - pareri sulla destinazione e modalita' di copertura dei posti di professore e ricercatore; - proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con affidamenti e supplenze; - pareri sulla concessione ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva affinita' di ricerca. 2. I Consigli di corso di studio sono composti dai docenti che svolgono la propria affinita' didattica nell'ambito del corso di studio, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti, stabilita nel numero di 5 rappresentanti per i corsi con piu' di 2000 iscritti e di 3 rappresentanti per i corsi con meno di 2000 iscritti. Queste rappresentanze sono elette secondo modalita' stabilite dal Regolamento Generate di Ateneo. I docenti che svolgono la propria attivita' didattica nell'ambito di piu' corsi di studio sono tenuti a optare per l'afferenza al Consiglio di uno di essi, fermo restando il loro diritto a partecipare anche alle riunioni degli altri senza diritto di voto. 3. Il Presidente del Consiglio di corso di studio e' eletto dal Consiglio fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte, con le stesse modalita' di elezione del Preside di facolta', ed e' nominato con decreto del Rettore. Al Presidente del corso di studio spetta: a) convocare e presiedere il Consiglio; b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; c) vigilare sul regolare svolgimento delle attivita' didattiche; d) esercitare le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. 4. Al Presidente del Consiglio di corso di studio puo' essere assegnata una indennita' di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 21. Commissione di programmazione di facolta' 1. La Commissione di programmazione di facolta' ha il compito di istruire e dare indicazioni circa: a) i piani di sviluppo della facolta', secondo quanto stabilito dall'Art. 19 comma 2, punto f); b) le richieste al Senato Accademico dei posti di professore e ricercatone e le loro destinazioni; c) essa ha inoltre il compito di raccogliere e rendere disponibili dati statistici e tutte le altre informazioni necessarie allo sviluppo programmato della facolta'. 2. La composizione della Commissione e' elettiva. Le modalita' dell'elezione sono indicate nel regolamento di facolta'. Nella Commissione dovranno in ogni caso essere rappresentati tutte le aree disciplinari presenti in facolta', e, in maniera paritetica, tutte le categorie dei docenti.
Art. 22. Dipartimenti 1. I dipartimenti promuovono e coordinano l'attivita' scientifica, di ricerca, di supporto all'attivita' didattica dell'Universita' e di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Universita'. Ogni dipartimento comprende uno o piu' settori di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le relative strutture. Inoltre essi propongono al Senato Accademico, per l'approvazione, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti di loro competenza. Ogni professore e ogni ricercatore dell'Universita' deve afferire ad un dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori e' garantita la liberta' di optare per un dipartimento. Le modalita' per l'esercizio di tale opzione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. 2. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. In particolare il dipartimento: a) fornisce supporto all'attivita' didattica di concerto con i corsi di studio e collabora ad essa con le proprie risorse e competenze; b) formula proposte al Senato Accademico per l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca ed e responsabile delle relative attivita' formative; c) formula proposte al Senato Accademico in merito ai piani di sviluppo, anche in riferimento alle richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatore; d) predispone annualmente programmi e progetti di sviluppo della ricerca e di supporto alla didattica da inviare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, con le relative richieste di personale tecnico-amministrativo, risorse finanziarie e spazi necessari per il raggiungimento degli obiettivi; e) formula proposte ai Consigli di facolta' sulle modalita' di copertura degli insegnamenti vacanti e al Senato Accademico sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore; f) e' tenuto a esprimere proposte sulle chiamate dei professori da parte dei Consigli di facolta', limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di sua competenza; g) propone al Consiglio di Amministrazione la destinazione e le modalita' di copertura dei posti di personale tecnico-amministrativo. h) svolge anche attivita' di ricerca e di consulenza tramite contratti e convenzioni stipulati con enti esterni, pubblici e privati.
