Gazzetta n. 213 del 12 settembre 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 26 luglio 2000
Definizione di modalita' per l'ammissione alla reintegrazione dei costi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000. (Deliberazione n. 131/2000).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 26 luglio 2000;
Premesso che:
ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000), ha individuato, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita'), gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, e che l'Autorita' provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999;
in forza della disposizione da ultimo richiamata nel precedente alinea l'Autorita' deve istituire e quantificare prestazioni patrimoniali a carico degli utenti dei servizi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale, definendo altresi' le modalita' di riscossione del gettito di tali prestazioni e di erogazione dei contributi che esse finanziano al fine di garantire la copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico;
Premesso altresi' che:
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria, 26 gennaio 2000, costituisce onere generale afferente al sistema elettrico la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attivita' di generazione di energia elettrica;
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 e', piu' specificamente, inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al precedente alinea la reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1o gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed investimenti associati ad impianti di produzione di energia elettrica, a condizione che tali costi avessero trovato giustificazione di opportunita' economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che comunque fossero stati imposti all'impresa produttrice-distributrice da atti legislativi o di programmazione nazionale;
ai sensi del medesimo art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, non e' inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico la reintegrazione dei costi non recuperabili relativi agli impianti di generazione delle imprese produttrici-distributrici, qualora all'energia elettrica da questi prodotta siano o siano stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti CIP n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, e loro successive modificazioni e integrazioni;
ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, la quantificazione dei costi di cui ai precedenti alinea viene effettuata annualmente per ciascun impianto di generazione e che, a tal fine l'Autorita' determina il livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi e il livello della producibilita' convenzionale di ciascun impianto;
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al primo alinea della presente premessa, e' altresi' inclusa la reintegrazione, per un periodo di dieci anni a partire dal giorno 1o gennaio 2000, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dalla societa' Enel S.p.a. dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE;
il riconoscimento del diritto alla reintegrazione della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attivita' di generazione di energia elettrica e' condizionato, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, ad un provvedimento di ammissione;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481, e, in particolare, l'art. 2, comma 20, lettera a);
la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre l996;
il decreto legislativo n. 79/1999;
Visti:
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1989 (di seguito: provvedimento CIP n. 15/89);
il provvedimento del CIP 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 270 del 19 novembre 1990 (di seguito: provvedimento CIP n. 34/90);
il provvedimento del CIP 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990 (di seguito: provvedimento CIP n. 45/90);
il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);
il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
Considerato che:
al fine della valutazione dell'ammissibilita' dei costi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, debbono essere applicati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto, i seguenti criteri:
a) gli obblighi contrattuali e gli investimenti devono essere stati rispettivamente assunti e realizzati anteriormente al 19 febbraio 1997;
b) gli impianti di produzione devono essere localizzati sul territorio nazionale e di proprieta', alla data del 19 febbraio 1997, di imprese produttrici-distributrici;
c) qualora un'impresa abbia la possibilita' di revocare con un pagamento detti obblighi, ovvero di modificarli, se ne deve tenere conto all'atto della determinazione dei costi associati;
d) affinche' gli obblighi e gli investimenti determinino costi non recuperabili, deve potersi stabilire un nesso di causa ed effetto tra l'applicazione della direttiva n. 96/92/CE e le difficolta' per le imprese interessate ad adempiere agli obblighi in questione e a recuperare gli investimenti realizzati;
e) non sono considerati ammissibili i costi relativi agli obblighi contrattuali ed investimenti che vincolino tra di loro imprese appartenenti ad uno stesso gruppo;
f) gli obblighi e gli investimenti sopra citati debbono dar luogo, in linea di principio, ad un onere per le imprese interessate tale che, in assenza di aiuto o di misure transitorie, la redditivita' delle imprese potrebbe risultare penalizzata; l'effetto degli obblighi e degli investimenti e' valutato a livello di bilancio consolidato;
ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, l'Autorita' determina parametri per la quantificazione della quota non recuperabile dei costi oggetto di reintegrazione in capo ai soggetti aventi diritto dovendo, a tal fine, acquisire dati, informazioni e documenti in parte analoghi a quelli richiesti ai fini del provvedimento di ammissione di cui in premessa;
con lettere del 9 novembre 1999, protocollo n. AP/M99/1685, del 13 dicembre 1999, protocollo n. AP/M99/1827, e del 1o marzo 2000, protocollo n. AP/M00/325, gli uffici dell'Autorita' hanno richiesto informazioni e dati alla societa' Enel S.p.a. circa gli impegni contrattuali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
