Gazzetta n. 213 del 12 settembre 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2000, n. 254
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attivita' libero-professionale dei dirigenti sanitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, in base al quale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della legge n. 419, del 1998 e nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi da essa stabiliti, con uno o piu' decreti legislativi possono emanarsi disposizioni correttive ed integrative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 giugno 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visto il parere della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e della difesa;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Strutture per l'attivita' libero-professionale
1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo l'articolo 15-undecies, sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 15-duodecies (Strutture per l'attivita' liberoprofessionale). - 1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie per l'attivita' libero-professionale intramuraria.
2. Il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, determina, nel limite complessivo di lire 1.800 miliardi, l'ammontare dei fondi di cui all'articolo 20 della richiamata legge n. 67 del 1988, utilizzabili in ciascuna regione per gli interventi di cui al comma 1.
3. Fermo restando l'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove strutture e la acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto necessario al loro funzionamento, la regione vi provvede tramite commissari ad acta".
"Art. 15-terdecies (Denominazioni). - 1. I dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nonche' le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, all'attivita' svolta e alla struttura di appartenenza:
a) responsabile di struttura complessa: Direttore;
b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile".
"Art. 15-quattordecies (Osservatorio per l'attivita' libero-professionale). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater, e' organizzato presso il Ministero della sanita' l'Osservatorio per l'attivita' libero professionale con il compito di acquisire per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su:
a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione dell'attivita' libero professionale;
b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi concernenti l'attivita' libero professionale intramuraria;
c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all'attivita' libero professionale intramuraria;
d) il rapporto fra attivita' istituzionale e attivita' libero professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attivita' libero professionale, della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;
f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attivita' istituzionale e libero professionale".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:
Per l'argomento del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, vedasi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.".
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi) - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
- La legge 30 novembre 1998, n. 419, concerne "Delega
al Governo per la razionalizzazione del servizio sanitario
nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di
organizzazione e funzionamento del servizio sanitario
nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
concerne "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
concerne "Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge
30 novembre 1998, n. 419".
- Il testo dell'art. 10, comma 2, della legge 13 maggio
1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale), e' il seguente:
"2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del
complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere
coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi
al patto di stabilita' interno di cui alla legge
23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i
princi'pi e i criteri direttivi di cui alla legge
30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento
con i predetti obiettivi, princi'pi e criteri, entro un
anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e
nel rispetto delle procedure, dei princi'pi e criteri
direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998,
con uno o piu' decreti legislativi possono essere emanate
disposizioni correttive e integrative".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
concerne "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".

