IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19, che prevede la facolta' di istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il registro delle varieta' di cece (Cicer arietinum L.); Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 16 febbraio 1998 e del 21 dicembre 1998, aveva espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varieta' indicate nel dispositivo, come risulta dai verbali delle riunioni stesse; Considerato che per le stesse varieta' era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove in campo e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti; Ritenuto di accogliere le proposte della Commissione sementi sopra menzionata; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, le varieta' di cece denominate Emiro, Otello e Pascia', le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima. 2. La responsabilita' della conservazione in purezza delle tre varieta' e' affidata all'ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), via Anguillarese, n. 301 - 00060 - S. Maria di Galeria (Roma). Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2000 Il direttore generale: Ambrosio |