in adempimento alle richieste di informazioni di cui al precedente alinea, la societa' Enel S.p.a., con lettere in data 31 dicembre 1999 protocollo A/117 (protocollo Autorita' n. 259 del 5 gennaio 2000) e in data 28 marzo 2000 protocollo n. A/25 (protocollo Autorita' n. 4906 del 31 marzo 2000) ha trasmesso la documentazione richiesta;
con lettera del 27 aprile 2000, protocollo AP/M00/678, gli uffici dell'Autorita' hanno richiesto alla societa' Enel S.p.a. informazioni e dati sugli impianti di produzione;
in adempimento alla richiesta di cui al precedente alinea, la societa' Enel S.p.a., con lettera in data 12 maggio 2000, protocollo A/43 (protocollo Autorita' n. 7886 del 15 maggio 2000) ha trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta;
Ritenuto che:
per la natura delle valutazioni necessarie e al fine di garantire la semplificazione delle procedure volte alla erogazione dei contributi dovuti a titolo di reintegrazione della quota non recuperabile dei costi sostenuti per l'attivita' di generazione di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, sia opportuno prevedere che l'Autorita' si pronunci in ordine alla ammissibilita' delle richieste di reintegrazione, riservando alla Cassa conguaglio per il settore elettrico le attivita' di liquidazione ed erogazione dei contributi;
sia di conseguenza necessario definire modalita' procedurali per il rilascio del provvedimento di ammissione alla reintegrazione di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
ai fini della adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 5, commi 1 e 8, del decreto 26 gennaio 2000, sia necessario acquisire dai soggetti aventi diritto alla reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto informazioni, dati e documenti circa le caratteristiche tecniche, gli obblighi contrattuali assunti e gli investimenti realizzati con riferimento a ciascun impianto; Delibera di approvare il seguente provvedimento:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, nonche' le seguenti:
a) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481;
b) per decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000;
c) per potenza nominale di un generatore elettrico si intende la massima potenza ottenibile in regime continuo che e' riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto della messa in servizio o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
d) per potenza nominale di un impianto si intende la somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici dell'impianto, compresi quelli di riserva, destinati alla produzione di energia elettrica;
e) per potenza efficiente lorda di un impianto si intende la massima potenza elettrica, misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell'impianto, realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento (4 ore), per la produzione esclusiva di potenza attiva, supponendo che tutte le parti dell'impianto siano interamente in efficienza e, nel caso di un impianto idroelettrico, che siano disponibili le piu' favorevoli condizioni di portata e di salto;
f) per potenza efficiente netta di un impianto si intende la potenza risultante dalla differenza tra la potenza efficiente lorda dell'impianto e quella assorbita dai suoi servizi ausiliari e dalle perdite nei trasformatori della centrale;
g) per produzione di energia elettrica lorda da un impianto si intende la quantita' di energia elettrica prodotta, misurata dai contatori sigillati dagli uffici tecnici di finanza situati ai morsetti di uscita dei generatori elettrici;
h) per produzione di energia elettrica netta da un impianto si intende la produzione di energia elettrica lorda diminuita dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari dell'impianto e delle perdite nei trasformatori di centrale;
i) per consumo specifico medio di combustibile si intende il quoziente tra l'equivalente calorico della totalita' dei combustibili utilizzati e l'energia elettrica totale netta prodotta mediante gli stessi su base annua;
j) per ore di punta si intendono le ore della fascia oraria F1 come definita dal titolo II, comma 2, paragrafo b), punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;
k) per ore di alto carico si intendono le ore della fascia oraria F2 come definita dal titolo II, comma 2, paragrafo b), punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;
l) per ore di medio carico si intendono le ore della fascia oraria F3 come definita dal titolo II, comma 2, paragrafo b), punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;
m) per ore di basso carico si intendono le ore della fascia oraria F4 come definita dal titolo II, comma 2, paragrafo b), punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;
n) per ore di fermata programmata si intendono le ore di fermata dell'impianto dovute agli interventi di manutenzione previsti sui piani annuali, trimestrali, o mensili delle indisponibilita';
o) per ore di fermata accidentale si intendono le ore di fermata dell'impianto dovute agli interventi di manutenzione conseguenti al verificarsi di guasti o ad esigenze di terzi;
p) per producibilita' di un impianto idroelettrico si intende la media aritmetica dei valori della produzione di energia elettrica netta effettivamente realizzata negli ultimi quindici anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le normali esigenze manutentive;
q) per producibilita' attesa di un impianto idroelettrico si intende la produzione di energia elettrica annua netta ottenibile dall'impianto valutata in base ai dati di progetto;
r) per data di entrata in esercizio di un impianto si intende la data in cui si e' effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale;
s) per data di entrata in esercizio commerciale di un impianto si intende la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto fissata dal produttore, considerando il periodo di collaudo e avviamento, nel limite massimo di dodici mesi dalla data in cui si e' effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale.
 
Art. 2. Modalita' di ammissione alla reintegrazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria
26 gennaio 2000
2.1. I soggetti aventi diritto alla reintegrazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 presentano all'Autorita', entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal successivo art. 4, apposita domanda di ammissione.