Art. 23. Organi del dipartimento 1. Sono organi del dipartimento: a) il Consiglio; b) il Direttore; c) la Giunta. 2. Il Consiglio di dipartimento programma e gestisce le attivita' del dipartimento. Il Consiglio e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una Rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo. Le modalita' di funzionamento del consiglio e le norme elettorali sono stabilite dal regolamento del dipartimento. Il Consiglio puo' delegare alla Giunta il potere di deliberare su argomenti specifici. 3. Il Direttore rappresenta il dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta. Il Direttore cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di dipartimento, tiene i rapporti con gli organi accademici e vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Il Direttore e' eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno ed e' nominato con decreto del Rettore. Il Direttore dura in carica tre anni. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore e' coadiuvato dal Segretario Amministrativo del dipartimento. 4. Al Direttore puo' essere assegnata una indennita' di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione. 5. La Giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore. La composizione della Giunta, la sua durata e le modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento del dipartimento. In ogni caso devono essere rappresentati nella giunta in modo paritetico tutte le categorie dei docenti, ed il personale tecnico-amministrativo e deve essere inoltre garantita la partecipazione del Segretario Amministrativo.
Art. 24. Corsi di dottorato di ricerca 1. I corsi di dottorato di ricerca sono tenuti presso i dipartimenti, nel rispetto dei relativi settori disciplinari di competenza. L'Universita' provvede a disciplinare il funzionamento dei corsi di dottorato con apposito regolamento. Per i dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita', il collegio dei docenti e' tenuto a redigere e a trasmettere al Consiglio di dipartimento una relazione annuale sull'attivita' didattica svolta e sui programmi dell'attivita' didattica prevista per l'anno successivo. Il Consiglio di dipartimento e' tenuto ad inviare tale documentazione al Senato Accademico per l'approvazione.
Art. 25. Biblioteche 1. E' costituito il Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SBA) inteso come l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e responsabili della conservazione, incremento e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante tecnologie innovative. 2. Le strutture del SBA sono organizzate sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo scientifico e compiti di gestione amministrativa, bibliotecnica e biblioteconomica. 3. Le competenze e la composizione degli organi del SBA e delle singole biblioteche sono definite con apposito regolamento di Ateneo.
Art. 26. Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari 1. I centri di ricerca interdipartimentali hanno lo scopo di realizzare progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza che coinvolgano le competenze e le attrezzature di piu' dipartimenti. I centri di ricerca interdipartimentali sono istituiti dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati. I dipartimenti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro. Non possono comunque essere attribuite ai centri risorse proprie, escluse quelle finanziarie a termine. 2. L'Universita' puo' partecipare all'istituzione di centri di ricerca interuniversitari stipulando apposite convenzioni con altre Universita'. Art 27. Centri di servizio Interdipartimentali 1. I centri di servizio interdipartimentali hanno per scopo la gestione e l'utilizzazione di strutture e di apparati scientifici e tecnici comuni a piu' strutture di ricerca e di insegnamento. L'istituzione dei centri di servizi e' deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle facolta' e/o dei dipartimenti. I soggetti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.
TITOLO IV
AUTONOMIA REGOLAMENTARE
Art. 28. Regolamento Generale di Ateneo 1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Universita'; le modalita' di funzionamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie. 2. Esso contiene inoltre le norme quadro per la predisposizione del regolamento del Consiglio degli Studenti e dei regolamenti delle strutture. 3. Il Regolamento e' emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, i Consigli delle facolta' e i Consigli dei dipartimenti.
Art. 29. Regolamento Didattico di Ateneo 1. Il Regolamento Didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Universita' rilascia titoli accademici. 2. Il Regolamento Didattico di Ateneo deve definire, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, i casi e i limiti relativi alla stipula di contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale al fine di attivare corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti. 3. Il Regolamento e' emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche. Art. 30. Regolamento di Ateneo Per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'. 1. Il Regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Universita'. In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, e' attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. 2. Esso determina i limiti e le modalita' di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti. 3. Il Regolamento e' emanato dal Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e gli organi collegiali dei centri di spesa.
