Gazzetta n. 212 del 11 settembre 2000 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 8 settembre 2000 |
Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati, ex art. 70 del TUF. |
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IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Considerata la necessita' di disciplinare il funzionamento dei sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati; D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB); Dispone: Art. 1. Definizioni 1. Nelle presenti disposizioni si intendono per: a) "sistemi": i sistemi di compensazione e di garanzia di cui all'art. 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) "societa' di compensazione e garanzia": le societa' che gestiscono i sistemi di cui alla lettera a); c) "capitale minimo" delle societa' di compensazione e garanzia: l'ammontare minimo del capitale sociale versato ed esistente; d) "operazioni": i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati; e) "posizione contrattuale": il debito o il credito originati da una operazione conclusa nel mercato; f) "contraenti di mercato": i contraenti delle operazioni concluse nel mercato; g) "aderenti": i soggetti che partecipano ai sistemi, direttamente o indirettamente per il tramite di altri aderenti, per la compensazione delle operazioni concluse per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti; h) "committenti": i soggetti che danno mandato a un aderente di negoziare e/o regolare operazioni. |
| Art. 2. Forma giuridica 1. I sistemi sono organizzati e gestiti da societa' per azioni aventi sede legale in Italia. |
| Art. 3. Capitale minimo e attivita' svolte 1. Il capitale minimo delle societa' di compensazione e garanzia e' fissato in 25 milioni di euro. 2. Le societa' che gestiscono anche sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati adottano specifiche misure di contenimento dei rischi connessi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 3. Le societa' di compensazione e garanzia, che partecipano come aderenti ad altri sistemi di compensazione e garanzia, italiani o esteri, provvedono alla separazione contabile di tale attivita' e adottano specifiche misure di contenimento dei rischi connessi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 4. Le societa' di compensazione e garanzia provvedono alla separazione contabile e organizzativa delle attivita' diverse da quella di compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari e da quella di cui al comma precedente, e adottano specifiche misure di contenimento dei rischi connessi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 5. Le societa' di compensazione e garanzia, almeno una volta all'anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche dei sistemi da esse gestiti; tali verifiche possono essere effettuate da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla societa', purche' diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati di queste verifiche sono comunicati alla Banca d'Italia e alla CONSOB. |
| Art. 4. Regolamento dei sistemi 1. Le societa' di compensazione e garanzia disciplinano con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi da esse gestiti e i rapporti con e tra gli aderenti; il regolamento stabilisce altresi' le fasi in cui si articola il processo di compensazione e garanzia delle operazioni. 2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, approva il regolamento di cui al comma precedente, trasmesso unitamente alla domanda di cui all'allegato A, nonche' le eventuali successive modifiche dopo averne verificata la conformita' alle presenti disposizioni e dopo avere altresi' accertato che le societa' di compensazione e garanzia: a) abbiano i requisiti previsti agli articoli 2 e 3; b) dispongano di risorse patrimoniali e finanziarie adeguate al livello di operativita'. 3. Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione del regolamento di cui al comma 1 da parte della Banca d'Italia e della CONSOB senza che le stesse abbiano manifestato osservazioni, il regolamento si intende approvato. 4. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' richiedere in qualunque momento alle societa' di compensazione e garanzia l'adozione di specifiche misure idonee a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi. |