2.2. In allegato alla domanda di ammissione di cui al precedente comma 2.1, i soggetti aventi diritto forniscono l'elenco di tutti gli impianti gia' realizzati, come individuati dall'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, di cui erano proprietari alla data del 19 febbraio 1997, specificando per ciascun impianto:
a) se l'impianto era gia' entrato in esercizio alla data del 19 febbraio 1997 o se alla medesima data erano state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di costruzione;
b) se all'impianto sono o sono stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni con l'indicazione del titolo in base al quale gli eventuali contributi sono stati riconosciuti ed il periodo di riconoscimento dei contributi stessi;
c) la data dell'eventuale cessazione di attivita', dismissione o cessione, indicando, in quest'ultimo caso, il soggetto cessionario.
2.3. I soggetti aventi diritto, con riferimento a ciascun impianto di produzione di energia elettrica gia' entrato in esercizio alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al precedente comma 2.2, lettera b), devono inoltre allegare le seguenti informazioni e dati:
a) la denominazione dell'impianto e il comune nel quale l'impianto e' localizzato;
b) la tipologia dell'impianto, specificando per gli impianti idroelettrici se trattasi di impianto ad acqua fluente, a serbatoio, a bacino o di pompaggio;
c) la data di entrata in esercizio;
d) la data di entrata in esercizio commerciale.
2.4. I soggetti aventi diritto, con riferimento a ciascun impianto per il quale abbiano assunto obblighi contrattuali anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al precedente comma 2.2, lettera b), devono fornire una dichiarazione da cui risultino:
a) le finalita' e le caratteristiche tecniche dell'intervento, specificando se trattasi di intervento per la realizzazione di un impianto o altro tipo di intervento;
b) i lavori oggetto dell'intervento per la parte connessa agli obblighi contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;
c) lo stato di avanzamento dei lavori oggetto dell'intervento alla data del 19 febbraio 1997 e alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
d) i costi relativi ai lavori di cui alla precedente lettera b), i costi gia' sostenuti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e quelli complessivi dell'intervento;
e) le penali previste nel caso di revoca o modifica degli obblighi contrattuali assunti;
f) la data effettiva o prevista di entrata in esercizio e la data effettiva o prevista di entrata in esercizio commerciale dell'impianto oggetto dell'intervento;
g) la producibilita' o la produzione di energia elettrica effettiva o attesa dall'impianto oggetto dell'intervento.
2.5. Le informazioni e i dati di cui ai precedenti commi 2.2, 2.3 e 2.4 sono forniti, ove possibile, anche su supporto informatico.
 
Art. 3.
Richiesta di informazioni e dati
3.1. Contestualmente alla presentazione delle domande di cui al precedente art. 2, comma 2.1, i soggetti aventi diritto devono fornire, per ciascun impianto di produzione di energia elettrica gia' entrato in esercizio alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al precedente comma 2.2, lettera b), le seguenti informazioni e dati:
a) il numero dei generatori elettrici dell'impianto e la potenza nominale di ciascuno di essi espressa in kW;
b) la potenza nominale dell'impianto espressa in kW al 19 febbraio 1999 e alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
c) la potenza efficiente lorda espressa in kW al 19 febbraio 1999 ed alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
d) la potenza efficiente netta espressa in kW al 19 febbraio 1999 ed alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
e) la produzione di energia elettrica lorda nel periodo dal 1992 al 1999 espressa in GWh;
f) la produzione di energia elettrica netta nel periodo dal 1992 al 1999 espressa in GWh;
g) le ore medie di funzionamento degli ultimi tre anni disponibili, distinte in ore di punta, ore di alto carico, ore di medio carico e ore di basso carico espresse in ore/anno;
h) le ore di fermata programmata di ciascuno degli ultimi tre anni disponibili espresse in ore/anno;
i) le ore di fermata accidentale di ciascuno degli ultimi tre anni disponibili espresse in ore/anno.
3.2. Per ciascun impianto termoelettrico gia' entrato in esercizio alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al precedente comma 2.2, lettera b), devono essere inoltre forniti i seguenti dati:
a) il tipo di combustibile utilizzato negli ultimi tre anni disponibili, evidenziando eventuali vincoli all'utilizzo;
b) il consumo specifico medio di combustibile riferito alla produzione di energia elettrica netta degli ultimi tre anni disponibili espresso in kcal/kWh.
3.3. Per ciascun impianto idroelettrico gia' entrato in esercizio alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al precedente comma 2.2, lettera b), devono essere inoltre forniti i seguenti dati:
a) la potenza nominale media annua indicata nella concessione idroelettrica espressa in kW;
b) la producibilita' espressa in GWh;
c) la producibilita' attesa espressa in GWh.
3.4. Le informazioni e i dati di cui al presente articolo sono forniti, ove possibile, anche su supporto informatico.
 
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.
Milano, 26 luglio 2000
Il presidente: Ranci
 
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