Art. 31. Altri Regolamenti 1. Il Regolamento del Consiglio degli Studenti contiene le norme relative al funzionamento del Consiglio degli Studenti. Il Regolamento e' deliberato dal Consiglio degli Studenti, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. 2. I Regolamenti delle strutture dell'Ateneo contengono le disposizioni relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Universita'. Essi sono deliberati dai Consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. 3. I Regolamenti didattici dei corsi di studio e delle scuole, per i quali l'Universita' rilascia titoli accademici, disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti, la loro articolazione; i piani di studio con i relativi insegnamenti; i moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza; le modalita' degli obblighi di frequenza; gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi e la propedeuticita' degli insegnamenti stessi; le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; l'eventuale introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al conseguimento dei corsi seguiti con esito positivo. I Regolamenti sono ratificati dai Consigli di facolta', su proposta dei Consigli delle strutture didattiche. 4. I Regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 prima dell'emanazione sono trasmessi al Senato Accademico che, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, esercita il controllo di legittimita' e di merito. Tale controllo viene svolto nella forma di eventuale richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi entro sessanta giorni dalla trasmissione, i Regolamenti sono emanati dal Rettore. Il Senato Accademico puo' per una sola volta rinviane i Regolamenti agli organi proponenti, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non conformita' con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. Art. 32. Deliberazione, entrata in visore e modifica dei Regolamenti 1. Tutti i regolamenti sono deliberati dagli organi collegiali designati, a maggioranza assoluta dei componenti. 2. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso. 3. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.
TITOLO V
NORME COMUNI E FINALI
Art. 33. Inizio dell'anno accademico 1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1o novembre, fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare ragioni di organizzazione didattica.
Art. 34. Designazione elettive 1. Tutti i mandati elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono, di norma, dall'inizio dell'anno accademico. 2. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore puo' votare per non piu' di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare. 3. Le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alla rappresentanza degli studenti per le quali il limite di partecipazione per la loro validita' e' fissato al venti per cento degli aventi diritto. Per le elezioni studentesche non concorrono alla determinazione del quorum gli studenti iscritti oltre il III anno fuori corso; l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti e in regola con il pagamento delle tasse. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o piu' categorie, la votazione puo' essere ripetuta una sola volta. La mancata designazione di rappresentanti di una o piu' categorie non pregiudica la validita' della composizione degli organi. 4. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di Rettone, di Preside di facolta', di Presidente di corso di studio e di Direttore di dipartimento sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo, rispettivamente dell'Universita' e delle altre strutture sopra menzionate. 5. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sono indette le elezioni da parte del Rettore. 6. Gli eletti alla carica di Rettore, Preside di facolta', Direttore di dipartimento, Presidente di corso di studio, Direttore di centro, nonche' i docenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno. Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato. 7. La funzione di Rettore, Preside di facolta', Presidente di corso di studio, Direttore di dipartimento, membro elettivo del Senato Accademico, membro elettivo del Consiglio di Amministrazione non puo' essere svolta per piu' di due mandati consecutivi. La funzione di rappresentante degli studenti negli organi centrali, periferici e di gestione dell'Ateneo non puo' essere svolta per piu' di due mandati consecutivi. Una ulteriore elezione puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato. 8. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali vengono indette nuove elezioni limitatamente alla sostituzione del membri suddetti, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. In caso di interruzione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli Studenti e dei Rappresentanti del PTA e degli Studenti nei Consigli di Facolta', nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli di Dipartimento, subentra il primo dei non eletti per il restante periodo del mandato interrotto. Nel caso di Elezioni che prevedano candidature per lista, il subentrante sara' il primo dei non eletti all'interno della stessa lista nella quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato. 9. In caso di interruzione del mandato di Rettore, di Preside di facolta', di Presidente di corso di studio e di Direttore di dipartimento, la durata del mandato del nuovo eletto e' ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico. 10. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilita', il mandato interrotto e' considerato solo se la durata dello stesso ha superato la meta' di quella nominale.
