Gazzetta n. 212 del 11 settembre 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2000, n. 253
Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, della citata legge;
Visto il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intende per:
a) "direttiva", la direttiva n. 97/5/CE del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri;
b) "banca", l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
c) "altro ente", ogni persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che, nell'ambito della propria attivita' effettua bonifici transfrontalieri;
d) "ente", una banca o un altro ente; ai fini degli articoli 4, 5 e 6 le succursali di una stessa banca ubicate in diversi Stati membri dell'Unione europea, che partecipano all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero, sono considerate enti distinti;
e) "ente intermediario", l'ente, diverso dall'ente dell'ordinante o da quello del beneficiario, che prende parte all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero;
f) "cliente" a seconda dei casi, l'ordinante o il beneficiario;
g) "cause di forza maggiore", circostanze anormali e imprevedibili, esterne al soggetto che le adduce, le cui conseguenze non sono evitabili nonostante l'ordinaria diligenza;
h) "giorno lavorativo bancario", un giorno di operativita' delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel quale siano operative le banche centrali nazionali di tutti i Paesi in cui siano insediati gli enti che partecipano all'operazione di bonifico transfrontaliero;
i) "bonifico transfrontaliero", l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere;
j) "mettere a disposizione", atto con il quale si attribuisce al beneficiario la facolta' di disporre del denaro e che determina la decorrenza dei relativi interessi;
k) "ordine di bonifico transfrontaliero", l'incarico di eseguire un bonifico transfrontaliero, impartito in qualunque forma da un ordinante a un ente;
l) "ordinante", la persona fisica o giuridica diversa da una banca o da un altro ente che impartisce l'ordine di eseguire un bonifico transfrontaliero a favore di un beneficiario;
m) "beneficiario", la persona fisica o giuridica a favore della quale e' messo a disposizione l'importo del bonifico transfrontaliero;
n) "interesse legale", il tasso di interesse previsto dall'articolo 1284 del codice civile;
o) "data di accettazione", la data in cui ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente per dare esecuzione a un ordine di bonifico transfrontaliero.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto,
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva n. 97/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 gennaio 1997, sui bonifici
transfrontalieri e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 043 del
14 febbraio 1997.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 1999".
- L'art. 1, comma 5 della legge 21 dicembre 1999, n.
526, cosi' recita:
"5. Il termine per l'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi".
- Il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
- L'art. 14 della succitata legge cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
Note all'art. 1:
- Per la direttiva 97/5/CE del 27 gennaio 1997, vedi
note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
vedi note alle premesse.
- L'art. 10 del succitato decreto cosi' recita:
"Art. 10 (Attivita' bancaria). - 1. La raccolta di
risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito
costituiscono l'attivita' bancaria. Essa ha carattere
d'impresa.
2. L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato
alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attivita' bancaria,
ogni altra attivita' finanziaria, secondo la disciplina
propria di ciascuna, nonche' attivita' connesse o
strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste
dalla legge".
- L'art. 1284 del codice civile, come sostituito
dall'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, cosi'
recita:
"Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli
interessi legali e' del dieci per cento, in ragione di
anno.
Allo stesso saggio si computano gli interessi
convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la
misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono
essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti
nella misura legale".



 
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bonifici transfrontalieri denominati nelle valute degli Stati membri dell'Unione, nelle valute dei Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e in euro di ammontare non superiore a 50.000 euro o un controvalore equivalente eseguiti da una banca o da un altro ente.
2. Le disposizioni del presente decreto possono essere derogate dalle parti solo in senso piu' favorevole al cliente.
 
Art. 3.
Obblighi di informazione
1. Gli enti rendono pubbliche in via preventiva le informazioni concernenti le condizioni praticate per le operazioni di bonifico transfrontaliero; tali condizioni devono rispondere a criteri di rapidita', economicita' e sicurezza dei bonifici transfrontalieri. Le informazioni includono almeno quanto segue:
a) il termine entro il quale, in esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero impartito all'ente, i fondi sono accreditati sul conto dell'ente del beneficiario. Deve essere chiaramente indicato il momento iniziale di tale periodo;
b) il termine entro il quale, in caso di ricevimento di un bonifico transfrontaliero, i fondi accreditati sul conto dell'ente sono messi a disposizione del beneficiario;
c) le modalita' di calcolo di tutte le commissioni e spese a carico del cliente a favore dell'ente;
d) l'eventuale data di valuta applicata dall'ente;
e) l'indicazione delle procedure di reclamo e di ricorso offerte ai clienti e delle modalita' per accedervi, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8 e 9;
f) l'indicazione del tasso di cambio.
2. Gli enti forniscono a ciascun cliente una chiara e completa informativa scritta, eventualmente anche per via elettronica, successivamente all'esecuzione del bonifico, a meno che questi non vi rinuncino espressamente e specificamente per iscritto. Le informazioni includono almeno quanto segue:
a) un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico transfrontaliero;
b) l'importo iniziale del bonifico transfrontaliero;
c) l'importo di tutte le spese e le commissioni a carico del cliente;
d) l'eventuale data di valuta applicata.
3. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere da un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia e tenuto conto di quanto disposto dal presente articolo, puo' specificare il contenuto delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e di quelle ulteriori da pubblicizzare e puo' dettare disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate.
5. Fatto salvo quanto disposto nel presente articolo, se l'ordinante ha specificato che le spese relative al bonifico transfrontaliero sono in tutto o in parte a carico del beneficiario, questi deve esserne informato dal proprio ente.
6. In caso di conversione di valute, l'ente che effettua la conversione informa il cliente del tasso di cambio utilizzato.