| Art. 5. Aderenti ai sistemi 1. Gli aderenti si distinguono in generali, individuali e indiretti. 2. Gli aderenti generali divengono controparti delle societa' di compensazione e garanzia per le operazioni da essi concluse per proprio conto o per conto dei propri committenti, nonche' per le operazioni concluse dagli aderenti indiretti che li hanno designati per la gestione delle posizioni contrattuali proprie e dei propri committenti. 3. Gli aderenti individuali divengono controparti delle societa' di compensazione e garanzia per le operazioni concluse per proprio conto o per conto dei propri committenti. 4. Gli aderenti indiretti divengono controparti degli aderenti generali da essi designati per la gestione delle posizioni contrattuali proprie e dei propri committenti. 5. Possono essere aderenti generali e individuali: a) le banche autorizzate in Italia all'esercizio di servizi di investimento, nonche' quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento; b) le imprese di investimento autorizzate in Italia all'esercizio di servizi di investimento, nonche' quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento; c) i soggetti che gestiscono altri sistemi di compensazione e garanzia, anche esteri, purche' assoggettati nel paese di appartenenza a forme di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano, previo accordo fra le rispettive autorita' di vigilanza per lo scambio di informazioni e per l'applicazione di condizioni di reciprocita'. 6. Possono essere aderenti indiretti i soggetti indicati al comma precedente e gli altri intermediari ammessi alle negoziazioni sui mercati di cui al presente capo. 7. La Banca d'Italia puo' partecipare ai sistemi come aderente individuale. |
| Art. 6. Requisiti patrimoniali degli aderenti 1. Il regolamento di cui all'art. 4 stabilisce il limite minimo del patrimonio degli aderenti indicati all'art. 5, comma 5. La determinazione del patrimonio e' effettuata secondo i criteri previsti nelle disposizioni di vigilanza dettate per i soggetti appartenenti a ciascuna categoria di aderenti. 2. Per le banche estere e le imprese di investimento estere il patrimonio e' calcolato secondo i criteri indicati dalle autorita' di vigilanza dei Paesi di appartenenza. |
| Art. 7. Rapporto fra aderenti indiretti e aderenti generali 1. Gli aderenti indiretti designano un solo aderente generale per la gestione delle proprie posizioni contrattuali. La designazione avviene tramite accordo che entrambi gli aderenti devono comunicare alla societa' di compensazione e garanzia e alla societa' di gestione del mercato. 2. Il regolamento di cui all'art. 4 stabilisce i termini entro i quali il recesso dall'accordo deve essere comunicato all'altro aderente, alla societa' di compensazione e garanzia, alla societa' di gestione del mercato e ai committenti degli aderenti indiretti e disciplina altresi' gli effetti del recesso medesimo nei confronti degli aderenti interessati. |
| Art. 8. Funzionamento dei sistemi ed effetti delle operazioni concluse 1. La societa' di gestione del mercato, contestualmente alla conclusione di un'operazione, comunica alla societa' di compensazione e garanzia i contraenti di mercato e gli altri dati identificativi dell'operazione. Per le operazioni concluse dall'aderente indiretto le stesse informazioni sono comunicate all'aderente generale di cui si avvale. Gli aderenti, contestualmente alla conclusione di un'operazione, comunicano alla societa' di compensazione e garanzia, direttamente o per il tramite della societa' di gestione del mercato, i dati identificativi del committente. 2. La societa' di compensazione e garanzia, riscontrati i dati relativi all'operazione, da' conferma dell'operazione agli aderenti interessati. A seguito della conferma: a) l'aderente generale assume nei confronti dell'aderente indiretto che lo ha designato la posizione contrattuale del contraente di mercato di questi; b) la societa' di compensazione e garanzia assume nei confronti dell'aderente generale la posizione contrattuale che questi ha assunto nei confronti dell'aderente indiretto che lo ha designato; c) la societa' di compensazione e garanzia assume nei confronti dell'aderente generale o individuale che ha concluso l'operazione la posizione contrattuale del contraente di mercato di questi; d) ciascun contraente di mercato non puo' pretendere dall'altro contraente l'adempimento degli obblighi derivanti dall'operazione conclusa e non puo' opporre alla societa' di compensazione e garanzia le eccezioni relative ai rapporti con il contraente medesimo. 3. Le cause di invalidita' e di inefficacia delle operazioni concluse e le connesse azioni risarcitorie e restitutorie possono essere fatte valere solo tra i contraenti di mercato. 4. La societa' di gestione del mercato comunica alla societa' di compensazione e garanzia l'annullamento delle operazioni concluse, nei casi previsti dal regolamento del mercato. A seguito di tale comunicazione vengono meno gli effetti di cui al comma 2. E' salvo in ogni caso quanto previsto dal comma 3. 5. Nei casi in cui il regolamento del mercato preveda che la compensazione e la garanzia delle operazioni possa essere effettuata da un aderente designato dal committente, diverso da quello che ha concluso l'operazione sul mercato, l'operazione si considera a tutti gli effetti come originariamente conclusa, per conto del committente, dall'aderente designato alla compensazione e garanzia. |