Art. 35. Incompatibilita' 1. Le cariche di Rettore e di Prorettore vicario sono incompatibili con quelle di Preside di facolta' e di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca e di strutture dotate di autonomia amministrativa. finanziaria, contabile. 2. Il Preside, il Presidente di corso di studio e il Direttore di una struttura didattica o di ricerca non puo' ricoprire la carica di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Universita'. 3. La carica di membro del Senato Accademico, fatta eccezione per il Rettore, il Prorettore vicario ed il Direttore Amministrativo, nonche' di Preside, Presidente o Direttore di strutture didattiche o di ricerca dell'Universita', e' incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. 4. La funzione di Prorettore vicario e' incompatibile con quelle di membro eletto del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 5. La carica di rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione dell'Adisu e al Comitato Universitario per lo Sport sono incompatibili. 6. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Universita' si candidi a ricoprire un'altra incompatibile con la prima, se eletto, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica. 7. Altre forme di incompatibilita' possono essere previste nel Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 36. Validita' delle adunanze e delle deliberazioni 1. Le adunanze degli organi sono valide se: a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno spedita almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza; b) siano presenti almeno la meta' piu' uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo. 2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 1 punto b), salvo che per le sedute del Consiglio di Amministrazione, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita' od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono all'adunanza. 3. L'ordine del giorno e' stabilito dal Presidente e deve espressamente indicarne le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. Nell'ordine dei giorni devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque non meno di quattro dei membri del collegio. 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita' o in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80, soltanto se intervengono all'adunanza. 5. Nessuno puo' prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi perenti o affini entro il quarto grado.
Art. 37. Verbalizzazione 1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta. 2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo. 3 I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. Al personale universitario ed agli studenti e' comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi. Art 38. Modifiche di statuto 1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal Senato Accademico con la maggioranza degli aventi diritto, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche di statuto che riguardano funzioni, composizione e modalita' di elezione degli organi centrali di governo sono deliberate dal Senato Accademico, integrato secondo le norme fissate dalla legge n. 168/89 per la prima approvazione dello statuto. 2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio degli Studenti e dai Consigli di facolta', di corso di studio e di dipartimento. Il Senato Accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilita' delle proposte presentate. 3. Le modifiche di statuto sono emanate dal Rettone secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9 e 10.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 39. Entrata in vigore dello statuto 1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Rettorale previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2. 2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.
Art. 40. Scadenze temporali ed elezioni 1. Per consentire una successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le norme seguenti: a) entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto dovranno essere indette le votazioni per la designazione delle componenti elettive del Senato Accademico di cui all'Art. 11; b) il mandato dei membri elettivi del primo Senato Accademico termina il 31 ottobre 1998, i mandati successivi hanno la durata prevista dal presente statuto, con inizio dal 1o novembre; c) il Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore dello statuto continua il suo mandato fino al 31 ottobre 1996, al momento del rinnovo, la composizione del Consiglio e la durata del mandato dei suoi membri sono quelle previste dal presente statuto; d) il Rettore, i Presidi di facolta' e i Presidenti o Direttori delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio che sono in carica all'entrata in vigore del presente statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla legge che era in vigore al momento della loro elezione, i mandati successivi hanno la durata stabilita dal presente statuto; e) all'entrata in vigore dello statuto si procede all'adeguamento della composizione dei Consigli di facolta' e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio con la immediata integrazione dei membri di diritto e con la elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nella consistenza stabilita dallo statuto, la elezione dei nuovi rappresentanti determina la cessazione di quelli che facevano parte dei Consigli suddetti; f) i regolamenti per lo svolgimento delle prime elezioni dei membri elettivi nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, nonche' dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nei Consigli di facolta' e nei Consigli delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono deliberati dal Senato Accademico, dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal Rettore con proprio decreto; in via transitoria i regolamenti elettorali dovranno prevedere, nelle prime due tornate elettorali, una graduale applicazione di quanto previsto dall'Art. 34 comma 3 per quanto attiene al quorum per la validita' delle elezioni della componente studentesca; g) I mandati in atto all'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, sono computati come un unico mandato ai fini della non rieleggibilita', fatta eccezione per il mandato di direttore di dipartimento, considerate le norme giuridiche vigenti.
