Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2000 (vai al sommario) |
COMUNE DI OSIO SOTTO |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 |
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Il comune di Osio Sotto (provincia di Bergamo) ha adottato il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI.) per l'anno 2000: (Omissis); di approvare, (omissis), le aliquote, detrazioni ed agevolazioni d'imposta ai fini I.C.I. da valere per l'esercizio 2000, e precisamente: B. Aliquote d'imposta:
===================================================================== Tipologia immobile | Aliquota 2000 ===================================================================== Abitazione principale (incluse le pertinenze) |4,5 (per mille) --------------------------------------------------------------------- Abitazioni concesse in uso gratuito parentale o | possedute da soggeti con residenza c/o Casa di riposo| e/o cura (art.2 regolamento I.C.I.). |4,5 (per mille) --------------------------------------------------------------------- Altri fabbricati (escluse seconda abitazione non | locate e abitazioni destinate ad uso parentale o | appartamenti a soggetti con residenza c/o Casa di | riposo e/o cura). |6,5 (per mille) --------------------------------------------------------------------- Terreni |6,5 (per mille) --------------------------------------------------------------------- Seconda abitazione non locate | 7 (per mille) --------------------------------------------------------------------- Aree edificabili | 7 (per mille) --------------------------------------------------------------------- Immobili inagibili e inabitabili oggetto di | intervento di recupero a cura del proprietario | 4 (per mille)
C. detrazioni d'imposta per abitazioni principali: L. 210.000 D. maggiore detrazione per abitazione principale: L. 350.000 e L. 500.000 in funzione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e secondo i criteri operativi di cui ad allegato n. 1), disciplinante altresi' le modalita' di fruizione dell'aliquota agevolata per intervento di recupero immobiliare, che costituisce parte integrante ed inscindibile della presente; Omissis;
Allegato n. 1 alla deliberazione C.C. n. 13 del 22 febbraio 2000 1. - I.C.I. - Requisiti e modalita' per l'applicazione della maggiore detrazione d'imposta sull'abitazione principale - anno 2000
A) Requisiti
La detrazione d'imposta e' elevata, nelle misure di seguito indicate e sino ad un massimo di L. 500.000, a favore dei soggetti passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) Tipologia dei fabbricati Possono fruire della maggiore detrazione i proprietari (ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione) di un unico immobile adibito ad abitazione principale, purche' appartenente alle categorie catastali A3/A4/A5/A6; 2) Situazione reddituale Possono fruire della maggiore detrazione i soggetti passivi di cui al punto 1), con reddito imponibile IRPEF complessivo per nucleo familiare (riferito all'anno d'imposta 1999) non superiore ai limiti di seguito indicati, in base alla composizione numerica del mucleo stesso: N. dei Prima fascia Seconda fascia componenti da a da a 1 0 12.500 12.501 15.620 2 0 13.540 13.541 16.670 3 0 17.700 17.701 24.990 4 0 18.750 18.751 26.030 5 0 26.550 26.551 32.280 6 0 27.600 27.601 33.320
7 e più I redditi di riferimento di cui al punto precedente vanno incrementati di L. 1.000.000 per ogni componente in più del nucleo familiare. Detrazione L. 500.000 L. 350.000 spettante (100% maggiorazione) (48% maggiorazione)
I limiti delle fasce di reddito di cui alla tabella sopra riportata, possono essere incrementati fino ad un massimo di L. 1.000.000 = nei seguenti casi: 1. nuclei familiari con la presenza di portatore di handicap e di disabili (con invalidita' superiore al 50%); 2. nuclei familiari di cui un componente sia seguito continuativamente dai servizi dell'ASL; 3. nuclei familiari composti al massimo di due persone, delle quali almeno una ultrasettantenne; 4. nuclei familiari che sostengano spese gravose per garantirsi il soddisfacimento di bisogni o diritti essenziali, ad esempio spese di locazione o sanitarie.
B) Modalita'
Il beneficio della maggiore detrazione, determinata secondo i requisiti suddetti, sara' comunque condizionato alla presentazione di apposita domanda, da produrre entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. Sulle istanze l'amministrazione si riserva comunque ogni facolta' di verifica rispetto alla veridicita' dei dati nelle stesse contenute. Le dichiarazioni mendaci verranno punite con sanzioni pari al doppio della maggiore detrazione richiesta. Il beneficio spetta anche ai lavoratori in stato di disoccupazione o in cassa integrazione per l'anno corrente.
2. - I.C.I. - Requisiti e modalita' per l'applicazione dell'aliquota d'imposta ridotta al 4 per mille ex art. 1, comma 4, legge n. 449/1997 - anno 2000
E' determinata l'aliquota di imposta agevolata ai fini I.C.I. nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili.
Decorrenza e durata dell'agevolazione
Il diritto all'agevolazione e' correlato alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attivita' edilizia. Se tale dichiarazione viene presentata nei primi 15 giorni del mese l'agevolazione spettera' per l'intero mese, in caso contrario l'agevolazione iniziera' a decorrere dal mese successivo. La durata dell'agevolazione e' fissata in tre anni dall'inizio come sopra determinato.
Modalita' di fruizione
Al fine di fruire dell'agevolazione il proprietario dovra' presentare apposita domanda all'ufficio tributi comunale, indicando nella stessa gli estremi della dichiarazione di inizio attivita' edilizia. |
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