Note all'art. 1:
- L'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), e' il
seguente:
"Art. 20 - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di L. 30.000 miliardi. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi,
il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o
provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in L. 10.000 miliardi, in ragione di L. 3.000
miliardi per l'anno 1988 e L. 3.500 miliardi per ciascuno
degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione
temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di L.
330 miliardi per l'anno 1989 e di L. 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a trentotto anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1o gennaio 1988".
- L'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo), e' il seguente:
"11. E' confermato, per il personale della dirigenza
del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della
libera professione extramuraria, il divieto di esercizio,
sotto qualsiasi forma, della libera professione
intramuraria. L'inosservanza del divieto di cui al periodo
precedente o la mancata assunzione da parte del direttore
generale, in conformita' alle disposizioni richiamate nel
periodo successivo, di tutte le iniziative ivi previste per
consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario
che abbia manifestato la relativa opzione il pieno
esercizio della libera professione intramuraria,
costituiscono causa impeditiva per il rinnovo dell'incarico
e, nei casi piu' gravi, motivazione per la decisione di
revoca dell'incarico di direttore generale. In particolare
il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie
idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio
dell'attivita' libero professionale intramuraria in regime
di ricovero ed ambulatoriale, e' tenuto ad assumere le
specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi
sostitutivi in strutture non accreditate nonche' ad
autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati
e altresi' ad attivare misure atte a garantire la
progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attivita'
istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di
indirizzo e coordinamento a tal fine adottato, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59. Fino all'emanazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento si applicano le linee guida adottate dal
Ministro della sanita', ai sensi dell'art. 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, con decreto del 31 luglio 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997".
- Per l'art. 15, del citato decreto legislativo n.
502/1992, e successive modificazioni, vedasi nelle note
all'art. 8.
- Si riporta il testo dell'art. 15-bis del D.Lgs. n.
502/1992:
"Art. 15-bis (Funzioni dei dirigenti responsabili di
struttura). - 1. L'atto aziendale di cui all'art. 3, comma
1-bis, disciplina l'attribuzione al direttore
amministrativo, al direttore sanitario, nonche' ai
direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai
dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese,
per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che
impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli
obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario
aziendale.
2. La direzione delle strutture e degli uffici e'
affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalita'
stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la
dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'art.
15-ter. Il rapporto dei dirigenti e' esclusivo, fatto salvo
quanto previsto in via transitoria per la dirigenza
sanitaria dall'art. 15-sexies.
3. Sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito
per la dirigenza sanitaria. In conseguenza della maggiore
disponibilita' di ore di servizio sono resi indisponibili
in organico un numero di posti della dirigenza per il
corrispondente monte ore. I contratti collettivi nazionali
di lavoro disciplinano le modalita' di regolarizzazione dei
rapporti soppressi".
- Per gli articoli 15-ter e 15-quater, si veda nelle
note all'art.8.
- Per l'art. 15-quinquies, vedasi nelle note all'art.
4.
- Si riporta il testo dell'art. 15-sexies del D.Lgs. n.
502/1992:
"Art. 15-sexies (Caratteristiche del rapporto di lavoro
dei dirigenti sanitari che svolgono attivita'
libero-professionale extramuraria). - 1. Il rapporto di
lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre
1998 i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore
generale l'opzione per l'esercizio della libera professione
extramuraria e che non intendano revocare detta opzione,
comporta la totale disponibilita' nell'ambito dell'impegno
di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati
e lo svolgimento delle attivita' professionali di
competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie
delle attivita' e delle prestazioni che i singoli dirigenti
sono tenuti ad assicurare, nonche' le sedi operative in cui
le stesse devono essere effettuate".
- Per l'art. 15-septies, vedasi nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo degli articoli 15-oties,
15-nonies, 15-decies e 15-undecies, del D.lgs. n. 502/1992:
"Art. 15-octies (Contratti per l'attuazione di progetti
finalizzati). - 1. Per l'attuazione di progetti
finalizzati, non sostitutivi dell'attivita' ordinaria, le
aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere
possono, nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma
34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine
disponibili, assumere con contratti di diritto privato a
tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea
ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola
secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione
professionale nonche' di abilitazione all'esercizio della
professione, ove prevista".
"Art. 15-nonies (Limite massimo di eta' per il
personale della dirigenza medica e per la cessazione dei
rapporti convenzionali). - 1. Il limite massimo di eta' per
il collocamento a riposo dei dirigenti medici del servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di
struttura complessa, e' stabilito al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', fatta salva l'applicazione
dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503. E' abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto
salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali
hanno gia' ottenuto il beneficio.
2. Il personale medico universitario di cui all'art.
102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie
attivita' assistenziali di cui all'art. 6, comma 1, nonche'
dalla direzione delle strutture assistenziali, al
raggiungimento del limite massimo di eta' di sessantasette
anni. Il personale gia' in servizio cessa dalle predette
attivita' e direzione al compimento dell'eta' di settanta
anni se alla data del 31 dicembre 1999 avra' compiuto
sessantasei anni e all'eta' di sessantotto anni se alla
predetta data avra' compiuto sessanta anni. I protocolli
d'intesa tra le regioni e le universita' e gli accordi
attuativi dei medesimi, stipulati tra le universita' e le
aziende sanitarie ai sensi dell'art. 6, comma 1,
disciplinano le modalita' e i limiti per l'utilizzazione
del suddetto personale universitario per specifiche
attivita' assistenziali strettamente correlate
all'attivita' didattica e di ricerca.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, si
applicano anche nei confronti del personale a rapporto
convenzionale di cui all'art. 8. In sede di rinnovo delle
relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e
modalita' di attuazione.
4. Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti
per l'attivita' svolta, in qualsiasi forma, dai medici e
dagli altri professionisti di cui all'art. 8".
"Art. 15-decies (Obbligo di appropriatezza). - 1. I
medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e
cura del servizio sanitario nazionale, pubbliche o
accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o
accertamenti diagnostici a pazienti all'atto della
dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono
tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili
con onere a carico del servizio sanitario nazionale. Il
predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti che
abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali e
accertamenti diagnostici a carico del servizio sanitario
nazionale.
2. In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui
al comma 1, il divieto di impiego del ricettario del
servizio sanitario nazionale per la prescrizione di
medicinali non rimborsabili dal servizio, nonche' le
disposizioni che vietano al medico di prescrivere, a carico
del servizio medesimo, medicinali senza osservare le
condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti
della commissione unica del farmaco e prevedono conseguenze
in caso di infrazione.
3. Le attivita' delle aziende unita' sanitarie locali
previste dall'art. 32, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono svolte anche nei confronti dei sanitari
di cui al comma 1".
"Art. 15-undecies (Applicabilita' al personale di altri
enti). - 1. Gli enti e istituti di cui all'art. 4, comma
12, nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto privato adeguano i propri
ordinamenti del personale alle disposizioni del presente
decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei
predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai
trasferimenti da e verso le strutture pubbliche".
- L'art. 19-quater, del citato decreto legislativo n.
502/1992, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 19-quater (Organismi e commissioni). - 1. Gli
organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si
avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del
personale delle amministrazioni presso cui operano, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica".



 
Art. 2.
Personale di supporto per l'attivita' libero-professionale
1. All'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attivita' libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilita' di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con societa' cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresi', assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validita' dei contratti e' subordinata, a pena di nullita', all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale e' assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga puo' essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda".



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 15-septies, del citato decreto
legislativo n. 502/1992, come introdotto dall'art. 13 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, come modificato
dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 15-septies (Contratti a tempo determinato) - 1. I
direttori generali possono conferire incarichi per
l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di
interesse strategico mediante la stipula di contratti a
tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro
il limite del due per cento della dotazione organica della
dirigenza, a laureati di particolare e comprovata
qualificazione professionale che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche
o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non
godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno
durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque
anni, con facolta' di rinnovo.
2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere
possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma
precedente, contratti a tempo determinato, in numero non
superiore al cinque per cento della dotazione organica
della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza
medica, nonche' della dirigenza professionale, tecnica e
amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura
dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico,
ed esperti di provata competenza che non godano del
trattamento di quiescenza e che siano in possesso del
diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le
esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
3. Il trattamento economico e' determinato sulla base
dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del servizio sanitario nazionale.
4. Per il periodo di durata del contratto di cui al
comma 1, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti
sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per
l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di
organico della dirigenza per i corrispondenti oneri
finanziari.
"5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse
all'espletamento dell'attivita' libero professionale deve
essere utilizzato il personale dipendente del servizio
sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata
impossibilita' di far fronte con il personale dipendente
alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e
degli spazi per l'attivita' libero professionale, le
aziende sanitarie possono acquisire personale, non
dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo
di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a
tempo determinato anche con societa' cooperative di
servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare
l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie
possono, altresi', assumere il personale medico necessario,
con contratti di diritto privato a tempo determinato o a
rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di
cui al presente comma sono a totale carico della gestione
di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724. La validita' dei contratti e' subordinata, a pena
di nullita', all'effettiva sussistenza delle risorse al
momento della loro stipulazione. Il direttore generale
provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di
evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il
personale assunto con rapporto a tempo determinato o a
rapporto professionale e' assoggettato al rapporto
esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda,
sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore
a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga puo'
essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo
rapporto di lavoro con altra azienda".
- L'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.
724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
e' il seguente:
"6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui
all'art. 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, le unita' sanitarie locali, le aziende
ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico provvedono, oltre alla contabilita' prevista
dall'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502
del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla
tenuta di una contabilita' separata che deve tenere conto
di tutti i costi diretti e indiretti, nonche' delle spese
alberghiere. Tale contabilita' non puo' presentare
disavanzo".



