Gazzetta n. 212 del 11 settembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 4 agosto 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria, unita' di Genova. (Decreto n. 28729). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 5l0, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ansaldo Industria, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati; Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale e' stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta; Visto il parere dell'organo competente per territorio; Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 16 giugno 2000; Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento; Decreta: Art. 1. A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria con sede in Genova, unita' di Genova (NID 9804GE0024), per un massimo di quindici unita' lavorative per il periodo dall'8 luglio 1998 al 7 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 8 luglio 1998. |
| Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dall'8 gennaio 1999 al 7 luglio 1999, unita' di Genova (NID 9804GE0009), per un massimo di quattordici unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 8 gennaio 1999. |
| Art. 3. Il suddetto trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2 e' ulteriormente prorogato per il periodo dall'8 luglio 1999 al 7 gennaio 2000, unita' di Genova (NID 9804GE0030), per un massimo di nove unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1999 con decorrenza 8 luglio 1999. |
| Art. 4. Il suddetto trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 3 e' ulteriormente prorogato per il periodo dall'8 gennaio 2000 al 7 luglio 2000, unita' di Genova (NID 9804GE0005), per un massimo di nove unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2000 con decorrenza 8 gennaio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto, dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2000 Il direttore generale: Daddi |
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