Note all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
vedi note alle premesse.
- Il titolo VI del succitato decreto legislativo cosi'
recita: "Trasparenza delle condizioni contrattuali".



 
Art. 4.
Tempi di esecuzione e indennizzo
1. L'ente dell'ordinante risponde dell'esecuzione del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con l'ordinante o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero.
2. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non e' accreditato sul conto dell'ente del beneficiario nei termini indicati nel comma 1, l'ente dell'ordinante indennizza quest'ultimo. Se la mancata esecuzione del bonifico nei termini e' imputabile a un ente intermediario, quest'ultimo indennizza l'ente dell'ordinante.
3. L'indennizzo previsto dal comma 2 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini previsti dal comma 1 e la data nella quale l'importo del bonifico transfrontaliero e' accreditato sul conto dell'ente del beneficiario. Nel caso in cui l'ente dell'ordinante dimostri che il mancato rispetto dei termini e' imputabile all'ordinante non e' dovuto alcun indennizzo.
4. L'ente del beneficiario mette a disposizione di quest'ultimo l'importo del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l'importo stesso e' accreditato sul conto del medesimo ente.
5. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non e' messo a disposizione del beneficiario nei termini previsti dal comma 4, l'ente del beneficiario indennizza il beneficiario.
6. L'indennizzo previsto dal comma 5 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini previsti dal comma 4 e la data nella quale l'importo del bonifico transfrontaliero e' messo a disposizione del beneficiario. Nel caso in cui l'ente del beneficiario dimostri che il mancato rispetto dei termini e' imputabile al beneficiario, non e' dovuto alcun indennizzo.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico transfrontaliero.
 
Art. 5.
Esecuzione del bonifico secondo le istruzioni
1. A partire dalla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero, gli enti eseguono il bonifico per l'intero importo, salvo il caso in cui l'ordinante abbia espressamente indicato che le spese relative al bonifico transfrontaliero sono addebitate, in tutto o in parte, al beneficiario, e quindi dedotte dall'importo del bonifico.
2. Quanto disposto al comma 1 non pregiudica la possibilita', per l'ente del beneficiario, di addebitare a quest'ultimo le spese relative alla gestione del suo conto, secondo le norme e le condizioni applicabili; tale addebito non puo' comunque essere utilizzato dall'ente per sottrarsi agli obblighi fissati nel comma 1.
3. Quando, in violazione di quanto disposto dal comma 1, l'ente dell'ordinante effettua una detrazione dall'importo del bonifico transfrontaliero, lo stesso ente, su richiesta dell'ordinante, trasferisce senza indugio al beneficiario la somma corrispondente all'importo detratto, salvo che l'ordinante chieda che l'importo sia messo a sua disposizione. L'importo detratto e' trasferito, senza ulteriori detrazioni, a spese dell'ente dell'ordinante.
4. L'ente intermediario che effettua una detrazione in violazione di quanto disposto dal comma 1, trasferisce senza indugio all'ente dell'ordinante o, se l'ente dell'ordinante lo richiede, al beneficiario, la somma corrispondente all'importo detratto. L'importo detratto e' trasferito, senza ulteriori detrazioni, a spese dell'ente intermediario che ha effettuato la detrazione.
5. L'ente del beneficiario che non ha eseguito il bonifico transfrontaliero nel rispetto delle istruzioni dell'ordinante rimborsa senza indugio al beneficiario a proprie spese qualsiasi importo indebitamente detratto.
 