Art. 41. Regolamenti 1. A norma del presente statuto, entro sei mesi dalla sua costituzione il Senato Accademico provvede alla predisposizione e all'approvazione del Regolamento Generale e del Regolamento Didattico di Ateneo. Entro sei mesi dalla sua costituzione il Consiglio di Amministrazione provvede alla predisposizione e alla approvazione del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 2. Entro sei mesi dai decreti di approvazione dei Regolamenti specificati nel comma precedente sono emanati tutti gli altri Regolamenti previsti dallo statuto. 3. Fino all'entrata in vigore del nuovi Regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia i Regolamenti attualmente vigenti.
Art. 42. Commissioni 1. Le attuali commissioni per la ricerca scientifica e per la didattica durano in carica fino alla costituzione del nuovo Senato Accademico. TABELLA A GRANDI AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI Le grandi aree scintifico-disciplinari dell'Universita' di cui all'Art. 11 commi 3 e 5 sono cosi' definite: - Area I: Discipline umanistiche; - Area II: Discipline tecnico-progettuali; - Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali; - Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche. I settori scientifico-disciplinari sono attribuiti alle diverse aree secondo il seguente elenco: AREA I - Discipline umanistiche L01A Preistoria e Protostoria L01B Preistoria e protostoria extra-europea L02A Storia Greca L02B Storia Romana L02C Numismatica L02D Papirologia L03A Etruscologia L03B Archeologia Classica L03C Archeologia Cristiana L03D Archeologia Medievale L04X Topografia Antica L05A Egittologia L05B Civilta' Copta L05C Berberistica L05D Archeologia e Antichita' Etiopiche L05E Archeologia Fenicio-Punica L05F Archeologia del Vicino Oriente Antico L05G Archeologia e Storia dell'Arte Musulmana L05H Archeologia e Storia dell'Arte dell'Estremo Oriente L05I Archeologia e Storia dell'Arte dell'India e dell'Asia Centrale L06A Filologia Anatolica L06B Civilta' Egee L06C Lingua e Letterature Greca L06D Civilta' Bizantina L06E Lingua e Letteratura Neogreca L07A Lingua e Letteratura Latina L07B Letteratura Latina Medievale e Umanistica L08A Filologia Classica L08B Letteratura Cristiana Antica L08C Drammaturgia Antica L09A Glottologia e Linguistica L09B Filologia Italica e Illirica L09C Lingua e Letteratura Albanese L09D Filologia Celtica L09E Filologia Ugro-Finnica L09F Filologia Baltica L09G Turcologia e Mongolistica L09H Didattica delle Lingue Moderne L10A Filologia Romanza L10B Lingua e Letteratura Catalana L10C Lingua e Letteratura Romena L10D Linguistica Romanza L11A Linguistica Italiana L11B Filologia italiana L12A Letteratura italiana L12B Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea L12C Critica Letteraria L12D Letterature Comparate L12E Letteratura dell'Eta' Medievale, Umanistica e Rinascimentale L13A Caucasologia L13B Lingua e Letteratura Armena L13C Iranistica L13D Lingua e Letteratura Persiana L13E Storia dell'India L13F Religioni e Filosofie dell'India L13G Religioni dell'Iran L13H Storia dell'Asia Centrale L13I Storia dell'Iran L14A Storia dei Paesi Islamici L14B Semitistica L14C Ebraico L14D Lingua e Letteratura Araba L15A Assirologia L15B Storia del Vicino Oriente Antico L16A Lingua e Letteratura Francese L16B Linguistica Francese L17A Lingua e Letteratura Spagnola L17B Lingue e Letterature Ispano-Americane L17C Linguistica Spagnola L17D Lingua e Letteratura Portoghese e Brasiliana L18A Lingua e Letteratura Inglese L18B Lingue e Letterature Nord-Americane L18C Linguistica inglese L19A Lingua e Letteratura Tedesca L19B Linguistica Tedesca L20A Filologia Germanica L20B Lingue e Letterature Nordiche L20C Lingua e Letteratura Olandese e Fiamminga L21A Filologia Slava L21B Lingue e Letterature Slavo-Orientali L21C Lingue e