 
Art. 3.
Studi privati
1. All'articolo 15-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Fermo restando, per l'attivita' libero professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessita' connesse allo svolgimento delle attivita' libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attivita' e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalita' previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la possibilita' di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo piu' restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali".



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 15-quinquies, del citato
decreto legislativo n. 502/1992, come introdotto dall'art.
13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si veda
in nota all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 72, comma 11, della citata
legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda in nota all'art. 1.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 marzo 2000, concerne "Atto di indirizzo e coordinamento
concernente l'attivita' libero-professionale intramuraria
del personale della dirigenza sanitaria del servizio
sanitario nazionale".



 
Art. 4.
Prestazioni sanitarie
1. All'articolo 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo le parole: "alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro." e' aggiunto il seguente periodo: "L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito puo' chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario gia' esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attivita' libero professionale intramuraria gia' svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro.".



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 15-quinquies, del
citato decreto legislativo n. 502/1992, come introdotto
dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 15-quinquies (Caratteristiche del rapporto di
lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari) - 1. Il rapporto
di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la
totale disponibilita' nello svolgimento delle funzioni
dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della
posizione ricoperta e della competenza professionale
posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno
orario contrattualmente definito.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio
dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attivita' libero
professionale individuale, al di fuori dell'impegno di
servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate
dal direttore generale d'intesa con il collegio di
direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72
della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
attivita' a pagamento svolta in e'quipe, al di fuori
dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture
aziendali;
c) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
attivita', richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di
servizio, in strutture di altra azienda del servizio
sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non
accreditata, previa convenzione dell'azienda con le
predette aziende e strutture;
d) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
attivita' professionali, richieste a pagamento da terzi
all'azienda, quando le predette attivita' siano svolte al
di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione
dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti
dall'azienda stessa, sentite le e'quipe dei servizi
interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di
cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei
relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonche'
al personale che presta la propria collaborazione sono
stabiliti dal direttore generale in conformita' alle
previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito puo'
chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria
sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito
ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in
relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste
o al carattere occasionale o straordinario delle
prestazioni stesse o al rapporto fiduciario gia' esistente
fra il medico e l'assistito con riferimento all'attivita'
libero professionale intramuraria gia' svolta
individualmente o in e'quipe nell'ambito dell'azienda,
fuori dell'orario di lavoro.
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto
tra attivita' istituzionale e corrispondente attivita'
libero professionale e al fine anche di concorrere alla
riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attivita'
libero professionale non puo' comportare, per ciascun
dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello
assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina
contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra
attivita' istituzionale e attivita' libero professionale
nel rispetto dei seguenti princi'pi: l'attivita'
istituzionale e' prevalente rispetto a quella libero
professionale, che viene esercitata nella salvaguardia
delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi
orari di attivita' necessari per i compiti istituzionali;
devono essere comunque rispettati i piani di attivita'
previsti dalla programmazione regionale e aziendale e
conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali
e i tempi di attesa concordati con le e'quipe; l'attivita'
libero professionale e' soggetta a verifica da parte di
appositi organismi e sono individuate penalizzazioni,
consistenti anche nella sospensione del diritto
all'attivita' stessa, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma o di quelle
contrattuali.
4. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2
non e' consentito l'uso del ricettario del servizio
sanitario nazionale.
5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o
complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per
struttura ai fini del presente decreto, si intende
l'articolazione organizzativa per la quale e' prevista,
dall'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis,
responsabilita' di gestione di risorse umane, tecniche o
finanziarie.
6. Ai fini del presente decreto, si considerano
strutture complesse i dipartimenti e le unita' operative
individuate secondo i criteri di cui all'atto di indirizzo
e coordinamento previsto dall'art. 8-quater, comma 3. Fino
all'emanazione del predetto atto si considerano strutture
complesse tutte le strutture gia' riservate dalla pregressa
normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.
7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni
funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non
abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi della
pregressa normativa, conservano l'incarico di direzione di
struttura complessa alla quale sono preposti. Essi sono
sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999,
conservando fino a tale data il trattamento tabellare gia'
previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di
verifica positiva, il dirigente e' confermato
nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette
anni. In caso di verifica non positiva o di non
accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo, al
dirigente e' conferito un incarico professionale non
comportante direzione di struttura in conformita' con le
previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro;
contestualmente viene reso indisponibile un posto di
organico di dirigente.
8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo
di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e
per i comandi e i corsi di aggiornamento
tecnico-scientifico e professionale.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche al personale di cui all'art. 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382, con le
specificazioni e gli adattamenti che saranno previsti in
relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui
all'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, dalle
disposizioni di attuazione della delega stessa.
10. Fermo restando, per l'attivita' libero
professionale in regime di ricovero, quanto disposto
dall'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' consentita, in caso di carenza di strutture e spazi
idonei alle necessita' connesse allo svolgimento delle
attivita' libero professionale in regime ambulatoriale,
limitatamente alle medesime attivita' e fino al 31 luglio
2003, l'utilizzazione del proprio studio professionale con
le modalita' previste dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui al decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale - n. 121 del 26 maggio
2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la
possibilita' di vietare l'uso dello studio nel caso di
possibile conflitto di interessi. Le regioni possono
disciplinare in modo piu' restrittivo la materia in
relazione alle esigenze locali".