| Art. 9. Registrazione delle posizioni contrattuali 1. La societa' di compensazione e garanzia registra in conti distinti per ciascun aderente generale o individuale: a) le posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse dall'aderente per proprio conto (conto proprio aderente generale o individuale); b) le posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse dall'aderente per conto dei propri committenti (conto terzi aderente generale o individuale). 2. La societa' di compensazione e garanzia registra in conti distinti per ciascun aderente generale: a) le posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse, per proprio conto, da ciascun aderente indiretto che di esso si avvale (conto proprio aderente indiretto); b) le posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse, per conto dei propri committenti, da ciascun aderente indiretto che di esso si avvale (conto terzi aderente indiretto). 3. Sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 8, comma 1, le posizioni contrattuali registrate nei conti di cui ai precedenti comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), sono a loro volta registrate in sottoconti distinti per ciascun committente. 4. L'aderente generale evidenzia le posizioni contrattuali registrate nel conto terzi dell'aderente indiretto in sottoconti distinti da cui risultino le posizioni contrattuali dei singoli committenti. |
| Art. 10. Compensazione delle posizioni contrattuali 1. Per ciascuna giornata di contrattazione la societa' di compensazione e garanzia determina i saldi risultanti dalla compensazione delle posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei conti intestati agli aderenti, per gli effetti del successivo art. 11, commi 3 e 4 lettera a), ovvero delle posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei sottoconti intestati ai committenti, per gli effetti del successivo art. 11, commi 4, lettera b), 5 e 6. 2. Non sono soggette a compensazione: a) le posizioni contrattuali registrate in conti diversi intestati ad un medesimo aderente presso la societa' di compensazione e garanzia; b) le posizioni contrattuali registrate in conti diversi intestati ad un medesimo aderente indiretto presso l'aderente generale di cui si avvale per la gestione delle proprie posizioni contrattuali. |
| Art. 11. Margini iniziali 1. Con riferimento alle operazioni concluse nel mercato devono essere versati margini iniziali: a) dagli aderenti generali alla societa' di compensazione e garanzia, a garanzia delle operazioni da essi concluse, per conto proprio ovvero per conto dei propri committenti, e a garanzia delle operazioni concluse dagli aderenti indiretti che li hanno designati, per conto proprio o per conto dei propri committenti; b) dagli aderenti individuali alla societa' di compensazione e garanzia, a garanzia delle operazioni da essi concluse per proprio conto o per conto dei propri committenti; c) dagli aderenti indiretti agli aderenti generali, a garanzia delle operazioni concluse, per conto proprio o per conto dei propri committenti. 2. Il regolamento di cui all'art. 4 prevede che la misura dei margini iniziali sia determinata in modo da garantire l'adeguata copertura delle perdite potenziali, stimate sulla base dell'andamento dei prezzi rilevati nell'arco di un congruo periodo temporale. 3. I margini iniziali versati dagli aderenti generali e individuali si calcolano sul saldo risultante dalla compensazione delle posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei conti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). 4. Il regolamento di cui all'art. 4 disciplina il versamento alla societa' di compensazione e garanzia dei margini iniziali relativi alle posizioni contrattuali dei committenti, prevedendo che essi siano calcolati secondo una delle seguenti modalita' alternative: a) sul saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei conti di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b) (marginazione netta); b) sul saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei sottoconti di cui all'art. 9, comma 3 (marginazione lorda). 5. Anche nell'ipotesi prevista al comma 4, lettera a), e' sempre consentito agli aderenti generali e individuali che lo richiedano, di effettuare per singoli committenti il versamento dei margini iniziali a garanzia delle perdite potenziali derivanti dal saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali, registrate a nome dei committenti medesimi nei sottoconti di cui all'art. 9, comma 3 (marginazione lorda per singolo committente). 6. I margini iniziali versati dagli aderenti indiretti agli aderenti generali si calcolano sul saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali, registrate sui conti di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), e sui sottoconti di cui all'art. 9, comma 4 (marginazione lorda conto terzi aderente indiretto). |