Letterature Slave Meridionali L21D Lingue e Letterature Slavo-Occidentali L22A Indologia L22B Tibetologia L22C Dravidologia L22D Lingue e Letterature Arie Moderne L23A Lingua e Letterature Cinese L23B Lingua e Letteratura Giapponese L23C Lingue e Letterature della Penisola Indo-Cinese L23D Lingue e Letterature Indonesiane L23E Archeologia e Storia dell'Arte dell'Asia Sud-Orientale L23F Storia dell'Asia Sud-Orientale L23G Storia dell'Asia Orientale L23H Religioni e Filosofie dell'Asia Orientale L24A Lingua e Letteratura Berbera L24B Lingua e Letteratura Somala L24C Lingua e Letteratura Swahili e Bantu L24D Lingue Sudanesi L24E Lingue e Letterature Etiopiche L25A Storia dell'Arte Medievale L25B Storia dell'Arte Moderna L25C Storia dell'Arte Contemporanea L25D Museologia e Critica Artistica e del Restauro L26A Discipline dello Spettacolo L26B Cinema e Fotografia L27A Storia della Musica Antica, Medievale e Rinascimentale L27B Musicologia e Storia della Musica Moderna e Contemporanea L27C Etnomusicologia L28X Traduzione - Lingua Inglese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84) L29X Traduzione - Lingua Francese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84) L30X Traduzione - Lingua Tedesca (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84) L31X Traduzione - Lingua Spagnola (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art . 1 della legge 478/84) L32X Traduzione - Lingua Russa (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84) L33X Traduzione - Lingua Araba (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art, 1 della legge 478/84) L34X Traduzione - Lingua Cinese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84) L35X Traduzione - Lingua Giapponese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84) L36X Traduzione - Lingua Olandese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84) L37X Traduzione - Lingua Serbo-Croata (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84) L38X Traduzione - Lingua Slovena (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84) L39X Traduzione - Lingua Danese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84) L40X Traduzione - Lingua Neogreca (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84) L41X Traduzione Lingua Portoghese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84) M01X Storia Medievale M02A Storia Moderna M02B Storia dell'Europa Orientale M03A Storia delle Religioni M03B Storia del Cristianesimo e delle Chiese M03C Storia del Cristianesimo Antico e Medievale M03D Storia del Cristianesimo Moderno e Contemporaneo M04X Storia Contemporanea M05X Discipline Demoetnoantropologiche M06A Geografia M07A Filosofia Teoretica M07B Logica e Filosofia della Scienza M07C Filosofia morale M07D Estetica M07E Filosofia del Linguaggio M08A Storia della Filosofia M08B Storia della Filosofa Antica M08C Storia della Filosofia Medievale M08D Storia della Filosofia Arabo-Islamica M08E Storia della Scienza M09A Pedagogia Generale M09B Storia della Pedagogia M09C Didattica M09D Letteratura per l'infanzia M09E Pedagogia speciale M09F Pedagogia sperimentale M10A Psicologia Generale M10B Psicobiologia e Psicologia Fisiologica M10C Metodologia e Tecniche della Ricerca Psicologica M11A Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione M11B Psicologia Sociale M11C Psicologia del Lavoro e Applicata M11D Psicologia Dinamica M11E Psicologia Clinica M12A Archivistica M12B Paleografia M13X Bibliografia e Biblioteconomia Q01A Filosofia Politica Q03X Storia e Istituzioni delle Americhe Q05B Sociologia dei Processi culturali e Comunicativi AREA II - Discipline tecnico-progettuali H01A Idraulica HO1B Costruzioni Idrauliche H01C Costruzioni Marittime H02X Ingegneria Sanitaria-Ambientale H03X Strade, Ferrovie ed Aeroporti H04X Trasporti H05X Topografia e Cartografia H06X