IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunita' europee n. 89/622/CEE; Visto l'art. 5 del suindicato decreto interministeriale del 31 luglio 1990, che dispone la pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale dei contenuti di nicotina e condensato di tutte le sigarette commercializzate in Italia al 1o gennaio; Considerato che il tenore di condensato e di nicotina menzionato sui pacchetti delle sigarette commercializzate e' stato verificato in base alla norma ISO 8243, come previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto interministeriale 31 luglio 1990; Decreta: Art. 1. Risultano commercializzate, al 1o gennaio 2000, le seguenti marche di sigarette, elencate in ordine crescente dei relativi valori dichiarati di condensato e nicotina, aggiornati alla data di pubblicazione del presente decreto: ----> Vedere Tabella da pag. 8 a pag. 10 <---- Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2000 Il direttore generale: Cutrupi |