| Art. 12. Margini di variazione 1. Con riferimento alle operazioni concluse in ciascuna giornata di contrattazione devono essere versati, ove previsto dal relativo schema contrattuale, margini di variazione: a) dagli aderenti generali e individuali alla societa' di compensazione e garanzia, dagli aderenti indiretti agli aderenti generali e dai committenti agli aderenti, quando gli aderenti o i committenti subiscono una variazione sfavorevole di prezzo; b) dalla societa' di compensazione e garanzia agli aderenti generali e individuali, dagli aderenti generali agli aderenti indiretti e dagli aderenti ai committenti, quando gli aderenti o i committenti beneficiano di una variazione favorevole di prezzo. 2. I margini di cui al comma precedente sono determinati dalla societa' di compensazione e garanzia almeno quotidianamente. Il regolamento di cui all'art. 4 stabilisce le modalita' di calcolo e di versamento dei margini di variazione. |
| Art. 13. Margini aggiuntivi e di consegna 1. Il regolamento di cui all'art. 4 individua i casi in cui la societa' di compensazione e garanzia, nel corso della giornata di contrattazione, puo' richiedere il versamento di margini aggiuntivi, da determinare in misura adeguata a coprire la perdita potenziale della giornata di contrattazione, anche tenuto conto dei margini iniziali versati. 2. Il regolamento di cui all'art. 4 prevede, con riferimento alle operazioni dalle quali derivi un obbligo di consegna, che sulle posizioni contrattuali in essere alla fine dell'ultimo giorno di contrattazione la societa' di compensazione e garanzia richieda un margine tale da coprire la perdita potenziale relativa all'eventuale inadempimento in liquidazione. 3. I margini aggiuntivi e di consegna devono essere versati secondo le modalita' indicate dall'art. 11, comma 1. |
| Art. 14. Disciplina dei margini 1. I margini di variazione possono essere costituiti solo in contante. Con riferimento agli altri margini, il regolamento di cui all'art. 4 puo' consentire che essi siano costituiti anche da strumenti finanziari di primo livello cosi' come definiti dal Sistema europeo di banche centrali ovvero da fideiussioni emesse da banche che non appartengano allo stesso gruppo dell'aderente garantito o dalle attivita' sottostanti lo strumento finanziario derivato. Il regolamento di cui all'art. 4 determina i criteri per la valutazione degli strumenti finanziari consegnati. 2. La societa' di compensazione e garanzia regola con gli aderenti i margini in euro sui conti della banca centrale e i margini in strumenti finanziari sui conti presso gli organismi di deposito accentrato. Per il regolamento dei margini in valute diverse dall'euro la societa' di compensazione e garanzia puo' avvalersi di banche autorizzate in Italia ovvero di banche comunitarie. 3. La societa' di compensazione e garanzia puo' stipulare accordi con soggetti che gestiscono altri sistemi di compensazione e garanzia su strumenti finanziari derivati affinche' nella determinazione dei margini dovuti dagli aderenti si tenga conto della correlazione statistica fra le posizioni registrate a nome degli aderenti stessi nei vari sistemi. Tali accordi devono essere sottoposti all'approvazione della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, illustrando dettagliatamente le metodologie seguite nella determinazione della correlazione e le specifiche misure di controllo dei rischi. 4. Le disponibilita' in contante rivenienti alla societa' di compensazione e garanzia dalla raccolta dei margini e dall'eventuale adozione delle ulteriori misure di controllo dei rischi di cui al successivo art. 16, possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili e di emittenti provvisti di adeguato merito di credito; la societa' di compensazione e garanzia mantiene in ogni caso la liquidita' necessaria per assicurare il continuo funzionamento del sistema. |