Geotecnica H07A Scienza delle Costruzioni H07B Tecnica delle Costruzioni H08A Architettura Tecnica H08B Tecnica e Produzione Edilizia H09A Tecnologia dell'Architettura H09B Tecnologie della Produzione Edilizia H09C Disegno Industriale H10A Composizione Architettonica e Urbana H10B Architettura del Paesaggio e del Territorio H10C Architettura degli Interni e Allestimento H11X Disegno H12X Storia dell'Architettura H13X Restauro H14A Tecnica e Pianificazione Urbanistica H14B Urbanistica H15X Estimo I01A Architettura Navale I01B Costruzioni Navali e Marini I01C Impianti Navali e Marini I02A Meccanica del Volo I02B Costruzioni e Strutture Aerospaziali I02C Impianti e Sistemi Aerospaziali I03X Fluidodinamica I04A Propulsione Aerospaziale I04B Macchine a Fluido I04C Sistemi e Tecnologie Energetici I05A Fisica Tecnica Industriale I05B Fisica Tecnica Ambientale I06X Misure Meccaniche e Termiche I07X Meccanica Applicata alle Macchine I08A Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine I08B Meccanica Sperimentale I08C Costruzione di Veicoli Terrestri I09X Disegno e Metodi dell'Ingegneria Industriale I10X Tecnologie e Sistemi di Lavorazione I11X Impianti Industriali Meccanici I12A Fisica dei Reattori Nucleari I12B Impianti Nucleari Il2C Misure e Strumentazione Nucleari I13X Metallurgia I14A Scienza e Tecnologia dei Materiali I14B Materiali Macromolecolari I15A Chimica Fisica Applicata I15B Principi di Ingegneria Chimica I15C Impianti Chimici I15D Teoria dello Sviluppo dei Processi Chimici I15E Chimica Industriale e Tecnologica I15F Ingegneria Chimica Biotecnologica I16A Ingegneria degli Scavi e delle Miniere I16B Ingegneria delle Materie Prime I16C Idrocarburi e Fluidi del Sottosuolo I17X Elettrotecnica I18X Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici I19X Sistemi Elettrici per l'Energia I26A Bioingegneria Meccanica 126B Bioingegneria Chimica 127X Ingegneria Economico-Gestionale K01X Elettronica K02X Campi Elettromagnetici K03X Telecomunicazioni K04X Automatica K05A Sistemi di Elaborazione delle Infommazioni K05B Informatica K05C Cibernetica K06X Bioingegneria Elettronica K10X Misure Elettriche ed Elettroniche AREA III - Discipline matematiche, fisiche e naturali A01A Logica Matematica A01B Algebra A01C Geometria A01D Matematiche Complementari A02A Analisi Matematica A02B Probabilita' e Statistica Matematica A03X Fisica Matematica A04A Analisi Numerica A04B Ricerca Operativa B01A Fisica Generale B01B Fisica B01C Didattica e Storia della Fisica B02A Fisica Teorica B02B Metodi Matematici della Fisica B03X Struttura della Materia B04X Fisica Nucleare e Subnucleare BO5X Astronomia e Astrofisica C01A Chimica Analitica C01B Merceologia C02X Chimica Fisica C03X Chimica Generale ed Inorganica C04X Chimica Industriale e dei Materiali Polimerici C05X Chimica Organica C06X Chimica C07X Chimica Farmaceutica C08X Farmaceutico Tecnologico Applicativo C09X Chimica Bromatologica C10X Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni C11X Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali D01A Paleontologia e Paleoecologia D01B Geologia Stratigrafica e Sedimentologia D01C Geologia Strutturale D02A Geografia Fisica e Geomorfologia D02B Geologia Applicata D03A Mineralogia D03B Petrologia e Petrografia D03C Geochimica e Vulcanologia D03D Giacimenti Minerari D04A Geofisica della terra solida D04B Geofisica Applicata D04C Oceanografia, Fisica dell'Atmosfera e Navigazione E01A Botanica E01B Botanica Sistematica E01C Biologia Vegetale Applicata E01D Ecologia Vegetale E01E Fisiologia Vegetale E02A Zoologia E02B Anatomia Comparata e Citologia E02C Biologia Evolutiva e Didattica della Biologia E03A Ecologia E03B Antropologia E04A Fisiologia Generale E04B Biologia Molecolare E05A Biochimica E05B Biochimica Clinica E06A Fisiologia Umana E06B Alimentazione e Nutrizione