 
Art. 5.
Collegio di direzione e Comitato di dipartimento
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 2 aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale sull'attivita' e la composizione del Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e secondo le modalita' stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto".



Nota all'art. 5:
- L'art. 17, del citato decreto legislativo n.
502/1992, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 17 (Collegio di direzione) - 1. In ogni azienda
e' costituito il collegio di direzione, di cui il direttore
generale si avvale per il governo delle attivita' cliniche,
la programmazione e valutazione delle attivita'
tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione
sanitaria. Il collegio di direzione concorre alla
formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni
organizzative per l'attuazione della attivita'
libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il
direttore generale si avvale del collegio di direzione per
la elaborazione del programma di attivita' dell'azienda,
nonche' per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi,
anche in attuazione del modello dipartimentale e per
l'utilizzazione delle risorse umane.
2. La regione disciplina l'attivita' e la composizione
del collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del
direttore sanitario e amministrativo, di direttori di
distretto, di dipartimento e di presidio.
2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina
regionale sull'attivita' e la composizione del collegio di
direzione e del comitato di dipartimento, i predetti organi
operano nella composizione ed secondo le modalita'
stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per
il collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.



 
Art. 6.
Personale a rapporto convenzionale
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza associativa.".
2. All'articolo 8, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresi' che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato;".
3. All'articolo 8, comma 1, lettera i), prima delle parole "al fine di prevenire" e' inserita la seguente: "anche".
4. All'articolo 8, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalita' sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del presente articolo sia nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma e' valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici e delle altre professionalita' sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituita, senza oneri a carico dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalita' idonee ad assicurare che l'estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dei limiti di eta' previsti dal comma 1 dell'articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di cui al presente comma.".



