Gazzetta n. 208 del 6 settembre 2000 (vai al sommario)
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
COMUNICATO
Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Locate di Triulzi (provincia di Milano) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di confermare le aliquote gia' approvate per gli anni 1998 e 1999, e precisamente:
aliquota del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
aliquota del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;
aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati;
2) di approvare le seguenti detrazioni:
A) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Si considera adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto anche da anziani ovvero disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
B) la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale viene aumentata a L. 400.000 alle seguenti categorie:
a) pensionati singoli, (risultanti dal certificato di stato di famiglia anagrafico), con reddito imponibile annuo non superiore a L. 18.400.000; a condizione che non risultino proprietari di altri immobili (eccetto l'eventuale box);
b) pensionati, lavoratori in cassa integrazione ovvero in mobilita', reddito familiare imponibile annuo non superiore a L.20.000.000 oltre 1.500.000 per ogni persona a carico;
c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 20.000.000 oltre L. l.500.000 per ogni persona a carico;
d) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 20.000.000 oltre L. l.500.000 per ogni persona a carico.
Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della ASL sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elavato da L. 1.500.000 a L. 3.000.000.
Sono esclusi dall'aumento della detrazione tutte le unita' classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) anche se appartenenti a cittadini di cui al punto A);
C) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inadattabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con verbale di sopralluogo, previa dichiarazione presentata dal proprietario alla quale viene allegata idonea documentazione.
L'applicazione della maggiore detrazione non e' subordinata alla presentazione di alcuna richiesta. In sede di liquidazione il comune potra' richiedere idonea documentazione che dimostri il diritto all'applicazione della detrazione di L. 400.000.
 
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