Gazzetta n. 212 del 11 settembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 4 agosto 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, unita' di Carini, Cassina de' Pecchi, Castelletto di Settimo Milanese, Cologno Monzese, L'Aquila, Marcianise, Milano, Roma, S. Maria Capua Vetere e Torino. (Decreto n. 28723). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista l'istanza della ditta S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, tendente ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati; Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale e' stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta; Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e successivi, con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 1o ottobre 1996, il suddetto trattamento; Visto il parere dell'organo competente per territorio; Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 luglio 2000; Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento; Decreta: Art. 1. A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano, unita' di: Carini (Palermo), per un massimo di novecentoventitre' unita' lavorative, Cassina de' Pecchi (Milano) (NID 9803MI0170), per un massimo di una unita' lavorativa, Castelletto di Settimo Milanese (Milano) (NID 9803MI0170), per un massimo di trecentosessanta unita' lavorative, Cologno Monzese (Milano) (NID 9803MI0170), per un massimo di trentatre' unita' lavorative, L'Aquila (NID 9813AQ0018), per un massimo di millessette unita' lavorative, Marcianise (Caserta) (NID 9615CE0022), per un massimo di ottantacinque unita' lavorative, Milano (NID 9803MI0170), per un massimo di ventisette unita' lavorative, Roma (NID 9812RM0113), per un massimo di quattordici unita' lavorative, S. Maria Capua Vetere (Caserta) (NID 9615CE0022), per un massimo di ottocentoquarantuno unita' lavorative e Torino (NID 9801TO0062), per un massimo di otto unita' lavorative, per il periodo dal 1o ottobre 1998 al 31 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza 1o ottobre 1998. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. |
| Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dal 1o aprile 1999 al 30 settembre 1999, unita' di: Carini (Palermo), per un massimo di novecentoventitre' unita' lavorative, Cassina de' Pecchi (Milano) (NID 9903MI0063), per un massimo di una unita' lavorativa, Castelletto di Settimo Milanese (Milano) (NID 9903MI0063), per un massimo di trecentosessanta unita' lavorative, Cologno Monzese (Milano) (NID 9903MI0063), per un massimo di trentatre' unita' lavorative, L'Aquila (NID 9913AQ0008), per un massimo di millessette unita' lavorative, Marcianise (Caserta) (NID 9615CE0022), per un massimo di ottantacinque unita' lavorative, Milano (NID 9903MI0063), per un massimo di ventisette unita' lavorative, Roma (NID 9912RM0052), per un massimo di quattordici unita' lavorative, S. Maria Capua Vetere (Caserta) (NID 9615CE0022), per un massimo di ottocentoquarantuno unita' lavorative e Torino (NID 9901TO0039), per un massimo di otto unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1999 con decorrenza 1o aprile 1999. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2000 Il direttore generale: Daddi |
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