| Art. 15. Premi 1. I premi da corrispondere per l'acquisto di opzioni devono essere versati alla societa' di compensazione e garanzia, se acquirente e' un aderente generale ovvero individuale, all'aderente generale, se acquirente e' un aderente indiretto, all'aderente, se acquirente e' un committente di questo. |
| Art. 16. Ulteriori misure di controllo dei rischi 1. Il regolamento di cui all'art. 4 disciplina le misure di controllo e gestione dei rischi, anche ulteriori rispetto a quelle previste agli articoli 11, 12 e 13, che la societa' di compensazione e garanzia ritiene necessario adottare al fine di garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento del sistema. |
| Art. 17. Procedura in caso di inadempimento 1. Il regolamento di cui all'art. 4 disciplina la procedura da adottare qualora un aderente non adempia, nei termini e nelle modalita' previste dal regolamento stesso, agli obblighi di versamento delle somme dovute a titolo di margini e di premi ovvero agli obblighi di liquidazione del contratto, quando questo comporta la consegna di strumenti finanziari, nonche' qualora un aderente sia dichiarato insolvente per cause diverse dal mancato versamento dei margini. 2. Nell'ambito della procedura di cui al comma precedente, il regolamento di cui all'art. 4 individua le misure volte a favorire sia la tempestiva realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali registrate nel conto proprio dell'aderente inadempiente sia il trasferimento delle posizioni contrattuali, con i relativi margini, registrate nei conti dell'aderente indiretto che si avvale dell'aderente generale inadempiente e nel conto terzi ovvero nei sottoconti dei committenti dell'aderente inadempiente. 3. Le misure di cui al comma precedente devono essere individuate in modo da rendere residuale il ricorso alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali nei casi previsti dall'art. 11, commi 4, lettera b), e 5 (marginazione lorda e marginazione lorda per singolo committente). |
| Art. 18. Comunicazione dei dati 1. Gli aderenti hanno l'obbligo di comunicare alla societa' di compensazione e garanzia ogni dato da essa richiesto per il funzionamento del sistema di compensazione e garanzia. 2. La societa' di compensazione e garanzia puo' comunicare agli aderenti tutti i dati, concernenti altri aderenti o i loro committenti, necessari al trasferimento delle posizioni di cui all'art. 17, comma 2. |
| Art. 19. Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 3, che entreranno in vigore a partire dalle date indicate dal regolamento di cui all'art. 4. |
| Art. 20. Disposizioni transitorie concernenti la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. per continuare a svolgere l'attivita' di compensazione e garanzia deve trasmettere alla Banca d'Italia e alla CONSOB il regolamento previsto all'art. 4. Fino alla data di approvazione del medesimo regolamento rimangono in vigore le disposizioni della CONSOB e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia del 16 marzo 1992 e successive modifiche e integrazioni e il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia emanato, d'intesa con la CONSOB, il 25 febbraio 1999. Roma, 8 settembre 2000 Il Governatore: Fazio |
| Allegato A
Modello di domanda di approvazione del regolamento di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di compensazione e garanzia (1).
Alla Banca d'Italia Amministrazione centrale - via Nazionale, 91 - 00184 Roma
Alla commissione nazionale per le societa' e la borsa via Isonzo, 19 d/e - 00198 Roma
La societa' .... con sede legale in .... iscritta nel registro delle imprese di .... numero ...., nella persona del sottoscritto ...., legale rappresentante della medesima, chiede l'approvazione del regolamento disciplinante l'organizzazione e il funzionamento del/i sistema/i di compensazione e garanzia da essa gestito/i, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di attuazione dell'art. 70, del decreto legislativo n. 58/1998. Nel rendere l'informativa a tal fine richiesta, attesta che il capitale sociale versato ed esistente della societa' e' di euro .... Allega la seguente documentazione: regolamento dei sistemi; atto costitutivo, statuto della societa'; bilancio degli ultimi due esercizi, ove si tratti di societa' gia' esercente attivita' di compensazione e garanzia ovvero attivita' diversa da questa; relazione sulla disponibilita' complessiva di risorse patrimoniali e finanziarie dedicate allo svolgimento dell'attivita' di compensazione e garanzia.
(data).............
(firma)................
(1) In sede di prima applicazione non si applica alla Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. |
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