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 502/1992, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali) - 1. Il rapporto tra il servizio
sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i
pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma
9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita'
delle organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza
associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
princi'pi:
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente
effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite
massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della
scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche'
la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali e accertati motivi di
incompatibilita';
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di
esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita' in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico
e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in
attivita' libero-professionale siano definite nell'ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la
coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
in libera professione, indicandone sede ed orario di
svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le
attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
favore dei medici che non esercitano attivita'
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche
parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o
l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori
delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione
comportano l'immediata cessazione del rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al
medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in
rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota
variabile in considerazione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di
cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione
dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste
negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e) garantire l'attivita' assistenziale per l'intero
arco della giornata e per tutti i giorni della settimana
attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione
professionale, nel rispetto degli obblighi individuali
derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attivita' dei
medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta,
della guardia medica e della medicina dei servizi,
attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo
professionale e la organizzazione distrettuale del
servizio;
f) prevedere le modalita' attraverso le quali le
unita' sanitarie locali, sulla base della programmazione
regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali,
individuano gli obiettivi, concordano i programmi di
attivita' e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con
gli obiettivi e i programmi di attivita' del distretto;
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei
medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attivita' del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di
medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo
parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in
modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici
forniti dell'attestato o del diploma di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo
equipollente prevedendo altresi' che la graduatoria annuale
evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma, al
fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti
in sede di copertura delle zone carenti ferma restando
l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che
tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il
conseguimento dell'attestato;
i) regolare la partecipazione di tali medici a
societa', anche cooperative, anche al fine di prevenire
l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni
attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici
accordi con i medici gia' titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita' e in funzione di
specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione
possa essere sospesa, qualora nell'ambito della
integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le
unita' sanitarie locali attribuiscano a tali medici
l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi
temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento
della convenzione.
1-bis. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero delle ore
di incarico svolte alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici
addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e
di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni
possono individuare aree di attivita' della emergenza
territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del
miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un
rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, addetti a tali attivita', i quali al
31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a
tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al
compimento del quinto anno di incarico a tempo
indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo
sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche
definite e approvate nel rispetto dei princi'pi di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e previo giudizio di idoneita'
secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more
del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere
adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati
addetti alla emergenza sanitaria territoriale con
l'attivita' dei servizi del sistema di emergenza-urgenza
secondo criteri di flessibilita' operativa, incluse forme
di mobilita' interaziendale.
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e'
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti princi'pi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano
l'assistenza farmaceutica per conto delle unita' sanitarie
locali del territorio regionale dispensando, su
presentazione della ricetta del medico, specialita'
medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi
medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal
Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai
livelli di assistenza;
b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unita'
sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del
prodotto erogato, al netto della eventuale quota di
partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini
della liquidazione la farmacia e' tenuta alla presentazione
della ricetta corredata del bollino o di altra
documentazione comprovante l'avvenuta consegna
all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva
lettera c) non possono essere riconosciuti interessi
superiore a quelli legali;
c) demandare ad accordi di livello regionale la
disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche'
l'individuazione di modalita' differenziate di erogazione
delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera
b), e le modalita' di collaborazione delle farmacie in
programmi particolari nell'ambito delle attivita' di
emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di
educazione sanitaria.
2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
individuati i criteri per la valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale
dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre
professionalita' sanitarie, al fine dell'attribuzione del
trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati
in ruolo ai sensi dell'art. 34 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in
regime convenzionale dai medici della guardia medica, della
emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel
caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare
il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del
presente art. sia nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 sia nel testo
introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
a tali medici e' data facolta' di optare per il
mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita
presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici
(ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento
dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente
comma e' valutato con riferimento all'orario settimanale
svolto rapportato a quello dei medici e delle altre
professionalita' sanitarie dipendenti dalla Azienda
sanitaria.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita', e'
istituita, senza oneri a carico dello Stato, una
Commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della
sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale e da
rappresentanti regionali designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di
individuare modalita' idonee ad assicurare che l'estensione
al personale a rapporto convenzionale, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
dei limiti di eta' previsti dal comma 1 dell'art. 15-nonies
dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale
medesimo. L'efficacia della disposizione di cui all'art.
15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come introdotto dall'art. 13 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino alla
attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni
della Commissione di cui al presente comma.
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a
valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti
degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si
siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I
ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai
Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle regioni in
materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni
sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e
coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sentito il Consiglio superiore di
sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle
attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza
dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento
e' emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei
seguenti criteri e princi'pi direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi
fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che
ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del
Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica
24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli
uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano
sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
4, lettera b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle
attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni
comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in
materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita'
elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi
di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,
eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento
dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di
distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture
sanitarie in classi differenziate in relazione alla
tipologia delle prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita'
delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle
strutture e dei presi'di gia' autorizzati e per
l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire
un adeguato livello di qualita' delle prestazioni
compatibilmente con le risorse a disposizione.
5. (abrogato).
6. (abrotato).
7. (abrogato).
8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto
previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il
personale sanitario in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
sensi dei decreti del Presidente della Repubblica
28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo
1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per
il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai
sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono
inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai
fini del miglioramento del servizio richiedano
l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i
medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che
alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente
attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico
orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
medesima data non avevano altro tipo di rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con
altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a
domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con
regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita' di concerto con i
Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono
determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo
svolgimento dei giudizi di idoneita' (70). In sede di
revisione dei rapporti convenzionali in atto, l'accordo
collettivo nazionale disciplina l'adeguamento dei rapporti
medesimi alle esigenze di flessibilita' operativa, incluse
la riorganizzazione degli orari e le forme di mobilita'
interaziendale, nonche' i criteri di integrazione dello
specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 34 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del
corso biennale di formazione specifica in medicina generale
possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per
l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici
aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina
generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora
il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia
stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a
causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato
di superamento del corso biennale e' prodotto
dall'interessato, durante il periodo di validita' della
graduatoria regionale, unitamente alla domanda di
assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento
dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria
regionale.
9. (abrogato)".
- L'art. 21, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli), e' il seguente:
"Art. 21. - 1. Per l'esercizio dell'attivita' di medico
chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e' necessario il possesso del diploma
di formazione specifica in medicina generale fermo restando
la validita' degli attestati gia' rilasciati ai sensi del
decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256".
- L'art. 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni amministrative regionali, gli atti di
coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative
all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla
prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli
atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del
Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri puo'
provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai
commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono
sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2
entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
coordinamento tecnico, nonche' le direttive adottate con
deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi
alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti
funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il
primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole
da: "nonche' la funzione di indirizzo fino a: "n. 382 e
alle parole "e con la Comunita' economica europea , nonche'
il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle
parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono
tenute ad osservarle, ed ;
c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli
atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita'
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle
disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano ;
d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche
per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e
coordinamento ;
e) l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge
12 gennaio 1991, n. 13.
6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del
primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n.
281".
- L'art. 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e'
il seguente:
"Art. 34 (Specialisti ambulatoriali convenzionati) - 1.
Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di
attivita' specialistica con riferimento alle quali, ai fini
del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza
dal 1o luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel
primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed
economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli
specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici
e delle altre professionalita' sanitarie, che alla data del
31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attivita'
ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore
settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e
che a tale data non abbiano superato i 55 anni di eta'. Gli
specialisti ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre
1997, abbiano almeno 55 anni di eta' mantengono il
precedente incarico di medicina ambulatoriale a condizione
che non si trovino in trattamento di quiescenza per
pregressi rapporti e che, se titolari anche di altro tipo
di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi
rinunzino entro il 1o marzo 1998. Gli specialisti
ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del
31 dicembre 1997, non siano in possesso dei requisiti di
cui al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione
acquisiti. Le ore gia' coperte dal personale inquadrato ai
sensi del presente comma sono rese indisponibili. Con lo
stesso procedimento le regioni provvedono annualmente, a
decorrere dal 1o luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad
inquadrare anche gli specialisti ambulatoriali che
presentino domanda avendo maturato i requisiti richiesti
successivamente al 31 dicembre 1997.
2. L'inquadramento e' disposto previa formulazione del
giudizio di idoneita' previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio
1997, n. 365.
3. Dal 1o luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali
con gli specialisti ambulatoriali di cui al comma 1 che,
avendone titolo, non abbiano presentato domanda di
inquadramento.
4. Per l'anno 1998 le regioni, in attesa del
riordinamento delle funzioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, emanano, entro il 31 gennaio 1998, direttive
per la rideterminazione, da parte delle aziende unita'
sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti
ambulatoriali in modo da realizzare, a livello regionale e
con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva
non inferiore al 10 per cento dei costi, riferiti all'anno
1997, detratti i costi relativi al personale inquadrato ai
sensi del comma 1 e quelli relativi agli istituti economici
di cui al successivo periodo del presente comma. Agli
specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato, a
decorrere dal 1o gennaio 1998, cessa l'applicazione degli
istituti economici del coordinamento e delle prestazioni di
particolare impegno professionale. L'attuazione di quanto
previsto dal presente comma non deve comunque comportare
diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi
specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997, ne'
una sua concentrazione sul territorio.
5. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le
regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia disciplinano
la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo
statuto e dalle relative norme di attuazione".
- Per il testo dell'art. 15-nonies, del citato decreto
legislativo n. 502/1992, come introdotto dall'art. 13 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si veda in nota
all'art. 1.