Umana E07X Farmacologia E08X Biologia Farmaceutica E09A Anatomia Umana E09B Istologia E10X Biofisica Medica E11X Genetica E12X Microbiologia Generale E13X Biologia Applicata F04A Patologia Generale F05X Microbiologia e Microbiologia Clinica F22A Igiene Generale ed Applicata G04X Genetica Agraria G06A Entomologia Agraria G06B Patologia Vegetale G08B Microbiologia Agro-alimentare ed ambientale G09A Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico G09C Zootecnica Speciale G09D Zooculture AREA IV - Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche N01X Diritto Privato N02X Diritto Privato Comparato N03X Diritto Agrario N04X Diritto Commerciale N05X Diritto dell'Economia N06X Diritto della Navigazione N07X Diritto del Lavoro NO8X Diritto Costituzionale N09X Istituzioni di Diritto Pubblico N10X Diritto Amministrativo N11X Diritto Pubblico Comparato N12X Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico N13X Diritto Tributario N14X Diritto Internazionale N15X Diritto Processuale Civile N16X Diritto Processuale Penale N17X Diritto Penale N18X Diritto Romano e Diritti dell'Antichita' N19X Storia del Diritto Italiano N20X Filosofia del Diritto N21X Sociologia del Diritto P01A Economia Politica P01B Politica Economica P01C Scienza delle Finanze P01D Storia del Pensiero Economico P01E Econometria P01F Economia Monetaria P01G Economia Internazionale P01H Economia dello Sviluppo P01I Economia dei Settori Produttivi P01J Economia Regionale P02A Economia Aziendale P02B Economia e Gestione delle Imprese P02C Finanza Aziendale P02D Organizzazione Aziendale P02E Economia degli Intermediari Finanziari P03X Storia Economica Q01B Storia delle Dottrine Politiche Q01C Storia delle Istituzioni Politiche Q02X Scienza Politica Q04X Storia delle Relazionl Inteniazionali Q05A Sociologia Generale Q05C Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro Q05D Sociologia dell'Ambiente e del Territorio Q05E Sociologia dei Fenomeni Politici Q05F Sociologia Giuridica e Mutamento Sociale QOSG Sociologia della Devianza Q06A Storia e Istituzioni dell'Africa Q06B Storia e Istituzioni dell'Asia S0lA Statistica S01B Statistica per la Ricerca Sperimentale S02X Statistica Economica S03A Demografia S03B Statistica Sociale S04A Matematica per le Applicazioni Economiche S04B Matematica Finanziaria e Scienze Attuariali G01X Economia ed Estimo Rurale M06B Geografia Economico-Politica
Tabella A ELENCO DELLE FACOLTA' Le facolta' istituite presso l'Universita' sono: - Architettura - Economia "Federico Caffe'" - Giurisprudenza - Ingegneria - Lettere e Filosofia - Scienza della Formazione - Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Scienze Politiche
Tabella C ELENCO DEI DIPARTIMENTI I dipartimenti istituiti presso l'Universita' sono: 1. Dipartimento di Biologia 2. Dipartimento di Comunicazione Letteraria e dello Spettacolo 3. Dipartimento di Economia 4. Dipartimento di Filosofia 5. Dipartimento di Fisica "Edoardo Amaldi" 6. Dipartimento di Ingegneria Elettronica 7. Dipartimento di Ingegneria Informatica e Automazione 8. Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale 9. Dipartimento di Istituzioni Politiche e Scienze Sociali 10. Dipartimento di Italianistica 11. Dipartimento di Letterature Comparate 12. Dipartimento di Linguistica 13. Dipartimento di Matematica 14. Dipartimento di Progettazione e Scienze dell'Architettura 15. Dipartimento di Scienze dell'Educazione 16. Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile 17. Dipartimento di Scienze Geologiche 18. Dipartimento di Studi Americani 19. Dipartimento di Studi Storico-Artistici, Archeologici e sulla Conservazione 20. Dipartimento di Studi Storici Geografici e Antropologici 21. Dipartimento di Studi Giuridici 22. Dipartimento di Studi sul Mondo Antico
 
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