Gazzetta n. 210 del 8 settembre 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 1 settembre 2000 |
Norme di organizzazione e funzionamento del collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi. (Provvedimento n. 01674). |
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IL PRESIDENTE dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, che ha disciplinato l'istituzione ed il funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione; Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione ed il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, concernente l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze gia' attribuite dalle leggi n. 48/1979, n. 792/1984, n. 166/1992, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' la soppressione delle commissioni nazionali e provinciali di cui alle richiamate leggi; Visto il provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999 (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1999, n. 277) concernente le norme di organizzazione e funzionamento del collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi; Dispone: Art. 1. All'art. 2, comma 1, del provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999, dopo la parola "magistrato" sono inserite le seguenti parole: "anche in pensione". |
| Art. 2. All'art. 2, comma 1, del provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999, dopo la parola "sanzionatorie" sono inserite le seguenti parole: "dei quali uno scelto tra i soggetti iscritti nella seconda sezione dell'albo degli agenti di assicurazione, finche' tale iscrizione permanga, che abbiano in precedenza svolto per almeno dieci anni continuativamente l'attivita' di agente con iscrizione alla prima sezione dell'albo stesso e l'altro tra coloro che, cessati dal servizio o dall'attivita', abbiano per non meno di dieci anni ricoperto ruoli dirigenziali nel settore delle assicurazioni presso amministrazioni pubbliche o imprese private ovvero abbiano svolto almeno per un decennio attivita' di mediatore o perito di assicurazione. La durata in carica e' di quattro anni per il presidente e di tre per gli esperti. Il presidente e gli esperti possono essere confermati per non piu' di una volta". |
| Art. 3. All'art. 2, comma 2, del provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999, le parole "capo del servizio albi, o un dirigente" sono sostituite dalle seguenti parole: "dirigente responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari". |
| Art. 4. All'art. 3, comma 1, del provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999, la parola "albi" e' sostituita dalla seguente parola: "legale". |
| Art. 5. Al comma 1 dell'art. 8 del provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999, e' aggiunto il seguente comma 2: "Il collegio dispone, se necessario, adempimenti istruttori integrativi, fissandone il periodo di espletamento ai fini della corrispondente sospensione del termine di cui al successivo art. 9". Roma, 1o settembre 2000 Il presidente: Manghetti |
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