IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuve'e" nel luogo di elaborazione dei vini spumanti; Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un v.q.p.r.d.; Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n); Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione autonoma Valle d'Aosta, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette; Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia; Decreta: Articolo unico Nella campagna vitivinicola 2000/2001 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione autonoma Valle d'Aosta. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 4 settembre 2000 Il direttore generale: Ambrosio |