 
Art. 7. Accordi contrattuali tra le strutture sanitarie militari e il
Servizio sanitario nazionale
1. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuate, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e tenendo conto della localizzazione e della disponibilita' di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonche' le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia".



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto qui publicato:
"Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali) - 1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali e individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate
alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative
alle alte specialita' e alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,
tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la
regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso
valutazioni comparative della qualita' e dei costi,
definiscono accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con
i professionisti accreditati, anche mediante intese con le
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza;
c) i requisiti del servizio da rendere, con
particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza
clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuita'
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici
per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art.
8-octies".
2-bis. Con decreto del Ministro della sanita' e del
Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono
individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle
prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
2-ter. Con decreto del Ministro delle sanita' e del
Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sono individuate, nel ripetto delle
indicazioni degli strumenti di programmmazione regionale e
tenendo conto della localizzazione e delle disponibilita'
di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche
esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili,
nonche' le specifiche categorie destinatarie e le
prestazioni ai fini della stipula degli accordi
contrattuali previsti dal presente articoli. Gli accordi
contrattuali sono stipulati tra le predette strutture
sanitarie militari e le regioni nel rispetto della
reciproca autonomia".



 
Art. 8.
Correttivi in senso stretto
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo.";
b) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "ivi compresa la possibilita' di accesso con una specializzazione in disciplina affine.";
c) al comma 8, nell'ultimo periodo, e' soppressa la parola "gia'";
d) al comma 4, le parole: "possono essere attribuite" sono sostituite dalle seguenti: "sono attribuite", e, dopo le parole: "di verifica e di controllo, nonche', sono inserite le seguenti: "possono essere attribuiti";
e) al comma 5, dopo le parole "i risultati raggiunti" sono inserite le seguenti: "livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all'articolo 16-bis.".
2. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonche' il corrispondente trattamento economico.";
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa e' destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del relativo profilo.".
3. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16-quinquies, comma 1, primo periodo, le parole: "l'esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello" sono sostituite dalle seguenti: "la direzione di strutture complesse" e, nel secondo periodo, le parole: "In sede di prima applicazione" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 2-septies, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
c) all'articolo 3-bis, comma 4, terzo periodo, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
d) all'articolo 3-bis, comma 4, quarto periodo, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
e) all'articolo 3-octies, comma 1, le parole "del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
f) all'articolo 4, comma 1-quater e comma 1-sexies, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
g) all'articolo 5, comma 5, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
h) all'articolo 8, comma 1-bis, terzo e quarto periodo, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
i) all'articolo 8-ter, comma 5, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
l) all'articolo 8-quater, comma 3, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
m) all'articolo 8-quinquies, comma 1, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
n) all'articolo 8-septies, comma 1, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
o) all'articolo 8-octies, comma 3, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
p) all'articolo 15, comma 8, secondo periodo, e comma 9, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
q) all'articolo 15-quater, commi 1 e 3, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
r) all'articolo 16-ter, comma 1, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
s) all'articolo 7-ter, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"f-bis tutela della salute nelle attivita' sportive.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E¨ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Veronesi, Ministro della sanita'
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Del Turco, Ministro delle finanze
Zecchino, Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 15 (Disciplina della dirigenza medica e delle
professioni sanitarie) - 1. Fermo restando il principio
dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria e'
collocata in un unico ruolo, distinto per profili
professionali, e in un unico livello, articolato in
relazione alle diverse responsabilita' professionali e
gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale
sono previste, in conformita' ai principi e alle
disposizioni del presente decreto, criteri generali per la
graduazione delle funzioni dirigenziali nonche' per
l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi
dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento
economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e
alle connesse responsabilita' del risultato.
2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e'
caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e
funzioni, dall'autonomia tecnicoprofessionale i cui ambiti
di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia
tecnico-professionale, con le connesse responsabilita', si
esercita nel rispetto della collaborazione
multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e
programmi di attivita' promossi, valutati e verificati a
livello dipartimentale e aziendale, finalizzati
all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di
prestazioni appropriate e di qualita'. Il dirigente, in
relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati da
realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso
attribuite, e' responsabile del risultato anche se
richiedente un impegno orario superiore a quello
contrattualmente definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente
sanitario sono affidati compiti professionali con precisi
ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli
indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilita'
nella gestione delle attivita'. A tali fini il dirigente
responsabile della struttura predispone e assegna al
dirigente un programma di attivita' finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi prefissati e al
perfezionamento delle competenze tecnico professionali e
gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In
relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi
da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali
del singolo dirigente, accertate con le procedure
valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con
cinque anni di attivita' con valutazione positiva sono
attribuite funzioni di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettive, di verifica, e di controllo, nonche' possono
essere attribuiti incarichi di direzione di strutture
semplici.
5. Il dirigente e' sottoposto a verifica triennale;
quello con incarico di struttura, semplice o complessa, e'
sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico. Le
verifiche concernono le attivita' professionali svolte e i
risultati raggiunti livello di partecipazione, con esito
positivo, ai programmi di formazione continua di cui
all'art. 16-bis, e sono effettuate da un collegio tecnico,
nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore
del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche
costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per
il conferimento di altro incarico, professionale o
gestionale, anche di maggior rilievo.
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle
specifiche competenze professionali, funzioni di direzione
e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito
degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di
appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale
operante nella stessa, e l'adozione delle relative
decisioni necessarie per il corretto espletamento del
servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi
con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il
dirigente e' responsabile dell'efficace ed efficiente
gestione delle risorse attribuite. I risultati della
gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il
