Gazzetta n. 208 del 6 settembre 2000 (vai al sommario) |
COMUNE DI LEGNARO |
COMUNICATO |
Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 |
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Il comune di Legnaro (provincia di Padova) ha adottato il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle misure seguenti: 5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e relative pertinenze cosi' come indicato nell'art. 5, comma 50, del regolamento approvato con delibera di C.C. n. 91 del 23 dicembre 1998; 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2) di determinare la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000; 3) di stabilire per l'anno 2000 l'aumento della detrazione per l'abitazione principale in L. 300.000 o in L. 400.000 esclusivamente nelle seguenti circostanze e condizioni: l'aumento di detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 e' stabilita per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti assistiti dal comune in via continuativa o da pensionati o lavoratori dipendenti proprietari o titolari del diritto reale di uso, usufrutto o abitazione il cui nucleo familiare ha un reddito lordo complessivo riferito all'anno 1999 non superiore a: una persona L. 15.000.000; due persone L. 20.000.000; tre persone L. 25.000.000; quattro persone L. 30.000.000; cinque persone L. 32.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona in piu'. Per i redditi inferiori a L. 15.000.000 in riferimento a qualsiasi nucleo familiare, l'aumento di detrazione e' da L. 200.000 a L. 400.000. Per nucleo familiare si fa riferimento al testo previsto dall'art. 4 del Regolamento anagrafico della popolazione residente decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989. Sono altresi' considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinita', qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilita' e sia finalizzata alla reciproca assistenza, risulti dalla certificazione anagrafica e sia dichiarata con atto di notorieta' da parte delle persone conviventi. Il numero dei componenti del nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del 1 gennaio 2000. La maggiore detrazione non e' concessa qualora almeno un componente del nucleo familiare percepisca un reddito diverso da quello di lavoratore dipendente o pensionato (ad esempio reddito da lavoro autonomo, impresa, partecipazione societarie). L'unita' immobiliare deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso del 2000, oppure l'unica posseduta a titolo di uso, usufrutto o di diritto di abitazione, ad esclusione di un piccolo appezzamento di terreno agricolo, di unita' immobiliari di pertinenza dell'abitazione, di unita' concesse in uso gratuito a parenti entro il 4o grado ed affini entro il 2o grado che la utilizzano come abitazione principale. Sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificato A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10. I soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestando la posizione, sia del soggetto che del proprio nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali sull'unita' adibita a propria abitazione principale. Tale richiesta deve essere corredata da copia della certificazione del reddito imponibile (ad es. Mod. 730) complessivamente percepito nel 1999 da ciascun componente del nucleo familiare; qualora i redditi non siano documentati da tali modelli e/o in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, dovra' essere presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante tale circostanza, nonche' il reddito complessivamente percepito nel 1999 da ciascun componente. La documentazione richiesta dovra' essere presentata entro il mese successivo a quello fissato come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento. La valutazione al diritto della maggiore detrazione come qui stabilita e' attribuita al responsabile del servizio che si riserva, se necessario, la facolta' di richiedere altra documentazione integrativa. La detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. I contribuenti dovranno versare l'importo I.C.I. per l'anno 2000 considerando comunque la detrazione di L. 200.000 sia in sede di versamento dell'acconto che del saldo dell'imposta. Dopo l'accertato diritto alla maggiore detrazione da parte dell'amministrazione comunale, verra' corrisposto agli aventi diritto l'importo di L. 100.000 o L. 200.000 in forma di sgravio. Resta fermo che la maggiore detrazione per l'abitazione principale e' dovuta fino a concorrenza dell'imposta da versare per la predetta unita'. |
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