Art. 6.
Mancata esecuzione del bonifico
1. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non e' accreditato sul conto dell'ente del beneficiario, l'ente che ha accettato l'ordine di bonifico transfrontaliero restituisce all'ordinante una somma, a titolo di provvisionale, corrispondente all'importo del bonifico transfrontaliero non eseguito, fino ad un massimo di 12.500 euro, maggiorata:
a) dell'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra la data di accettazione dell'ordine di bonifico e quella dell'accredito;
b) delle spese relative al bonifico transfrontaliero sostenute dall'ordinante.
2. La somma prevista dal comma 1 e' messa a disposizione dell'ordinante entro quattordici giorni lavorativi bancari dalla sua richiesta, salvo che l'importo del bonifico sia stato accreditato nel frattempo sul conto dell'ente del beneficiario.
3. L'ordinante non puo' chiedere la restituzione della somma prevista dal comma 1 prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 4, comma 1.
4. Nel caso previsto al comma 1, l'ente intermediario che ha accettato l'ordine di bonifico transfrontaliero rimborsa, a proprie spese, l'importo del bonifico, comprensivo di spese e interessi, all'ente dal quale ha ricevuto l'ordine di eseguire il bonifico stesso, che lo restituisce all'ordinante, salvo che la mancata esecuzione del bonifico transfrontaliero sia imputabile all'ente dal quale ha ricevuto l'ordine; in tale ultimo caso, l'ente intermediario si adopera comunque per rimborsare l'importo del bonifico.
5. In deroga al comma 1, quando la mancata esecuzione del bonifico transfrontaliero e' imputabile a un ente intermediario scelto dall'ente del beneficiario o all'ente del beneficiario, quest'ultimo ente mette a disposizione del beneficiario l'importo previsto dal comma 1 e si adopera per il buon fine dell'operazione.
6. In deroga al comma 1, quando la mancata esecuzione del bonifico e' imputabile a un errore o a un'omissione nelle istruzioni impartite dall'ordinante al proprio ente o alla mancata esecuzione dell'ordine di bonifico transfrontaliero da parte dell'ente intermediario scelto dall'ordinante stesso, tutti gli enti si adoperano per rimborsare l'importo del bonifico. Nel caso in cui l'importo sia recuperato, in tutto o in parte, dall'ente dell'ordinante, l'ente e' tenuto a metterlo a disposizione dell'ordinante; gli enti che hanno partecipato all'operazione di recupero non sono tenuti a rimborsare le spese e gli interessi e possono dedurre dall'importo del bonifico le spese documentate sostenute per l'operazione di recupero.
7. Ove il bonifico venga eseguito o il relativo importo venga restituito all'ordinante, successivamente al trasferimento dell'importo di cui al comma 1, a seconda dei casi, all'ordinante o al beneficiario, questi ultimi sono tenuti a restituire tempestivamente tale importo trattenendo gli interessi e le spese.
 
Art. 7.
Cause di forza maggiore
1. Gli enti che partecipano alla esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero non rispondono dell'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 quando possono invocare cause di forza maggiore.
 
Art. 8.
Soluzione delle controversie
1. A fronte dell'esecuzione delle operazioni di bonifico transfrontaliero gli enti, anche per il tramite delle associazioni di categoria, assicurano adeguate ed efficaci procedure di reclamo per la soluzione delle controversie tra l'ordinante o il beneficiario e gli enti medesimi.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di reclamo e di composizione dell'organo decidente i reclami, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' della soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela.
 
Art. 9
Disposizioni finali

1. In sede di prima applicazione il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, gli enti, anche attraverso le associazioni di categoria, definiscono le procedure previste dall'articolo 8, comma 1, e le comunicano alla Banca d'Italia. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli enti che non abbiano definito le procedure secondo i criteri di cui all'articolo 8 o entro il predetto termine di centoventi giorni, previa diffida ad adempiere da parte della Banca d'Italia, e' applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni per ogni mese o frazione di mese in cui persiste l'inadempienza. Nei casi piu' gravi, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' dei bonifici transfrontalieri. La sanzione e' comminata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica applicando la procedura prevista dall'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su proposta della Banca d'Italia.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 8 non pregiudicano il ricorso in qualunque momento a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
"Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
- L'art. 195 del succitato decreto legislativo cosi'
recita:
"Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste
nel presente titolo sono applicate dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica con
decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia o della
CONSOB, secondo le rispettive competenze.
2. La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta,
previa contestazione degli addebiti agli interessati e
valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta
giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni e'
pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia
o della CONSOB. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su richiesta dell'autorita'
proponente, tenuto conto della natura della violazione e
degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita'
ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le
relative spese a carico dell'autore della violazione.
4. Contro il provvedimento di applicazione delle
sanzioni e' ammessa opposizione alla corte d'appello del
luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene
l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale
criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la
violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere
notificata al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e all'autorita' che ha proposto
l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento e deve essere depositata
presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta
giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' dispone la sospensione con decreto motivato.
6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo'
fissare termini per la presentazione di memorie e
documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale
delle parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della
cancelleria della corte d'appello al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e
all'autorita' proponente ai fini delle pubblicazione, per
estratto, nel bollettino di quest'ultima.
9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli
autori delle violazioni rispondono, in solido con questi,
del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita'
previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
esercitare il diritto di regresso verso i responsabili".



 
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