nucleo di valutazione.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso
pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483, ivi compresa la possibilita' di accesso con una
specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di
direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro
che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e
secondo le modalita' dallo stesso stabilite, salvo quanto
previsto dall'art. 15-ter, comma 2. Si applica quanto
previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come
sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre
1998, n. 387.
8. L'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato
dall'art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con
incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a
partecipare al primo corso di formazione manageriale
programmato dalla regione; i dirigenti confermati
nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di
formazione manageriale.
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro
disciplinano le modalita' di salvaguardia del trattamento
economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229.
- Si riporta il testo dell'art. 15-ter del decreto
ligislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 15-ter (Incarichi di natura professionale e di
direzione di struttura) - 1. Gli incarichi di cui all'art.
15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal
direttore generale, secondo le modalita' definite nella
contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le
risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del
numero degli incarichi e delle strutture stabiliti
nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, tenendo
conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di
cui all'art. 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facolta'
di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'art. 19,
comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente,
nel rispetto dei parametri indicati dal contratto
collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli
obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i
casi di revoca, nonche' il corrispondente trattamento
economico.
2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di
struttura complessa e' effettuata dal direttore generale,
previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati
idonei selezionata da una apposita commissione. Gli
incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facolta'
di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' breve.
La commissione, nominata dal direttore generale, e'
composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due
dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario
nazionale, preposti a una struttura complessa della
disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato
dal direttore generale e uno dal Collegio di direzione.
Fino alla costituzione del collegio alla individuazione
provvede il Consiglio dei sanitari.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati,
secondo Le procedure previste dalle disposizioni vigenti e
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di:
inosservanza delle direttive impartite dalla direzione
generale o dalla direzione del dipartimento; mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilita'
grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai
contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita', il
direttore generale puo' recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro. Il dirigente non confermato
alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura
complessa e' destinato ad altra funzione con il trattamento
economico relativo alla funzione di destinazione previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
contestualmente viene reso indisponibile un posto di
organico del relativo profilo.
4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la
direzione di strutture svolgono funzioni di natura
professionale, anche di alta specializzazione, di
consulenza, studio e ricerca nonche' funzioni ispettive, di
verifica e di controllo.
5. Il dirigente preposto a una struttura complessa e'
sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro
dirigente della struttura o del dipartimento individuato
dal responsabile della struttura stessa; alle predette
mansioni superiori non si applica l'art. 2103, comma primo,
del codice civile".
- Si riporta il testo dell'art. 16-quinquies del citato
decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 16-quinquies (Formazione manageriale). - 1. La
formazione di cui al presente articolo e' requisito
necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle
funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la
direzione di strutture complesse per le categorie dei
medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi,
chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue,
dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il
superamento dei corsi di cui al comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previo accordo con il Ministero della sanita' ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, organizzano e attivano, a livello regionale o
interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di
soggetti pubblici e privati accreditati dalla commissione
di cui all'art. 16-ter, i corsi per la formazione di cui al
comma 1, tenendo anche conto delle discipline di
appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base
ai quali l'Istituto superiore di sanita' attiva e organizza
i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili
di struttura complessa dell'area di sanita' pubblica che
vengono attivati a livello nazionale.
3. Con decreto del Ministro della sanita', su proposta
della commissione di cui all'art. 16-ter, sono definiti i
criteri per l'attivazione dei corsi di cui al comma 2, con
particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei
servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci,
alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del
lavoro, agli indicatori di qualita' dei servizi e delle
prestazioni, alla metodologia delle attivita' didattiche,
alla durata dei corsi stessi, nonche' alle modalita' con
cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.
4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del
personale interessato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano al personale dirigente del ruolo sanitario delle
unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli
istituti ed enti di cui all'art. 4, degli istituti
zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano,
altresi', al personale degli enti e strutture pubbliche
indicate all'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata
estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di
struttura complessa di cui al presente decreto".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2-septies, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni
e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'art. 1,
comma 18".
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 4, del
decreto ligislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"4. I direttori generali nominati devono produrre,
entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di
frequenza del corso di formazione in materia di sanita'
pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I
predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni,
anche in ambito interregionale e in collaborazione con le
universita' o altri soggetti pubblici o privati accreditati
ai sensi dell'art. 16-ter, operanti nel campo della
formazione manageriale, con periodicita' almeno biennale. I
contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche, la
durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore
programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonche'
le modalita' di conseguimento della certificazione, sono
stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto
del Ministro della sanita', previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I
direttori generali in carica alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono
il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi
dal tale data".
- Si riporta il testo dell'art. 3-octies, comma 1, del
decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 3-octies (Area delle professioni
sociosanitarie).- 1. Con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro per la solidarieta'
sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il Consiglio superiore di
sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e
Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e'
disciplinata l'istituzione all'interno del Servizio
sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata
integrazione sanitaria e sono individuate le relative
discipline della dirigenza sanitaria".
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1-quater e
1-sexies, del decreto legislativo n. 502/1992, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"1-quater. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al
Ministro della sanita' le proprie indicazioni ai fini della
individuazione degli ospedali di rilievo nazionale o
interregionale da costituire in azienda ospedaliera avuto
riguardo a quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il Ministro della
sanita' attenendosi alle indicazioni pervenute dalle
regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla
base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al
Consiglio dei Ministri, il quale individua gli ospedali da
costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni
dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri,
le regioni costituiscono in azienda, ai sensi del comma 1,
i predetti ospedali".
1-quinquies (Omissis).
"1-sexies. I presi'di attualmente costituiti in aziende
ospedaliere, con esclusione dei presi'di di cui al comma 6,
per i quali viene richiesta la conferma e che non
soddisfano i requisiti di cui al comma 1-bis, possono
essere confermati per un periodo massimo di tre anni dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, sulla base di un progetto di adeguamento
presentato dalla regione, con la procedura di cui al comma
1-ter. Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento
di conferma, ove permanga la carenza dei requisiti, le
regioni e il ministero della sanita' attivano la procedura
di cui all'ultimo periodo del comma 1-quinquies; ove i
requisiti sussistano, si procede ai sensi del comma
1-quater".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto
legislativo n. 502/1992,come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"5. Qualora non vi abbiano gia' provveduto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni emanano
norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale
delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
informate ai princi'pi di cui al codice civile, cosi' come
integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, e prevedendo:
a) la tenuta del libro delle deliberazioni del
direttore generale;
b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di
previsione nonche' del bilancio preventivo economico
annuale relativo all'esercizio successivo;
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le
modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di
esercizio;
d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri
di costo e responsabilita' che consenta analisi comparative
dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
e) l'obbligo delle unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i
risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e
dei risultati per centri di costo e responsabilita';
f) il piano di valorizzazione del patrimonio
immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e
conferimenti".
- Per il testo dell'art. 8, del decreto legislativo n.
502/1992, vedasi nelle note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 8-ter, comma 5, del
decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le
regioni determinano:
a) le modalita' e i termini per la richiesta e
l'eventuale rilascio della autorizzazione alla
realizzazione di strutture e della autorizzazione
all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria,
prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in
caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal
soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano
carenze di strutture o di capacita' produttiva, definendo
idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti
eventualmente interessati".
- Si riporta il testo dell'art. 8-quater, comma 3, del
decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai
sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio
superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento
dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per
l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica
periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture
al fabbisogno e alla funzionalita' della programmazione
regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i
quali sia possibile accreditare quantita' di prestazioni in
eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da
assicurare un'efficace competizione tra le strutture
accreditate;
c) le procedure e i termini per l'accreditamento
delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito
negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto
richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica
negativa".
- Si riporta il testo dell'art. 8-septies, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in
forma indiretta sono definiti dalle regioni e dalle
province autonome in misura non superiore al cinquanta per
cento delle corrispondenti tariffe regionali determinate ai
sensi dell'art. 8-sexies. Entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, e' abolita l'assistenza in forma indiretta per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in
regime di degenza. Resta ferma la normativa vigente in
materia di assistenza sanitaria all'estero".
- Si riporta il testo dell'art. 8-octies, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentita
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'art.
8-quinquies, i principi in base ai quali la regione
assicura la funzione di controllo esterno sulla
appropriatezza e sulla qualita' della assistenza prestata
dalle strutture interessate. Le regioni, in attuazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento, entro sessanta
giorni determinano:
a) le regole per l'esercizio della funzione di
controllo esterno e per la risoluzione delle eventuali
contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni;
b) il debito informativo delle strutture accreditate
interessate agli accordi e le modalita' per la verifica
della adeguatezza del loro sistema informativo;
c) l'organizzazione per la verifica del comportamento
delle singole strutture;
d) i programmi per promuovere la formazione e
l'aggiornamento degli operatori addetti alla gestione della
documentazione clinica e alle attivita' di controllo".
- Si riporta il testo dell'art. 15-quater del decreto
legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto qui
pubblicato.
"Art. 15-quater (Esclusivita' del rapporto di lavoro
dei dirigenti del ruolo sanitario). - 1. I dirigenti
sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il
contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data
successiva al 31 dicembre 1998, nonche' quelli che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, abbiano optato per l'esercizio
dell'attivita' libero professionale intramuraria, sono
soggetti al rapporto di lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in
servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato
per l'esercizio dell'attivita' libero professionale
extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro
esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i
dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono
tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in
ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione
si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto
esclusivo.
4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro
esclusivo non puo' chiedere il passaggio al rapporto di
lavoro non esclusivo.
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il
trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti
sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi
dell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione
collettiva".
- Si riporta il testo dell'art. 16-ter, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 16-ter. - 1. Con decreto del Ministro della
sanita', da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, e' nominata una Commissione nazionale per la
formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La
commissione e' presieduta dal Ministro della sanita' ed e'
composta da due vicepresidenti, di cui uno nominato dal
Ministro della sanita' e l'altro rappresentato dal
Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da dieci
membri, di cui due designati dal Ministro della sanita',
due dal Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, uno dal Ministro per la Funzione
pubblica, uno dal Ministro per le Pari opportunita', due
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due
dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le modalita' di consultazione delle categorie
professionali interessate in ordine alle materie di
competenza della Commissione".
- Si riporta il testo dell'art. 7-ter, del citato
decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 7-ter (Funzioni del dipartimento di prevenzione).
- 1. In base alla definizione dei livelli essenziali di
assistenza, il dipartimento di prevenzione garantisce le
seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanita'
pubblica anche a supporto dell'autorita' sanitaria locale:
a) profilassi delle malattie infettive e
parassitarie;
b) tutela della collettivita' dai rischi sanitari
degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti
sanitari degli inquinanti ambientali;
c) tutela della collettivita' e dei singoli dai
rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di
lavoro;
d) sanita' pubblica veterinaria, che comprende
sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e
profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni
zootecniche; tutela igienico-sanitaria degli alimenti di
origine animale;
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
f-bis) tutela della salute nelle attivita' sportive.
2. Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre
alle attivita' di promozione della salute e di prevenzione
delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con
gli altri servizi e dipartimenti aziendali".



 
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